Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
Art. 157 - Sorveglianza radiometrica su materiali.
1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri, materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall1articolo 251 comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Ambiente, sentita I'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, e le eventuali esenzioni.