27/10/2003 16:33
[COMMENTI] RADIO E TV, IL MONOPOLIO SAMMARINESE Passata la festa per i primi
10 anni di “Radio San Marino TV” con le sentite congratulazioni per
il traguardo raggiunto, vorrei proporre quella che vuol essere una
rispettosa riflessione, certo di non invadere (da forestiero) un
ambito proprio della sola comunità sammarinese la quale, nei secoli,
ha sempre degnato d’ascolto tutti per poi naturalmente decidere in
assoluta e sovrana autonomia. In materia di radio e televisione, la
situazione normativa a San Marino è la seguente: in data 23 ottobre
1987 dopo un periodo di rinuncia - in favore dell’Italia - al
proprio diritto sovrano all'impianto ed all'esercizio di stazioni
radio e televisive trasmittenti (Convenzione del 26.3.1927 e Accordo
del 29.4.1953), con il mezzo diplomatico della “scambio di lettere”
la Repubblica ha riacquistato l'esercizio del diritto ad installare
o gestire sul proprio territorio tali stazioni radio o televisive,
nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di
radiodiffusione. Successivamente, il Consiglio Grande e Generale
adotta le seguenti due leggi: legge 28 Marzo 1988 n.57 (Disciplina
dei servizi di telecomunicazioni ) legge 27 aprile 1989 n. 41
(Istituzione dell'Ente di Radiodiffusione Sammarinese) Cosa dicono
tali leggi? La legge 57/1988 afferma che - è prerogativa esclusiva
dello Stato, in tutto il territorio della Repubblica,
l'installazione e la gestione in regime di monopolio di impianti e
servizi di telecomunicazioni (art. 1), così come realizzare e
gestire impianti per il servizio di radiodiffusione e
radiodiffusione da satellite (art. 4). Tale prerogativa potrà essere
esercitata dallo Stato attraverso la costituzione di uno o più Enti
di gestione al quale o ai quali saranno affidati in concessione
temporanea esclusiva tali servizi (art. 4); - la realizzazione o la
gestione di impianti ed in genere lo svolgimento, da parte di
privati, di attività in contrasto con la presente legge – comprese
quelle attività che comportino interruzione, disturbo o interferenze
di impianti o servizi esistenti - sono puniti penalmente (art. 10).
La legge 41/1989 stabilisce che - in attuazione dell'art. 4 della
legge 57/1988, è istituito l'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese
(art. 1); - all'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese sono
attribuiti: a) l'esercizio in esclusiva del diritto della Repubblica
ad attivare un proprio servizio di radiodiffusione nei settori
radiofonico e televisivo; b) l'obbligo di autorizzare la concessione
del servizio a Società di diritto sammarinese da costituirsi secondo
le norme vigenti nella Repubblica (art. 2). Si giunge così a “San
Marino RTV”, individuata quale società concessionaria; - sono puniti
penalmente la realizzazione o la gestione di impianti ed in genere
lo svolgimento, da parte di privati, di attività in contrasto con la
presente legge, comprese quelle attività che comportino
interruzioni, disturbo o interferenze sugli impianti o servizi
pubblici (art. 18). Cosa dire? San Marino si trova adesso
esattamente nella stessa situazione in cui l’Italia si trovava il 10
luglio 1974, data nella quale la Corte costituzionale di quello
Stato affermò per la prima volta l’illegittimità costituzionale del
monopolio statale nei confronti della radiotelediffusione circolare
e della televisione via cavo. Da quel momento prese avvio un lungo
cammino per l’affermazione del pieno diritto ad esistere di radio e
TV private, cammino che l’Italia forse non ha ancora terminato.
L’etere del Titano vede però la presenza di un’altra emittente
radiofonica: “Radio San Marino”. Stando così le cose, è
probabilmente esatto affermare che Radio San Marino (e qualunque
altra che non sia San Marino RTV) sia illegale. Ma siamo davvero
sicuri che una delle regole democratiche del vivere civile non sia
quella della pluralità delle voci? Oppure solo allo Stato è
consentito – a nome di tutti – trasmettere via radio e TV? In altre
parole, la ritrovata libertà d’antenna sammarinese (per tanti anni
perduta e poi ritrovata) appartiene allo Stato o ai suoi cittadini?
Pensiamo davvero che sia sufficiente avere un’emittente di Stato,
che pur si sforzi di essere pluralista nel proprio palinsesto, per
garantire la più ampia libertà d’informazione ai cittadini ed ai
partiti politici? O non crediamo, invece, che la democrazia possa
essere garantita solo da un sistema il quale (in aggiunta ad una
emittente statale che, in quanto emanazione di uno stato
democratico, assicuri un minimo di visibilità a tutti) veda la
presenza anche di altre radio e televisioni mediante le quali i
sostenitori di una opinione la possano poi illustrare compiutamente?
Non crediamo che un emittente di Stato, pur con tutto l’impegno di
chi vi lavora, corra sempre il rischio, piccolo o grande, dei
tentativi di controllo da chi è in quel momento si trovi al potere,
qualunque sia il colore delle proprie bandiere di partito? Si
potrebbe obiettare che il territorio di San Marino è limitato, che
le frequenze sono poche, che non si devono creare disturbi ed
interferenze alle radio estere. Ricordiamo che tali motivazioni sono
le stesse che hanno impedito per tanti anni la libertà di radio e
televisione in Italia. Nessuno pensa che la presenza di un unico
quotidiano (tanto meno avente quale editore lo Stato), sia pure il
più corretto e pluralista al mondo, sia sufficiente per affermare
che vi sia libertà di stampa. Perché non deve essere lo stesso per i
mezzi radio e televisivi? E quanto sentita sia tale esigenza lo
possiamo constatare dalla presenza su una televisione privata (La 9)
di un telegiornale sammarinese curato dal giornale “San Marino
Oggi”, così come l’altro quotidiano “La tribuna sammarinese” cura
spazi d’informazione all’interno della programmazione di “Radio San
Marino”. In conclusione, quale risposta dare all’attuale situazione
dei mezzi radiotelevisivi: - quella “legalistica” che si ferma al
divieto e alle sanzioni sancite dalle attuali leggi di monopolio,
oppure - quella “legale” e rispettosa della libertà di informare e
di essere informati, diritto che la Repubblica – dopo secoli di
tutela assicurata dallo Statuto e dal diritto comune, ha inteso con
rinnovato vigore garantire mediante la Dichiarazione dei diritti? La
“Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali
dell’ordinamento sammarinese” al proprio art. 6 riconosce a tutti le
libertà civili e politiche e, in particolare, la libertà di
manifestazione del pensiero. I certamente esistenti problemi di
carattere tecnico dovrebbero pertanto essere risolti in tale ottica
e non in quella di un divieto dettato da leggi che rischiano di
essere valutate come non rispondenti ai principi fondamentali
dell’ordinamento sammarinese (tra i quali non v’è dubbio siano da
annoverare “le fondamentali libertà politiche e civili dei
cittadini, non mai soppresse o conculcate da governi assoluti,
dispotici, o tirannici…sempre rimasti fedeli ai fondamentali
principi di libertà e di eguaglianza, di partecipazione popolare
alla vita pubblica, di rappresentatività politica, di delegazione
temporanea e limitata di ogni potere sovrano” (“relazione Astuti - 8
marzo 1972”, pag. 12). Giorgio Marsiglio
|
|
|