Statuto Partito Popolare Italiano
Art.
1 |
Il Partito Popolare Italiano è un
partito di ispirazione cristiana, interprete dei valori religiosi e civili del popolo
italiano, al servizio del Paese, aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di
condividere un comune, solidale impegno. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico:
un sistema di valori fondato sul primato della persona, sul diritto alla vita, sulla
libertà e sulla dignità di ogni essere umano, sulla reciprocità tra uomo e donna, sulla
centralità della famiglia, sulla solidarietà, sul rispetto del Creato, su una visione di
sviluppo sostenibile, sulletica della responsabilità e della legalità e
sullequilibrio della rappresentanza uomo-donna; una concezione della società
fondata sui valori comunitari, dello Stato e della politica che si richiama ai principi
della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia,
sussidiarietà e rispetto delle autonomie, attuazione del federalismo regionale,
prossimità delle istituzioni al cittadino e pratica della moderazione; una visione dei
rapporti economici fondata sulleconomia sociale di mercato in cui la libertà di
iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e in cui lo Stato
assicura regole al mercato e promuove atti concreti per garantire i deboli; un programma
di priorità nazionali che comporta limpegno per una società accogliente, un Paese
vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e, dunque,
uno Stato amico; una scelta per lEuropa ispirata allidea federale, una
concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, sulla difesa dei
diritti umani, la cooperazione fra gli Stati, il rafforzamento dellONU, la soluzione
pacifica delle controversie.
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Art.
2 |
Il Partito Popolare è Partito
nazionale organizzato su basi federative regionali.Lautonomia federativa si svolge
nel quadro dellindirizzo politico deliberato dal Congresso nazionale e dei principi
fondamentali fissati nello statuto nazionale del Partito. Lautonomia così definita,
si esprime nellesercizio dellattività normativa, politica ed organizzativa ed
è regolata dallo Statuto regionale.Lo statuto regionale è approvato dal congresso
regionale con la maggioranza assoluta dei delegati ed è comunicato al segretario
nazionale del partito, che può sottoporlo allesame della direzione nazionale e del
consiglio nazionale ove ravvisi che siano violati i principi fondamentali stabiliti dallo
statuto nazionale.
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Art.
3 |
Il Partito favorisce la costituzione
di formazioni politiche in cui possa concorrere, in condizioni di parità e mantenendo la
propria identità, alla realizzazione di una politica conforme allindirizzo
determinato dal Congresso. Ladesione a tali formazioni è deliberata dal Consiglio
Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la stessa maggioranza il
Consiglio Nazionale delibera il ritiro delladesione.
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Art.
4 |
Possono essere soci del Partito le
donne e gli uomini che hanno compiuto sedici anni di età, non sono stati privati dei
diritti civili, non si pongono in contrasto con le norme del codice deontologico e
chiedono la iscrizione. Il Codice deontologico identifica casi e comportamenti, che
possano determinare conseguenze negative per la natura, il prestigio, limmagine o
per le posizioni politiche del Partito e, in relazione ad essi, stabilisce misure, anche
di carattere cautelativo, che si riflettono sulla condizione di socio o
sullesercizio dei diritti ad essa collegati.Ogni socio ha diritto a contribuire alla
determinazione della linea politica, allelaborazione programmatica, al dibattito
politico e culturale interno. In particolare è assicurato a ciascun socio il più ampio
diritto di parola; lesercizio di tale diritto è disciplinato dalle norme interne di
ciascun organismo.Ciascun socio ha diritto di frequentare le sedi di partito liberamente
durante la loro apertura ordinaria e nessuna limitazione può esservi opposta, salvo
quelle derivanti da sanzioni disciplinari.
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Art.
5 |
La iscrizione è possibile in
qualsiasi momento, presso qualsiasi organismo del Partito e con qualsiasi strumento di
comunicazione. La iscrizione è automatica e dà diritto a partecipare allattività
del Partito, comprese le votazioni, a partire dal 30° giorno dalla data di iscrizione,
purché prima dellavvio del procedimento congressuale nazionale o regionale. Nel
caso la iscrizione non sia avvenuta presso lorgano territoriale competente,
lorganismo, che ha ricevuto la domanda di iscrizione, la trasmette agli uffici
competenti della regione, in cui il nuovo socio ha la sua residenza abituale, e alla
direzione centrale. I suddetti uffici iscrivono il nuovo socio nellelenco della
sezione territoriale competente, a cui è immediatamente comunicata. In tal caso, il
termine di 30 giorni per partecipare alle votazioni decorre dalla data in cui la sezione
ha ricevuto la comunicazione. La iscrizione può essere rifiutata solo per impedimenti
derivanti da violazioni del codice deontologico, con decisione specificatamente motivata,
sentito il consiglio dei Probiviri regionali del Partito. Il rinnovo della iscrizione
avviene automaticamente con il versamento della quota stabilita. Il Partito favorisce la
formazione di nuclei spontanei di soci, che si organizzano autonomamente per partecipare
alla vita di Partito, secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione dello
statuto nazionale e dagli statuti regionali. Il Partito è aperto nelle sue attività a
tutti coloro che, anche se non soci, aderiscono ai suoi valori fondamentali.
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Art.
6 |
Il Partito è organizzato secondo le
norme fissate dagli statuti regionali, in modo che ne sia assicurata la presenza
territoriale in relazione agli Enti di autonomia locale.Nei Paesi in cui esistono
comunità di cittadini italiani, possono essere costituiti comitati nazionali del Partito
Popolare Italiano, in forme e con attività compatibili con la legislazione dei singoli
Stati.
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Art.
7 |
Sono organi nazionali del Partito: il
Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Direzione Nazionale; il Segretario
Nazionale.
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Art.
8 |
Il Congresso è il massimo organo
deliberativo del Partito che, con metodo democratico, determina lindirizzo politico,
decide sulle questioni più rilevanti della sua vita interna ed elegge il Segretario
Nazionale ed i membri del Consiglio Nazionale secondo le modalità indicate nel successivo
art. 9. Il Congresso è convocato ogni due anni in via ordinaria e in via straordinaria
quando lo richiede la maggioranza qualificata del 60% dei componenti il Consiglio
Nazionale o la metà più uno dei Comitati Regionali regolarmente in carica. Il Congresso
è convocato dal Consiglio Nazionale, che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
approva il regolamento congressuale, che stabilisce i criteri per la formazione della
rappresentanza, il metodo elettorale e le modalità di svolgimento del Congresso in tutte
le sue fasi.
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Art.
9 |
Composizione Il Consiglio Nazionale
è composto: dal Segretario Nazionale; dai candidati alla carica di Segretario Nazionale
non eletti; da cento (100) membri in rappresentanza delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, eletti sulla base di autocandidature dai delegati di
ciascuna regione, in proporzione alla propria rappresentanza congressuale; da sessanta
(60) membri in rappresentanza degli iscritti, eletti sulla base di una lista composta da
non più di ottanta (80) candidati collegata alla candidatura alla carica di Segretario
Nazionale, di cui almeno il 60% dei membri sono attribuiti alla lista collegata al
Segretario eletto ed il restante 40%, o meno, in modo proporzionale alle liste collegate
ai candidati Segretari non eletti;dai ventuno (21) Segretari Regionali; da trenta (30)
membri in rappresentanza dei Parlamentari nazionali, di cui dieci (10) Senatori e venti
(20) Deputati eletti dai rispettivi gruppi; dai Deputati al parlamento Europeo; dai
Presidenti dei Gruppi Parlamentari; dagli ex Segretari Nazionali iscritti al Partito,
dagli ex Presidenti della Repubblica e dagli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri
iscritti al Partito; dai Delegati dei Movimenti; da cinque (5) rappresentanti del Partito
allestero; da dieci (10) donne cooptate dal Consiglio Nazionale nella sua prima
seduta; da dieci (10) personalità aderenti al Partito, espressione degli ambienti
culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana. Partecipano, altresì,
se iscritti al Partito, i Presidenti delle Camere e il Presidente o il Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri. I membri del Governo e i Responsabili degli Uffici centrali
nonché i Deputati ed i Senatori non eletti in rappresentanza dei rispettivi Gruppi fanno
parte del Consiglio Nazionale con voto consultivo. Per l'elezione dei cento (100) membri
in rappresentanza delle regioni, ciascun delegato può votare per un solo nominativo tra
quelli inclusi nellelenco delle autocandidature della propria regione. Per
l'elezione dei trenta membri in rappresentanza dei Parlamentari nazionali, ciascun
Parlamentare può votare per un solo nominativo. Per la elezione dei membri in
rappresentanza degli iscritti, inclusi nelle liste collegate ai candidati a Segretario
Nazionale, ogni delegato può esprimere fino a cinque preferenze. Il candidato alla carica
di Segretario Nazionale deve dichiarare laccettazione del collegamento con le liste.
Alla lista collegata al candidato eletto in sede di ballottaggio è attribuito il 60% dei
membri, mentre alle liste collegate ai candidati non eletti è attribuito il restante 40%
in proporzione ai voti espressi nel primo turno.
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Art.
10 |
Il Consiglio nazionale è, entro la
linea fissata dal Congresso, lorgano di indirizzo politico del Partito. Il Consiglio
Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale che assume il titolo di Presidente. Nella
prima riunione elegge il Tesoriere del Partito con la maggioranza assoluta dei voti.Il
Consiglio nazionale: elegge la Direzione Nazionale; delibera sulla linea politica del
Partito e sugli atti rilevanti in cui essa si esprime; approva il Regolamento sulle
incompatibilità fra le varie cariche; approva i programmi elettorali del Partito; adotta
per delega del Congresso nazionale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,
disposizioni in materia statutaria; adotta, con la stessa maggioranza, le disposizioni
attuative dello statuto, il Codice deontologico e le disposizioni amministrative; approva
il regolamento del Congresso; delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la
decadenza del Segretario. La mozione di sfiducia motivata deve essere presentata da almeno
un terzo dei componenti o da almeno un terzo dei Comitati Regionali regolarmente in carica
e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione;elegge, in
caso dimpedimento, dimissioni o decadenza del Segretario nazionale, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il nuovo Segretario nazionale; in caso di decadenza, indice,
contestualmente, il Congresso nazionale da celebrare entro tre mesi; esercita tutte le
altre funzioni attribuitegli dallo Statuto. Il Consiglio Nazionale, convocato dal suo
Presidente, si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
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Art.
11 |
La Direzione nazionale è composta:
dal Segretario nazionale, dai Vice Segretari e dal Tesoriere del Partito; dai ventuno (21)
segretari regionali; da dieci (10) membri eletti dal Consiglio Nazionale; dai presidenti
dei gruppi parlamentari del Senato, della Camera dei Deputati e della delegazione degli
Europarlamentari; dagli ex Segretari Nazionali del Partito e dagli ex Presidenti della
Repubblica e del Consiglio dei Ministri iscritti al Partito; dal Presidente o dal Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri iscritto al Partito; dai delegati dei Giovani, dei
Seniores e dalla delegata del coordinamento donne popolari. Partecipano alla Direzione i
Responsabili degli Uffici quando allordine del giorno sono iscritti argomenti
relativi alla materia di cui sono competenti.
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Art.
12 |
La Direzione Nazionale è
lorgano di conduzione politica del Partito. La Direzione Nazionale: adotta le
determinazioni destinate ad attuare, entro gli indirizzi fissati dal Congresso e dal
Consiglio Nazionale, la linea politica del Partito; coordina le iniziative nelle sedi
istituzionali, anche nelle materie segnalate dai Presidenti dei gruppi parlamentari;
sovrintende allattività del Partito e alla sua organizzazione; approva il
regolamento per la designazione dei candidati alle elezioni; fa proprie le candidature per
le elezioni politiche deliberate dagli organi regionali.
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Art.
13 |
Il Segretario Nazionale è eletto dal
Congresso tra candidati presentati da almeno un decimo dei delegati, rappresentanti cinque
o più regioni. Per lelezione del Segretario Nazionale è richiesta la maggioranza
assoluta voti validamente espressi. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza politica del Partito; ne tutela
linteresse generale; attua la linea politica determinata dal Congresso Nazionale
secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione. Il Segretario
Nazionale: convoca e presiede la Direzione Nazionale; nomina uno o più Vice Segretari;
dirige e coordina lattività del Partito; decide sullorganizzazione degli
Uffici centrali del Partito; nomina i dirigenti ad essi preposti; propone alla Direzione
ladozione dei provvedimenti cautelativi previsti dallo Statuto; presenta ai Gruppi
parlamentari la linea del Partito; guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle
consultazioni e negli incontri per la formazione dei governi.
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Art.
14 |
Gli Organi di garanzia del Partito
sono: Il Collegio Nazionale dei Probiviri e la Commissione Nazionale dei Garanti. Il
Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente e da sei membri, di cui due
supplenti, eletti dal congresso tra personalità che abbiano contribuito in modo
significativo alla cultura di ispirazione cristiana e alla vita politica del Partito.
Applica, in caso di comportamento dei Soci non adeguato alle norme etiche, statutarie e
regolamentari o che abbia danneggiato limmagine pubblica del P.P.I., le sanzioni
della censura, della sospensione dal Partito e della espulsione con eventuale interdizione
temporanea o definitiva della reiscrizione. Adotta eventuali provvedimenti cautelari. La
Commissione Nazionale dei Garanti è composta dal Presidente e da sei membri, di cui due
supplenti, eletti dal Congresso tra personalità di indubbia preparazione giuridica, ed ha
competenza di secondo grado, rispetto alle decisioni adottate dai corrispondenti organi in
sede regionale, sulle controversie fra soci ed organi del Partito in ordine alla
applicazione delle norme regionali e nazionali del P.P.I. e sulle violazioni delle norme
statutarie o regolamentari da parte degli organi nazionali. La Direzione Nazionale
approva, nella sua prima seduta, il Regolamento degli Organi di Garanzia su proposta dei
rispettivi Presidenti. Può estendere al nuovo biennio la vigenza dei regolamenti
precedenti. Gli statuti regionali prevedono la istituzione e organizzazione dei propri
organi di garanzia, che fungono da prima istanza.
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Art.
15 |
I Parlamentari iscritti o aderenti al
P.P.I. del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo si
costituiscono in gruppo o in delegazione. Possono essere costituiti gruppi o delegazioni
parlamentari federati con altre formazioni politiche. La delegazione parlamentare europea
aderisce al Gruppo del Partito Popolare Europeo. I Gruppi parlamentari si danno un proprio
regolamento. I Parlamentari contribuiscono al mantenimento ed al funzionamento della
organizzazione nazionale e territoriale del Partito con quote di contributi mensili
secondo le modalità e le misure stabilite da ciascun gruppo. Il Partito riconosce come
suoi organi il Coordinamento delle Donne Popolari, il Movimento dei Seniores e il
Movimento dei Giovani Popolari, organizzati secondo propri regolamenti, approvati dal
Consiglio Nazionale. Gli statuti regionali regolano il rapporto con i gruppi consiliari e
con gli eletti iscritti o aderenti al Partito.
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Art.
16 |
Le organizzazioni del Partito ad ogni
livello territoriale hanno autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e
gestionale delle attività ad esse collegate.Responsabile dellattività
amministrativa nellambito di ciascuna organizzazione del Partito, ad ogni livello,
è il Tesoriere. Per i rapporti amministrativi tra i diversi livelli del Partito è
costituita una Commissione Amministrativa Nazionale, formata dal Tesoriere e da cinque (5)
Tesorieri Regionali, eletti dai Segretari Regionali, nellambito della Direzione
Nazionale del Partito. Competono al Tesoriere di ciascun livello territoriale e
organizzativo la rappresentanza legale e giudiziaria e, quindi, il potere di compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che si rendano, comunque
necessari per lespletamento dellattività amministrativa del Partito, compresa
la stipula di qualsiasi contratto bancario e lutilizzo di affidamenti in conto
corrente e sotto qualsiasi forma, offrendo eventuali garanzie anche di carattere
ipotecario.
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Art.
17 |
Il Partito, entro tre mesi
dallapprovazione dello Statuto, costituisce una fondazione con le finalità di
promuovere studi ed iniziative, che contribuiscano alla diffusione del suo patrimonio
ideale e politico anche con la elaborazione di proposte in materia istituzionale,
economica e sociale e che favoriscano la formazione della classe dirigente.
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Art.
18 |
Il Partito, entro tre mesi
dallapprovazione dello Statuto, costituisce lAssociazione delle
amministratrici e degli amministratori locali aperta alle elette, agli eletti e ai
componenti degli esecutivi degli Enti locali e delle Regioni.
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Art.
19 |
Con il regolamento di attuazione
dello Statuto, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro tre mesi, e con gli
Statuti regionali sono stabilite le procedure per il ripristino della normalità
statutaria, nei casi in cui vengano meno i requisiti per il funzionamento di un organo del
Partito, a seguito di dimissioni, decadenza o pronuncia degli organi di garanzia
statutaria. Fino a quella data restano in vigore le norme vigenti prima
dellapprovazione del presente Statuto. Con regolamento, approvato dal Consiglio
Nazionale entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, è determinata la
organizzazione del Partito allestero. Fino alla entrata in vigore del regolamento
sulle incompatibilità, previsto dallart. 10, lettera c), restano in vigore le norme
previste dal precedente Statuto.In caso di inosservanza del termine di tre mesi per
lapprovazione degli statuti regionali, la Direzione Nazionale del Partito nomina un
Commissario con il compito di convocare il congresso regionale per lapprovazione
dello statuto. Art. 20 Le norme vigenti per la celebrazione dellAssemblea congressuale straordinaria 1999 restano in vigore, purché non in contrasto con il presente Statuto. In attesa dellapprovazione del Regolamento di attuazione di cui al precedente articolo, la Direzione Nazionale è delegata ad emanare norme regolamentari transitorie, anche per risolvere eventuali questioni, che dovessero insorgere nellarmonizzazione tra le norme del presente Statuto e di quello precedente. |