Sentenza del Gip Papillo

n. 12767/2000/21 r. not. Reato

n. 1286/1 r, gip

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il gip dr. Vincenzo Papillo,

visti gli atti del procedimento n. 12767/00 nei confronti di Motto Giovanni, Riva Fabio Arturo, Riva Claudio, Riva Emilio, Riva Nicola, Frascarolo Gianluigi, Frustaci Giuseppe, Rossi Roberto, Melani Giulio, Giglioli Mario, Repetto Giovanni e Mongiardini Lorenzo, sottoposti ad indagine in relazione ai seguenti reati:

tutti:

a) reato di cui all'art. 674 c.p. perché - nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "ILVA s.p.a." (già ICMI - Industrie Cantieri Metallurgici Italiani s.p.a., RILP s.r.l., RILVA s.p.a., ACCIAIERIE DI CORNIGLIANO s.p.a., ILVA LAMINATI PIANI s.p.a.) Riva Emilio, di vicepresidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante de11a stessa società Riva Fabio Arturo, di componente il consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Riva Claudio, di componente il ,consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Riva Nicola, di direttore dello stabilimento di Genova sito in Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 8 dal 2818/1997 sino al 30/6/2000 Motto Giovanni e di responsabile laminazione/zincatura e ciclo latta dal 2/10/1998 al 30/6/2000 e di direttore dello stesso stabilimento dal 30/6/2000 Frustaci Giuseppe, di responsabile dell'area a caldo del citato stabilimento dal 2/10/1998 Frascarolo Gianluigi, di responsabile manutenzione meccanica del citato stabilimento dal 2/10/1998 Rossi Roberto, di responsabile energie del citato stabilimento dal 2/10/1998 Melanl Giulio, di responsabile dell'ufficio tecnico del citato stabilimento dal 2/10/1998 Giglioli Mario, di responsabile del servizio manutenzione elettrica del citato stabilimento dal 2/10/1998 Repetto Giovanni, di procuratore speciale responsabile nel citato stabilimento dl attuare ,le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e di disporre le cautele necessarie per prevenire l'inquinamento dal 21/2/2000 Mongiardini Lorenzo - per colpa - consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ed in particolare nell'avere omesso di adottare le cautele e gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni convogliate, a limitare quelle diffuse e, comunque, ad abbattere tutte le emissioni in atmosfera provenienti dalle apparecchiature utilizzate nel ciclo produttivo con particolare riguardo ai Valori degli idrocarburi aromatici (benzene, toluene), degli IPA, [benzo(a)pirene] e delle polveri fini (PM10) - provocavano l'emissione in atmosfera di gas, vapori e fumi atti ad offendere e molestare le persone.

In Genova, dal 1995 a tutt'oggi.

 

MOTTO GIOVANNI, FRASCAROLO GIANLUIGI, ROSSI ROBERTO, MONGIARDINI LORENZO:

b) reato di cui all'art. 25 c.2 del d.p.r. 20311988 perché – nelle rispettive qualità di cu1 al capo a) - esercitando un impianto esistente orig1nante emissioni in atmosfera autorizzato con delibere della giunta regionale Liguria n. 3485 del 25/10/1995 e con provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 30347/728 in data 12/8/1997, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia provocando o, comunque, non impedendo emissioni in atmosfera dai leveraggi dei tubi di sviluppo n. 32 e 34 della Il batteria del reparto cokeria, non osservavano una delle prescrizioni dell'autorizzazione (punti B.1.b.3 del citato provvedimento

dirigenziale della Provincia di Genova n. 30347{728 in data 12/8/1997).

In Genova, il 22/4/2000

c) reato di cui all'art. 25 c.2 d~1 d.p.r. 203/1988 perché – nelle rispettive qualità di cui al capo a) - esercitando un impianto esistente originante emissioni in atmosfera autorizzato con delibere della giunta regionale Liguria n. 3485 del 25/10/1995 e con provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 30347/728 in data 12/8/1997, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia non disponendo l'esecuzione settimanale del controllo del pulisci porte nel reparto cokeria, non osservavano una delle prescrizioni dell'autorizzazione (punti B.2.b.4 del citato provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 30347/728 in data 12/8/1997).

In Genova, nelle settimane dal 3/1 al 911/2000 e dal 13/3 al 19/312000

d) reato di cui all'art. 25 c.2 del d.p.r. 203/1988 perché nelle rispettive qualità di cui al capo a) - esercitando un impianto esistente originante emissioni in atmosfera autorizzato con delibere della giunta regionale Liguria n. 3485 del 25/10/1995 e con provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 30347/728 in data 12/8/1997 - per colpa - consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia non disponendo l'esecuzione settimanale del controllo del pulisci telai nel reparto cokeria, non osservavano una delle prescrizioni dell'autorizzazione (punti B.2.c.2 del citato provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 30347/728 in data 12/8/1997).

In Genova, nelle settimane dal 3/1 al 9/1/2000, dal 10/1 ' al 16/1/2000 e dal 27/3 at 2/4/2000

 

RIVA EMILIO, RIVA FABIO ARTURO, RIVA CLAUDIO, RIVA NICOLA, FRUST ACI GIUSEPPE, FRASCAROLO GIANLUlGI E MONGIARDINI LORENZO:

e) reato di cui all'art. 25 c.1 del d.p.r. 203/1988 perché – nelle rispettive qualità di cui al capo a) - esercitando un impianto esistente originante emissioni in atmosfera, non presentavano all'autorità competente la domanda di autorizzazione per il reparto cokeria dopo che per tale reparto i precedenti titoli autorizzativi erano scaduti.

In Genova, dall'1/4/2001

t) reato di cui all'art. 25 c.2 d~1 d.p.r. 203/1988 perché – nelle rispettive qualità di cui al capo a) - esercitando un impianto esistente originante emissioni in atmosfera, non provvedendo alla chiusura entro il termine prescritto del reparto cokeria, non osservavano le prescrizioni imposte- con l'accordo di programma 29/11/1999 e ribadite con i provvedimenti dirigenziali della Provincia di Genova n. 455 in data 27/10/2000 e 32/2001 in data 20/1/2001.

In Genova, dall'1/4/2001

 

RIVA EMILIO, RIVA FABIO ARTURO, RIVA CLAUDIO, RIVA NICOLA, FRUSTACI GIUSEPPE, FRASCAROLO GIANLUIGI E MONGIARDINI LORENZO:

g) reato di cui all’art. 25 c.3 del d.p.r. 203/1988 perché -, nelle rispettive qualità di cui al capo a) - esercitando un impianto esistente originante emissioni in atmosfera, non rispettavano i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale (CM 25/11/1994) e regionale (C.G .R. 46/1999) , relativamente ai parametri degli idrocarburi aromatici (benzene, toluene), degli IPA [benzo(a)pirene].

In Genova, dall'1/4/2001

h) reato di cui all'art. 650 c.p. perché - nelle rispettive qualità di cui al capo a) - non osservavano l'ordine legalmente dato dal sindaco del Comune di Genova per ragioni di igiene e di salute pubblica (ordinanza sindacale n. 167 del 4/4/2001 notificata in data 6/4/2001) di adottare tutti gli interventi necessari a garantire che le emissioni In atmosfera provenienti dal reparto cokeria rispettassero i valori stabiliti dalla normativa regionale (C.G.R. 46/1999) e, conseguentemente, il valore obiettivo di qualità dell'aria per i parametri del benzo(a)plrene e del benzene.

In Genova, da1 21/4/2001

 

vista la richiesta del pm depositata in data 10.5.2001 volta ad ottenere il sequestro preventivo del bene di cui infra, osserva.

La richiesta di sequestro ha ad oggetto l'impianto di cokeria operante nel complesso siderurgico della s.p.a. Riva, sito in Genova Cornigliano.

La presenza (anche) dell'impianto di cokeria - nel quale avviene la trasformazione, per distillazione, del carbon fossile in carbon coke - fa sì che il complesso siderurgico di Cornigliano sia un sistema produttivo "a ciclo integrale".

Può dirsi infatti, in modo estremamente sintetico, che tale trasformazione rappresenta il primo atto del processo produttivo che, partendo dai minerali di ferro, porta alla produzione dell'acciaio: uscito dalla cokeria, il carbon coke,- inserito nell'altoforno insieme ai minerali ferrosi, porta alla formazione, per fusione, della ghisa allo stato liquido; la ghisa, a sua, volta, mediante un processo di ossigenazione, dà luogo all'acciaio, che v1ene trasformato in semilavorati (per la descrizione più estesa delle lavorazioni siderurgiche che avvengono presso Io stabilimento i/va si rinvia alla nota 11.12.2000 redatta dal dott. Gino Agnese dell'area ambiente della Provincia di Genova).

Assumendo un altro criterio di classificazione delle lavorazioni siderurgiche - cioè quello che le divide in lavorazioni "a caldo" e lavorazioni "a freddo" -, la cokeria può includersi, e viene effettivamente inclusa nei provvedimenti amministrativi che la riguardano, tra le lavorazioni a caldo o nella cosiddetta area "a caldo".

Pertanto, le disposizioni normative ed amministrative che riguardano l'attività della cokeria sono quelle dettate sia per le lavorazioni del ciclo integrale sia per le lavorazioni a caldo.

Il provvedimento cautelare è stato richiesto sul presupposto che l'attività della cokeria:

Il sistema delle autorizzazioni amministrative ex d.p.r. 203/1988 ed i limiti

alle emissioni inquinanti della cokeria attualmente in vigore

Il testo normativo fondamentale in materia di inquinamento atmosferico è il d.p.r. 203/1988, secondo il quale l'esercizio di ogni impianto che possa dare luogo ad emissioni in atmosfera deve essere oggetto di autorizzazione.

Per gli impianti esistenti al momento dell'entrata il) vigore de1 d.p.r. - come le acciaierie di Cornigliano - gli artt. 12 e 13 prevedevano che, sulla domanda di autorizzazione che doveva essere presentata entro il termine di dodici mesi (poi prorogato), I'autorità amministrativa autorizzasse in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sul tempi e modi di adeguamento e, successivamente, concedesse l'autorizzazione definitiva, previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria.

la prima autorizzazione provvisoria ex art. 13.1 d.p.r. ~03/1988 fu concessa con la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 62/i del 15.1.1990.

Successivamente fu adottata la de1iberazlone, egualmente provvisoria, n. 3485 del 25.10.1995 (sostitutiva di quella precedente).

Per la parte che interessa, la deliberazione 3485, rilevato che con una precedente delibera regionale del 1991 (la n. 4681) era stata prescritta (ma non ancora attuata) la riduzione del 50% della produzione d, carbon coke: da un Iato, prescriveva all'azienda di allungare i tempi di distillazione del coke e (in un secondo momento) di ridurne la produzione del 30%, in modo da contenere gli "sfornamenti" giornalieri in numero di 94 [prescrizione fondata sul rilievo che le emissioni diffuse di benzene e benzo(a)pirene si verificano, appunto, in occasione delle operazioni di caricamento del carbon fossile e di "sfornamento" del coke, di modo che la riduzione del numero giornaliero di tali operazioni avrebbe determinato un contenimento delle emissioni]; dall'altro, affidava alla Provincia di Genova - in forza della competenza attribuitale in materia dall'art. 3 della legge regionale 35/1994 - il compito di dettare prescrizioni circa i limiti per le emissioni diffuse di polveri e di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) derivanti dalla cokeria.

In adempimento di tale delega la Provincia di Genova ha provveduto all'emanazione de:

provvedimento dirigenziale n. 728/30247 del 12.8.1997, con il quale - a fini di contenimento delle emissioni di IPA e, in particolare, di benzo(a)pirene – sono state dettate prescrizioni sugli obblighi di manutenzione dell'impianto di cokeria nonché sulle modalità e sui tempi delle operazioni di caricamento e "sfornamento"; provvedimento dirigenziale n. 524/55003 del 19.8,1999, contenente l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle prescrizioni.

Parallelamente ai provvedimenti autorizzativi citati, è stato emanato il decreto ministeriale 25.11.19~4, che ha provveduto all'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti ' di concentrazione e di livelli di attenzione e di a11arme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.

In relazione agli agenti inquinanti PM1Q, benzene ed IPA sono stati stabiliti gli obiettivi di qualità (intesi come il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire dalle date sotto indicate) riportati nella seguente tabella:

 

PM 10

BENZENE

BENZO(A)PIRENE

Dal 1.1.1996

Al 31.12.1998

60 microg/mc

15 microg/mc

2.5 nanog/mc

Dal 1.1.1999

40 microg/mc

10 microg/mc

1 nanog/mc

A disciplinare la materia è poi intervenuta la legge statale 42611998, prevedente nuovi interventi in campo ambientale.

Con riferimento all'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, I'art. 4 ai commi 9 e 1 O dispone che: Per favorire Io sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

AI fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il ministero dell'ambiente, " ministero dei trasporti e della navigazione, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia ed il comune di Genova, l'autorità portuale di Genova e I'ilva s.p.a.. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al14 luglio 1998.

L’univoca indicazione normativa che emerge dalle disposizioni riportate è quella della cessazione delle lavorazioni siderurgiche a caldo, fra le quali - come detto sopra – deve includersi l'attività della cokeria.

L'accordo di programma - preceduto dalla sottoscrizione, in data 5.11.1998, del "documento per l'accordo di programma" - è stato stipulato in data 29.11.1999 tra: il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il ministero dell'ambiente; il ministero dei trasporti e della navigazione; il ministero del lavoro e della previdenza sociale; la regione Liguria; la provincia di Genova; il comune di Genova; l'autorità portuale di Genova; la s.p.a. aeroporto di Genova; la s.p.a. ilva (gruppo Riva); l'associazione industriali delta provincia di Genova; le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'accordo vero e proprio è preceduto dall'enunciazione di alcune premesse, delle quali appaiono particolarmente rilevanti quelle indicate ai punti 7.a) e 18.

AI punto 7.a) è indicato quale obiettivo dell'accordo il superamento. Entro un termine certo, delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, nominativamente individuate in cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa.

Il punto 18 delle premesse all'accordo di programma prevede che gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale di competenza della regione Liguria necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal documento per l'accordo implicano la revoca del piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nella zona di Cornigliano, approvato con deliberazione del consiglio regionale 2.8.1991, n. 84, e la determinazione ex novo di limiti di flussi di massa quale stralcio operativo del nuovo piano regionale in materia.

In attuazione di questi obiettivi - principalmente della previsione relativa . alla necessità di determinare un termine temporale certo entro il quale realizzare la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale -, I'art. 2.1.a) dell'accordo prevede la definitiva chiusura delle lavorazioni del ciclo integrale del polo di Genova-Cornigliano alla scadenza dei 9 {nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi delle aree di cui all'accordo; e nel successivo art. 12.2 è contenuto l'impegno dell'ilva ad attuare la definitiva e completa chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria. alimentata a ghisa) alla scadenza di 9 (nove) mesi...

Individuando l'ultimo adempimento in questione nella pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Liguria, avvenuta in data 19.4.2000, del decreto del presidente della regione che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo, il termine finale risulta quello del 19.1.2001 (interpretazione sostenuta anche dal ministero dell'ambiente nella nota del 25.10.2000). Va aggiunto in proposito che in data 10.1.2001, nel corso di un incontro avvenuto presso il ministero dell'industria al quale hanno partecipato le parti contraenti dell'accordo di programma, è stato fissato il nuovo termine di 75 giorni decorrenti dal 16.1.2001 per la fermata definitiva dell'impianto di cokeria: a prescindere da qualsiasi valutazione sulla legittimità del differimento del termine, ciò che conta è che anche il termine prorogato è ormai scaduto, in data 31.3.2001.

L'art. 10 dell'accordo (Adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale. Qualità dell'aria) ha provveduto:

POLVERI

(kg/h)

SO+NO

(kg/h)

CO

(kg/h)

IPA

(g/h)

BENZENE

(g/h)

Situazione attuale

135

945

10473

200

7800

Situazione futura

47

473

524

10

546

Riduzione (%)

65

50

95

95

93

Riguardo a tali limiti I'art. 10.3 dispone che siano fin d'ora cogenti per la Provincia di Genova, cui compete il rilascio all'ilva s.p.a. (gruppo Riva) delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Circa la lettura della tabella ed i rapporti tra i valori in essa indicati e quelli di cui al d.m. 25.11.1994 (riportati sopra, nella tabella a pag. 6), si veda, in particolare, la nota esplicativa 6.6.2001 redatta dal dott. Gino Agnese e trasmessa dal pm per unione agli atti in data 7.6.2001.

I valori delle emissioni diffuse di IPA e benzene prodotte dalla cokeria, riportati alla voce "situazione attuale". della tabella, sono stati desunti dalla letteratura scientifica di settore per impianti aventi le caratteristiche di quello in esame e sono stati convenzionalmente assunti dai sottoscrittori dell'accordo, ai fini del raffronto tra situazione attuale e situazione futura, come dati rappresentativi della situazione delle acciaierie di Cornigliano.

I valori di IPA e benzene riportati alla voce "situazione futura" rappresentano la portata che le emissioni di tali sostanze assumeranno una volta adeguate agli obiettivi di qualità dell'aria di cui al d.m. 25.11.1994.

La determinazione della portata dell'accordo e dei suoi rapporti con il sistema di autorizzazioni previste dal d.p.r. 203/1988 appare particolarmente problematica, essendo incerto se l'accordo - come atto "interdisciplinare" che si forma con il contributo di tutti i soggetti pubblici titolari dei poteri autorizzativi implicati nel processo decisionale - assorba autorizzazioni (altrimenti necessarie) ovvero se, al di fuori dei casi in cui ciò sia previsto espressamente (com'è per i provvedimenti in materia urbanistica), l'accordo di programma debba comunque essere integrato dai provvedimenti autorizzativi di settore.

La prima lettura è stata, sostenuta da cass. pen., sez. III, 23.2.2001 , Motto. La corte - decidendo il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il tribunale per il riesame di Genova, accogliendo l'appello del pm, aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni impianti e linee produttive dello stabilimento di Cornigliano (diversi dalla cokeria), sul presupposto che si trattasse di lavorazioni avviate in mancanza delle autorizzazioni necessarie ha osservato come, in base alla logica sottesa all'istituto dell'accordo di programma, i profili autorizzatori devono considerarsi assorbiti e ciò non perché le autorizzazioni non sono necessarie, ma perché sono comprese nell'accordo sottoscritto dagli stessi enti pubblici titolari delle rispettive competenze.

La seconda Interpretazione sembra potersi ricavare dalla lettera dell'art. 10.3 citato nella parte in cui, riferendosi alle autorizzazioni alle emissioni che dovranno essere rilasciate dalla Provincia di Genova, ne prefigura la necessità anche per il periodo. successivo alla sottoscrizione dell'accordo. La stessa indicazione si ricava dalla previsione del punto 4 dello stesso art. 10, secondo il quale fatta salva l'evoluzione normativa in materia di qualità dell'aria, le autorizzazioni per i nuovi impianti saranno rilasciate conformemente alla vigente legislazione.

La questione – particolarmente rilevante nel caso sottoposto all'esame della corte, che riguardava la legittimità o meno di impianti nuovi (previsti dall'accordo di programma, ma) che si assumevano privi di autorizzazione – ha una rilevanza indiretta anche nel caso in esame, nel quale occorre valutare se l'emissione dall'impianto di cokeria di agenti inquinanti in misura superiore ai limiti in flusso di massa contenuti nell'accordo di programma renda o meno immediatamente illegittima (in quanto non autorizzata ed insuscettibile di future autorizzazioni) la prosecuzione dell'attività della cokeria, senza che sia necessaria l'adozione di provvedimenti espressi di revoca delle precedenti autorizzazioni provvisorie.

Le difficoltà interpretative sono accresciute dalla natura "mista" dell'accordo di programma, come atto amministrativo-negoziale, nel quale sono presenti contenuti che costituiscono espressione tipica di poteri autoritativi della pubblica amministrazione ed altri che rimandano allo schema dell'accordo.

In questa prospettiva, se la programmazione dei tempi e dei modi in cui realizzare il futuro assetto produttivo delle acciaierie può iscriversi nel modello propriamente negoziale (del quale contiene previsioni tipiche, come verifiche ed incontri successivi tra le parti), alle determinazioni relative alla qualità dell’aria ,- per la natura indisponibile dei beni interessati da quella disciplina e per il modo in cui esse si raccordano con la previsione tassativa dei tempi entro cui dovranno cessare alcune lavorazioni, fra le quali la cokeria - deve riconoscersi una portata sicuramente precettiva, con assegnazione a quella parte dell'accordo del ruolo di provvedimento-guida in materia ambientale.

Del resto, poiché i limiti alle emissioni riportati nell'accordo erano stati posti .dalla delibera regionale 46/1999 (senza la previsione di un termine di efficacia), la loro inserzione nell'accordo - quale stralcio operativo del nuovo piano regionale - non può che avere avuto l'effetto di renderne obbligatorio il rispetto a partire dal gennaio 2001.

In sostanza, l'accordo, che ha posto fine al regime autorizzativo provvisorio in essere dal 1990, prescrive: 1) la cessazione dell'attività della cokeria entro il gennaio 2001 (o, al più tardi, entro l'aprile dello stesso anno); 2) in ogni caso, il divieto di svolgere - al più tardi dall'aprile 2001 in avanti – attività che comportino emissioni di inquinanti in misura superiore alle prescrizioni di cui alla tabella riportata sopra.

Questa conclusione legittima la valutazione di non necessità di provvedimenti espressi di revoca delle autorizzazioni provvisorie che, fino al gennaio o all'aprile 2001, hanno consentito l'esercizio dell'attività della cokeria.

Del resto, solo riguardo ad attività nuove previste dall'accordo l'emanazione di successivi provvedimenti .autorizzativi può risultare necessaria considerando come l'autorizzazione, benché "dovuta", assolverebbe la funzione di dettare - o integrare - in modo più dettagliato le prescrizioni da osservare nell'esercizio dell'attività da intraprendere; mentre un'esigenza del genere è assente quando, riguardo ad una determinata attività, l'accordo ne imponga puramente e semplicemente la cessazione.

Come messo in luce dal pm nella sua richiesta, nella vicenda si è inserita anche la pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Liguria che, con la sentenza n. 52 del 18.1.2001, ha annullato l'accordo di programma nella parte concernente la dismissione delle lavorazioni siderurgiche "a ciclo integrale".

L'annullamento si fonda sulla (ritenuta) violazione dell'art. 4 legge 426/1998 sopra citato: mentre la norma assegnava all'accordo di programma il compito di prevedere la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo, l'accordo ha previsto e disciplinato le modalità di chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale.

La coincidenza solo parziale tra le due nozioni in questione – essendovi lavorazioni (come quella che avviene nel forno elettrico) che non fanno parte del "ciclo integrale", ma rientrano tra le cosiddette lavorazioni "a caldo" – risulta irrilevante ai fini che interessano, dal momento che l'impianto di cokeria, come precisato in premessa, può farsi rientrare in entrambe le tipologie.

Per di più, l'evidente correlazione che vi è tra la previsione di chiusura della cokeria - fonte principale delle emissioni di IPA e benzene - e l'adozione dei limiti alle emissioni di tali inquinanti permette di valutare autonomamente e di tenere ferme le previsioni dell'accordo su tali punti, a prescindere dall'annullamento caduto su parti distinte dell'accordo stesso.

I risultati delle rilevazioni periodiche della Provincia di Genova e delle consulenze tecniche (chimica, epidemiologica, industriale) disposte dal pm

1 - consulenza del dott. Federico Valerio (presenza e provenienza di sostanze inquinanti nell'aria ambiente di Cornigliano)

Il periodo preso in considerazione è quello 1995-2000 (caratterizzato dalle indagini ambientali sistematiche e di adeguata qualità svolte dalla Provincia di Genova) e l'esame della qualità dell'aria a Cornigliano è stato svolto con particolare riferimento alla presenza dl due composti chimici con sicuri effetti cancerogeni per I'uomo: benzene e benzo(a)pirene.

Rispondendo ai quesiti relativi alla qualità dell'aria ambiente del quartiere di Cornigliano e, particolarmente, nelle aree circostanti l'insediamento ilva, il consulente ha rilevato (pagg. 36 e 37 della relazione) che:

  1. nelle acciaierie ilva sono presenti sei fonti convogliate ufficialmente autorizzate ad emettere IPA, di cui quattro asserite alla cokeria e due all'altoforno, mentre sono cinque .le fonti convogliate autorizzate ad emettere benzene, quattro connesse con la cokeria e una con l'attività dell'altoforno;
  2. benzene ed IPA sono presenti nel carbone e, a causa della loro volatilità, si trovano anche nelle emissioni diffuse della cokeria;
  3. la quantità oraria di benzopirene prodotta dalle emissioni diffuse della cokeria è stimata circa quindici volte maggiore della quantità complessiva emessa da fonti convogliate dell'acciaieria;
  4. la quantità oraria di benzene prodotta dalle emissioni diffuse della cokeria è stimata essere circa uguale alla quantità complessiva emessa da fonti convogliate dell'acciaieria in cui si usa come combustibile gas di cokeria;
  5. una parte importante dell'abitato di Cornigliano si trova contemporaneamente sottovento alle emissioni diffuse e convogliate della cokeria con venti da "sud sud est";
  6. l'inquinamento da benzene e benzopirene aumenta in modo proporzionale alle ore sottovento alle acciaierie;
  7. l'inquinamento da benzopirene diminuisce in modo esponenziale con la distanza dalla cokeria;
  8. la composizione degli idrocarburi aromatici (benzene e toluene) e degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) cambia con la direzione del vento e, con venti da sud, questa composizione risulta molto simile a quella attesa dalle emissioni della cokeria, nettamente diversa dalla composizione dovuta ad emissioni autoveicolari. A proposito della fondatezza di questo rilievo il c.t. ha evidenziato come la diversa composizione di benzene e toluene delle fonti emissive presenti nell'area urbana, rispetto a quelle presenti nell'area industriale, permette - di calcolare, in corrispondenza di un determinato sito posto nella zona di Cornigliano, quanto del benzene ivi trovato sia da attribuire all'attività urbana e quanto all'attività delle acciaierie (pag. 13 della relazione).

2 - consulenza del dott. Valerio Gennaro: i dati epidemiologici

Il dott. Valerio Gennaro ha messo a confronto la frequenza dell'incidenza dei tumori nella popolazione residente a Cornigliano con quella verificata nel resto del comune di Genova.

Deve rilevarsi - anche in risposta alle osservazioni critiche svolte sul punto dai consulenti tecnici degli indagati - che la scelta appare metodologicamente corretta in quanto, come rilevato dal consulente, la popolazione residente nel resto di Genova può essere considerata, per valutazioni strettamente epidemiologiche, il riferimento naturale, data la sua numerosità e l'appartenenza allo stesso territorio comunale, e poiché è ragionevole pensare che non sia significativamente differente da quella residente a Cornigliano come etnia, struttura socioeconomica frazione di soggetti particolarmente suscettibili e fragili e come esposizione a fattori di rischio, fatta eccezione per quella aeriforme dell'acciaieria.

Nel periodo oggetto di osservazione, 1986-1995, complessivamente, a Cornigliano, la mortalità per tutte le cause è risultata aumentata in modo statisticamente significativo in entrambi i sessi.

In particolare, a Cornigliano:

Rilevato l'andamento della mortalità nei termini riassunti sopra e messi in luce i dati acquisiti dalla letteratura scientifica internazionale, secondo i quali:

il consulente ha rilevato, quanto alla specifica realtà genovese, che:

Risulta pertanto certa - secondo le motivate conclusioni a cui è pervenuto il consulente del pm - la presenza di molteplici inquinanti tossici e cancerogeni nell'aria ambiente esistente nel quartiere di Cornigliano e nelle aree circostanti l'insediamento ilva s.p.a.; tale presenza in atmosfera di sostanze inquinanti è idonea ad arrecare molestie ed incidere in modo negativo sui livelli usuali di sintomi, malattie e mortalità della popolazione più esposta e/o più suscettibile, oltre che a peggiorare la qualità dell'ambiente ed aumentare le sofferenze umane ed i costi sociali e sanitari.

In particolare, è accertato che le sostanze tossiche e cancerogene presenti nelle emissioni già rilevate sono pericolose per la salute pubblica, sono già state correlate scientificamente con malattie, sintomi o disturbi diffusi tra la popolazione residente nei pressi delle acciaierie e tra i soggetti esposti alle predette emissioni, ivi compresi gli stessi lavoratori all'interno degli insediamenti industriali.

3 - consulenza dell'ing. Gian Giorgio Parodi

In risposta ai quesiti conferitigli dal pm, I'ing. Parodi ha rilevato come le risultanze analitiche sulla composizione degli effluenti Immessi in atmosfera appaiono tutte conformi a livelli corrispondenti a normali condizioni di gestione degli impianti, ad eccezione della cokeria, per carenze strutturali.

Più avanti (pag. 15 della relazione) il consulente rileva che appare generalizzato ad eccezione delta cokeria, un sostanziale rispetto del canoni d'impianto, tuttora validi, per i processi in. essere a Cornigliano, indicando la conseguenza più grave delle disfunzioni della cokeria nel livello delle emissioni diffuse di polveri di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e di benzene.

Sul quesito relativo all'esistenza di accorgimenti o dispositivi che - secondo il principio della migliore tecnologia disponibile - siano idonei a prevenire, ridurre o eliminare la presenza di tali agenti inquinanti in atmosfera, si legge nella relazione: ….è in questo settore che la tecnologia ha fatto progressi recenti tanto da inserire nella progettazione corrente delle nuove cokerie o nei rifacimenti di quelle esistenti accorgimenti tali da consentire un abbattimento pressoché totale di tali emissioni.

In data 20.4.2001 agenti della polizia municipale di Genova e funzionari dell'a.r.p.a.l. hanno verificato che, delle quattro batterie di cui è composta la cokeria dello stabilimento ilva, ve ne erano in funzione soltanto tre, con disattivazione, a fini di contenimento delle emissioni inquinanti, della quarta batteria e riduzione degli "sfornamenti" giornalieri di carbon coke al numero di 94.

La necessità di aggiornare le valutazioni sulla portata delle emissioni inquinanti della cokeria a tale nuova situazione di fatto ha indotto il pm ad affidare ai propri consulenti Parodi e Valerio un supplemento di indagine avente Io scopo di accertare se le misure adottate dall'azienda e riscontrate in essere dal 23.4.2001 - riduzione degli "sfornamenti" di coke ed aumento dei tempi di distillazione - siano sufficienti ad ottenere il rispetto dei limiti di flusso di massa di cui alla delibera consiglio regione Liguria n. 46/1999 per i parametri benzene ed IPA; e se sia possibile stimare l'incidenza delle misure adottate dall'azienda e riscontrate in essere al 23.4.2001 in ordine al raggiungimento del rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria di cui al d.m. 25.11.1994 per i parametri benzene e benzo(a)pirene.

Nella relazione. depositata in data 7.5.2001 i consulenti hanno evidenziato come la portata della riduzione delle emissioni in conseguenza della riduzione produttiva di coke sia insufficiente a contenere le emissioni diffuse di benzene e benzo(a)pirene nei limiti di flusso di massa previsti.

il parere dell'istituto superiore di sanità

Per la valutazione della situazione sanitaria ed ambientale determinata dall'insediamento della società ilva, risulta di grande rilevanza il parere fornito in data 11.4.2001 dall'istituto superiore di sanità in risposta al quesito posto dalla Provincia di Genova sul potenziale rischio per la popolazione dell'area di Genova Cornigliano in funzione dell'esposizione a benzo(a)pirene ed altri inquinanti.

Nel parere - rilevato come sia per il benzene sia per il benzo(a)pirene sono stati riscontrati nel triennio 1998-2000 superamenti sistematici dei limiti di cui al d.m. 25.11.1994 - si segnala il particolare allarme relativo alla presenza di concentrazioni elevate di benzo(a)pirene, con livelli, nel corso dell'anno 2000, pari a 2,9 e 7,8 ng/m3 nei siti di via Gessi e del tetto rimessa AMT , superiori, rispettivamente, del 300% e detl'800% dell'obiettivo di qualità (pari, come detto, a 1 ng/m3). In considerazione del fatto che le elevate concentrazioni di BaP a Genova Cornigliano perdurano ormai da diversi anni (le

prime misure su base annua/e risultano risalire al 1995 con livelli intorno a 11 ng/m3 nel sito "rimessa A M T"), si sta configurando, per fa popolazione residente in tale quartiere, un'esposizione a lungo termine a livelli di BaP che comportano un rischio cancerogeno non tollerabile…..Appaiono quindi necessari interventi mirati a ridurre drasticamente i livelli di contaminazione da BaP nell'aria ambiente. Qualora risulti praticamente impossibile raggiungere Io scopo attraverso interventi per l'abbattimento delle emissioni della cokeria, la permanenza dell'insediamento nell'area urbana è da valutare inaccettabile in quanto incompatibile con la protezione della salute della popolazione residente nel territorio circostante….

Avuta la possibilità di prendere visione delle relazioni dei consulenti del pm, i difensori degli indagati hanno provveduto a depositare le relazioni dei loro consulenti tecnici dott. Ivo Allegrini e Vito Foà.

Rimandando alle osservazioni svolte per iscritto dai consulenti del pm in risposta a tali "controdeduzioni", in questa sede è sufficiente rilevare come le relazioni dei consulenti tecnici degli indagati non contengono alcun serio elemento di critica che possa, allo stato degli atti, togliere validità alle risultanze illustrate nelle pagine precedenti.

i reati per cui si procede e le esigenze cautelari a base del provvedimento di sequestro preventivo

La ricostruzione del sistema amministrativo di autorizzazioni che regolano le lavorazioni a caldo è rilevante, oltre che per le valutazioni in ordine alla sussistenza dei reati "formali" di cui ai capi da b) a g) - cioè i reati caratteristici dei settori di attività disciplinati secondo il modello della "liceità condizionata", nei quali la violazione consiste nell'esercizio dell'attività in mancanza dei (o in difformità dai) provvedimenti autorizzativi di settore -, come elemento per valutare l'intensità del rischio che la perdurante disponibilità dell'impianto di cokeria da parte degli indagati possa portare alla commissione di ulteriori reati ed all'aggravamento delle conseguenze di quelli già commessi; in quest'ottica risulta significativo anche il reato sub h), relativo all'inosservanza dell'ordinanza sindacale 167 del 4.4.2001.

Eccettuati i reati sub b), c) e d) - che, riguardando la violazione di prescrizioni ed obblighi di manutenzione specifici. risultano marginali in termini assoluti e, soprattutto, irrilevanti nella prospettiva del provvedimento richiesto dal pm -, i reati sub e), f) e g) conseguono alla lettura dell'accordo di programma come provvedimento regolatore "sovraordinato" in tema di emissioni in atmosfera, che ha avuto l'effetto (come evidenziato nelle pagine precedenti), a far data al più tardi dall'aprile 2001:

Comunque si voglia considerare Io stato attuale del regime autorizzativo, le risultanze delle consulenze tecniche del pm ed il parere dell'istituto superiore di sanità pongono in primo piano i reati "sostanziali", cioè quelli nei quali la condotta incriminata è direttamente lesiva dei beni - salute ed ambiente - tutelati dal sistema delle autorizzazioni.

Il riferimento è al reato di cui all'art. 674 c.p. contestato al capo a). A proposito della possibilità di ravvisare gli estremi di tale reato a prescindere dal giudizio circa la sussistenza o meno di un provvedimento autorizzativo, è sufficiente richiamare le affermazioni costanti della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali l’inciso "nei casi non consentiti dalla legge" utilizzato dalla norma per delimitare l'area delle condotte incriminate deve intendersi comprensivo delle ipotesi di esercizio di attività industriali che, pur essendo autorizzate, producano molestie eccedenti i limiti della tollerabilità ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici. .

Questa considerazione legittima il ricorso al provvedimento di sequestro preventivo, anche alla luce dei rilievi svolti dalla suprema corte nella sentenza citata sopra, nella parte in cui è stato giudicato eccessivo il ricorso alla misura del sequestro preventivo - con le gravi ricadute sociali conseguenti alla perdita di occupazione - in presenza di reati solo formali (anche se deve rilevarsi, incidentalmente, che, nei termini assoluti in cui sono espressi, i rilievi contenuti nella sentenza sembrano non tenere conto del ruolo di tutela sostanziale di interessi svolto dalle incriminazioni di tipo formale; con il rischio di fare dipendere la possibilità di ricorso ad interventi incisivi di cautela da scelte di tecnica legislativa - incriminazioni di tipo formale ovvero di tipo sostanziale - che sono estranee alla rilevanza degli interessi in gioco ed ai loro bisogni di tutela).

Per tutte le considerazioni espresse sopra la richiesta di sequestro preventivo risulta fondata in quanto la prosecuzione, nelle condizioni attuali, dell'attività della cokeria, conseguente alla libera disponibilità dell'impianto da parte degli indagati, avrebbe l'effetto - inaccettabile per le gravi conseguenze che ne derivano alla salute della popolazione res1dente in Cornigliano - di protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati per cui si procede e di agevolare la commissione d1 altri reati.

La preminente rilevanza del bene-salute - oggetto di riconoscimento incondizionato da parte dell'art. 32 costituzione - fa sì che il bilanciamento di interessi tra le esigenze sociali e produttive, da una parte, e le esigenze di tutela dei beni messi in pericolo dalla prosecuzione dell'attività industriale, dall'altra, vada compiuto a favore delle primarie esigenze di tutela della salute della collettività residente nel quartiere di Cornigliano.

visto I'art. 321 c.p.p.;

p.q.m.

dispone il sequestro preventivo dell'impianto di cokeria all'interno dello stabilimento delle acciaierie di Genova Cornigliano, sito in via Pionieri ed Aviatori d'Italia n. 8, di proprietà della Società ilva s.p.a..

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, al pm, per l'esecuzione.

Genova 12.6.2001

Il giudice

dr. Vincenzo Papillo

depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001


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