Statuto Partito Popolare Italiano

Art. 1
Principi fondamentali (Fondamento del Partito)

Il Partito Popolare Italiano è un partito di ispirazione cristiana, interprete dei valori religiosi e civili del popolo italiano, al servizio del Paese, aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune, solidale impegno. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico: un sistema di valori fondato sul primato della persona, sul diritto alla vita, sulla libertà e sulla dignità di ogni essere umano, sulla reciprocità tra uomo e donna, sulla centralità della famiglia, sulla solidarietà, sul rispetto del Creato, su una visione di sviluppo sostenibile, sull’etica della responsabilità e della legalità e sull’equilibrio della rappresentanza uomo-donna; una concezione della società fondata sui valori comunitari, dello Stato e della politica che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia, sussidiarietà e rispetto delle autonomie, attuazione del federalismo regionale, prossimità delle istituzioni al cittadino e pratica della moderazione; una visione dei rapporti economici fondata sull’economia sociale di mercato in cui la libertà di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e in cui lo Stato assicura regole al mercato e promuove atti concreti per garantire i deboli; un programma di priorità nazionali che comporta l’impegno per una società accogliente, un Paese vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e, dunque, uno Stato amico; una scelta per l’Europa ispirata all’idea federale, una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, sulla difesa dei diritti umani, la cooperazione fra gli Stati, il rafforzamento dell’ONU, la soluzione pacifica delle controversie.

 

Art. 2
Natura del Partito

Il Partito Popolare è Partito nazionale organizzato su basi federative regionali.L’autonomia federativa si svolge nel quadro dell’indirizzo politico deliberato dal Congresso nazionale e dei principi fondamentali fissati nello statuto nazionale del Partito. L’autonomia così definita, si esprime nell’esercizio dell’attività normativa, politica ed organizzativa ed è regolata dallo Statuto regionale.Lo statuto regionale è approvato dal congresso regionale con la maggioranza assoluta dei delegati ed è comunicato al segretario nazionale del partito, che può sottoporlo all’esame della direzione nazionale e del consiglio nazionale ove ravvisi che siano violati i principi fondamentali stabiliti dallo statuto nazionale.

 

Art. 3
Iniziativa politica nazionale

Il Partito favorisce la costituzione di formazioni politiche in cui possa concorrere, in condizioni di parità e mantenendo la propria identità, alla realizzazione di una politica conforme all’indirizzo determinato dal Congresso. L’adesione a tali formazioni è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la stessa maggioranza il Consiglio Nazionale delibera il ritiro dell’adesione.

 

Art. 4
Soci

Possono essere soci del Partito le donne e gli uomini che hanno compiuto sedici anni di età, non sono stati privati dei diritti civili, non si pongono in contrasto con le norme del codice deontologico e chiedono la iscrizione. Il Codice deontologico identifica casi e comportamenti, che possano determinare conseguenze negative per la natura, il prestigio, l’immagine o per le posizioni politiche del Partito e, in relazione ad essi, stabilisce misure, anche di carattere cautelativo, che si riflettono sulla condizione di socio o sull’esercizio dei diritti ad essa collegati.Ogni socio ha diritto a contribuire alla determinazione della linea politica, all’elaborazione programmatica, al dibattito politico e culturale interno. In particolare è assicurato a ciascun socio il più ampio diritto di parola; l’esercizio di tale diritto è disciplinato dalle norme interne di ciascun organismo.Ciascun socio ha diritto di frequentare le sedi di partito liberamente durante la loro apertura ordinaria e nessuna limitazione può esservi opposta, salvo quelle derivanti da sanzioni disciplinari.

 

Art. 5
Iscrizione al Partito

La iscrizione è possibile in qualsiasi momento, presso qualsiasi organismo del Partito e con qualsiasi strumento di comunicazione. La iscrizione è automatica e dà diritto a partecipare all’attività del Partito, comprese le votazioni, a partire dal 30° giorno dalla data di iscrizione, purché prima dell’avvio del procedimento congressuale nazionale o regionale. Nel caso la iscrizione non sia avvenuta presso l’organo territoriale competente, l’organismo, che ha ricevuto la domanda di iscrizione, la trasmette agli uffici competenti della regione, in cui il nuovo socio ha la sua residenza abituale, e alla direzione centrale. I suddetti uffici iscrivono il nuovo socio nell’elenco della sezione territoriale competente, a cui è immediatamente comunicata. In tal caso, il termine di 30 giorni per partecipare alle votazioni decorre dalla data in cui la sezione ha ricevuto la comunicazione. La iscrizione può essere rifiutata solo per impedimenti derivanti da violazioni del codice deontologico, con decisione specificatamente motivata, sentito il consiglio dei Probiviri regionali del Partito. Il rinnovo della iscrizione avviene automaticamente con il versamento della quota stabilita. Il Partito favorisce la formazione di nuclei spontanei di soci, che si organizzano autonomamente per partecipare alla vita di Partito, secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione dello statuto nazionale e dagli statuti regionali. Il Partito è aperto nelle sue attività a tutti coloro che, anche se non soci, aderiscono ai suoi valori fondamentali.

 

Art. 6
Organizzazione territoriale

Il Partito è organizzato secondo le norme fissate dagli statuti regionali, in modo che ne sia assicurata la presenza territoriale in relazione agli Enti di autonomia locale.Nei Paesi in cui esistono comunità di cittadini italiani, possono essere costituiti comitati nazionali del Partito Popolare Italiano, in forme e con attività compatibili con la legislazione dei singoli Stati.

 

Art. 7
Organi Nazionali

Sono organi nazionali del Partito: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Direzione Nazionale; il Segretario Nazionale.

 

Art. 8
Il Congresso Nazionale

Il Congresso è il massimo organo deliberativo del Partito che, con metodo democratico, determina l’indirizzo politico, decide sulle questioni più rilevanti della sua vita interna ed elegge il Segretario Nazionale ed i membri del Consiglio Nazionale secondo le modalità indicate nel successivo art. 9. Il Congresso è convocato ogni due anni in via ordinaria e in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza qualificata del 60% dei componenti il Consiglio Nazionale o la metà più uno dei Comitati Regionali regolarmente in carica. Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale, che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva il regolamento congressuale, che stabilisce i criteri per la formazione della rappresentanza, il metodo elettorale e le modalità di svolgimento del Congresso in tutte le sue fasi.

 

Art. 9
Consiglio Nazionale

Composizione Il Consiglio Nazionale è composto: dal Segretario Nazionale; dai candidati alla carica di Segretario Nazionale non eletti; da cento (100) membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, eletti sulla base di autocandidature dai delegati di ciascuna regione, in proporzione alla propria rappresentanza congressuale; da sessanta (60) membri in rappresentanza degli iscritti, eletti sulla base di una lista composta da non più di ottanta (80) candidati collegata alla candidatura alla carica di Segretario Nazionale, di cui almeno il 60% dei membri sono attribuiti alla lista collegata al Segretario eletto ed il restante 40%, o meno, in modo proporzionale alle liste collegate ai candidati Segretari non eletti;dai ventuno (21) Segretari Regionali; da trenta (30) membri in rappresentanza dei Parlamentari nazionali, di cui dieci (10) Senatori e venti (20) Deputati eletti dai rispettivi gruppi; dai Deputati al parlamento Europeo; dai Presidenti dei Gruppi Parlamentari; dagli ex Segretari Nazionali iscritti al Partito, dagli ex Presidenti della Repubblica e dagli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri iscritti al Partito; dai Delegati dei Movimenti; da cinque (5) rappresentanti del Partito all’estero; da dieci (10) donne cooptate dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta; da dieci (10) personalità aderenti al Partito, espressione degli ambienti culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana. Partecipano, altresì, se iscritti al Partito, i Presidenti delle Camere e il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del Governo e i Responsabili degli Uffici centrali nonché i Deputati ed i Senatori non eletti in rappresentanza dei rispettivi Gruppi fanno parte del Consiglio Nazionale con voto consultivo. Per l'elezione dei cento (100) membri in rappresentanza delle regioni, ciascun delegato può votare per un solo nominativo tra quelli inclusi nell’elenco delle autocandidature della propria regione. Per l'elezione dei trenta membri in rappresentanza dei Parlamentari nazionali, ciascun Parlamentare può votare per un solo nominativo. Per la elezione dei membri in rappresentanza degli iscritti, inclusi nelle liste collegate ai candidati a Segretario Nazionale, ogni delegato può esprimere fino a cinque preferenze. Il candidato alla carica di Segretario Nazionale deve dichiarare l’accettazione del collegamento con le liste. Alla lista collegata al candidato eletto in sede di ballottaggio è attribuito il 60% dei membri, mentre alle liste collegate ai candidati non eletti è attribuito il restante 40% in proporzione ai voti espressi nel primo turno.

 

Art. 10
Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale è, entro la linea fissata dal Congresso, l’organo di indirizzo politico del Partito. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale che assume il titolo di Presidente. Nella prima riunione elegge il Tesoriere del Partito con la maggioranza assoluta dei voti.Il Consiglio nazionale: elegge la Direzione Nazionale; delibera sulla linea politica del Partito e sugli atti rilevanti in cui essa si esprime; approva il Regolamento sulle incompatibilità fra le varie cariche; approva i programmi elettorali del Partito; adotta per delega del Congresso nazionale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, disposizioni in materia statutaria; adotta, con la stessa maggioranza, le disposizioni attuative dello statuto, il Codice deontologico e le disposizioni amministrative; approva il regolamento del Congresso; delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la decadenza del Segretario. La mozione di sfiducia motivata deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti o da almeno un terzo dei Comitati Regionali regolarmente in carica e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione;elegge, in caso d’impedimento, dimissioni o decadenza del Segretario nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il nuovo Segretario nazionale; in caso di decadenza, indice, contestualmente, il Congresso nazionale da celebrare entro tre mesi; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto. Il Consiglio Nazionale, convocato dal suo Presidente, si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

 

Art. 11
Direzione Nazionale

La Direzione nazionale è composta: dal Segretario nazionale, dai Vice Segretari e dal Tesoriere del Partito; dai ventuno (21) segretari regionali; da dieci (10) membri eletti dal Consiglio Nazionale; dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato, della Camera dei Deputati e della delegazione degli Europarlamentari; dagli ex Segretari Nazionali del Partito e dagli ex Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri iscritti al Partito; dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri iscritto al Partito; dai delegati dei Giovani, dei Seniores e dalla delegata del coordinamento donne popolari. Partecipano alla Direzione i Responsabili degli Uffici quando all’ordine del giorno sono iscritti argomenti relativi alla materia di cui sono competenti.

 

Art. 12
Funzioni della Direzione

La Direzione Nazionale è l’organo di conduzione politica del Partito. La Direzione Nazionale: adotta le determinazioni destinate ad attuare, entro gli indirizzi fissati dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, la linea politica del Partito; coordina le iniziative nelle sedi istituzionali, anche nelle materie segnalate dai Presidenti dei gruppi parlamentari; sovrintende all’attività del Partito e alla sua organizzazione; approva il regolamento per la designazione dei candidati alle elezioni; fa proprie le candidature per le elezioni politiche deliberate dagli organi regionali.

 

Art. 13
Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso tra candidati presentati da almeno un decimo dei delegati, rappresentanti cinque o più regioni. Per l’elezione del Segretario Nazionale è richiesta la maggioranza assoluta voti validamente espressi. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza politica del Partito; ne tutela l’interesse generale; attua la linea politica determinata dal Congresso Nazionale secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione. Il Segretario Nazionale: convoca e presiede la Direzione Nazionale; nomina uno o più Vice Segretari; dirige e coordina l’attività del Partito; decide sull’organizzazione degli Uffici centrali del Partito; nomina i dirigenti ad essi preposti; propone alla Direzione l’adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dallo Statuto; presenta ai Gruppi parlamentari la linea del Partito; guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni e negli incontri per la formazione dei governi.

 

Art. 14
Organi di garanzia

Gli Organi di garanzia del Partito sono: Il Collegio Nazionale dei Probiviri e la Commissione Nazionale dei Garanti. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente e da sei membri, di cui due supplenti, eletti dal congresso tra personalità che abbiano contribuito in modo significativo alla cultura di ispirazione cristiana e alla vita politica del Partito. Applica, in caso di comportamento dei Soci non adeguato alle norme etiche, statutarie e regolamentari o che abbia danneggiato l’immagine pubblica del P.P.I., le sanzioni della censura, della sospensione dal Partito e della espulsione con eventuale interdizione temporanea o definitiva della reiscrizione. Adotta eventuali provvedimenti cautelari. La Commissione Nazionale dei Garanti è composta dal Presidente e da sei membri, di cui due supplenti, eletti dal Congresso tra personalità di indubbia preparazione giuridica, ed ha competenza di secondo grado, rispetto alle decisioni adottate dai corrispondenti organi in sede regionale, sulle controversie fra soci ed organi del Partito in ordine alla applicazione delle norme regionali e nazionali del P.P.I. e sulle violazioni delle norme statutarie o regolamentari da parte degli organi nazionali. La Direzione Nazionale approva, nella sua prima seduta, il Regolamento degli Organi di Garanzia su proposta dei rispettivi Presidenti. Può estendere al nuovo biennio la vigenza dei regolamenti precedenti. Gli statuti regionali prevedono la istituzione e organizzazione dei propri organi di garanzia, che fungono da prima istanza.

 

Art. 15
Gruppi Parlamentari e Movimenti

I Parlamentari iscritti o aderenti al P.P.I. del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo si costituiscono in gruppo o in delegazione. Possono essere costituiti gruppi o delegazioni parlamentari federati con altre formazioni politiche. La delegazione parlamentare europea aderisce al Gruppo del Partito Popolare Europeo. I Gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento. I Parlamentari contribuiscono al mantenimento ed al funzionamento della organizzazione nazionale e territoriale del Partito con quote di contributi mensili secondo le modalità e le misure stabilite da ciascun gruppo. Il Partito riconosce come suoi organi il Coordinamento delle Donne Popolari, il Movimento dei Seniores e il Movimento dei Giovani Popolari, organizzati secondo propri regolamenti, approvati dal Consiglio Nazionale. Gli statuti regionali regolano il rapporto con i gruppi consiliari e con gli eletti iscritti o aderenti al Partito.

 

Art. 16
Gestione Amministrativa

Le organizzazioni del Partito ad ogni livello territoriale hanno autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale delle attività ad esse collegate.Responsabile dell’attività amministrativa nell’ambito di ciascuna organizzazione del Partito, ad ogni livello, è il Tesoriere. Per i rapporti amministrativi tra i diversi livelli del Partito è costituita una Commissione Amministrativa Nazionale, formata dal Tesoriere e da cinque (5) Tesorieri Regionali, eletti dai Segretari Regionali, nell’ambito della Direzione Nazionale del Partito. Competono al Tesoriere di ciascun livello territoriale e organizzativo la rappresentanza legale e giudiziaria e, quindi, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che si rendano, comunque necessari per l’espletamento dell’attività amministrativa del Partito, compresa la stipula di qualsiasi contratto bancario e l’utilizzo di affidamenti in conto corrente e sotto qualsiasi forma, offrendo eventuali garanzie anche di carattere ipotecario.

 

Art. 17
Fondazione

Il Partito, entro tre mesi dall’approvazione dello Statuto, costituisce una fondazione con le finalità di promuovere studi ed iniziative, che contribuiscano alla diffusione del suo patrimonio ideale e politico anche con la elaborazione di proposte in materia istituzionale, economica e sociale e che favoriscano la formazione della classe dirigente.

 

Art. 18
Associazione degli Amministratori locali

Il Partito, entro tre mesi dall’approvazione dello Statuto, costituisce l’Associazione delle amministratrici e degli amministratori locali aperta alle elette, agli eletti e ai componenti degli esecutivi degli Enti locali e delle Regioni.

 

Art. 19
Norme finali e transitorie

Con il regolamento di attuazione dello Statuto, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro tre mesi, e con gli Statuti regionali sono stabilite le procedure per il ripristino della normalità statutaria, nei casi in cui vengano meno i requisiti per il funzionamento di un organo del Partito, a seguito di dimissioni, decadenza o pronuncia degli organi di garanzia statutaria. Fino a quella data restano in vigore le norme vigenti prima dell’approvazione del presente Statuto. Con regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, è determinata la organizzazione del Partito all’estero. Fino alla entrata in vigore del regolamento sulle incompatibilità, previsto dall’art. 10, lettera c), restano in vigore le norme previste dal precedente Statuto.In caso di inosservanza del termine di tre mesi per l’approvazione degli statuti regionali, la Direzione Nazionale del Partito nomina un Commissario con il compito di convocare il congresso regionale per l’approvazione dello statuto.

Art. 20

Le norme vigenti per la celebrazione dell’Assemblea congressuale straordinaria 1999 restano in vigore, purché non in contrasto con il presente Statuto. In attesa dell’approvazione del Regolamento di attuazione di cui al precedente articolo, la Direzione Nazionale è delegata ad emanare norme regolamentari transitorie, anche per risolvere eventuali questioni, che dovessero insorgere nell’armonizzazione tra le norme del presente Statuto e di quello precedente.

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