27/10/2003 16:33 [COMMENTI]
RADIO E TV, IL MONOPOLIO SAMMARINESE
Passata la festa per i primi 10 anni di “Radio San Marino TV” con le sentite congratulazioni per il traguardo raggiunto, vorrei proporre quella che vuol essere una rispettosa riflessione, certo di non invadere (da forestiero) un ambito proprio della sola comunità sammarinese la quale, nei secoli, ha sempre degnato d’ascolto tutti per poi naturalmente decidere in assoluta e sovrana autonomia. In materia di radio e televisione, la situazione normativa a San Marino è la seguente: in data 23 ottobre 1987 dopo un periodo di rinuncia - in favore dell’Italia - al proprio diritto sovrano all'impianto ed all'esercizio di stazioni radio e televisive trasmittenti (Convenzione del 26.3.1927 e Accordo del 29.4.1953), con il mezzo diplomatico della “scambio di lettere” la Repubblica ha riacquistato l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio tali stazioni radio o televisive, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radiodiffusione. Successivamente, il Consiglio Grande e Generale adotta le seguenti due leggi: legge 28 Marzo 1988 n.57 (Disciplina dei servizi di telecomunicazioni ) legge 27 aprile 1989 n. 41 (Istituzione dell'Ente di Radiodiffusione Sammarinese) Cosa dicono tali leggi? La legge 57/1988 afferma che - è prerogativa esclusiva dello Stato, in tutto il territorio della Repubblica, l'installazione e la gestione in regime di monopolio di impianti e servizi di telecomunicazioni (art. 1), così come realizzare e gestire impianti per il servizio di radiodiffusione e radiodiffusione da satellite (art. 4). Tale prerogativa potrà essere esercitata dallo Stato attraverso la costituzione di uno o più Enti di gestione al quale o ai quali saranno affidati in concessione temporanea esclusiva tali servizi (art. 4); - la realizzazione o la gestione di impianti ed in genere lo svolgimento, da parte di privati, di attività in contrasto con la presente legge – comprese quelle attività che comportino interruzione, disturbo o interferenze di impianti o servizi esistenti - sono puniti penalmente (art. 10). La legge 41/1989 stabilisce che - in attuazione dell'art. 4 della legge 57/1988, è istituito l'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese (art. 1); - all'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese sono attribuiti: a) l'esercizio in esclusiva del diritto della Repubblica ad attivare un proprio servizio di radiodiffusione nei settori radiofonico e televisivo; b) l'obbligo di autorizzare la concessione del servizio a Società di diritto sammarinese da costituirsi secondo le norme vigenti nella Repubblica (art. 2). Si giunge così a “San Marino RTV”, individuata quale società concessionaria; - sono puniti penalmente la realizzazione o la gestione di impianti ed in genere lo svolgimento, da parte di privati, di attività in contrasto con la presente legge, comprese quelle attività che comportino interruzioni, disturbo o interferenze sugli impianti o servizi pubblici (art. 18). Cosa dire? San Marino si trova adesso esattamente nella stessa situazione in cui l’Italia si trovava il 10 luglio 1974, data nella quale la Corte costituzionale di quello Stato affermò per la prima volta l’illegittimità costituzionale del monopolio statale nei confronti della radiotelediffusione circolare e della televisione via cavo. Da quel momento prese avvio un lungo cammino per l’affermazione del pieno diritto ad esistere di radio e TV private, cammino che l’Italia forse non ha ancora terminato. L’etere del Titano vede però la presenza di un’altra emittente radiofonica: “Radio San Marino”. Stando così le cose, è probabilmente esatto affermare che Radio San Marino (e qualunque altra che non sia San Marino RTV) sia illegale. Ma siamo davvero sicuri che una delle regole democratiche del vivere civile non sia quella della pluralità delle voci? Oppure solo allo Stato è consentito – a nome di tutti – trasmettere via radio e TV? In altre parole, la ritrovata libertà d’antenna sammarinese (per tanti anni perduta e poi ritrovata) appartiene allo Stato o ai suoi cittadini? Pensiamo davvero che sia sufficiente avere un’emittente di Stato, che pur si sforzi di essere pluralista nel proprio palinsesto, per garantire la più ampia libertà d’informazione ai cittadini ed ai partiti politici? O non crediamo, invece, che la democrazia possa essere garantita solo da un sistema il quale (in aggiunta ad una emittente statale che, in quanto emanazione di uno stato democratico, assicuri un minimo di visibilità a tutti) veda la presenza anche di altre radio e televisioni mediante le quali i sostenitori di una opinione la possano poi illustrare compiutamente? Non crediamo che un emittente di Stato, pur con tutto l’impegno di chi vi lavora, corra sempre il rischio, piccolo o grande, dei tentativi di controllo da chi è in quel momento si trovi al potere, qualunque sia il colore delle proprie bandiere di partito? Si potrebbe obiettare che il territorio di San Marino è limitato, che le frequenze sono poche, che non si devono creare disturbi ed interferenze alle radio estere. Ricordiamo che tali motivazioni sono le stesse che hanno impedito per tanti anni la libertà di radio e televisione in Italia. Nessuno pensa che la presenza di un unico quotidiano (tanto meno avente quale editore lo Stato), sia pure il più corretto e pluralista al mondo, sia sufficiente per affermare che vi sia libertà di stampa. Perché non deve essere lo stesso per i mezzi radio e televisivi? E quanto sentita sia tale esigenza lo possiamo constatare dalla presenza su una televisione privata (La 9) di un telegiornale sammarinese curato dal giornale “San Marino Oggi”, così come l’altro quotidiano “La tribuna sammarinese” cura spazi d’informazione all’interno della programmazione di “Radio San Marino”. In conclusione, quale risposta dare all’attuale situazione dei mezzi radiotelevisivi: - quella “legalistica” che si ferma al divieto e alle sanzioni sancite dalle attuali leggi di monopolio, oppure - quella “legale” e rispettosa della libertà di informare e di essere informati, diritto che la Repubblica – dopo secoli di tutela assicurata dallo Statuto e dal diritto comune, ha inteso con rinnovato vigore garantire mediante la Dichiarazione dei diritti? La “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese” al proprio art. 6 riconosce a tutti le libertà civili e politiche e, in particolare, la libertà di manifestazione del pensiero. I certamente esistenti problemi di carattere tecnico dovrebbero pertanto essere risolti in tale ottica e non in quella di un divieto dettato da leggi che rischiano di essere valutate come non rispondenti ai principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese (tra i quali non v’è dubbio siano da annoverare “le fondamentali libertà politiche e civili dei cittadini, non mai soppresse o conculcate da governi assoluti, dispotici, o tirannici…sempre rimasti fedeli ai fondamentali principi di libertà e di eguaglianza, di partecipazione popolare alla vita pubblica, di rappresentatività politica, di delegazione temporanea e limitata di ogni potere sovrano” (“relazione Astuti - 8 marzo 1972”, pag. 12). Giorgio Marsiglio

 

     
     
 
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