Plurima - Società di multiservizi

Plurima S.r.l. - Società di multiservizi

Società assicurativa di multiservizi. Partita I.V.A./C.F.: 10239340150 - Iscrizione Albo Nazionale Agenti di Assicurazione n° 036962

 

Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1). 
CAPO I  Principi generali.
1 Finalità e definizioni.
2 Ambito di applicazione.
3 Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
4 Particolari trattamenti in ambito pubblico.
5 Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
6 Trattamento di dati detenuti all'estero.
CAPO II  Obblighi per il titolare del trattamento.
7 Notificazione. 
8 Responsabile. 
CAPO III  Trattamento dei dati personali.
Sezione I.  Raccolta e requisiti dei dati.
9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
10 Informazioni rese al momento della raccolta.
Sezione II.  Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati.
11 Consenso. 
12 Casi di esclusione del consenso.
13 Diritti dell'interessato.
14 Limiti all'esercizio dei diritti.
Sezione III.  Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno.
15 Sicurezza dei dati.
16 Cessazione del trattamento dei dati.
17 Limiti all'utilizzabilità di dati personali.
18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
Sezione IV.  Comunicazione e diffusione dei dati.
19 Incaricati del trattamento.
20 Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.
21 Divieto di comunicazione e diffusione.
CAPO IV  Trattamento di dati particolari.
22 Dati sensibili. 
23 Dati inerenti alla salute.
24 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale.
25 Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista.
26 Dati concernenti persone giuridiche.
CAPO V  Trattamenti soggetti a regime speciale.
27 Trattamento da parte di soggetti pubblici.
28 Trasferimento di dati personali all'estero.
CAPO VI  Tutela amministrativa e giurisdizionale.
29 Tutela. 
CAPO VII  Garante per la protezione dei dati personali (2).
30 Istituzione del Garante.
31 Compiti del Garante.
32 Accertamenti e controlli.
33 Ufficio del Garante.
CAPO VIII  Sanzioni.
34 Omessa o infedele notificazione.
35 Trattamento illecito di dati personali.
36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
37 Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
38 Pena accessoria. 
39 Sanzioni amministrative.
CAPO IX  Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni.
40 Comunicazioni al Garante.
41 Disposizioni transitorie.
42 Modifiche a disposizioni vigenti.
43 Abrogazioni. 
CAPO X  Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
44 Copertura finanziaria.
45 Entrata in vigore.
  
(1)  V. anche l. 31 dicembre 1996, n. 676, delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e d. lg. 9 maggio 1997, n. 123, disposizioni integrative e correttive della l. 31 dicembre 1996, n. 675, in G. U., 10 maggio 1997, n. 107, d. lg. 13 maggio 1998, n. 171, per il settore delle telecomunicazioni e l'attività giornalistica. Sul trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IVA, v. art. 12-bis, d. p. r. 29 settembre 1973, n. 600, come inserito dall'art. 2, d. lg. 8 maggio 1998, n. 135. Sul trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica v. d. lg. 30 luglio 1999, n. 281. Sul trattamento in ambito sanitario v. d. lg. 30 luglio 1999, n. 282. V. anche provvedimento Garante 29 settembre 1999, autorizzazione n. 1/1999 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232; provvedimento Garante 29 settembre 1999, autorizzazione n. 2/1999 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232; provvedimento Garante 29 settembre 1999, autorizzazione n. 3/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232; provvedimento Garante 29 settembre 1999, autorizzazione n. 4/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232; provvedimento Garante 29 settembre 1999, autorizzazione n. 5/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232; provvedimento Garante, 29 settembre 1999, autorizzazione n. 6/1999 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232; provvedimento Garante, 29 settembre 1999, autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, in G. U., 2 ottobre 1999, n. 232. Sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici v. d. lg. 11 maggio 1999, n. 135, come modificato dall'art. 3, d. lg. 30 luglio 1999, n. 282.
 (2) Titolo così modificato dall'art. 3.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
CAPO I  Principi generali.
1.  Finalità e definizioni.   1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
 2. Ai fini della presente legge si intende:
 a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.
2.  Ambito di applicazione.   1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
3.  Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.   1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 2. Al trattamento di cui al comma 1  si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonché le disposizioni di cui agli artt. 18 e 36.
4.  Particolari trattamenti in ambito pubblico.   1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
 a ) dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della l. 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con l. 30 settembre 1993, n. 388;
 b) dagli organismi di cui agli artt. 3, 4 e 6 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;
 c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al r. d. 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
 d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia (*);
 e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
 2. Ai trattamenti di cui al comma 1  si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli artt. 7 e 34.
 5.  Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.   1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
 6.  Trattamento di dati detenuti all'estero.   1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
 2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 28.
CAPO II  Obblighi per il titolare del trattamento.
7.  Notificazione.    1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
 2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
 3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
 4. La notificazione contiene:
 a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
 b) le finalità e modalità del trattamento;
 c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli artt. 22  e 24, fuori del territorio nazionale;
 f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
 g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
 h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
 i) la qualità e la legittimazione del notificante.
 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile , nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della l. 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3  (1). I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
 5bis . La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
 a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo art. 24;
 b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dei soggetti indicati nel comma 4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
 c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli artt. 22 e 24  (2).
 c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31  (3). 
 5ter . Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
 a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli artt. 22 e 24;
 b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera b);
 c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
 d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e);
 e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
 f) è effettuato, salvo quando previsto dal comma 5-bis , lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
 g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
 h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
 i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
 l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
 m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli artt. 22 e 23;
 n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;
 o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
 p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum , a petizioni o ad appelli;
 q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti (4).
 q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31  (5). 
 5quater . Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis  e 5-ter , sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis  e 5-ter , nonché:
 a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a ) e 5-ter , lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
 b) nel caso di cui al comma 5-bis , lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
 c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'art. 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli artt. 22 e 24, con provvedimenti analoghi (6).
 5quinquies . Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter  deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta (6).
(1) D. p. r. 31 marzo 1998, n. 501.
 (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d. lg. 28 luglio 1997, n. 255.
 (3) Lettera inserita dall'art. 2.1, lett. a, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281. All'art. 1.2, così si dispone: «si intendono per: a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) “scopi di ricerca scientifica”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore; c) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici».
 (4) Comma aggiunto dall'art. 1, d. lg. 28 luglio 1997, n. 255.
 (5) Lettera inserita dall'art. 2.1, lett. b, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
 (6) Comma aggiunto dall'art. 1, d. lg. 28 luglio 1997, n. 255.
8.  Responsabile.    1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III  Trattamento dei dati personali.
Sezione I.  Raccolta e requisiti dei dati.
9.  Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.   1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 1bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi (1).
(1) Comma così inserito dall'art. 3, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
10.  Informazioni rese al momento della raccolta.   1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'art. 13;
 f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (1).
 2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4, comma 1 , lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
 4. La disposizione di cui al comma 3  non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lg. 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 (1) Comma così modificato dall'art. 1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123. Per l'inserimento dell'informativa nei moduli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni v. art. 6, d. p. r. 20 ottobre 1998, n. 403.
Sezione II.  Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati.
11.  Consenso.    1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10 .
12.  Casi di esclusione del consenso.   1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
 a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31  (1);
 e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il  (2)codice di deontologia di cui all'art. 25;
 f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
 h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lg. 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 (1) Lettera così sostituita dall'art. 4.1, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
 (2) Parole così sostituite dall'art. 12.1, d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.
13.  Diritti dell'interessato.   1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
 a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);
 c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo;
 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3  (1).
 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1  l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
(1) D. p. r. 31 marzo 1998, n. 501.
14.  Limiti all'esercizio dei diritti.   1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
 a) in base alle disposizioni del d. l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
 b) in base alle disposizioni del d. l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
 c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 della Costituzione;
 d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
 e) ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
 2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III.  Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno.
15.  Sicurezza dei dati.   1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della l. 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia (*), sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante (1).
 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 (1) D. p. r. 28 luglio 1999, n. 318.
16.  Cessazione del trattamento dei dati.   1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
 2. I dati possono essere:
 a) distrutti;
 b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31  (1).
 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
 (1) Lettera inserita dall'art. 5, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
17.  Limiti all'utilizzabilità di dati personali.   1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1  del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta del'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
18.  Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.   1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
Sezione IV.  Comunicazione e diffusione dei dati.
19.  Incaricati del trattamento.   1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
20.  Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.   1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
 a) con il consenso espresso dell'interessato;
 b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
 c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del  (1)diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il  (1) codice di deontologia di cui all'art. 25;
 e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
 g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lg. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d. lg. 1º settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27.
 (1) Parole così sostituite dall'art. 12.2, d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.
21.  Divieto di comunicazione e diffusione.   1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'art. 7.
 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera e).
 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
 a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31  (1);
 b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 4.2, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO IV  Trattamento di dati particolari
22.  Dati sensibili.    1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
 1bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattai dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati (1).
 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1  (2) (3).
 3bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale idetificazione periodicamente (1).
 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lg. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.
(1) Comma così inserito dall'art. 5, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135.
 (2) Comma così sostituito dall'art. 5, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135.
 (3) V. provvedimento Garante 13 gennaio 2000, n. 1/P/2000, individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, in G. U., 2 febbraio 2000, n. 26.
 23.  Dati inerenti alla salute.   1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
 1bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
 a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
 b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'art. 11, comma 3 , per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
 c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter , l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
 d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
 e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'art. 1  (1).
 1ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'art. 22, comma 3-bis , della legge (1). 
 1quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori (1).
 2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter    (2) solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 (1) Comma così inserito dall'art. 2.1, d. lg. 30 luglio 1999, n. 282.
 (2) Parole aggiunte dall'art. 2.2, d. lg. 30 luglio 1999, n. 282.
24.  Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale.   1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate (1).
(1) V. provvedimento Garante 10 maggio 1999, autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici, in G. U., 14 maggio 1999, n. 111, come integrato dal provvedimento Garante 3 giugno 1999, in G. U., 25 giugno 1999, n. 147, e dal provvedimento Garante 9 settembre 1999, in G. U., 14 settembre 1999, n. 216.
25.  Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista.   1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico (1).
 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  (2). Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio  (2), prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione  (3).
 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l).
 4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli artt. 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'art. 10  (4).
 4bis . Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (5).
 (1) Comma così sostituito dall'art. 12.3, d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.
 (2) Parole aggiunte dall'art. 12.4, d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.
 (3) Periodo inserito dall'art. 12.4, d. lg. 13 maggio 1998, n. 171. Il codice è pubblicato con provvedimento del Garante 29 luglio 1998, in G. U., 3 agosto 1998, n. 179.
 (4) Periodo finale aggiunto dall'art. 2.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
 (5) Comma aggiunto dall'art. 2.2, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
26.  Dati concernenti persone giuridiche.   1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
 2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'art. 28.
CAPO V  Trattamenti soggetti a regime speciale.
27.  Trattamento da parte di soggetti pubblici.   1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
28.  Trasferimento di dati personali all'estero.   1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli artt. 22 e 24.
 2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli artt. 22 e 24.
 3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli artt. 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
 4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
 a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli artt. 22 e 24, in forma scritta;
 b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
 c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
 d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lg. 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
 f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
 g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31  (1).
 5. Contro il divieto di cui al comma 3  del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
 7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'art. 7.
(1) Lettera inserita dall'art. 4.3, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VI  Tutela amministrativa e giurisdizionale.
29.  Tutela.    1. I diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria (1).
 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
 4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta  (2) giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
 5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
 6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
 6bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1º al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5  (3).
 7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
 8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
 9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9.
 (1) Sulla regolarizzazione del ricorso v. Deliberazione Garante 1º marzo 1999, n. 5, in G. U., 19 marzo 1999, n. 65.
 (2) L'originario termine di venti giorni è stato così modificato dall'art. 13.1, lett. a, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
 (3) Comma così inserito dall'art. 13.1, lett. b, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VII  Garante per la protezione dei dati personali (1). 
(1) Titolo così modificato dall'art. 3.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
30.  Istituzione del Garante.   1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali (1).
 2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
 3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
 4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 13 del d. p. r. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
 6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3  (2), in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
(1) Comma così modificato dall'art. 3.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
 (2) D. p. r. 31 marzo 1998, n. 501.
31.  Compiti del Garante.   1. Il Garante ha il compito di:
 a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
 b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
 c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
 d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;
 e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
 f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
 g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
 h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto (1);
 i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
 l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
 m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
 n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
 o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con l. 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
 p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4  e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
 3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
 4. Contro il divieto di cui al comma 1 , lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
 5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
(1) Provvedimento Garante 10 febbraio 2000, in G. U., 25 febbraio 2000, n. 46.
32.  Accertamenti e controlli.   1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
 2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
 3. Gli accertamenti di cui al comma 2  sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3  (1).
 4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
 5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lg. 28 luglio 1989, n. 271.
 6. Per i trattamenti di cui agli artt. 4  e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma 4, della l. 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
 7. Gli accertamenti di cui al comma 6  non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3  (2). Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
(1) D. p. r. 31 marzo 1998, n. 501.
 (2) D. p. r. 31 marzo 1998, n. 501.
33.  Ufficio del Garante.   1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto in sede di prima applicazione della presente legge  (1)da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi (2).
 1bis. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1º gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione (3).
 1ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991  (3).
 1quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  (4).
 1quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4  (4).
 1sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti (4).
 2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione  (5) ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento (6) emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della giustizia (*)e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'art. 30, comma 6, e altresì previste  (5) le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1  a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonché della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
 3bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater , cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo  (7).
 4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte  (8).
 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
 6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
 6bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (9).
 (1) Parole inserite dall'art. 1.1, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
 (2) Periodo finale aggiunto dall'art. 3.2, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
 (3) Comma aggiunto dall'art. 1.2, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
 (4) Comma aggiunto dall'art. 2.1, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
 (5) Parole così sostituite dall'art. 2.2, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
 (6) D. p. r. 31 marzo 1998, n. 501.
 (7) Comma aggiunto dall'art. 2.3, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
 (8) Parole aggiunte dall'art. 2.4, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
 (9) Comma aggiunto dall'art. 2.5, d. lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
CAPO VIII  Sanzioni.
34.  Omessa o infedele notificazione.   1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli artt. 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'art. 16, comma 1 , la pena è della reclusione sino ad un anno.
35.  Trattamento illecito di dati personali.   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11 , 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
36.  Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.   1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 , è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
 37.  Inosservanza dei provvedimenti del Garante.   1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, o dell'art. 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
38.  Pena accessoria.    1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
39.  Sanzioni amministrative.   1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
 2. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 23, comma 2 , è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli artt. 31, comma 1, lettera i) e 32    (1).
 (1) Periodo aggiunto dall'art. 14, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO IX  Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni.
40.  Comunicazioni al Garante.   1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
41.  Disposizioni transitorie.   1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
 2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1º gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli artt. 7 e 28 sono effettuate dal 1º gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli artt. 22 e 24, nonché per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1º aprile 1998 al 30 giugno 1998 (1).
 3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.
 4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
 5. Nei ventiquattro  (2)mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
 6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.
 7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti (3).
 7 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997 (4).
 (1) Comma così sostituito dall'art. 2, d. lg. 28 luglio 1997, n. 255.
 (2) Parola così sostituita dall'art. 1, d. lg. 6 novembre 1998, n. 389.
 (3) Comma così sostituito dall'art. 4.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
 (4) Comma aggiunto dall'art. 4.2, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
42.  Modifiche a disposizioni vigenti.   1. L'art. 10 della l. 1º aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
« Art. 10  Controlli.  Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
 La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
 Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
 Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile»
 (1).
 Il comma 1 dell'art. 4 del d. lg. 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
«È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».
 Il comma 1 dell'art. 5 del d. lg. 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998».
 Negli artt. 9, comma 2, e 10, comma 2, della l. 30 settembre 1993, n. 388, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali» (2).
 (1) Comma così modificato dall'art. 5.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
 (2) Comma così modificato dall'art. 5.1, d. lg. 9 maggio 1997, n. 123.
43.  Abrogazioni.    1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della l. 1º aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato art. 8 della l. n. 121 del 1981.
 2. Restano ferme le disposizioni della l. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della l. 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del d. lg. 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
 3. Per i trattamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della l. 1º aprile 1981, n. 121.
CAPO X  Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
44.  Copertura finanziaria.   1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45.  Entrata in vigore.   1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli artt. 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
Collegata a questa legge: vedi l. 676/1996

Sito in costante aggiornamento

Inviare a webmaster@plurimass.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Aggiornato domenica 23 luglio 2000