Il regolamento (CE) 28
gennaio 2002 n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a
istituire l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissare
procedure nel campo della sicurezza degli alimenti, stabilisce
principi e requisiti generali della legislazione alimentare.
L'articolo 18, il più importante per noi, introduce nel diritto
alimentare europeo una prescrizione generale, la
"rintracciabilità" di tutti gli alimenti e mangimi. A
decorrere dall'1 gennaio 2005 tale prescrizione dovrà venire
obbligatoriamente adempiuta - sull'intero territorio dell'Unione
Europea - da ogni operatore delle filiere alimentari, quindi anche
da noi. Come sempre, le differenti interpretazioni dell'articolo 18
hanno generato dubbi ed incertezze. Vediamo allora insieme questo
articolo in modo più approfondito: Comma
I: "È disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli
alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare
a far parte di un alimento o di un mangime." Il primo comma
dell'articolo 18 definisce quindi l'estensione della cosiddetta
rintracciabilità:
- oggetto: alimenti, mangimi, materie prime agricole (ivi
compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte
dell'alimento o mangime (es. ingredienti, additivi);
- soggetti obbligati: tutti gli operatori alimentari che
entrano in contatto con i materiali sopraindicati, lungo l'intera
filiera produttiva (produzione agricola primaria; trasformazione;
distribuzione e vendita). Comma II: "Gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di
individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un
animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di
procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità
competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo."
Il secondo comma stabilisce quindi in modo chiaro un primo obbligo:
essere in grado di individuare i nostri fornitori di materie prime.
Possiamo dire con tranquillità che non viene richiesto di risalire
all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il
soggetto che ci ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere -
ad esempio - un imprenditore agricolo, un'industria di prima
trasformazione, ma anche un commerciante, un grossista o un
importatore. Ma un altro punto fermo e che il regolamento non ci
prescrive l'adozione di specifici mezzi (es. criteri di
archiviazione delle fatture, strumenti elettronici, codici a barre,
ecc.): gli strumenti di raccolta e custodia delle informazioni
necessarie sono pertanto rimessi alle responsabili e singole scelte
organizzative delle nostre aziende. Più che altro l'obbligo viene
invece espresso in termini di risultato finale: a prescindere dalle
procedure adottate, dovremo essere in grado di fornire alle autorità
competenti (ASL, NAS, ecc.), su loro richiesta, le informazioni
essenziali in merito ai nostri approvvigionamenti: nominativo e
recapito del fornitore e natura del bene ricevuto. Comma III:
"Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle
quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo
sono messe a disposizione delle autorità competenti che le
richiedano." Il terzo comma dell'articolo 18 definisce
quindi praticamente anche un secondo obbligo per noi: dovremo essere
in grado di individuare gli operatori economici a cui abbiamo
consegnato i nostri prodotti finiti. Pare chiaro che ci viene
richiesto di individuare il nostro cliente diretto (rivendita, bar,
ristorante, ecc.), con esclusione del consumatore finale: non vi è
invece l'obbligo di conoscere le successive fasi di trasformazione
e/o commercializzazione del nostro prodotto sino alla vendita e/o
somministrazione finale. Anche questo secondo obbligo è espresso in
termini di risultato finale: dovremo essere in grado di fornire, su
loro richiesta, alle Autorità competenti le informazioni essenziali
circa le nostre vendite di prodotti finiti: nominativo e recapito
dell'acquirente (escluso il consumatore finale); natura dei prodotti
venduti. Comma IV: "Gli alimenti o i mangimi che sono
immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno
devono essere adeguatamente etichettati o identificati per
agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o
informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche." Il quarto comma completa
praticamente la trattazione dell'argomento richiamando la necessità,
ai fini della rintracciabilità, di identificare gli alimenti e
mangimi che sono o verranno posti sul Mercato unico. Anche qui
possiamo sottolineare che la norma non introduce prescrizioni
ulteriori, né obblighi diversi rispetto a quelli già riportati dai
precedenti comma, bensì richiama l'applicazione delle regole già
contenute, a esempio, nei provvedimenti vigenti che trattano della
tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'informazione del
consumatore, le dogane e il fisco. Volendo concludere questo primo
approccio al Regolamento CE 178/2002, possiamo riepilogare, per il
momento, che l'obbligo, a carico delle nostre aziende, consisterà
nel registrare gli approvvigionamenti di materie prime in entrata e
le consegne dei prodotti finiti in uscita: natura e quantità di
materia prima e/o prodotto, nome e recapito di fornitore e/o cliente
(rivendita, bar, ristorante, ecc.), data di ricevimento e/o
consegna. Potremo conservare queste informazioni anche mediante
sistemi di registrazione già in uso, purché si sia sempre in grado
di comunicarle alle autorità competenti: l'obbligo può quindi
venire adempiuto, ad esempio, conservando sia i documenti di
ricevimento delle materie prime (copie bolle/fatture), sia quelli di
spedizione dei prodotti (bolle e/o rimessi). Il regolamento
comunitario non ci prescrive invece la "rintracciabilità
interna", la ricostruzione cioè del percorso seguito
all'interno dell'azienda da ogni materia prima e sostanza alimentare
utilizzata nella trasformazione (sistema, per altro, già riassunto
dai famosi "cicli di flusso" da tempo previsti
dall'applicazione dell'attuale sistema HACCP). Il sistema previsto
dal Regolamento n. 178/2002 segue quindi il principio detto "a
cascata" (registrazione puntuale, da parte di ogni operatore
della filiera, del "flusso materiali", in entrata e in
uscita); non è invece previsto alcun così detto
"sistema-passaporto" (vale a dire registrazione puntuale
di ogni passaggio seguito dal singolo prodotto).
G.P.Vernaglione
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