Scala di sicurezza esterna
Le caratteristiche principali di una scala esterna sono:
- parapetto di altezza 1 m con corrimano collocato a scomparsa entro
un incavo o comunque sporgente non oltre 8 cm;
- ampiezza pari ad almeno 2 moduli (1,2m);
- gradini a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 cm ed
alzata non superiore a 17cm;
- le rampe delle scale devono essere rettilinee ed avere non meno di
tre gradini e non più di 15;
- nessuna sporgenza o rientranza deve intralciare l'esodo delle persone.
Da questo punto di vista il rilevamento di tali caratteristiche, in
ambito scolastico, ne rispecchia la messa a norma.
Nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, inoltre, le
scale di sicurezza esterne devono essere realizzate secondo i seguenti
criteri:
- possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 24 m
- devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al
fuoco
- la parete esterna dell'edificio su cui e' collegata la scala compresi
gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza "1" pari alla
proiezione della scala (ls), incrementata di 2.5 m per ogni lato (1=2.5+Is+2.5),
requisiti di resistenza al fuoco "rei 60". In alternativa alla scala
esterna deve distaccarsi di 2.5 m dalla parete dell'edificio e collegarsi
alla parte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta
altezza , aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
Scala a prova di fumo
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno "re " predeterminata e dotate di congegno di auto chiusura da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno. (D.M. 30/11/1983).
Scala a prova di fumo interna
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso , per ogni piano , da filtro a prova di fumo (D.M. 30/11/1983).
Scala protetta
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto
da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco "rei" predeterminata e
dotate di congegno di autochiusura. (D.M. 30/11/1983).