Kosovo
L'accordo del G8
Nella bozza di risoluzione per la pace in Kosovo
approdata oggi al Palazzo di Vetro il riferimento al Capitolo Sette della carta dell'Onu
è circostanziato: l'uso della forza da parte dei militari del contingente internazionale
è infatti autorizzato solo "per assicurare la sicurezza" dello stesso
contingente. Inoltre il testo fa riferimento solo indirettamente alla componente Nato
della forza. 1 - Decide che una soluzione politica della crisi del Kosovo dovrebbe basarsi sui
principi generali dell'Allegato 1 ed essere ulteriormente elaborata con i principi ed
altri elementi necessari contenuti nell'Allegato 2;
Il documento è composto di una ventina di punti e di due allegati: recepisce infatti i
principi adottati nella riunione del G8 dell'8 maggio per una soluzione politica della
crisi e il testo Ahtisaari-Cernomirdyn approvato dal parlamento di Belgrado.
Il testo fa riferimento solo indirettamente alla componente Nato della forza: il Consiglio
autorizza infatti a stabilire una presenza di sicurezza internazionale "con tutti i
mezzi necessari per adempiere alle sue reponsabilità attraverso un richiamo al
documento Athisaari-Cernormyrdin.
Su insistenza dei paesi occidentali nella risuoluzione è stato introdotto un paragrafo
relativo al tribunale penale internazionale dell'Aja che ha incriminato il presidente
jugoslavo Slobodan Milosevic.
Ecco il testo integrale della bozza di risoluzione sul Kosovo concordata oggi dal G8 a
Colonia, che sarà votata probabilmente domani dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. (La
risoluzione è accompagnata da due allegati: i principii del G8 del 6 maggio scorso e il
testo del piano Cernomyrdin-Ahtisaari accettato da Belgrado).
Il Consiglio di sicurezza,
2 - Accoglie favorevolmente l'accettazione da parte della Repubblica Federale Jugoslava
dei principi ed altri elementi necessari relativi al al paragrafo 1 di cui sopra, e chiede
la collaborazione totale della Repubblica Federale Jugoslava per la loro rapida
attuazione;
3 - Esige in particolare che la Repubblica Federale Jugoslava ponga immediatamente fine e
in modo verificabile alla violenza e alla repressione in Kosovo, e inizi/completi il
ritiro graduale e verificabile dal Kosovo di tutte le forze militari, di polizia e
paramilitari secondo un calendario rapido, con il quale sarà sincronizzato il
dispiegamento di una presenza internazionale di sicurezza nel Kosovo;
4 - Conferma che dopo il ritiro un numero concordato di militari e agenti di polizia
jugoslavi e serbi saranno autorizzati a tornare in Kosovo per i compiti previsti
dall'Allegato 2. annesso 2.
5 - Decide il dispiegamento in Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di una presenza
civile e di sicurezza, con mezzi adeguati e personale come necessario, ed accoglie
favorevolmente l'assenso della Repubblica Federale Jugoslava a tali presenze;
6 - Chiede al Segretario Generale di nominare in accordo con il Consiglio di Sicurezza un
Rappresentante Speciale per controllare l'attuazione della presenza civile e chiede
inoltre al Segretario Generale di incaricare il suo Rappresentante Speciale di agire in
stretto coordinamento con la presenza internazionale di sicurezza per assicurare che le
due presenze agiscano perseguendo gli stessi obiettivi ed in uno spirito di supporto
reciproco;
7 - Autorizza gli Stati membri e le organizzazioni internazionali competenti a stabilire
la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo come previsto al punto 4 dell'Allegato 2
con tutti i mezzi necessari per assumere le responsabilità definite al paragrafo 9 di cui
sotto.
8 - Afferma la necessità di un dispiegamento rapido e pronto di una efficace presenza
internazionale civile e di sicurezza in Kosovo e chiede alle parti di collaborare
pienamente nel loro schieramento.
9 - Decide che le responsabilità della presenza internazionale di sicurezza che sarà
dispiegata ed opererà in Kosovo comprenderanno:
10 - Autorizza il Segretario Generale, con l'aiuto delle maggiori organizzazioni
internazionali, a creare una presenza internazionale in Kosovo, al fine di organizzare una
amministrazione ad interim per il Kosovo sotto la quale il popolo del Kosovo possa
beneficiare di un'autonomia sostanziale nell'ambito della Repubblica Federale di
Jugoslavia; questa amministrazione ad interim provvederà all'amministrazione di
transizione ed anche alla creazione e al controllo dello sviluppo delle istituzioni
dell'autogoverno democratico per assicurare le condizioni per una vita pacifica e normale
per tutti gli abitanti del Kosovo.
11 - Decide che le principali responsabilità della presenza civile comprenderanno:
12 - Sottolinea la necessità di operazioni coordinate di aiuti umanitari, e che la
Repubblica Federale di Jugoslavia permetta un libero accesso in Kosovo alle organizzazioni
per gli aiuti umanitari e che cooperi con tali organizzazioni in modo da garantire una
rapida ed efficace distribuzione degli aiuti.
13) - Incoraggia tutti gli stati membri e le organizzazioni internazionali a contribuire
alla ricostruzione economica e sociale come pure il ritorno in sicurezza dei rifugiati e
dei profughi, e sottolinea in questo contesto l'importanza della convocazione di una
conferenza internazionale dei donatori, in particolare finalizzata agli scopi contenuti
nel paragrafo 11(g), da tenersi nella data piu' prossima possibile.
14) - Chiede la completa cooperazione di tutte le parti, tra cui quella della presenza
internazionale di sicurezza, con il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia.
15) - Chiede che l'Uck e altri gruppi armati albanesi del Kosovo cessino immediatamente
ogni azione offensiva e rispettino le richieste di smilitarizzazione cosi' come sono state
definite dal responsabile della sicurezza internazionale.
16) - Decide che i divieti imposti dai paragrafi otto della risoluzione 1160 (1998) non
verranno applicati alle armi e ai materiali relativi da usare da parte della presenza
internazionale e civile e di sicurezza.
17) - Dà il benvenuto al lavoro in corso in seno all'Unione Europea e alle altre
organizzazioni internazionali per sviluppare un approccio globale allo sviluppo economico
e alla stabilizzazioen della regione interessata alla crisi del Kosovo, compresa
l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sud-orientale con ampia partecipazione
internazionale allo scopo di promuovere la democrazia, la prosperità economica, la
stabilità e la cooperazione regionale.
18) - Esige che tutti gli stati nella regione cooperino a pieno nell'attuazione di tutti
gli aspetti di questa risoluzione.
19) - Stabilisce che le presenze civili e di sicurezza siano istituite per un periodo
iniziale di 12 mesi, per continuare successivamente, a meno che il Consiglio di Sicurezza
non decida altrimenti.
20) - Richiede che il Segretario Generale faccia rapporto al Consiglio di Sicurezza a
intervalli regolari sull'attuazione di questa risoluzione, compresi i rapporti dai comandi
delle presenze civili e di sicurezza. I primi rapporti dovranno essere presentanti entro
30 giorni dall'adozione della presnete risoluzione.
21) - Decide di rimanere attivamente vigile sulla questione.