IL DECRETO BERSANI

Convertito, con modifiche, il decreto legge n. 223 del 4 luglio scorso; vediamo nel dettaglio gli aspetti più importanti della manovra, con un commento ai singoli articoli di interesse generale:
art. 1 : sono citate le finalità della legge ovvero una maggiore liberalizzazione e concorrenza, in linea con le norme comunitarie sottoscritte dal nostro paese sin dalla fase costituente la U.E;
art. 2 : l’articolo in esame prevede misure a tutela della libera concorrenza tra professionisti; vengono abrogate le norme in tema di tariffe minime, il divieto di pubblicità informativa, mentre viene introdotta la possibilità di svolgere l’attività professionale attraverso lo strumento della società "interdisciplinare";
art. 3 : prevede ulteriori disposizione in tema di libera concorrenza; viene eliminato il REC per le somministrazioni di alimenti e bevande, pur persistendo l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti; sono in sostanza ribadite norme di liberalizzazione già introdotte in precedenza quali quelle in tema di assortimento dei prodotti, viene ampliata la possibilità di vendite promozionali, viene concessa ai clienti degli esercizi di vicinato di consumare immediatamente i prodotti di curi gastronomia;
art. 4 : abrogate le norme sulla panificazione; per l'apertura o il trasferimento sarà necessaria la sola DIA ( dichiarazione di inizio attività ) fermo restando i requisiti igienico sanitario, urbanistici e la indicazione, novità assoluta, di un responsabile dell’attività produttiva che assicuri l’utilizzo di materie prime conformi alle norme in vigore, l’osservanza delle norme igienico sanitarie, la sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito; entro dodici mesi sarà emanato un apposito decreto che regolamenterà in tema di dicitura di "pane fresco" e "pane conservato";
art. 5 : liberalizzazione della vendita di farmaci da banco e automedicazione, senza quindi l’obbligo di ricetta, anche nei supermercati; l’intento è quello di ridurre il costo di tali prodotti aumentando la concorrenza sul mercato;
art. 6 : così come per le farmacie sono previste forme di liberalizzazione per il rilascio di licenze di taxi; ai comuni viene demandato l’onere di provvedere alla regolamentazione di tale settore il cui scopo è quello di offrire un servizio migliore e più competitivo;
art. 7 : niente notaio per i passaggi di proprietà di autoveicoli o di altri beni mobili; si potranno utilizzare i competenti uffici comunali o gli sportelli telematici dell’automobilista i quali, a costo zero, salvo il pagamento dei diritti di segreteria, rilasceranno la dovuta autenticazione;
art. 8 : agenti assicurativi liberi di vendere polizze di diverse società assicurative e queste ultime non potranno imporre prezzi minimi o sconti massimi ai loro agenti; la liberalizzazione avrà effetti concreti dal 1 gennaio 2008, data entro la quale scadranno i contratti in corso;
art. 9 : omissis
art. 10 : conto corrente senza spese di chiusura e condizioni contrattuali tutelate dalla legge, ovviamente a favore dei clienti degli istituti bancari; 
art. 11 – 12 : omissis
art. 13 : per evitare distorsioni o alterazioni della concorrenza e del mercato le società strumentali degli enti locali, con esclusione dei servizi dei servizi pubblici locali, potranno operare unicamente con p.a. costituenti, partecipate o affidanti; in pratica non potranno svolgere attività al di fuori del territorio dell’ente a favore di altri soggetti; per le attività non consentite le società dovranno cessare entro dodici mesi o cedere le attività o scorporare la società alfine di collocarla sul mercato;
art. 14 – 14 bis : maggiori poteri alle Autorità garanti della concorrenza e del mercato e per le garanzie nelle comunicazioni; vengono estese le competenze e la possibilità di irrogare sanzioni di carattere amministrativo ragguagliate al fatturato ( fino al 10 % );
art. 15 – 16 – 17 – 17 bis – 18 – 18 bis – 20 – 21 – 22 – 22 bis – 23 – 24 – 25 – 26 : omissis
art. 27 : è previsto un ulteriore taglio della spesa nella pubblica amministrazione per le spese di consulenza esterna e di pubbliche relazioni;
art. 28 – 29 – 30 - 31 – 32 – 33 – 34 – 34bis – ter – quater - quinquies : omissis
art. 35 : l’articolo in esame, composto di ben 35 commi, contiene la parte più importante della legge in quanto determina novità tese a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale; vediamo nel dettaglio:
comma 1: viene elevata dal 10 % al 20 % l’iva sulle somministrazioni obbligatorie rese nelle discoteche o sale da ballo;
commi 2-3-4: ai fini dell’accertamento dei valori imponibili per la cessione degli immobili viene eliminato il riferimento al c.d. “ valore automatico – valore catastale“ che metteva al riparo da eventuali accertamenti; contemporaneamente gli uffici fiscali potranno rettificare i valori dichiarati tenuto conto del valore normale dei beni, indipendentemente da ogni eventuale ispezione documentale;
commi 5-6-6bis-ter: previo parere favorevole della Commissione europea, le prestazioni di servizi rese da imprese edili a favore di imprese di costruzioni o ristrutturazioni ( contratti di sub appalto) saranno soggette al c.d. “ reverse charge “ ovvero a quel meccanismo di autoapplicazione dell’imposta, ciò alfine di contrastare l’evasione e le frodi iva, atteso che molte sono le imprese sub appaltatrici che emettono fattura, incassano l’iva e non la versano all’erario;
comma 7: sanzioni penali per chi non versa l’iva a debito oltre i 50.000 €uro così come è reato compensare crediti non spettanti o inesistenti ;
comma 8: radicale modifica del trattamento ai fini iva per le locazioni e le cessioni di fabbricati; in linea di principio le locazioni di immobili a destinazione abitativa sono sempre esenti da iva, mentre per i fabbricati strumentali le locazioni sono imponibili nei seguenti casi:
- locazioni con soggetti passivi che possono detrarre l’iva fino ad un massimo del 25 % ( pro rata ),
- locazioni con locatari non soggetti passivi di imposta;
- locazioni che prevedono, contrattualmente, che il Locatore abbia esercitato l’opzione per la imponibilità.
Per quanto riguarda le cessioni occorre preventivamente distinguere la tipologia degli immobili; le cessioni di fabbricati abitativi sono di norma esenti, ad eccezione di quelle poste in essere dalle imprese costruttrici o che hanno recuperato l’immobile, purché effettuate entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione e dell’intervento; per quanto riguarda i fabbricati strumentali le cessioni sono imponibili nei seguenti casi:
- cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i quattro anni;
- cessioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti passivi che possono detrarre l’iva fino ad un massimo del 25 % ( pro rata ),
- cessioni che prevedono, contrattualmente, che il Cedente abbia esercitato l’opzione per la imponibilità;
comma 9: a tutela dell’affidamento dei contribuenti, in sede di prima applicazione , non si effettua la rettifica della detrazione iva prevista dalla legge, con lo scopo di non penalizzare le imprese;
comma 10: indipendentemente dal regime iva ( imponibile o esente ) i contratti di locazione dei fabbricati strumentali sono soggetti all’imposta di registro dell’1 %;
comma 10 bis: le cessioni di fabbricati strumentali, anche se imponibili ai fini iva, sono soggetti all’imposta catastale ( 1 % ) e ipotecaria ( 3 % ); tali imposte sono ridotte del 50 % quando una delle parti è una società di leasing o si tratta di fondi immobiliari chiusi ( comma 10 ter )
comma 10 ter: le imposte di cui al comma precedente sono ridotte del 50 % quando una delle parti è una società di leasing o si tratta di fondi immobiliari chiusi;
comma 10 quater: in caso di affitto di azienda, a certe condizioni, si applicano le imposte indirette previste per le locazioni;
comma 10 quinquies: entro il 15 settembre, secondo modalità ancora da stabilire, per le locazioni assoggettate ad iva si dovrà presentare una apposita dichiarazione nella quale potrà essere esercitata l’opzione ai fini iva o, diversamente, sarà utilizzata unicamente ai fini del pagamento dell’imposta proporzionale di registro;
comma 10 sexies: in caso di riscatto del fabbricato acquisito in leasing, l’imposta di registro pagata potrà essere dalle imposte ipotecarie e catastali;
comma 11: giro di vite sulla detraibilità iva e dei costi ai fini delle imposte dei redditi; con un apposito provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile detrarre integralmente l’iva ed i costi degli autoveicoli immatricolati autocarro a condizione che la metà dell’abitacolo sia destinato al trasporto di cose;
commi 12 e 12 bis: tutti i professionisti dovranno far transitare su uno o più conti correnti bancari o postali, obbligatoriamente, le somme incassate nell’esercizio della propria attività ( assegni bancari, bonifici, pos, etc ), salvo gli importi inferiori a 100 €uro; tale limite è stato così scalettato:
- fino al 30 giugno 2007 1.000,00 €uro
- dal 1 luglio 2007 e fino al 30 giugno 2008 500,00 €uro
- dal 1 luglio 2008 100,00 €uro;
commi 13-14-15-16-17-18: omissis;
commi 19-20: per fruire delle agevolazioni del 41 % è necessario che la fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento sia esposto separatamente il costo della manodopera;
commi 21-23 ter: in caso di cessione di immobili, anche se soggetti ad iva, sarà obbligatorio indicare in maniera analitica le modalità di pagamento del corrispettivo così come sarà obbligatorio indicare i dati del mediatore, l’ammontare e le modalità di pagamento, il cui costo sarà detraibile fino ad un massimo di 1.000 €uro; per le cessioni soggette ad iva finanziate da mutui fondiari, il valore normale non potrà essere inferiore all’ammontare del finanziamento erogato; 
comma 24: sono estesi agli Uffici del registro i poteri di accessi, verifiche, richiesta dati, anche di natura bancaria;
commi25-26 quinquies: omissis;
comma 27: prevede l’obbligo, in capo alle società assicuratrici, di comunicare alla Agenzia delle entrate i dati relativi alle erogazioni di somme versate, a qualsiasi titolo;
commi 28- 34: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per il comparto edile, sarà emanato un apposito provvedimento che renderà coobbligato l’appaltatore per eventuali omissioni del sub appaltatore, per omessi versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e contributi previdenziali, oltre gravi sanzioni pecuniarie aggiuntive;
comma 35: estesi all’Agenzia delle Dogane poteri ispettivi e sanzionatori per prevenire e contrastare violazioni doganali;
comma 35 bis: omissis
commi 35 ter e quater: viene prorogata per tutto il 2006 l’agevolazione in materia di recupero del patrimonio edilizio; dal 1° ottobre la percentuale sarà del 36 % nel limite di 48.000 €uro;
art. 36 : l’articolo in esame, composto di ben 39 commi, introduce molte novità in tema di recupero della base imponibile; si citano le più importanti:
- viene preclusa la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati per autovetture, autocaravan e motocicli;
- viene esclusa la possibilità di scomputare le perdite prodotte in regime di contabilità semplificata;
- anche per i professionisti viene introdotto il concetto di plusvalenza imponibile così come viene normata l’ipotesi di cessione dello studio, ora soggetta a tassazione;
- anche i proventi illeciti, quando non analiticamente classificabili, sono tassabili in quanto considerati redditi diversi;
art. 36 bis : l’articolo in esame riporta una serie di misure atte contrastare il lavoro nero, promuovendo la sicurezza sul lavoro, in particolare nel comparto edile; viene prevista la possibilità di sospendere i lavori in corso, così come di munire il personale impiegato di appositi tesserini di riconoscimento per imprese con più di 10 dipendenti, sono previste maggiori sanzioni, anche di carattere penale, per le imprese inadempienti;
art. 37 : anche l’articolo in esame consta di ben 58 commi; si segnalano i più importanti:
- viene esteso l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto per i curatori fallimentari e i commissari liquidatori,
- viene abrogata la regola del 2 su 3 ovvero la possibilità di accertare, mediante gli studi di settore, i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria non congrui due annualità su tre,
- vengono reintrodotti i vecchi elenchi clienti e fornitori già dalla prossima dichiarazione iva,
- vengono anticipati i termini per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi al 31 luglio, mentre il termine per il modello 770 è anticipato al 31 marzo così come il rilascio delle certificazioni d’imposta ( Cud- redditi professionali) è anticipato al 28 febbraio,
- i versamenti di imposta, anche Ici, sono sempre da effettuarsi entro il 16 del mese, anche per i soggetti non titolari di partita iva,
- per i soggetti obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi viene introdotto l’obbligo, a partire dal 2007, di comunicare telematicamente i corrispettivi alla Agenzia delle entrate; sarà quindi opportuno contattare il tecnico abilitato, per evitare le specifiche sanzioni previste,
- è previsto che dal 1 ottobre 2006 i soggetti titolari di partita iva dovranno utilizzare modalità pagamento telematico delle imposte e dei contributi; nel merito le strade percorribili sono due:
a) utilizzare l’apposito sistema previsto dall’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)
b) comunicare i dati del proprio c/c allo studio il quale, previo tempestivo ottenimento delle somme, provvederà al pagamento delle imposte e dei contributi personali,
tra le due ipotesi lo studio consiglia la prima per ragioni di economia, tutela e sicurezza patrimoniale
- è stata disposta la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici,
art. 38 : l’articolo in esame riporta una serie di norme tese a regolamentare il gioco a distanza contrastando il gioco illegale;
art. 39-41 : omissis;

Dott. Ciro Serra