Sicurezza degli alimenti!

SANZIONI PER LA TRACCIABILITA'

L’obbligo di rintracciare tutti i prodotti alimentari è stato introdotto con gli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento CE n. 178/2002 al fine di accrescere il grado di sicurezza alimentare dei consumatori europei. Per effetto della normativa comunitaria le imprese europee del settore alimentare e dei mangimi, a partire dal 1 gennaio 2005, hanno dovuto adottare sistemi e procedure aziendali che permettessero di individuare (a monte) la fonte di approvvigionamento delle materie prime e (a valle) le imprese clienti alle quali vengono forniti quotidianamente gli alimenti prodotti. La rintracciabilità è, dunque, uno strumento con il quale aziende e autorità di controllo possono gestire eventuali problemi di sicurezza alimentare che dovessero riscontrarsi in un punto qualsiasi della filiera alimentare. Ripercorrendo a ritroso la catena di produzione dell’alimento il flusso di informazioni raccolte e custodite dagli operatori consentirebbero di individuare le cause della non conformità e adottare le opportune misure correttive. Le disposizioni contenute nel Regolamento CE hanno anche inteso garantire la corretta informazione del consumatore e la possibilità che le Autorità di controllo potessero disporre delle informazioni necessarie a gestire l’eventuale rischio sanitario prevedendo l’obbligo di predisporre procedure di ritiro e richiamo del prodotto dal mercato. Anche per questo le informazioni raccolte dagli operatori alimentari devono rimanere per un congruo periodo di tempo a disposizione delle autorità competenti che ne faranno richiesta per fronteggiare eventuali problemi legati alla salubrità degli alimenti.

Pubblicate le sanzioni per la violazione delle norme sulla tracciabilità alimentare.

Lo scorso 7 giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2006, recante la disciplina sanzionatoria applicabile nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 178/2002. Come ormai noto, tale regolamento stabilisce i principi, i requisiti generali e le procedure da adottare nel campo della sicurezza alimentare e, soprattutto, pone come obiettivo primario da perseguire la massima tutela del consumatore. Sono proprio le finalità di trasparenza e correttezza ad ispirare il severo regime sanzionatorio, diretto, infatti, a tutte le imprese di produzione, trasformazione, somministrazione o distribuzione di alimenti (e mangimi). In particolare, il decreto fissa l’obbligo, per gli operatori del settore, di ritirare dal mercato l’alimento non conforme ai requisiti di sicurezza e di avvisarne le autorità competenti. Lo schema riportato di seguito riassume quei comportamenti che il regolamento comunitario n. 178/2002 prevede come obbligatori indicando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai sensi del decreto n. 190 in caso di inadempienza:

Art. 2.Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità - Obbligo di tracciare il prodotto alimentare a “monte” e a “valle” - Violazione dell’obbligo di individuare chi abbia fornito un alimento, (…) destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a farne parte, nonché le imprese alle quali siano stati forniti i propri prodotti - Obbligo di conservazione delle informazioni - Violazione dell’obbligo di adottare sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta le informazioni concernenti la rintracciabilità dei prodotti alimentari - Dette informazioni devono essere conservato per un congruo periodo di tempo*(3 mesi per i prodotti freschi della panetteria o pasticceria) · Sanzione amministrativa pecuniaria:da euro 750 e euro 4.500· In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi

Art. 3.Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato Obbligo di ritiro e richiamo dei prodotti alimentari - Mancata attivazione delle procedure di ritiro dal mercato di un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza. · Sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 3.000 a euro 18.000· In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi - Obbligo di informare l’Ausl competente -  Omessa comunicazione all’autorità competente (AUSL) della contestuale attivazione della procedura di ritiro dell’alimento dal mercato · Sanzione amministrativa pecuniaria:da euro 500 a euro 3.000· In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi - Obbligo di collaborazioneMancata comunicazione di notizie o mancata collaborazione nel caso di “legittima” richiesta avanzata dall’autorità; · Sanzione amministrativa pecuniaria:da euro 2.000 a euro 12.000· In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi

Art. 4.Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 -  Obbligo di informare il consumatore sui motivi del ritiro - Omessa comunicazione al consumatore o all’utilizzatore dei motivi dell’attivazione della procedura di ritiro dal mercato dei prodotti alimentari non conformi ai requisiti di sicurezza. · Sanzione amministrativa pecuniaria:da euro 2.000a euro 12.000· In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi

 

   

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