STATO DELLA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

(Italia - paragrafi 3 dei decreti ministeriali 25.6.1985 e 27.8.1987,

mantenuti in vigore dall’art. 2 del D.M. 28.8.1995, n. 548)

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05.09.2007

Il Segretariato generale della Commissione ha ricevuto la denuncia presentata il 31 agosto 2007, attribuendola alla Direzione Generale Imprese e Industria.

04.10.2007

La denuncia è stata ritenuta ricevibile, con conseguente attribuzione di un numero ufficiale. L’attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l’avvio di un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro in causa.

16.05.2008

E' stata completata una prima valutazione della denuncia, alla quale ha fatto seguito una richiesta di informazioni alle Autorità italiane per ottenere informazioni o ricercare soluzioni adeguate. Il tempo di risposta h di dieci settimane: l'Autorità italiana interessata inoltrerà la risposta direttamente, con copia alla Commissione.

30.06.2008

Il Governo italiano ha formulato la propria risposta. L'Esecutivo nazionale ha ritenuto che la normativa italiana in materia di radiofrequenze sintonizzabili dai normali ricevitori della radiodiffusione non violi il diritto comunitario.

13.07.2008

Il denunciante ha formulato le proprie osservazioni in merito alla risposta governativa, inviandole al Servizio competente della Commissione europea. E' stato ribadito il convincimento dell'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario e sono stati richiesti gli estremi di notifica alla Commissione del D.M. n. 548/1995.

16.10.2008

La Commissione ha deciso di avviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione degli articoli da 28 a 30 del Trattato CE. E' stata così inviata alle Autorità nazionali una lettera di costituzione in mora per l'infrazione di cui all'articolo 226 del Trattato, nella quale viene affermato che - violando l'articolo 28 del Trattato - l'Italia mantiene ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla libera circolazione dei ricevitori radio nel mercato interno .

L'Italia è stata pertanto invitata ad eliminare immediatamente gli ostacoli in oggetto o a dimostrare la necessità e la proporzionalità di questi ultimi a norma dell'articolo 30 del Trattato o di prescrizioni vincolanti riconosciute dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. In base alla risposta ricevuta, la Commissione potrà decidere di non proseguire il procedimento qualora lo Stato s'impegni, in modo credibile, a modificare la normativa. In caso contrario, oppure in assenza di risposta, la Commissione invierà allo Stato un "parere motivato" nel quale saranno esposti con chiarezza ed a titolo definitivo i motivi della ritenuta violazione, con invito a conformarsi al diritto comunitario entro un determinato termine.

20.01.2009

Le Autorità italiane hanno manifestato l’intenzione di procedere verso l’abrogazione delle disposizioni, purché i ricevitori radio siano sottoposti - per la loro valutazione di conformità – alle disposizioni realizzate nel D.lgs. 6.11.2007, n. 194 di recepimento della nuova direttiva EMC. Questo in caso di risposta positiva da parte di tutti gli organismi specifici, compreso il Consiglio Superiore delle Comunicazioni.

06.02.2009

Il denunciante ha invitato gli organismi comunitari alla cautela, ricordando che il diritto comunitario osta – senza dubbio alcuno – ad una eventuale pretesa dello Stato italiano di sottoporre i radioricevitori broadcasting (importati o acquistati fuori del territorio italiano ma regolarmente marcati CE) ad una ulteriore valutazione di conformità ai dettami del D.lgs. 194/2007.

E’ stato pertanto suggerito di respingere le condizioni proposte dal Governo italiano.

31.03.2009

In considerazione che gli Stati membri sono sempre tenuti a interpretare la formulazione della loro legislazione in base agli obblighi derivanti dal trattato CE, la Commissione non ha -  in assenza di prove contrarie -  motivo di ritenere che le Autorità italiane intendano introdurre obblighi di controlli nuovi o inutili che si sovrappongono ai controlli già effettuati in altri Stati membri a norma della direttiva 2004/108/CE. La Commissione valuterà l'esatta formulazione delle disposizioni legislative proposte dal Governo italiano, quando le sarà presentato per parere un progetto avanzato o quando la normativa entrerà in vigore. 

29.09.2009

I servizi della Commissione non hanno ancora ricevuto l'esatta formulazione delle disposizioni legislative proposte dalle autorità italiane, così come non sono al corrente di una eventuale nuova legislazione entrata in vigore.

28.10.2010

In mancanza del decreto di modifica della normativa contraria al diritto comunitario, la Commissione europea ha oggi deciso di chiedere all'Italia di modificare la sua attuale legislazione relativa ai radioricevitori per renderla pienamente conforme alle norme europee in materia di libera circolazione delle merci. L'odierna decisione è formulata attraverso un "parere motivato"secondo la procedura prevista dall'Unione europea nei casi di infrazione. Se entro due mesi l'Italia non comunicherà alla Commissione le misure adottate per assicurare il pieno rispetto degli obblighi che le incombono a norma del diritto dell'UE, la Commissione potrà decidere di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

08.04.2011 e 03.05.2011

Con la pubblicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 gennaio 2011, n. 36 si è chiusa la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea  contro lo Stato italiano. Il testo del decreto - registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo - è stato infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8 aprile 2011.

L'Esecutivo nazionale ha evitato il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione europea provvedendo ad abrogare i tre decreti degli anni 1985,1987 e 1995 che ponevano ingiustificati limiti alle frequenze ricevibili dai ricevitori delle stazioni di radiodiffusione.

Al di là della soddisfazione per il risultato raggiunto, questa vicenda conclusasi dopo quasi quattro anni è un esempio  di come - nell'ordinamento comunitario - anche un semplice cittadino, senza spese e senza necessità di rivolgersi ad un avvocato, può contribuire a far rispettare le leggi dell'Unione europea e, al tempo stesso, a far crescere il sogno di una Europa casa comune.
 

 

Il procedimento d'infrazione in caso d'inadempimento del diritto comunitario

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