Accordo Nazionale Aziendale Alemagna del 28 maggio 1974
Per i dipendenti settore pubblici esercizi




Il giorno 18 maggio 1974 in Roma presso la Federazione Italiana Pubblico Esercizi

Tra

La società ALEMAGNA rappresentata dei Signori Alberto Gritti e Giuliano Brenta

e

La FILCAMS - CGIL rappresentata dal Sig. Gianfranco Bernardini

La FISASCAT - CISL rappresentata dai Signori Benito Perli e Salvatore Falcone

La UILAMT - UIL Rappresentata dai Signori Attilio Carroni e Rogo Bruno Bellucci

e da una rumerosa Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Lavoretori


Si è sviluppato

Il seguente accordo nazionale aziendale per integrare i rapporti di lavoro già regolati dal CCNL PP.EE. 19/10/73 per i dipendenti della società ALEMAGNA appartenenti al settore dei pubblici esercizi.

Art. 1 - Piani di sviluppo e ristrutturazione
L'azienda s'impegna a comunicare preventivamente alle OO.SS. stipulati il presente accordo gli eventuali piani generali di sviluppo. Nel caso di ristrutturazione, l'Azienda s'impegna a contrattare con le OO.SS. gli eventuali riflessi, rilevati dalle stesse, che tali iniziative possono avere nei confronti dei lavoratori dipendenti, garantendo comunque il posto di lavoro nell'abito della necessità di difesa collettiva dei livelli occupazionali, nonché i livelli di professionalità o tutte le condizioni contrattuali di fatto già in essere.

Art. 2 - Classificazione e tabelle retributive
Liv.EX Cat.QualificheParametroRetr. Base
Nazionale
3° Elem.
aziendale
IADirettore225231 75017 450
AIspettore di laboratorio225231 75017 450
ACapo servizio vetrine225231 75017 450
IIBVice direttore180185 40012 300
fiuuIspettore autobar180185 40012 300
fiuuResponsabile autobar
(fino al 31.12.74. Dal 1.1.75
passa al parametro 180)
165169 9502 000
IIIfiuuCapo laboratorio produzione150154 5002 000
fiuuCapo commesso/a - Capo banconiere/a150154 5002 000
fiuuVetrinista150154 5002 000
fiuuCapo barista150154 5002 000
fiuuConfezionatrice - Creatrice oggetti artistici150154 5002 000
fiuu1° Maitre150154 5002 000
fiuuCapo cuoco150154 5002 000
fiuuCapo magazzino o rifornimento150154 5002 000
IVfiuu1° Pasticcere - 1° Gelatiere -
1° Gastronomo
145149 3505 395
fiuuContabili d'ordine145149 3502 000
fiuu2° Maitre145149 3502 000
fiuuOperaio specializzato di manutenzione145149 3502 000
fiuuCuoco unico145149 3502 000
VfiuuCassiere/a130133 9007 560
fiuuPasticcere/Gelatiere/Gastronomo130133 9003 375
fiuuBarista capo squadra130133 9003 375
fiuuCuoco capo partita130133 9003 375
fiuuConfezionatrice oggetti artistici
(2 anni)
130133 9003 375
fiuuBarista autobar130133 9003 375
VIfiuuCommesso/a123126 69011 020
fiuuVice capo rifornimento123126 6908 020
fiuuCameriere di negozio bar123126 6906 835
fiuuBarista di negozio123126 6906 835
fiuuBarista autobar (1 anno)123126 6906 835
VIIfiuuBarista negozio (6 mesi)118121 5408 985
fiuuCommesso/a (dal 7° al 24° mese)118121 5408 985
fiuuGuardarobiera118121 5406 735
fiuuCuoco (1 anno)118121 5405 565
fiuuPasticcere/Gelatiere/Gastronomo
(dal 13° al 24° mese)
118121 5405 565
VIIIfiuuPasticcere/Gelatiere/Gastronomo (1 anno)111114 3307 525
fiuuAllievo barista (6 mesi)111114 3307 525
fiuuAllieva commessa (6 mesi)111114 3307 525
fiuuInterno111114 3307 525
IXfiuuUomo di fatica107110 2108 645
=== Base100fiuu


Art. 3 - III Elemento
Per quanto concerne l'unificazione del 3° elemento nell'ambito dello stesso valore parametrale di cui al penultimo comma dell'art. 55 del CCNL 19/10/73, che dovrà essere realizzata a partire dall'1/1/75, le parti si danno reciprocamente atto che resteranno comunque operanti le differenziazioni esistenti in Azienda e detrminate dai diversi livelli retributivi provinciali precedenti all'1/5/73.

Art. 4 - Indennità di contingenza
I punti di indennità di contingenza che matureranno a partire dal 1 Maggio 1974, vengono unificati, per tutti i dipendenti, al 2° livello dell'indennità di contingenza in vigore per i dipendenti dei pubblici esercizi.
Per i dipendenti appartenenti alla ex. cat. A viene mantenuto il valore riferito al 1° livello.
In caso di modifica del congegno della scala mobile, le parti s'incontreranno in sede nazionale per la verifica dei problemi connessi.

Art. 5 - Premio di produzione
A far tempo dal 1/05/1974 il Premio di produzione viene elevato a £. 40 mila lordo mensile e dall'1/1/75 a 46 mila lorde mensili.
Il premio di produzione verrà riconosciuto soltanto per l'effettiva partecipazione al lavoro, considerando come tale a questi effetti, anche la mancata prestazione d'opera per festività godute, ferie godute, infortuni sul lavoro ed eventuali riposi di conguaglio goduti.
Il Premio di produzione sarà corrisposto limitatamente all'orario normale di lavoro in quota oraria.

Art. 6 - 14 ma mensilità o gratifica di ferie
A tutto il personale sarà corrisposta la 14 ma mensilità calcolata sul minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, 1/14 del P. P. annuo e yterzo elemento contrattuale.
Gli importi suddetti saranno corrisposti di massima il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre il 30 luglio.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la data suddetta, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda considerando mese intero le frazioni di mese superiori a giorni 15.
Agli effetti della corresponsione della 14 ma mensilità non si terrà conto delle assenze di malattia o di infortunio limitatamente a 30 giorni annui oltre che delle assenze e festività.

Art. 7 - Indennità anzianità
A partire dall'1/1/72 l'indennità di anzianità per il personale non impiegatizio, sarà pari ad una mensilità di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, fermo restando l'indennità di anzianità (pari a 15 giorni di retribuzione per anno) maturata a tutto il 31/12/71.
Le frazioni d'anno saranno conteggiate per dodicesimi, computandosi per mesi interi le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Art. 8 - Vitto
Nei locali autostradali non muniti di tavola calda, oltre alla refezione prevista dal CCNL del 19/10/73; i dipendenti dei P. E. potranno acquistare sul posto tre senduiches o generi equivalenti (toast pizza) e una bevanda (1/4 di vino, un bicchiere di acqua minerale, una birra nazionale) al prezzo di £ 125.
I dipendenti dei P. E di città, muniti di ristoranti o tavola calda, potranno consumare per ogni giorno di presenza un pasto composto da un primo, un secondo e pane al prezzo di £ 125.
L'applicazione di tale impegno avverrà entro tre mesi dalla stipulazione del presente accordo.
(I criteri e le modalità di erogazione di tali consumazioni sono quelli già stabiliti dagli accordi aziendali vigenti).

Art. 9 - Consumazione pasti
Al personale che svolge il lavoro in turno continuato o non viene sostituito, è concesso effettuare la consumazione prevista dall'art. 8 durante il nastro di lavoro in un tempo non superiore ai 20'.
A quei lavoratori che a causa della sistemazione dei loro turni di lavoro, non possono consumare il pasto, viene concessa la consumazione della refezione sostitutiva, sempre nell'arco dell'orario di lavoro usufruendo di un tempo retribuito di 20'.

Art. 10 - Orario di lavoro
In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL dei P. E. del 19/10/73 l'orario settimanale di lavoro viene ridotto a partire dall'1/6/74 a 40 ore settimanali.
L'orario sarà distribuito di norma su cinque giorni lavorativi.
Nei locali nei quali non viene effettuato il turno di chiusura settimanale, potranno essere godute di norma consecutivamente le due giornate di riposo, laddove tenendo conto delle esigenze dell'Azienda e dei lavoratori se ne ravvisi la possibilità.
La suddetta riduzione dell'orario di lavoro non modifica la misura dei giorni di ferie, cioè dal computo delle ferie va esclusa una giornata di riposo ogni sei e le festività infrasettimanali cadenti nel periodo (art. 29 del CCNL).

Art. 11 - Lavoro notturno
Si conviene che per orario notturno s'intende quello effettuato tra le 22 e le 6 del mattino.
Resta convenuto che vengono esentati dal lavoro notturno le donne ed i fanciulli; dopo le 22 nei locali delle autostrade e dopo le 23 nei negozi di città.
A partire dall'1/6/74 la maggiorazione per lavoro notturno viene elevata al 25%.

Art. 12 - Ferie
Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL del 19/10/73, in considerazione della particolare attività svolta dai dipendenti che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale si conviene che detto personale possa frazionare le èproprie ferie per poter usufruire di sei giorni durante il periodo estivo, per evitare che tutti debbano effettuare l'intero periodo feriale in epoche precedenti e successive all'estate.

Art. 13 - Rotture
Nessun addebito verrà operato a questo titolo al personale all'infuori dei casi di accertata negligenza; qualora il fenomeno delle rotture dovesse superare in misura apprezzabile il raggiunto del 1970 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali locali si riuniranno per valutare le cause e prendere i provvedimenti del caso.

Art. 14 - Organici
La Società e le Organizzazioni Sindacali aziendali e territoriali si incontreranno ogni qualvolta richiesto da una delle parti, per esaminare i problemi relativi agli organici.
Nella determinazione degli organici si terrà anche della sostituzione per turni di riposo, ferie, malattia, maternità e servizio militare o servizio civile sostitutivo.
Gli organici saranno contrattati anche a livello di autobar o gruppi di autobar nell'ambito del comune.

Art. 15 - Trasferte
Al personale temporaneamente trasferito fuori dalla circoscrizione del Comune, ove ha sede l'esercizio presso il quale è in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, liquidate in base note documentate, salvo, su richiesta del personale trasferito, accordi forfettari tra le parti interessate.
Le ore effttive di viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore, quelle eccedenti saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

Art. 16 - Trasferimenti
Si conviene che i trasferimenti fuori del comune in cui è sito il locale potranno essere effettuati nell'ambito delle norme vigenti, tenendo presente le particolari situazioni che determinano la consensualità nell'interessato al trasferimento.
L'attuazione dei trasferimenti determinati da ristrutturazioni è disciplinato da quanto previsto dal punto 1 del presente accordo.
Fatti salvi i casi di consensualità, i trasferimenti del personale appartenente alle ex categorie A e B, saranno esaminati preliminarmente con le OO. SS. provinciali congiuntamente con le OO. SS aziendali, per verificare l'effettiva natura esclusivamente tecnico - organizzativa del trasferimento.
Al personale trasferito da un esercizio ad un altro sito in diversa località e sempre per il trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto un importo - preventivamente concordato con l'Azienda - della spesa per mezzo di trasporto per se e per i familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, etc....).
Inoltre, quale indennità di trasferimento verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a cento ore di retribuzione di fatto, se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 50 ore di retribuzione di fatto.

Art. 17 - Diritti sindacali
L'Azienda estenderà la tutela prevista dalla Legge del 20/5/70 n. 300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 addetti.
Viene riconosciuto il diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 300, presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa Azienda, in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti all'azienda interaziendale.
L'Azienda riconosce le nuove strutture sindacali e più precisamente i Delegati di reparto ed il Consiglio di negozio.
L'Azienda provvederà inoltre su delega del lavoratore, a trattenere il contributo di associazione sindacale nella misura dello 1% del MINIMO TABELLARE.
L'Azienda riconosce l'istituto dell'aspettativa e del distacco sindacale (secondo modalità da definire successivamente).
Allo scopo di svolgere attività sindacali la Società Alemagna concede un monte annuo di 3 900 ore retribuite, di cui 1 600 per aspettativa.
In detto monte sono comprese tutte le ore di permesso retribuite previste dallo "Statuto dei Lavoratori", dai Contratti Nazionali, Provinciali e Aziendali.
L'importo delle quote associative sarà versato in tal modo:
  • 80% all'Organizzazione Sindacale Provinciale prescelta;
  • 20% all'Organizzazione Sindacale Nazionale di categoria prescelta, slvo diversa indicazione della Organizzazione Nazionale interessata.



Art. 18 - Lavoro straordinario personale con mansioni direttive
resta convenuto che il pagamento del lavoro straordinario viene riconosciuto anche al personale con mansioni direttive, con la sua esclusione della ex categ. A, a partire dal 1/6/74.

Art. 19 - Abolizione dell'apprendistato
L'apprendistato è abolito.

Art. 20 - Malattia
Verranno anticipate da parte dell'Azienda le indennità per malattia e infortunio a carico degli istituti INAM, INAIL a condizione che gli stessi siano disponibili ad un accordo sul recupero delle somme anticipate.

Art. 21 - Indennità maneggio denaro
Al personale che per le proprie mansioni è tenuto a rispondere nei confronti dell'azienda di eventuali mancanze di cassa e che abbia a maneggio del denaro come normale mansione, sarà corrisposta un'indennità del 5% del suo minimo tabellare più contingenza calcolata al 1° Gennaio di ogni anno; tale indennità non sarà corrisposta al suddetto lavoratore ove non sia tenuto a colmare l'eventuale differenza di cassa.

Art. 22 - Stagionali
L'Azienda si impegna a garantire la precedenza nelle assunzioni, nel rispetto delle norme vigenti, ai lavoratori stagionali che abbiano prestato la loro opera in precedenti stagioni nella stessa Azienda.

Art. 23 - Vestiario
L'Azienda si impegna a fornire gratuitamente le divise di lavoro di cui all'art. 78 del CCNL.

Art. 24 - Lavoro straordinario
L'Azienda potrà disporre di un monte ore eccedenti l'orario di lavoro contrattuale pari ad 80 ore per persona.
L'Azienda contratterà l'eventuale supero delle quote di cui sopra con le strutture azeindali o territoriali.

Art. 25 - Trasporti
Ai dipendenti che prestano servizio negli esercizi autostradali non dotati di un servizio aziendale o pubblico di trasporto nelle immediate vicinanze, sarà corrisposta un'indennità di disagiata sede di £. 150 per giornate di presenza, se l'esercizio dista da 5 a 10 chilometri dalla sede del Municipio del più vicino centro abitato o di £ 250 per una distanza superiore.

Art. 26 - Servizi sociali (asili nido)
L'Azienda si impegna ad evolvere la somma annua globale di £ 8 000 000 agli Enti locali per contribuire alla realizzazione di di servizi sociali.
Per Enti locali s'intendono quelli dove opera l'Azienda.

Art. 27 - Decorrenza e durata - Altri istituti contrattuali - Condizioni di miglior favore
Il presente accordo avrà decorrenza dall'1/5/74 e scadrà il 31/12/75 e si intenderà tacitamente rinnovato qualora non vi sia atto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata.
Per quanto non previsto si applicano le norme del CCNL per i dipendenti da P. E. del 19 Ottobre 1973.
Restano salve le condizioni di miglior favore.

Dichiarazione a verbale
Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto sarà corrisposto un premio una tantum di £ 20 mila, ragguagliabili a ratei di £ 11 mila mensili ciascuno, relativamente al periodo 1/3/74 - 30/4/74.


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