Ultimissime dal Governo!

Rapporto 2005 sugli infortuni sul lavoro

L'Inail ha presentato il 14 luglio scorso il Rapporto annuale 2005. L' obiettivo è quello di fornire dati oggettivi sul fenomeno infortunistico, contestualizzati rispetto al panorama dell’occupazione e degli andamenti storici. Il Rapporto offre una visione storica che consente di capire quale sia oggi la situazione degli infortuni nel nostro Paese. Nel dopoguerra, cioè nella prima metà degli anni Cinquanta, si registravano ogni anno oltre 3.000 morti per infortuni sul lavoro. Questo dato si è trascinato fino alla metà degli anni Settanta. Dopo il 1975 il fenomeno comincia lentamente ma progressivamente a decrescere, pur mantenendosi generalmente al di sopra dei 2.000 casi per tutti gli anni Ottanta e Novanta: ancora nel 1990 i morti erano oltre 2.400. Si ha un più significativo decremento del fenomeno a partire dal decennio successivo: nel 2000 si contano 1.400 vittime del lavoro; nel 2005 gli infortuni mortali scendono a 1.206. Oggi si registrano meno vittime e conseguentemente meno drammi umani e sociali, e minori costi economici per il Paese. Se, infatti, si fa il confronto con l'Europa, si vede che negli ultimi anni l’Italia si è collocata sotto le medie europee, quanto ad infortuni con assenza dal lavoro superiore a 3 giorni e ad infortuni indennizzati, mentre i casi mortali sono 2,8 ogni 100.000 occupati in Italia, contro 2,9 della media nell’Eurozona. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/infortuni_lavoro/index.html

Portale Imprese e denuncia infortuni

Il 18 maggio 2006 è stata sottoscritta la convenzione tra l’INAIL, il Dipartimento della Polizia di Stato, il Ministero della Giustizia e il CNIPA, relativa al progetto per l’integrazione nel Portale Imprese (www.impresa.gov.it) dei servizi connessi alla denuncia infortuni. Attraverso il Portale Imprese gli utenti potranno inoltrare le denunce di infortunio contestualmente all’INAIL ed al commissariato competente per territorio, attivando unitamente il flusso di comunicazione tra commissariato e relativa procura e l’invio dei dati di ritorno da procura ad INAIL. Il piano delle attività prevede che entro settembre sia reso disponibile sul Portale Imprese il servizio per inoltrare la denuncia. Entro la fine dell’anno l’integrazione sarà completata con i servizi di backoffice tra commissariati e procure e tra procure ed INAIL

Protezione dei lavoratori dai rischi dall'esposizione all'amianto

Entra in vigore dal prossimo 26 settembre il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante: 'Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro'. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2006, stabilisce, tra l'altro, che il datore di lavoro debba adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di amianto nei materiali da usare. Prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro deve presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio che dovrà comprendere una descrizione sintetica dei seguenti elementi: - ubicazione del cantiere; - tipi e quantitativi di amianto manipolati; - attività e procedimenti applicati; - numero di lavoratori interessati; - data di inizio dei lavori e relativa durata; - misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. Il decreto indica le procedure da seguire per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro: il numero dei lavoratori che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al massimo possibile; i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;i materiali che rilasciano polvere di amianto, o che contengono amianto, devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; i rifiuti devono essere rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi, sui quali deve essere apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

 

   

Torna alla Home Page: