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7.a. Il Decreto Ministeriale 166/2001
Il Decreto Ministeriale n.166/segr/2001 del 25 maggio 2001 (G.U. n.162 del 14 luglio 2001 - Supp. n.185) Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale fissa una serie di parametri che devono essere soddisfatti da tutte le strutture pubbliche e private che utilizzano finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per lo svolgimento di attività di formazione e/o orientamento. L'accreditamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare iniziative di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche (art.1 comma 1). L'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003 (art.11, comma 1), ma entro il 30 giugno 2002 le sedi operative già attive dovranno essere accreditate relativamente ai criteri a2, b, d, e indicati più sotto (art.11, comma 2). Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche (art.3 comma 1). Per poter essere accreditate le sedi operative devono (art.6): garantire una serie di requisiti indicati nell'allegato 2 della legge, relativi a:
Le sedi operative in possesso di certificazione di qualità a norma ISO 9001 o sistemi equipollenti possono essere accreditate con una procedura semplificata. Le Regioni sono responsabili delle procedure di accreditamento (art.4) e individuano un modello regionale di accreditamento. Vedi www.tecnostruttura.it il decreto, gli allegati, i decreti regionali. |
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