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Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il Reg. CE n. 178/2003

TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a istituire l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissare procedure nel campo della sicurezza degli alimenti, stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare. L'articolo 18, il più importante per noi, introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la "rintracciabilità" di tutti gli alimenti e mangimi. A decorrere dall'1 gennaio 2005 tale prescrizione dovrà venire obbligatoriamente adempiuta - sull'intero territorio dell'Unione Europea - da ogni operatore delle filiere alimentari, quindi anche da noi. Come sempre, le differenti interpretazioni dell'articolo 18 hanno generato dubbi ed incertezze. Vediamo allora insieme questo articolo in modo più approfondito:  Comma I: "È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime." Il primo comma dell'articolo 18 definisce quindi l'estensione della cosiddetta rintracciabilità:
- oggetto: alimenti, mangimi, materie prime agricole (ivi compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte dell'alimento o mangime (es. ingredienti, additivi);
- soggetti obbligati: tutti gli operatori alimentari che entrano in contatto con i materiali sopraindicati, lungo l'intera filiera produttiva (produzione agricola primaria; trasformazione; distribuzione e vendita). Comma II: "Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo."  Il secondo comma stabilisce quindi in modo chiaro un primo obbligo: essere in grado di individuare i nostri fornitori di materie prime. Possiamo dire con tranquillità che non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che ci ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere - ad esempio - un imprenditore agricolo, un'industria di prima trasformazione, ma anche un commerciante, un grossista o un importatore. Ma un altro punto fermo e che il regolamento non ci prescrive l'adozione di specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle fatture, strumenti elettronici, codici a barre, ecc.): gli strumenti di raccolta e custodia delle informazioni necessarie sono pertanto rimessi alle responsabili e singole scelte organizzative delle nostre aziende. Più che altro l'obbligo viene invece espresso in termini di risultato finale: a prescindere dalle procedure adottate, dovremo essere in grado di fornire alle autorità competenti (ASL, NAS, ecc.), su loro richiesta, le informazioni essenziali in merito ai nostri approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore e natura del bene ricevuto. Comma III: "Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano."  Il terzo comma dell'articolo 18 definisce quindi praticamente anche un secondo obbligo per noi: dovremo essere in grado di individuare gli operatori economici a cui abbiamo consegnato i nostri prodotti finiti. Pare chiaro che ci viene richiesto di individuare il nostro cliente diretto (rivendita, bar, ristorante, ecc.), con esclusione del consumatore finale: non vi è invece l'obbligo di conoscere le successive fasi di trasformazione e/o commercializzazione del nostro prodotto sino alla vendita e/o somministrazione finale. Anche questo secondo obbligo è espresso in termini di risultato finale: dovremo essere in grado di fornire, su loro richiesta, alle Autorità competenti le informazioni essenziali circa le nostre vendite di prodotti finiti: nominativo e recapito dell'acquirente (escluso il consumatore finale); natura dei prodotti venduti. Comma IV: "Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche."  Il quarto comma completa praticamente la trattazione dell'argomento richiamando la necessità, ai fini della rintracciabilità, di identificare gli alimenti e mangimi che sono o verranno posti sul Mercato unico. Anche qui possiamo sottolineare che la norma non introduce prescrizioni ulteriori, né obblighi diversi rispetto a quelli già riportati dai precedenti comma, bensì richiama l'applicazione delle regole già contenute, a esempio, nei provvedimenti vigenti che trattano della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'informazione del consumatore, le dogane e il fisco. Volendo concludere questo primo approccio al Regolamento CE 178/2002, possiamo riepilogare, per il momento, che l'obbligo, a carico delle nostre aziende, consisterà nel registrare gli approvvigionamenti di materie prime in entrata e le consegne dei prodotti finiti in uscita: natura e quantità di materia prima e/o prodotto, nome e recapito di fornitore e/o cliente (rivendita, bar, ristorante, ecc.), data di ricevimento e/o consegna. Potremo conservare queste informazioni anche mediante sistemi di registrazione già in uso, purché si sia sempre in grado di comunicarle alle autorità competenti: l'obbligo può quindi venire adempiuto, ad esempio, conservando sia i documenti di ricevimento delle materie prime (copie bolle/fatture), sia quelli di spedizione dei prodotti (bolle e/o rimessi). Il regolamento comunitario non ci prescrive invece la "rintracciabilità interna", la ricostruzione cioè del percorso seguito all'interno dell'azienda da ogni materia prima e sostanza alimentare utilizzata nella trasformazione (sistema, per altro, già riassunto dai famosi "cicli di flusso" da tempo previsti dall'applicazione dell'attuale sistema HACCP). Il sistema previsto dal Regolamento n. 178/2002 segue quindi il principio detto "a cascata" (registrazione puntuale, da parte di ogni operatore della filiera, del "flusso materiali", in entrata e in uscita); non è invece previsto alcun così detto "sistema-passaporto" (vale a dire registrazione puntuale di ogni passaggio seguito dal singolo prodotto). 
G.P.Vernaglione

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