STATO DELLA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
(Italia - paragrafi 3 dei decreti ministeriali 25.6.1985 e 27.8.1987,
mantenuti in vigore dall’art. 2 del D.M. 28.8.1995, n. 548)
Il Segretariato generale della Commissione ha ricevuto la denuncia presentata il 31 agosto 2007, attribuendola alla Direzione Generale Imprese e Industria.
La denuncia è stata ritenuta ricevibile, con conseguente attribuzione di un numero ufficiale. L’attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l’avvio di un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro in causa.
E' stata completata una prima valutazione della denuncia, alla quale ha fatto seguito una richiesta di informazioni alle Autorità italiane per ottenere informazioni o ricercare soluzioni adeguate. Il tempo di risposta h di dieci settimane: l'Autorità italiana interessata inoltrerà la risposta direttamente, con copia alla Commissione.
Il Governo italiano ha formulato la propria risposta. L'Esecutivo nazionale ha ritenuto che la normativa italiana in materia di radiofrequenze sintonizzabili dai normali ricevitori della radiodiffusione non violi il diritto comunitario.
Il denunciante ha formulato le proprie osservazioni in merito alla risposta governativa, inviandole al Servizio competente della Commissione europea. E' stato ribadito il convincimento dell'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario e sono stati richiesti gli estremi di notifica alla Commissione del D.M. n. 548/1995.
L'Italia è stata pertanto invitata ad eliminare immediatamente gli
ostacoli in oggetto o a dimostrare la necessità e la proporzionalità di
questi ultimi a norma dell'articolo 30 del Trattato o di
prescrizioni vincolanti riconosciute dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee. In base alla risposta ricevuta,
Le Autorità italiane hanno manifestato l’intenzione di procedere verso l’abrogazione delle disposizioni, purché i ricevitori radio siano sottoposti - per la loro valutazione di conformità – alle disposizioni realizzate nel D.lgs. 6.11.2007, n. 194 di recepimento della nuova direttiva EMC. Questo in caso di risposta positiva da parte di tutti gli organismi specifici, compreso il Consiglio Superiore delle Comunicazioni.
Il denunciante ha invitato gli organismi comunitari alla cautela, ricordando che il diritto comunitario osta – senza dubbio alcuno – ad una eventuale pretesa dello Stato italiano di sottoporre i radioricevitori broadcasting (importati o acquistati fuori del territorio italiano ma regolarmente marcati CE) ad una ulteriore valutazione di conformità ai dettami del D.lgs. 194/2007.
E’ stato pertanto suggerito di respingere le condizioni proposte dal Governo italiano.
In considerazione che gli Stati membri sono sempre tenuti a interpretare la formulazione della loro legislazione in base agli obblighi derivanti dal trattato CE, la Commissione non ha - in assenza di prove contrarie - motivo di ritenere che le Autorità italiane intendano introdurre obblighi di controlli nuovi o inutili che si sovrappongono ai controlli già effettuati in altri Stati membri a norma della direttiva 2004/108/CE. La Commissione valuterà l'esatta formulazione delle disposizioni legislative proposte dal Governo italiano, quando le sarà presentato per parere un progetto avanzato o quando la normativa entrerà in vigore.
I servizi della Commissione non hanno ancora ricevuto l'esatta formulazione delle disposizioni legislative proposte dalle autorità italiane, così come non sono al corrente di una eventuale nuova legislazione entrata in vigore.
In mancanza del decreto di modifica della normativa contraria al diritto comunitario, la Commissione europea ha oggi deciso di chiedere all'Italia di modificare la sua attuale legislazione relativa ai radioricevitori per renderla pienamente conforme alle norme europee in materia di libera circolazione delle merci. L'odierna decisione è formulata attraverso un "parere motivato"secondo la procedura prevista dall'Unione europea nei casi di infrazione. Se entro due mesi l'Italia non comunicherà alla Commissione le misure adottate per assicurare il pieno rispetto degli obblighi che le incombono a norma del diritto dell'UE, la Commissione potrà decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Con la pubblicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
28 gennaio 2011, n. 36 si è chiusa la procedura d'infrazione avviata
dalla Commissione europea contro lo Stato italiano. Il testo del
decreto - registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo - è stato
infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8 aprile 2011.
L'Esecutivo nazionale ha evitato il deferimento alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea provvedendo ad abrogare i tre decreti
degli anni 1985,1987 e 1995 che ponevano ingiustificati limiti alle
frequenze ricevibili dai ricevitori delle stazioni di radiodiffusione.
Al di là della soddisfazione per il risultato raggiunto, questa vicenda
conclusasi dopo quasi quattro anni è un esempio di come -
nell'ordinamento comunitario - anche un semplice cittadino, senza
spese e senza necessità di rivolgersi ad un avvocato, può contribuire a
far rispettare le leggi dell'Unione europea e, al tempo stesso, a far
crescere il sogno di una Europa casa comune.
Il procedimento d'infrazione in caso d'inadempimento del diritto comunitario