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Il seguente articolo è stato pubblicato

sul numero 12/2005 (pagg. 2-3)del mensile RADIORAMA (Trieste),

 periodico dell'A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto

SCANNER E LEGGI: MEGLIO STARE UN PO' ATTENTI!

di Giorgio MARSIGLIO

Un'interessante messaggio, inviato il 19.10.2005 da Andrea Borgnino alla mailing list di Radiorama, mi ha consentito il seguente approfondimento in materia di normativa sull'utilizzo degli scanner.

In materia di "scanner", la normativa italiana ha avuto la seguente evoluzione:

Art. 333. (Autorizzazioni di ascolto). - Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori. Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

·  attualmente, dopo l'abrogazione del decreto 447, l'attestato SWL è previsto dall'art. 9 dell'allegato 26 al nuovo codice.

Quanto sopra riportato è importante perché l'A.I.R. e le associazioni di radioascolto in genere hanno sempre saggiamente consigliato di conseguire l’autorizzazione (ora attestato) SWL per garantirci una "copertura" legale durante l’attività di radioascolto effettuata con apparecchiature (come per esempio lo scanner) differenti da quelli normalmente adibite all’ascolto delle emittenti di radiodiffusione internazionale.

Tale suggerimento effettivamente ha perso la propria valenza pratica con il D.P.R. 447/2001 e la normativa succedutasi. C’è però da evidenziare quanto segue: quella che è stata liberalizzata è l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore, e non di quelle attribuite ad altri servizi. Permangono pertanto dei dubbi sull’ascolto delle frequenze "calde".

Una risposta a tali dubbi non la troviamo nemmeno nel nostro codice penale. Infatti due articoli di esso attinenti alla nostra materia, e cioè

- 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)

- 617 bis (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)

non sono stati ritenuti (dalla giurisprudenza della Cassazione) applicabili nel caso di intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e radiomobili dei corpi di polizia. Questo perché le ipotesi punite dal codice penale riguardano trasmissioni effettuate con collegamento su filo o ad onde guidate, e non quelle "mediante onde elettriche che si propagano nello spazio (sia pure sui bande di frequenza riservate) in senso onnidirezionale."

Tutto bene? Non proprio, in quanto alcune sentenze sempre della Corte di Cassazione hanno invece ritenuto applicabile l'art. 18 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067 il quale prevede che "chiunque, senza l’espressa autorizzazione del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa."

Il testo sopra riportato è quello in vigore dopo la modifica operata con regio decreto 14.6.1923, n. 1488. Pur nella durezza della norma con la quale il Fascismo si presentò agli SWL di allora, è corretto evidenziare che per commettere questo reato era necessario non solo intercettare, ma anche divulgare il contenuto della comunicazione ascoltata.

Aggiungiamo che non deve meravigliare il fatto che una norma con più di ottanta anni di vita sia considerata ancora in vigore, nonostante tutta la normativa sopravvenuta. Ciò dipende dal fatto che - nei vari codici postali e delle telecomunicazioni succedutisi - la formula di abrogazione delle disposizioni normative precedenti era del tipo "sono abrogate le disposizioni incompatibili" oppure "sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili", con tutte le conseguenti difficoltà interpretative.

Quanto sopra fino al codice 1973; solo il vigente Codice delle comunicazioni elettroniche ha apportato in modo esplicito modificazioni ed abrogazioni di disposizioni contenute principalmente nel vecchio codice del 1973, ma anche in disposizioni precedenti e successive. Però l'art. 18 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, come modificato con regio decreto 14.6.1923, n. 1488, non è elencato tra le norme abrogate, dando così sostegno alla tesi di coloro che lo ritengono ancora vigente.

Altre sentenze hanno però escluso l'applicazione di tale norma, ritenendola posta a tutela solo delle comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, e non di quelle circolari.

Personalmente mi ritengo tranquillo sulla non punibilità del semplice ascolto anche delle "frequenze calde" (considerato che, mal che vada, l'intercettazione è punibile solo se associata alla divulgazione di quanto ascoltato). Il problema è che le Forze di Polizia, nel dubbio, normalmente preferiscono denunciare chi venga sorpreso con lo scanner sintonizzato su dette frequenze. Ciò costringe il malcapitato ad inseguire - dinanzi al Giudice - la propria innocenza.

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