Non solo la sospensione e la modifica dell'art. 18 dello "Statuto dei lavoratori''
L'INTERA LEGGE DELEGA LIBERISTA DI MARONI SUL "MERCATO DEL LAVORO'' DEVE ESSERE RESPINTA
Il vigente diritto del lavoro viene stravolto: istituzionalizzata la precarizzazione
Nel disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002 del governo Berlusconi, contenente la "Delega al governo in materia di mercato del lavoro'', il punto riguardante la sospensione e la modifica dell'art.18 dello "Statuto dei lavoratori'' è senz'altro il più grave e inaccettabile. Tuttavia, giudichiamo debole, inadeguata e pericolosa la posizione dei vertici sindacali Cisl e Uil ma anche della Cgil che si limita alla richiesta di stralciare i licenziamenti facili per tornare al tavolo e riprendere la trattativa sul resto della legge delega. Giacché questa nel suo insieme, nella sua filosofia e nei suoi singoli provvedimenti rappresenta un attacco senza precedenti ai diritti fondamentali dei lavoratori.
Essa stravolge in senso liberista e padronale il vigente diritto del lavoro: passa la generalizzazione e l'istituzionalizzazione della precarizzazione. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che fino a qualche anno fa era stato privilegiato nell'ordinamento giuridico, diventa l'eccezione; mentre la regola è rappresentata dal lavoro precario, privo di garanzie e di stabilità. Il lavoratore viene trattato alla stregua di una merce che si cede, si affitta, si chiama volta per volta solo quando serve. Si cancella il collocamento pubblico che, almeno sulla carta, imponeva il rispetto delle norme contrattuali e legislative, l'utilizzo del lavoro precario e temporaneo da straordinario è trasformato in ordinario.
Un esame attento e schietto della legge lo dimostra in modo inequivocabile.

COLLOCAMENTO
Viene abrogata definitivamente ogni norma residua sul collocamento pubblico e si affida ogni attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro a soggetti privati.
Con l'abrogazione della legge 1369/60, in sostanza il lavoratore (con le sue prestazioni lavorative) diviene una merce liberamente commerciabile, utilizzato per la fornitura periodica. Il contratto di somministrazione, a cui si fa riferimento nella legge delega infatti, è stato pensato e viene normalmente usato per la fornitura periodica di beni o servizi. Mentre si riconosce la liceità dal trarre profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria attività di interposizione, che non sarà necessariamente temporanea, come avviene per il lavoro interinale, ma potrebbe diventare permanente. Il principio cardine legislativo, secondo il quale nessuno deve esercitare a scopo di lucro un'attività in cui oggetto sia solo quello di far lavorare qualcuno alle dipendenze di qualcun altro, viene così smantellato e sostituito col suo opposto. Nasce in questo modo, si far per dire, una "nuova'' professione, che richiama il vecchio caporalato: quella del commerciante del lavoro altrui.

MODIFICA DELL'ART. 2112 DEL CODICE CIVILE
Quando fu istituita la norma contenuta nell'art.2112 del codice civile, essa doveva tutelare i lavoratori nel caso di cessione dell'azienda da cui dipendevano, con il passaggio a condizioni invariate. Col tempo la sua efficacia si è ridotta molto. E anzi, le aziende facendosi forti proprio di questa norma, hanno attuato i cosiddetti scorpori, cioè singole cessioni di parti dell'azienda, chiamate anche esternalizzazioni, outsourcing e altro, conservando l'attività principale (il core business). In questo modo, migliaia di lavoratori si sono trovati a passare da imprese a grosse dimensioni a piccole imprese, in molti casi sotto i 15 dipendenti, quindi senza tutele sindacali compresa quella contro i licenziamenti illegittimi. In questi casi, l'unica difesa a cui potevano ricorrere i lavoratori interessati era di dimostrare la mancanza di autonomia funzionale del ramo produttivo ceduto dall'azienda "madre'' e perciò di invalidarlo. La legge delega elimina anche questo piccolo ostacolo e decreta che qualunque pezzo di un'azienda, sia o non sia autonomo, potrà essere ceduto all'esterno, insieme con i dipendenti relativi.

FINO A UN ANNO SENZA TUTELE SINDACALI
Con la revisione delle misure di avviamento in attività lavorative non costituenti rapporto di lavoro si prevede che si possano inserire, per un periodo da un mese a un anno, persone che dovranno lavorare normalmente ma nei cui confronti le aziende potranno non applicare alcuna norma, non essendo titolari di un rapporto di lavoro. Anche la retribuzione è aleatoria, dato che in questi casi si parla solo di "eventuale corresponsione di un sussidio''.

MODIFICHE PART-TIME
è prevista l'agevolazione del ricorso al lavoro part-time orizzontale e a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nel part-time verticale e misto; viene poi prevista l'estensione delle forme flessibili ed elastiche ai contratti a part-time a tempo determinato, il tutto senza tenere in gran conto la volontà del lavoratore. Infatti, la legge vigente, la 61/00, stabiliva che per l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare era indispensabile, in ogni caso, il consenso dei lavoratori interessati e che, essa doveva rispettare i limiti sanciti nella contrattazione collettiva. La legge delega, invece, si limita ad affermare che il lavoro flessibile sia adottato "anche sulla base del consenso interessato'' e che vadano abrogati i limiti contrattuali contrastanti l'applicazione delle nuove norme.

LAVORO A CHIAMATA
Viene introdotta questa nuova figura di lavoratore discontinua o intermittente (che anche nella terminologia ricorda da vicino la figura del caporalato), a scelta non sua, ma del datore di lavoro. Il lavoratore deve restare a disposizione per l'eventualità che il datore di lavoro necessiti della sua prestazione. Gli verrà pagato solo il lavoro effettivamente prestato, mentre potrà percepire un'indennità di disponibilità per il tempo in cui rimane in attesa di essere chiamato.

RAPPORTI DI LAVORO INTERINALE E CONTRATTI A TERMINE
Potranno essere stipulati appositamente per la copertura delle quote obbligatorie di assunzioni di lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette.

LAVORO A PROGETTO E A PROGRAMMA
Potranno essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro atipico) per lo svolgimento di attività connesse a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso.

BUONI LAVORO
Sono ammesse prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa. La legge delega prevede che questi rapporti di lavoro occasionali la cui costituzione e titolarità sarebbe incorporata in buoni-lavoro possono essere acquistati da chi ne faccia richiesta. Nasce così anche un'altra professione: quella del negoziante che vende ore di lavoro altrui.

JOB-SHARING
Viene introdotta l'ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori per l'esecuzione di un'unica attività lavorativa, presso lo stesso datore di lavoro.

SOSPENSIONE DELL'ART. 18 "STATUTO DEI LAVORATORI''
La legge intende modificare le sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato, eliminando il reintegro e sostituendolo con un risarcimento; ciò per un periodo sperimentale di quattro anni, fatta salva la possibilità di proroghe. La deroga dell'art. 18 - si afferma - non è applicabile in caso di licenziamento discriminatorio e per cause di matrimonio, malattia e maternità. E sarebbe limitata a tre tipologie: a) rapporti di lavoro regolarizzati a seguito di misure di riemersione (dal lavoro nero); b) lavoratori assunti a termine, il cui rapporto venga trasformato a tempo indeterminato; c) lavoratori di imprese minori che abbiano superato, per effetto di nuove assunzioni, la soglia dei 15 dipendenti, non potendosi computare nel numero dei dipendenti le persone assunte, per il primo biennio.
Queste le considerazioni da fare:
La prima. Ogni volta che si modifica in via transitoria e provvisoria un istituto, non si è mai tornati indietro. Con proroghe più o meno giustificate prima o poi la modifica diviene definitiva e totale. La seconda. Le modifiche introdotte solo per alcune categorie ben determinate, vengono in breve tempo estese a tutta la popolazione di riferimento. Una volta infranto il tabù dell'intoccabilità dell'art. 18, e superato l'impatto sociale che ne può derivare, diventa un problema di tempi in cui estendere in via definitiva e senza troppo clamore la deroga a tutti i rapporti di lavoro.
Tra l'altro, il fatto che l'art. 18, nella proposta governativa, non sia applicabile ai lavoratori assunti a termine e successivamente confermati a tempo indeterminato, può produrre un solo effetto: tutti ma proprio tutti i nuovi assunti saranno fatti passare attraverso il contratto a termine (che sostituirà quindi lo scopo del periodo di prova) e solo in un secondo momento il loro contratto verrà trasformato a tempo indeterminato. In questo modo la deroga all'art. 18 opererà su tutti i nuovi assunti. Attraverso il normale turn-over lavorativo, in pochi anni la tutela fornita dall'art. 18 scomparirà del tutto, restando solo sulla carta.
E' bene ribadire che eliminando l'art. 18, cancellando cioè il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza "giusta causa'', si colpiscono tutti i diritti primari di carattere generale dei lavoratori dentro l'azienda (libertà di pensiero, di espressione, di adesione a partiti e a formazioni sindacali, ecc.) e ogni forma di tutela sindacale contrattuale. Chi, infatti, può essere licenziato senza ragione "legittima'' e senza ottenere un rimedio giudiziale, ben difficilmente avrà la forza di opporsi a qualsiasi forma di pressione, di molestia, di sopruso nello svolgimento del rapporto di lavoro. Senza questa tutela basilare ogni lavoratore si troverà costretto a subire anche condizioni di lavoro, di salario, di igiene, di sicurezza, di inquadramento professionale assolutamente inadeguate.

ARBITRATO
La legge introduce i Collegi o le Camere Arbitrali su tutto il territorio nazionale con il compito di decidere, in sostituzione dei giudici del lavoro, le controversie di lavoro che abbiano oggetto diritti derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi. Con poteri di decisione "secondo equità'' e non secondo legge o contratto. Le sentenze emesse non saranno appellabili, potranno essere solo impugnabili per vizi procedurali. In materia di licenziamento ritenuto illegittimo, sarà il Collegio arbitrale a disporre, con totale discrezione, la reintegrazione nel posto di lavoro, oppure optare per un risarcimento del danno quantificandolo in termini economici.
Questo tipo di arbitrato non può essere accettato nella maniera più assoluta. Intanto perché riguarderebbe da subito tutti i lavoratori (anche quelli che oggi lavorano a tempo pieno). Inoltre il campo d'intervento riguarderebbe non soltanto la decisione sulla sanzione (risarcimento o reintegrazione) ma anche la sussistenza della "giusta causa'', con discrezionalità assoluta, non essendo tenuti all'applicazione e al rispetto di norme di legge o di contratto collettivo.

20 gennaio 2002