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Vi segnalo, a proposito dell’incontro proposto dall’Amministrazione comunale per il giorno 26 gennaio 2000 alle ore 21.00 – L’AUTONOMIA SCOLASTICA –, la relazione della Commissione Parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della Riforma amministrativa ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte che riguarda proprio l’autonomia scolastica.

Troverete e evidenziate le parti più importanti.

5. L'AUTONOMIA SCOLASTICA.

Per quanto concerne provvedimenti in materia di autonomia scolastica per i quali la legge delega non prevede il parere della Commissione, occorre segnalare che il Governo ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n.59" (Gazzetta Ufficiale, 10 agosto 1999, n.186), completando così il quadro normativo generale di riferimento.

Il regolamento attua l'articolo 21 per la parte relativa all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni (commi 7, 8, 9 e 10 della legge delega).

I punti qualificanti della disciplina sono:

1) definizione curricoli: l'amministrazione centrale, previo parere della Commissioni parlamentari competenti, definisce, per ogni tipo ed indirizzo di studio, gli obiettivi generali e specifici, gli orari annuali complessivi dei curricoli, le discipline e le attività che costituiscono la quota nazionale, i limiti interni di flessibilità tra le discipline stesse, gli standard di qualità del servizio. Spetta alle singole istituzioni scolastiche, una volta definita la quota nazionale del curricolo, definire la quota residua, fino a completamento dell'orario obbligatorio annuale;

2) l'autonomia organizzativa: le singole istituzione scolastiche individuano le modalità organizzative ottimali con particolare riguardo all'impiego dei docenti ed alla flessibilità di insegnamento, fermo restando il monte ore annuale e le ripartizione delle attività in almeno cinque giorni settimanali;

3) l'autonomia di ricerca e di sperimentazione: i singoli istituti hanno piena autonomia, ma le innovazioni di carattere strutturale, con portata più ampia della flessibilità curricolare, devono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione;

4) l'elaborazione del piano dell'offerta formativa: documento elaborato dai docenti sulla base delle scelte di fondo definite dai Consigli di istituto, il quale definisce le scelte didattiche ed organizzative in coerenza con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studi, tenendo anche conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;

5) sistema di reti tra le scuole: nuovo modello di organizzazione del servizio scolastico, da attuarsi mediante un accordo di rete tra le scuole, per la realizzazione di attività didattiche, di aggiornamento, di ricerca e sperimentazione, con la possibilità di scambi di docenti tra le istituzioni partecipanti.

Circa l'ambito di applicazione, le disposizioni ivi contenute acquisteranno efficacia nel momento in cui, terminate le procedure di dimensionamento scolastico, sarà attribuita alle scuole personalità giuridica ed autonomia, e cioè a decorrere dal 1° settembre 2000.

È comunque prevista una disciplina provvisoria di sperimentazione dell'autonomia scolastica, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di auto-organizzazione intesa nel senso più ampio.

A tale proposito, nel corso del semestre oggetto della relazione, il Ministro della pubblica istruzione ha emanato il dm. 19 luglio 1999, n.179, relativo al programma di sperimentazione per l'anno scolastico 1999/2000. Le iniziative, ivi contenute, riguardano i seguenti aspetti: adattamento del calendario scolastico, flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata delle lezioni, articolazione flessibile del gruppo classe e delle classi, attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi, attività organizzate in collaborazione con altre scuole. Inoltre, come organizzazione a sostegno delle sperimentazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche, sono istituiti presso ciascun provveditorato uno o più nuclei di supporto tecnico amministrativo.

Per quanto concerne invece l'attuazione del regolamento n.233/98 relativo al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, altro punto fondamentale della riforma, si registra una scarsa attuazione da parte delle regioni. Queste ultime, in base a quanto disposto dal regolamento citato, avrebbero dovuto approvare i piani regionali di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, termine che non è stato rispettato. Infatti, alla data del 23 novembre 1999, solo cinque regioni hanno approvato tali piani; e precisamente il Veneto, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Friuli-Venezia Giulia e la Toscana.

Inoltre, il Governo, in attuazione del comma 15 della legge delega, ha adottato il decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233 sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, che sono: a livello centrale il consiglio superiore della pubblica istruzione, a livello regionale i consigli regionali dell'istruzione ed a livello locale i consigli scolastici locali.

Infine, è da segnalare che, in attuazione del comma 14 della legge delega, e attualmente in corso di perfezionamento, il decreto interministeriale da parte del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, concernente il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche autonome.

Sulla base di tali dati, si registra che il Governo ha adempiuto positivamente alla delega, avendo adottato tutti gli atti normativi previsti dall'articolo 21, con esclusione del regolamento di cui al comma 11, di attribuzione della p.g. e della autonomia alla Accademia di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Sandra Neri