Le novità sulla Sicurezza sul Lavoro!

UTILIZZO DEGLI ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO

Nuove norme e maggiore chiarezza in materia di produzione, commercio e dotazione degli apparecchi di estinzione.

Cambiano le regole per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio. Ecco, in sintesi, i contenuti innovativi del Decreto: . mentre prima la produzione degli estintori portatili nel nostro Paese era regolamentata dal vecchio Decreto del 1982 - che stabiliva, oltre all'obbligo dell'approvazione anche precise disposizioni tecniche - e ai fini omologativi erano ritenute valide le norme tecniche elaborate in sede CEN /Ente Europeo di Normazione), oggi, con il nuovo Decreto anche i produttori italiani potranno fabbricare e immettere sul mercato gli estintori portatili d'incendio. ", . I laboratori autorizzati ad effettuare le prove sui prototipi dovranno tuttavia essere indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. . Ogni estintore dovrà avere, allegato, un "libretto d'uso e manutenzione"; esso dovrà riportare le seguenti infor-mazioni: - modalità ed avvertenze d'uso dell'apparecchio; periodicità di controlli, revisioni e collaudi - dati tecnici per corretto montaggio e smontaggio - elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale - altre avvertenze ritenute importanti dal produttore . Il libretto d'uso viene di fatto richiesto per assicurare che i manutentori abbaino tutte le informazioni necessarie per effettuare una corretta manutenzione e garantire così l'efficacia dell'estintore nel tempo. . Obbligo di far effettuare le manutenzioni degli apparecchi in esercizio (già installati o posizionati presso l'utilizzatore) da personale esperto . Vengono inoltre definiti specifici obblighi per il produttore . Al fine di accertare la rispondenza degli estintori alle disposizioni di legge, . il Ministero dell'Interno ha il compito di effettuare verifiche a campione, presso i produttori o presso i commercianti all'ingrosso o al dettaglio degli apparecchi stessi. In un apposito decreto verranno invece definiti criteri e modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo Nazionale dei. Vigili del Fuoco. - L'omologazione ha validità 5 anni, ed è rinnovabile per altri 5 anni. Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche qualora il produttore dichiari che l'estintore non ha subito modifiche di alcun genere; non è invece rinnovabile in caso di annullamento e decade automaticamente se l'estintore stesso ha subito modifiche, seppure di lieve portata . . Gli estintori omologati ai sensi del D.M. 20/12/1982 possono essere messi in commercio per un periodo non superiore ai 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto 7 gennaio 2005; dunque fino al 4 settembre 2006. . Vengono infine richiamati i vincoli di tutela ambientale sia per gli agenti estinguenti sia per la dismissione degli estintori stessi.

NUOVE NORME PER I NULLA OSTA PROVVISORI DEI VVFF

Prevenzione incendi: sostituzione dei nulla osta provvisori Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2006, n. 26 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 29 dicembre 2005 recante “direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”.

Il provvedimento dispone che i titolari di certificati antincendio provvisori sono tenuti, entro il mese di giugno 2009, a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

Decorso tale termine, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Ricordiamo, infine, che le misure generali di prevenzione e di protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro sono contenute nel Dm 10 marzo 1998, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del Dlgs 626/1994.

Tale decreto, che trova applicazione a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del Dlgs 626/1994, impone una serie di precisi adempimenti.

Valutazione dei rischi di incendio. In base all'articolo 2, comma 1 del Dm, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi di incendio. Le risultanze della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione devono confluire nel più generale documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 4 del Dlgs 626/1994.

Misure preventive e protettive. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio; realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del Dpr 27 aprile 547/1955, realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, assicurare l'estinzione di un incendio; garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio; fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio. Gli interventi di manutenzione e controllo devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Gestione dell'emergenza in caso di incendio. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità al Dm in parola.

Designazione degli addetti al servizio antincendio. Il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Per ulteriori informazioni vedi testo integrale del Decreto del Ministero dell’Interno 29 dicembre 2005

 

   

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