|
|
7.n. I rischi per l'orientamento
Una storia vera: una consulente di orientamento ha fatto un progetto per avviare un centro per l'impiego. Dopo alcuni mesi il funzionario provinciale la chiama:
A seguito della nuova normativa attuativa del Decreto Ministeriale n.166/2001 Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale molte Regioni hanno riconosciuto anche a società di lavoro interinale, collocamenti privati, società di ricerca e selezione e altri soggetti la possibilità di svolgere attività denominate 'orientamento' e di richiedere per questo fondi pubblici (nota 1). Ora, se noi riconosciamo come fondamentale che:
(art.15 del codice etico dell'AICO, Associazione Italiana Operatori e Consulenti di orientamento. Lo stesso concetto è riaffermato anche in tutti i codici di condotta delle altre organizzazioni professionali di orientatori stranieri e ripetuto anche nella recente dichiarazione di Parigi dell'AIOSP Associazione Internazionale per l'Orientamento Scolastico e Professionale -nota 2) l'ingresso nel settore di questi soggetti crea grossi problemi. A nostro avviso è come avere un medico di base pagato da una casa farmaceutica. Che garanzie di imparzialità possono esserci? Anche il nostro ruolo di orientatori rischia di ridursi, nel migliore dei casi, a quello di collocatori. E' necessaria al più presto una normativa che vieti a soggetti che vendono servizi di intermediazione e selezione:
Note: 1. finché si continua a considerare l'orientamento come un'appendice o una sottocategoria della formazione professionale, e così ricompreso nelle stesse normative pensate per la formazione professionale, problemi di questo tipo purtroppo non devono sorprendere e continueranno a verificarsi. 2. Educational
and vocational guidance services provided must garantee impartiality and
confidentiality, AIOSP, Parigi, 17
settembre 2001 |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|