CONSULENTI

Con il Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000), in attuazione della direttiva 96/35/CE è stata istituita la figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

In base a tale decreto le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.il trasporto, si devono dotare di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Si rammenta comunque che la responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure in uso nell'impresa redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonchè per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Pertanto fra i compiti precisi del consulente della sicurezza rientra quello della verifica della qualificazione dei dipendenti dell'impresa ed in particolare dei conducenti.