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Il seguente articolo è stato pubblicato 
sul numero 1/2004 (pagg. 24-28)del mensile RADIORAMA (Trieste),
                 periodico dell'A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto			

IL DIRITTO AL RADIOASCOLTO

(Viaggio tra nuove e vecchie leggi, alla riscoperta di un diritto di libertà mai venuto meno)

Parte seconda – Leggi vecchie (ma ancora valide) *

(di Giorgio Marsiglio)

per leggere la parte prima

1. La legislazione vigente sulle radiodiffusioni

"Non siete obbligati a rispettare particolari procedure burocratiche, come patenti o licenze, permessi oautorizzazioni speciali.Unico adempimento richiesto per essere in regola con la legge italiana è quello di aver pagato in famiglia il canone di abbonamento alle radioaudizioni o alla TV, fatto che autorizza automaticamente la libera detenzione di un normale apparecchio radioricevente. In verità il nuovo Decreto di inizio ’98 toglie anche questo vincolo, tuttavia è buona norma ancora attenervisi". Così dice alla propria pagina 1 la monografia Sintonizza il mondo con la radio – Guida al radioascolto internazionale (a cura della nostra Associazione – ristampa 1999).

Riprendiamo da queste frasi – piene di pratico buon senso - il nostro ragionamento sulla legislazione inmateria di radioascolto, e ricordiamo due disposizioni di distinti testi normativi, entrambe attualmente in vigore:

Qual è il punto di collegamento tra le due disposizioni? Paradossalmente lo troviamo in un elemento che – nonostante venga citato anche dal nuovo Codice – da qualche anno non esiste più: si tratta, come è intuibile, dell’abbonamento al servizio di radiodiffusione.[1]

Tale adempimento era previsto nella normativa avente ad oggetto proprio le radiodiffusioni (o, come riportato nella normativa meno recente, le "radioaudizioni circolari").

Tenendo come riferimento proprio l’istituto del canone di abbonamento, andiamo ora a verificare quale – della

vecchia normativa – sia quella ancora vigente e ad interpretarla.

Iniziamo con una distinzione cronologica: quella tra disposizioni emanate prima o durante la 2^ guerra

mondiale.

A. Le leggi di pace

La normativa [2] succedutasi negli anni fino a poco prima dello scoppio della 2^ guerra mondiale, è la seguente:

Con detta legge venne per la prima volta stabilito il monopolio dello Stato ne "lo stabilimento e l’esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, e, in generale, di tutti quelli per i quali … si impieghi energia allo solo scopo di ottenere effetti a distanza senza l’uso di fili conduttori" (art. 1).

Venne poi seguita da un regolamento di esecuzione (R.D. 1.2.1912, n. 227), il quale assoggettò a concessione l’impianto e l’esercizio di "qualunque" stazione radiotelegrafica o radiotelefonica.

La rapida espansione della tecnologia applicata alle onde radio resero ben presto insufficienti le due normative, abrogate dal seguente atto.

Emanato allo scopo di introdurre norme più rispondenti alle sopravvenute esigenze del servizio delle comunicazioni senza filo, abrogò la legge 395/1910 ed il R.D. 227/1912. Venne poi modificato e integrato in rapida successione da sei ulteriori disposizioni.[3]

Prima di disciplinarle, il decreto distingueva le comunicazioni "per mezzo di onde elettromagnetiche senza l’uso di fili conduttori di collegamento" da quelle "a onde guidate" (art. 1), riservandole entrambe allo Stato con facoltà dello stesso di darle in concessione. Assistiamo così all’estensione del monopolio, con la conferma dell’affidamento di direzione e controllo del Ministero delle poste e dei telegrafi (escluso l’uso militare) (art. 2).

I successivi articoli disciplinavano esclusivamente le "comunicazioni senza filo". Per quanto attiene il nostro tema:

- stazioni riceventi tarate per ricevere segnalazioni di una sola determinata lunghezza d’onda

- stazioni riceventi autorizzate a ricevere segnalazioni di diverse lunghezze d’onda

- stazioni i cui concessionari sono autorizzati ad ammettere il pubblico per assistere alle ricezioni (art. 8).

La normativa di esecuzione venne rinviata al seguente atto:

Relativo anch’esso alle comunicazioni senza filo, introdusse le seguenti definizioni:

I servizi di radioaudizione circolare potevano essere regionali e nazionali (art. 22); quelle regionali non più di sei. Tali servizi potevano essere dati in concessione [7] da quello che, nel frattempo, era divenuto il Ministerdelle comunicazioni; ma quello che avrebbe potuto costituire un pericolo per la dittatura, e cioè un pluralismo di voci (sia pure sotto controllo), sappiamo non essersi mai verificato (come è noto, infatti, il 27 agosto dello stesso anno venne istituita l’ U.R.I. - Unione Radiofonica Italiana - e il successivo 6 ottobre cominciarono le trasmissioni regolari.

Per quanto riguarda la ricezione delle "trasmissioni radioauditive circolari", venne stabilito:

Per quanto riguarda le stazioni radioelettriche riceventi ad uso privato:

Anche l’anno 1925 vede l’intervento del Governo fascista nella materia oggetto della presente riflessione.

Con questo decreto-legge:

L’articolo 29, infine, precisa che "è abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto", utilizzando così lo strumento dell’abrogazione "implicita" che tante incertezze ha creato e crea nel campo della legislazione in generale, compresa quella sul radioascolto. [11]

Il regolamento approvato con il decreto 1226 del 1924 venne poi modificato e integrato proprionella parte relativa proprio alle radioaudizioni circolari:

Per quanto riguarda le stazioni radioelettriche trasmittenti ad uso privato:

Con questo atto si mise nuovamente mano al decreto 1226 del 1924, abrogando e sostituendo le

norme del pur recente decreto 1559 del 1926. Pertanto:

Il susseguirsi della normativa in tema di radiocomunicazioni rese necessario un punto fermo:il legislatore fascista lo pose mediante il "Codice postale e delle telecomunicazioni" approvato nel 1936. [16] Tra le disposizioni contenute rileviamo:

Specificamente per le radiodiffusioni:

Con questo testo normativo il legislatore dà una regolamentazione organica alla materia del canone di abbonamento alle radioaudizioni. Anche se successivamente modificato e integrato, esso è ancora in vigore per il possesso di televisori. Vi troviamo sancito:

Il decreto 246/1938 diede una normativa organica a tutto il settore del canone di abbonamento, primadisperso in alcuni dei testi normativi precedenti. Sanzionò inoltre in modo preciso il mancato pagamento dello stesso.

Sappiamo però che - ai sensi della legge 27.12.1997, n. 449 (art. 24, comma 14) – "a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private." [21]

B. Le leggi di guerra

Naturalmente alcune delle regole che uno Stato adotterà quando si troverà in guerra, vengono solitamente approvate prima che essa scoppi. Sarà proprio la legge di guerra - si tenga ben presente, tutt’ora in vigore anche per l’Italia democratica – a dare la soluzione che stiamo cercando.

In breve, tale legge detta regole generali da applicarsi nei territori interessati dalle operazioni belliche. In particolare spiccano le seguenti:

Dobbiamo amaramente constatare che – dittatura o democrazia – le regole di guerra sono le medesime eportano alla riduzione dei diritti del cittadino: in democrazia almeno non di quelli fondamentali a tutela della persona umana (vita, integrità fisica, dignità, libertà personale, capacità giuridica, cittadinanza, nome), ma certo di altri. [22] Tra questi l’utilizzo dei mezzi di comunicazione, e cioè: stampa e corrispondenza, telecomunicazioni e segnalazioni, mezzi di trasporto.

Soffermiamoci in particolare su un articolo dell’allegato A del R.D. 1415/1938:

Art. 20 (Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni)

Con decreto reale [ora del Presidente della Repubblica] , può essere ordinato:

che siano sospesi, limitati o comunque modificati i servizi delle telecomunicazioni interne o con l'estero;

che siano sottoposti a sorveglianza, sospesi o assunti direttamente dallo Stato i servizi delle

telecomunicazioni gestiti da enti, società o privati;

che sia limitato, sospeso o assunto direttamente dallo Stato il servizio delle radioaudizioni circolari, o siano adottate, per gli impianti riceventi, le misure rese necessarie dalle circostanze;

che siano vietati o limitati la costruzione, la vendita, l'acquisto o l'uso di apparecchi o materiali

radioelettrici di qualsiasi specie;

che sia vietata o limitata l'importazione dall'estero di apparecchi o materiali radioelettrici;

che siano sospesi o limitati i servizi delle segnalazioni marittime o aeronautiche.

Tutto era pronto per limitare la libertà di radioascolto [23] non appena fosse scoppiata la guerra. E l’Italia in guerra vi entra il 10 giugno 1940, dichiarandola a Francia e Inghilterra. E pochissimi giorni dopo, viene approvato il temuto decreto reale:

Pochissimi articoli (otto) per dire che:

In particolare, per i servizi radioelettrici e di radiodiffusione:

Nella legge italiana viene così drasticamente limitato - ed è la prima volta – il diritto al radioascolto.

Il 24 aprile 1945 viene ordinata dal Comitato di liberazione nazionale l’insurrezione generale nell’Alta Italia; il 28 aprile Mussolini viene fucilato e il 29 aprile vi è infine la resa incondizionata delle truppe tedesche. In anticipo a queste date, il nuovo Governo democratico aveva ridato il benvenuto agli appassionati del radioascolto ed a tutti gli italiani con il

Poche parole, semplici e chiare come è tipico di un diritto che non ha bisogno di giri di parole o di sofisticati ragionamenti per doversi affermare:

(Art. 1)" Sono abrogati l’articolo 8 del regio decreto 16 giugno 1940, n. 765 concernente il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni, e i regi decreti (…) che stabilivano per i trasgressori a tale divieto aumenti delle pene previste" dalla legge di guerra.

Il diritto al radioascolto ritornava così – dopo cinque lunghi e terribili anni – a disposizione di tutti, senza limitazione alcuna.

2. UN DIRITTO MAI VENUTO MENO

Nel ritornare alla frase con la quale ha preso inizio – nella sua parte prima – questo viaggio nella legislazione italiana dedicata al diritto di radioascolto, possiamo affermate che vi è stato sì un periodo nel quale era proibito ascoltare le emittenti BC sia degli Stati nemici (per esempio Radio Londra e Radio Mosca) che di quelli neutrali ( per esempio Monte Ceneri); ma solamente tale periodo, non prima (pur con tutte le altre limitazioni e difficoltà che abbiamo esaminato) e tanto meno dopo e adesso che siamo in democrazia.

Infatti gli adempimenti legati alla corresponsione del canone di abbonamento – rimasti sostanzialmente invariati prima e dopo la guerra – sono certamente da vedere con sfavore nei confronti del pieno diritto al radioascolto; però – una volta soddisfatti – gli obblighi del radioascoltatore erano terminati. Tutto qui e nient’altro: non per niente un radioricevitore di diretta "sponsorizzazione" fascista, quale la "CGE Radiorurale" del 1935, riporta nel bel mezzo della propria scala di sintonizzazione la parola "Londra".

Ma allora, se così stanno le cose, qualunque tentativo di giustificare azioni repressive contro i BCL mediante le norme di vecchi e nuovi codici va totalmente contro la "legislazione vigente sulle radiodiffusioni", che tutti i codici delle telecomunicazioni hanno affermato di voler rispettare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27.1.2000, n. 64 (Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della CEPT in materia di libera circolazione di apparecchiature radio) è giunto certamente graditissimo, ma in una Nazione che – proprio per le proprie leggi - non ne dovrebbe sentire il bisogno.

Riassumendo sommariamente la legislazione sulle radiodiffusioni:

Pertanto nessuna pubblica autorità dovrebbe permettersi ora di imporre un divieto che nemmeno il Fascismo (salvo appunto il tempo di guerra) aveva stabilito. Già prima della guerra, la dittatura in Italia limitò la libertà e tanti suoi modi di essere, compreso certamente quella di comunicazione mediante le trasmissioni radio; ma non ne limitò la ricezione, se non richiedendo il pagamento di un balzello, certamente odioso ma non collegato ad altri adempimenti o verifiche.

Non sia mai che lo faccia una democrazia.

3. UNA MINA VAGANTE ?

Le leggi italiane, quindi, non vietano in alcun modo il radioascolto. Ma le nostre autorità lo sanno?

Molti dei nostri ricevitori riportano un bollino di omologazione, con l’indicazione dei decreti ministeriali 25.6.1985 e 27.8.1987 (Disposizioni per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva). Ebbene – nonostante la chiarezza della rubrica – entrambi i decreti contengono nei propri allegati un paragrafo (il numero 3) contenente "prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva".

Cosa significa, che c’è qualche frequenza proibita nelle gamme della radiodiffusione circolare? Oppure che non si devono utilizzare ricevitori che "sforino" la banda dei 10 metri? Ma, prima ancora, possono dei semplici decreti ministeriali – a suo tempo adottati per attuare concretamente l’articolo 398 [24] del Codice 1973 - andare a disciplinare aspetti che la stessa legge non ha ritenuto di dover regolare?

Inoltre c’è il D.P.R. 27.1.2000, n. 64 in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

Ma questa materia merita un approfondimento a parte.

(FINE)

NOTE

* Proseguiamo l'esame della normativa italiana in materia di diritto al radioascolto, iniziato con l'articolo pubblicato in Radiorama n. 12/2003, pagg. 21-23.

[1] Vedi, in proposito, quanto illustrato in Radiorama n. 10/2003, pag 28).

[2] Durante la vigenza dello Statuto Albertino (testo costituzionale che ha preceduto l'attuale Costituzione repubblicana), la distinzione di contenuto normativo tra "legge" e "decreto" non era tassativa come ai giorni nostri: riportiamo perciò anche l'indicazione dei valore e forza (legislativa [L] o regolamentare [R] ) delle disposizioni esaminate. Anche la conversione in legge dei decreti-legge era sottoposta a regole elastiche: dovevano essere convertiti entro due anni dalla loro adozione (ora invece entro sessanta giorni). Per i decreti delegati era possibile delegare - da parte del Parlamento - pieni poteri al Governo oppure operare una delega permanente in una materia circoscritta (attualmente la delega dei pieni poteri è possibile solo in tempo di guerra).

[3] Regi Decreti 5.6.1923, n. 1262; 14.6.1923, n. 1488; 27.9.1923, n. 2351; 2.12.1923, n. 2644; 9.12.1923, n. 2755; regio decreto-legge 1.5.1924, n. 655. Il decreto n. 1488 si distingue in particolare per aver previsto - a modifica dell'art. 18 del R.D. 1067/1923 - la seguente sanzione:

"Chiunque, senza l' espressa autorizzazione del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa". Pur nella durezza della norma con la quale il Fascismo si presentò ai BCL e SWL di allora, è corretto evidenziare che per commettere questo reato era necessario non solo intercettare, ma anche divulgare il contenuto della comunicazione ascoltata.

[4] Licenza definita "semplice" a confronto delle concessioni relative agli impianti ricetrasmittenti (le quali dovevano essere precedute dalla valutazione di un'apposita "commissione consultiva tecnico-legale"), non certo per una mancanza di obblighi o per una sua automaticità.

[5] I compilatori delle raccolte di leggi avvisano che questo decreto, sebbene non abrogato esplicitamente, deve ritenersi superato dalla legislazione successiva.

[6] "queste ultime però con le garanzie da determinarsi nel decreto di concessione". E' uno dei segnali che la dittatura fascista stava aggiustando il tiro contro la libertà d'informazione. Il successivo art. 25 prevedeva che - per la diramazione delle notizie di carattere circolare - il concessionario doveva ottenere il visto preventivo dell'autorità politica locale; a tale scopo veniva distaccato dall'Amministrazione postale un funzionario "esclusivamente a spese del concessionario" arrivando così alla beffa di una violazione di libertà con spese a carico del soggetto violato.

[7] Termine - quello di concessione - pertinente ad un regime monopolistico di Stato; quando ci troviamo dinanzi ad un diritto che lo Stato debba semplicemente garantire e amministrare, abbiamo invece l'autorizzazione.

[8] Riportiamo nella versione aggiornata dal decreto 2295/1928 parte dei due articoli contenenti norme tecniche relative agli impianti radioriceventi (aerei ed apparecchi):

(Art. 78) Gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo i casi in cui sia stato rilasciato regolare nulla osta dalle competenti autorità e dagli altri enti interessati, e sempre che vengano osservate le norme imposte dai regolamenti locali.

L'incrocio dei fili d'aereo con linee ad alta tensione o a corrente forte è proibito. Nel caso della vicinanza di dette linee gli aerei debbonoessere costruiti in modo che a causa della eventuale rottura del filo non possa assolutamente verificarsi alcun contatto. La distanza orizzontale tra le linee e l'aereo non dovrà comunque essere inferiore a 10 metri.

Per le linee telegrafiche e telefoniche si prescrive quanto segue:gl'incroci debbono essere quanto più è possibile ad angolo retto od in ogni caso ad un angolo non inferiore a 60° e ad una distanza verticale di almeno un metro; i parallelismi debbono essere evitati. Se ciò non è assolutamente possibile, l'aereo dovrà essere costruito in modo che tra esso e la linea interceda una distanza orizzontale di almeno 5 metri; se a causa della rottura dei fili di aereo è possibile un contatto fra essi e la linea, l'aereo dovrà essere costituito da filo Hackethal isolato in gomma.

La distanza fra i sostegni dell'aereo non potrà superare i 30 metri nel caso di aerei a più fili, nè i 50 nel caso di aerei monofilari.

I sostegni dell'aereo non dovranno avere una altezza maggiore di 8 metri se collocati su tetti di edificio o su terrazze. I supporti, gli ancoraggi e le pennole debbono essere fissati solidamente ed essere sufficientemente robuste per resistere allo sforzo massimo cui il materiale può essere assoggettato. Inoltre dovranno soddisfare alle condizioni che seguono: i sostegni saranno sistemati in modo che essi possano conservare la loro posizione primitiva, e ciò anche nel caso che siano assoggettati ai massimi sforzi.

Si dovrà evitare possibilmente d'impiegare sostegni in legno. Ove poi si dovesse ricorrere a tale impiego, i sostegni dovranno essere di legname duro. Usando sostegni in ferro o in acciaio si dovrà curare che essi siano ben protetti contro la ruggine. Se, come è preferibile, vengono impiegati pali tubolari, essi dovranno avere lo spessore di almeno 1 mm. e un diametro esterno non inferiore a 20 mm.

Gli aerei dovranno essere costruiti in modo da non pregiudicare il funzionamento delle antenne già installate e da non impedire per quanto è possibile l'erezione di future antenne. Se due aerei a T od a L sono vicini, la distanza delle parti contigue e parallele non deve essere inferiore a 5 metri. Se vi sono dei punti di incrocio, la distanza fra tali punti dev'essere di almeno 2 metri.

I fili utilizzati per la costruzione degli aerei dovranno essere esenti da nodi e da giunti. Detti fili potranno essere di rame indurito, di bronzo fosforoso e d'alluminio e dovranno avere un diametro corrispondente ai valori di cui in appresso:

- per aerei a un sol filo: diametro del filo di rame indurito da mm. 2 a mm. 3, diametro del filo di bronzo fosforoso da mm. 1,5 a mm. 3, diametro del filo di alluminio da mm. 3 a mm. 4;

- per conduttori a due fili: diametro di un filo elementare di rame indurito o di bronzo fosforoso da mm. 0,2 a mm. 0,4, diametro di un filo elementare di alluminio da mm. 0,4 a mm. 0,7.

La coda d'aereo dovrà seguire la via più breve. Saranno da evitarsi quanto più è possibile i tratti tortuosi e gli angoli vivi. Inoltre dovranno osservarsi anche per la coda d'aereo le norme già indicate relativamente agli incroci e ai parallelismi.

Gli isolatori da impiegarsi per l'isolamento dei fili e della coda d'aereo dovranno essere adatti allo scopo ed essere sufficientemente robusti per resistere allo sforzo massimo cui materiale può essere assoggettato.

E' vietato l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche ed in massima ai sostegni adibiti ad altri usi.

Deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra servendosi all'uopo di apposito commutatore. A scopo di sicurezza dovrà inoltre essere provveduto per l'inserzione a mezzo del predetto commutatore di un fusibile a non meno di 6 ampéres e di uno scaricatore per le sovra-tensioni.

Non può essere collocato che un solo aereo esterno per ogni licenza abbonamento.

Per l'impianto degli aerei l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini. Nessuna restrizione è posta per gli aerei interni e a telaio.

(Art. 79) Gli apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari dovranno soddisfare alle seguenti condizioni: gli schemi degli apparecchi a cristallo, anche se seguiti da uno o più stadi di amplificazione a bassa frequenza, non sono soggetti ad alcuna restrizione; lo stesso dicasi per gli apparecchi a valvola facenti uso di antenna interna o di telaio; nella ricezione con aereo esterno gli utenti dovranno, per evitare disturbi agli altri apparecchi riceventi, usare soltanto quei dispositivi che non diano luogo a sensibili oscillazioni sull'aereo.

[9] L'articolo 30 disponeva che "la lunghezza d'onda da assegnare a ciascuna stazione trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare dovrà essere compresa nella gamma fra 370 e 475 metri": quindi solo uno spicchio delle onde medie, situato pressappoco tra i 630 e gli 810 KHz.

[10] Li riportiamo a documentazione di come il radioascolto - pur senza divieti - possa essere altrimenti ostacolato: (Art. 15) " Gli apparecchi radioelettrici destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari e gli accessori appresso indicati sono gravati delle seguenti tasse:

- lire 6 per ogni valvola termoionica, anche se rigenerata;

- lire 12 per ogni apparato ricevente a cristallo;

- lire 24 per ogni altoparlante;

- lire 36 per ogni apparecchio ricevente, ad una o più valvole, oltre le tasse sulle parti sopraindicate."

[11] In Radiorama, n. 10/2003, pag. 27 è già stata ricordata la meritoria opera di abrograzione "esplicita" compiuta dal Codice 2003.

[12] A ben vedere, proprio come le tabaccherie per i generi di monopolio ed i valori bollati.

[13] Come vedremo oltre, la contravvenzione che poteva essere commessa da un semplice possessore di un apparecchio radioricevente era solamente la mancata corresponsione del canone di abbonamento.

[14] Assistiamo così ad una normativa di controllo - la cui rigidità è appropriata alle pericolose armi da fuoco - utilizzata nei confronti di semplici apparecchi radioelettrici.

[15] "effettuato per mezzo di stazioni radioelettriche destinate a comunicare al pubblico o a speciali abbonati per mezzo di segnali telegrafici notizie di interesse generale e di carattere commerciale."

[16] E' molto corta la linea di successione a quello che è stato il primo ed embrionale "Codice delle telecomunicazioni", e cioè la legge 30.6.1910, n. 395 commentata in precedenza. Seguiranno il Regio decreto 27.2.1936, n. 645, il Decreto del Presidente della Repubblica 29.3.1973, n. 156 (il Codice P.T. con il quale tutti abbiamo avuto a che fare) e, infine, il Decreto legislativo 1.8.2003, n. 259 (l'attuale Codice delle comunicazioni elettroniche).

[17] Anche se può sembrare incredibile a più di sei anni dal termine della guerra e della dittatura, con legge 14.3.1952, n. 196 il nostro Parlamento non solo non abolì quelle sanzioni, ma anzi aggiornò i limiti di valore delle sanzioni pecuniarie mantenendo anche la sanzione dell'arresto. Il Codice del 1973 confermò invece la sola sanzione dell'ammenda per "chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione" (art. 401). Il vigente Codice del 2003, infine, al proprio art. 214 stabilisce che "chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00." Per quanto riguarda invece le altre ipotesi, il moderno legislatore non chiede licenze, ma il rispetto delle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni (art. 210).

[18] E' significativa l'istituzione - da parte del regime fascista - di un ministero preposto alla "stampa e propaganda" , e che a tale istituzione governativa venisse attribuita la competenza in materia vigilanza e controllo sulla radiodiffusione. Nell'attuale regime democratico italiano, invece, esiste sì un organismo di controllo ma si tratta di una Commissione parlamentare.

[19] Anche dopo il Fascismo abbiamo assistito al tentativo di degradare il diritto all'ascolto delle radioaudizioni a mera facoltà soggetta a concessione: infatti, al canone di abbonamento la legge affiancò una tassa appunto di concessionegovernativa (D.P.R. 26.10.1972, n. 641 - al n. 125 della tariffa annessa). Ma anche questa tassa sparì dall'ordinamento giuridico, unitamente al canone di abbonamento.

[20] Successivamente, il decreto-legge 1.2.1977, n. 11 ha così sostituito l'art. 19: "Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza."

[21] In Radiorama, n. 10-2003, pag. 28, è stato illustrato il corretto significato da attribuire alle parole riportate in corsivo.

[22] Ad ogni modo, la nostra Costituzione democratica prevede delle procedure di garanzia prima che si giunga all'applicazione della legge di guerra: solo il Parlamento può deli berare lo stato di guerra e conferire al Governo i poteri necessari (art. 78). L'applicazione della legge di guerra sarà poi ordinata mediante decreto del Presidente della Repubblica ( art. 2 R.D.1415/1938).

[23] Poco tempo prima - con legge 6.5.1940, n. 554 - era stato stabilito l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche (art. 6). Sarà rimosso solo con il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1946, n. 382 (Abrogazione di norme limitative dei servizi di telecomunicazione).

[24] (Art. 398) E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

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