Risposta del Governo italiano al reclamo 58/08/ENTR

Dal 15 aprile 2008 il Governo italiano ha avviato con la Commissione europea una più stretta cooperazione riguardo allo scambio di informazioni e alla risoluzione di problemi sollevati dai cittadini o dalle imprese in merito alla corretta applicazione del diritto comunitario. Si tratta di un sistema decentrato di risoluzione dei reclami, che si prefigge di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione.

In tale contesto, relativamente al reclamo da Lei inoltrato alla Commissione europea relativo alla commercializzazione degli apparecchi radioricevitori in Italia, si trasmette in allegato la risposta formulata dalle Autorità italiane. Il servizio competente della Commissione europea esaminerà se essa è conforme al diritto comunitario e se risolve la questione.

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L’articolo 2, comma 2, del d.M. n. 548/1995 dispone che "la rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva a quanto previsto al comma 1 è attestata mediante una dichiarazione di conformità a tale decreto, rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea e riportata nel manuale d'uso degli apparecchi stessi". Il comma 1 di tale articolo riguarda le prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori in questione.

Secondo il reclamante, tale disposizione andrebbe oltre le direttive europee concernenti le apparecchiature radio e telecomunicazioni e, pertanto creerebbe ostacoli al commercio intracomunitario di questi prodotti. Tuttavia, occorre rammentare che il settore delle frequenze per i ricevitori di radiodiffusione non è disciplinato da una legislazione comunitaria di armonizzazione e che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, in mancanza di una normativa tecnica comune sui prodotti di cui trattasi, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle normative nazionali vanno accettati qualora una normativa di questo genere, applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative del diritto comunitario.

Peraltro, al fine dell'immissione sul mercato e di messa in servizio delle suddette apparecchiature, il d.M. n. 548/1995 non prevede alcuna procedura di valutazione di conformità sottoposta alla discrezionalità amministrativa né vieta agli operatori economici, in difetto di siffatta omologa nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio. Al contrario, richiedendo una semplice attestazione di conformità, consente agli operatori economici degli Stati membri la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità dei detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.

Si precisa, inoltre, che il d.M. n. 548/1995 è stato debitamente notificato alla Commissione.

In merito a contrassegni per prodotti legalmente fabbricati o commercializzati nel mercato interno, si fa presente che il d.M. 548/1995 non prevede l’esigenza di particolari contrassegni obbligatori.

Infine, la dichiarazione necessaria ai sensi del d.M. 548/1995 si estende anche ad apparecchi ricevitori di radiodiffusione dotati di marcatura CE, in quanto la marcatura CE è riferita ai requisiti di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica, e non a prescrizioni riguardanti le frequenze, cui è relativa, invece, la dichiarazione di cui sopra.