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Il seguente articolo è stato pubblicato 
sul numero 10/2003 (pagg. 26-28)del mensile RADIORAMA (Trieste)
 periodico dell'A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto

E’ STATO APPROVATO IL

"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"

di Giorgio Marsiglio

Nel Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 è stato approvato il c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche". Una volta emanato mediante firma del Presidente della Repubblica, il Codice sarà pubblicato con la veste di decreto legislativo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Molto probabilmente, al momento in cui i lettori di Radiorama leggeranno queste righe il decreto sarà già stato pubblicato. Il testo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/normativa/codice_comunicazioni.pdf  (trattasi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

In attesa di approfondire il contenuto del provvedimento, riportiamo di seguito alcuni stralci del comunicato del Governo, uno schema del decreto, una breve sintesi ed una prima riflessione. Il testo completo del comunicato è reperibile su http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_elettronico/index.html (pagina web non più disponibile, in quanto riferita ad un Esecutivo non più in carica).

IL COMUNICATO DEL GOVERNO

Il Codice recepisce le quattro direttive europee in materia di comunicazione elettronica varate nel marzo del 2002. Tra le novità principali l'unificazione della disciplina di tutte le reti di comunicazione elettronica in grado di trasportare segnali digitali che riproducono suoni, dati o immagini. Sono esclusi invece dalla nuova normativa i servizi di fornitura di contenuti editoriali. Si abbandona, inoltre, il regime della licenza e viene introdotto il regime unico della autorizzazione generale, ovvero una autorizzazione che consegue automaticamente, in assenza di un diniego da parte dell'amministrazione.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche è un decreto legislativo che recepisce al suo interno quattro direttive comunitarie:

- 2002/19/CE direttiva accesso

- 2002/20/CE direttiva autorizzazioni
- 2002/21/CE direttiva quadro
- 2002/22/CE direttiva servizio universale

Si tratta di un intervento legislativo di particolare rilevanza, che sostituisce il codice postale, di bancoposta e telecomunicazioni del 1973.

La parte più significativa del codice e maggiormente innovativa per il mercato delle comunicazioni elettroniche è quella contenuta nei primi due titoli, dedicata ai principi generali ed alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Queste le principali novità:

  • (…)
  • (…)
  • LO SCHEMA DEL CODICE

    I duecentoventuno articoli nuovo Codice sono così raggruppati:

    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

    Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-6)

    Capo II - Funzioni del Ministero e dell’Autorità ed altre disposizioni comuni (artt. 7-16)

    TITOLO II - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

    Capo I - Disposizioni comuni (artt. 17-24)

    Capo II - Autorizzazioni (artt. 25-39)

    Capo III - Accesso ed interconnessione (artt. 40-52)

    Capo IV - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (artt. 53-85)

    Capo V - Disposizioni relative a reti ed impianti (artt. 86-95)

    Capo VI - Disposizioni finali (artt. 96-98)

    TITOLO III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO

    Capo I - Disposizioni generali (artt. 99-103)

    Capo II - Categorie di reti e servizi di comunicazione

    elettronica ad uso privato (artt. 104-107)

    Capo III - Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze

    diplomatiche straniere (artt. 108-111)

    Capo IV - Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato (artt. 112-125)

    Capo V - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti d’uso per le frequenze radio (artt. 126-129)

    Capo VI - Servizio radiomobile professionale autogestito (artt. 130-133)

    Capo VII - Radioamatori (artt. 134-145)

    TITOLO IV - TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

    Capo I - Impianti sottomarini (artt. 146-157)

    TITOLO V - IMPIANTI RADIOELETTRICI

    Capo I - Disposizioni di carattere generale (artt. 158-161)

    Capo II - Abilitazione all’esercizio dei servizi radioelettrici in qualità di operatore (artt. 162-163)

    Capo III - Servizio radioelettrico mobile marittimo (artt. 164-187)

    Capo IV - Servizio radioelettrico per le navi da pesca (artt. 188-192)

    Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da diporto (artt. 193-197)

    Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico (artt. 198-207)

    Capo VII- Disposizioni varie (artt. 208-217)

    TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

    Capo I - Disposizioni finali (artt. 218-221)

    All’articolato si aggiungono ventisei allegati.

    UNA BREVE SINTESI

    In attesa di uno studio più approfondito del nuovo Codice, ne riportiamo gli aspetti salienti e, in particolare, quelli relativi alle reti e servizi "ad uso privato" e agli "impianti radioelettrici":

    a. le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo),

    b. l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato,

    c gli impianti sottomarini di comunicazione elettronica,

    d. i servizi radioelettrici,

    con la precisazione che "rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi." (art. 2); [1]

    Sono esclusi [5]:

    Inoltre "la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice." (art. 3);

    In particolare, per l’uso privato:

    Tale attività (compresi quella dei radioamatori) è assoggettata semplicemente ad una autorizzazione generale.

    Viene così meno la "licenza individuale" (che era stata prevista per alcuni casi dal DPR 447/2001, ora abrogato) (artt. 99 e 104);

    Non sono però compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione;

    Viene comunque disposto che la dichiarazione presentata per conseguire l’autorizzazione generale tiene luogo della licenza di esercizio (art. 113).

    Per altri ipotesi è stato invece previsto:

    Rimane per il Ministero la possibilità - indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria - di procedere direttamente a "suggellare, rimuovere e sequestrare" l’impianto ritenuto abusivo;

    UNA PRIMA RIFLESSIONE

    Con il nuovo "codice" [16] il Governo – oltre a recepire nel nostro diritto interno la normativa dell’Unione europea di cui alle quattro direttive sopra citate – ha dato attuazione ad un’apposita delega del Parlamento - contenuta nell’art. 41(Riassetto in materia di telecomunicazioni) della legge 1 agosto 2002, n. 166 - per l’adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni.

    E’ però da osservare che il Codice postale del 1973 - anche se ampiamente mutilato – sopravvive ancora nella normativa italiana (e non solo in materia di posta e bancoposta – estranea al codice 2003 - ma anche in tema di telecomunicazioni).

    Ad ogni modo il "Codice delle comunicazioni elettroniche" raggruppa molta della normativa che si è affastellata in questi ultimi anni, e si pone senza alcun dubbio come punto di riferimento negli anni a venire per i funzionari ministeriali e le forze dell’ordine, così come per gli interpreti del diritto e gli appassionati del radioascolto.

    Infatti i problemi che gli operatori hanno affrontato in questi anni sono stati non solo l’applicazione a volte errata delle disposizione normative, ma anche il difficile coordinamento delle stesse (il primo problema spesso conseguenza del secondo).

    Operazione importante e meritoria (anche se da valutare in modo approfondito nei prossimi mesi) è quella operata dall’articolo 218 del nuovo codice: grazie ad esso sono state apportate in modo esplicito modificazioni ed abrogazioni di disposizioni contenute principalmente nel vecchio codice del 1973, ma anche in disposizioni precedenti e successive. [17] Operazione importante, si diceva, non solo per quanto è scritto ma anche per quanto non lo è; in altre parole non sono state riportate frasi del tipo "sono abrogate le disposizioni incompatibili" [18] oppure "sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili" [19] che costituiscono la croce e delizia degli operatori del diritto lasciando spesso nel dubbio su quali effettivamente siano le disposizioni abrogate implicitamente.

    E una cosa importante il nuovo codice non ha detto (o, meglio, non ha fatto): nell’elenco degli articoli del codice 1973 abrogati non risulta l’art. 411 [20] del codice del 1973. Pertanto sarà decisivo – al fine di sciogliere il nodo relativo all’applicabilità di limiti e divieti (pochi, ma ancora esistenti) ai nostri apparecchi di ricezione delle emittenti broadcast – "scovare" e coordinare con il nuovo codice la legislazione vigente sulle radiodiffusioni. E questo con riguardo anche alla portatilità degli apparecchi.

    Ma allora, tutto bene questo nuovo codice? Non proprio; infatti:

  • Alcune riflessioni su tale ultimo aspetto:
  • Chiaramente no, e non solo perché tale libretto non esiste più (qualcuno ricorderà che era rilasciato non dall’URAR di Torino, bensì dal locale Ufficio del Registro), ma per i motivi che andiamo ad esporre;

    - radioaudizioni per uso privato (Regio decreto-legge 246/1938, art. 2),

    - audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico (Regio decreto-legge 246/1938, art. 27),

    - apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi (legge 1235/1967).

    Ebbene, la ricordata legge finanziaria (n. 449/1997) ha disposto la soppressione della prima(art. 24, comma 14) e della terza fattispecie (art. 17, comma 8), [24] mentre ha mantenuto l’obbligo di pagamento in caso di locali pubblici o assimilati (a causa di una – ormai anacronistica – assimilazione ai pubblici spettacoli, come se i bar si riempissero ancora di avventori per vedere "Lascia o raddoppia?").

    Ecco allora che l’ascolto della radio presso "abitazioni private" è alternativo non all’ascolto durante una gita scolastica (o un DX Camp), bensì a quello effettuato in un locale pubblico ove può presumersi un vantaggio economico per il gestore che grazie alla radio richiama(va) maggior clientela.

    La soppressione del canone autoradio è una conferma ulteriore (anche se non necessaria) che la portatilità della radio non comporta oneri tributari. Ma il disposto dell’art. 160 sta a significare l’esistenza di obblighi diversi da quelli del pagamento di una tassa? Oppure che il legislatore si riserva per il futuro, in via eventuale, di riproporre un iniquo balzello? Oppure che è stato solo – magari per colpa del meccanismo del "copia/incolla informatico – un clamoroso infortunio?

    Ne parleremo in un prossimo articolo.

    NOTE

    [1] Trattasi della legislazione sull'emittenza privata che ha visto il succedersi di più normative: tra le più significative la prima legge contro il monopolio RAI (legge 103/1975), il "decreto Berlusconi" (decreto-legge 807/1984), la "legge Mammì" (legge 223/1990) e il "disegno di legge Gasparri" attualmente all'esame del Parlamento.

    [2] Art. 1 (Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni) Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

    - i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

    - i servizi di trasporto di pacchi e colli;

    [ i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

    Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

    impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

    impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.]

    La parte in grassetto è quella abrogata.

    [3] In una propria scheda, l'Unione europea precisa che "considerate la convergenza tecnologica e la necessità di una regolamentazione orizzontale dell'insieme delle infrastrutture, il nuovo quadro non si limita più alle reti e servizi di telecomunicazioni, ma copre tutte le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Ci\'f2 copre, ad esempio, le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti via cavo TV o via satellite e le reti elettriche nella misura in cui queste ultime sono usate per servizi di comunicazioni elettroniche. Il contenuto di servizi forniti sulle reti di comunicazioni elettroniche, come il contenuto trasmesso via radio o i servizi finanziari, ne sono invece esclusi. Lo stesso vale per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ( più estesamente vedi: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l24216a.htm ).

    [4] L'allegato 17 al codice parla di esercizio di una rete di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, oppure ad onde convogliate oppure ancora con sistemi ottici.

    Ne è passato di tempo dalla previsione - in alternativa alle onde radio - dei soli collegamenti <a filo> di cui all'art. 183 del vecchio codice del 1973.

    [5] La logica di tale esclusione è la stessa di cui alla precedente nota 2: si distingue tra "segnale" (soggetto alle norme del nuovo codice) e "contenuto" (soggetto invece alla normativa - puntuale oppure di maggior tutela - di settore: per es., commercio elettronico oppure editoria). Distinzione facile nella teoria, forse meno nella pratica.

    [6] D.lgs. 9.4.2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico)

    Art. 2 , comma1, lett. a): "si intende per servizi della società dell'informazione:

    [7] Le garanzie riguardano

    [8] Il codice utilizza la definizione di <risorsa scarsa> (la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente) (allegato 25 del codice).

    [9] Art. 1, lett. n): Interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazion e che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

    [10] In tali casi, l'abrogato DPR 447/2001 (artt. 4 e 24) obbligava invece a richiedere il rilascio della licenza individuale.

    [11] Trattasi comunque di una dichiarazione meno impegnativa di quella richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione generale.

    All'attività svolta in banda cittadina sono assimilati:

    L' allegato 25 al codice ci ricorda che l'apparato CB è quello per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze co llettive nella banda 26,960 . 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore; l'apparato tipo PMR 446 èanch'esso per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 . 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.

    [12] Il D.M. Comunicazioni 11.2.2003 (Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale) di attuazione nel dettaglio alla disciplina radioamatoriale dettata dal DPR 447 e ripresa dal nuovo codice, con l'art. 9 aveva "inventato" l'attestato (al posto dell'autorizzazione) dell'attività di ascolto , consentendo che i "soggetti , che intendono ottenere un attestato dell' attività di ascolto, possono richiedere", l' assegnazione di una sigla distintiva. Ora, dopo l'abrogazione di tale decreto operata dall' art. 218, l'attestato - rilasciato dagli Ispettorati territoriali del Ministero - è previsto dall' art. 9 dell'allegato 26 al nuovo codice.

    [13] L'art. 318 (ora abrogato) del vecchio codice del 1973 disponeva che "presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza."

    [14] Indipendentemente dal numero degli apparati, l'allegato 25 - all'art. 35 prevede per ciascuna stazione OM un contributo annuo di € 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e € 3,00 per quelle di classe B; l'art. 36 prevede per ciascuna stazione CB un contributo annuo di € 12,00.

    [15] (Allegato 25, articolo 40) Per le apparecchiature per cui è previsto il libero uso, questo è possibile soltanto se vengono utilizzate antenne interneo antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizionedelle frequenze.

    Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d' uso delle frequenze. Ricordiamo che già l'art. 334 (ora abrogato) del codice 1973 disponeva - per l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza e relativamente alle antenne esterne alle quali gli apparecchi possono collegarsi - che "non è ammesso l'uso di antenne direttive".

    [16] La parola "codice" normalmente individua il complesso di disposizioni normative relative ad una determinata materia che - per praticità di consultazione - vengono raccolte in unico testo. Molti c.d. codici sono di compilazione privata (es. le pubblicazioni denominate "codice tributario"). Quando invece è il Governo - di solito su delega del Parlamento - a raccogliere in un unico documento (chiamato testo unico) le norme giuridiche disseminate nelle leggi e regolamenti succedutesi negli anni (per es. il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'ufficialità della compilazione attribuisce al documento un prestigio ed un valore, anche ai fini interpretativi, di gran lunga maggiore. In omaggio al diritto romano e al successivo diritto comune (i quale vedevano tra le proprie fonti il Codex dell'imperatore bizantino Giustiniano), quando le raccolte ufficiali di norme sono strutturate e coordinate in maniera tale da assumere veste di organicità e completezza, vengono anche ufficialmente denominate codici (es. codice civile, penale, di procedura, della navigazione, della strada).

    [17] E' da precisare che a volte sono abrogazioni di carattere solo formale, in quanto i testi delle disposizioni abrogate vengono poi riportate nelle disposizioni del nuovo provvedimento. Un esempio è quello - citato in precedenza - degli articoli 318 (codice 1973) e 160 (codice 2003).

    [18] Il D.P.R. 29.3.1973, n. 156 (il decreto che approvò il vecchio codice postale) riporta infatti la formulazione "sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico."

    [19] Il D.P.R. 14.1.1954, n. 598 (Norme per la concessione dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori) all'art. 4 riporta la frase "Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme allegate."

    [20] Art. 411. (Legislazione sulle radiodiffusioni) Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.

    [21] Un esempio garantista l'abbiamo invece in ambito penale: un sequestro di polizia giudiziaria deve essere comunicato al pubblico ministero entro quarantotto ore, il quale lo deve convalidare nelle quarantotto ore successive. Se non c'è convalida, le cose sequestrate vanno restituite (art. 355 codice di procedura penale).

    [22] L'art. 24, comma 14, della legge 27.12.1997, n. 449 ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private."

    [23] Vedi le perplessità esposte dal Presidente dell'A.I.R. su Radiorama n. 7/99.

    [24]Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

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