ARTICOLO 1
E' costitutita l'associazione di volontariato denominata PROGETTO "VERDE
CERECO", ai sensi della Legge266/91, che persegue il fine esclusivo
della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
<<<< inizio
ARTICOLO 2
L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Giulio Antamoro, 53
c/o int.1 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni
anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera
del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si renderessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o
attività.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in
alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata
entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento
della personalità giuridica ed i riconoscimento d'ente morale.
<<<< inizio
ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
<<<< inizio
OGGETTO
ARTICOLO 4
PROGETTO "VERDE CERECO" è un'associazione di volontariato
che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per
fini di solidarietà sociale.
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
assenza di fine di lucro, democrticità della struttura, elettività
e gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni occasionali
ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti
di soidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio
educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto
dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione
stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale
e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali, l'associazione in particolare si propone:
- La tutela dell'ambiente attraverso la promozione, la cura , l'allestimento
ed il mantenimento di zone a verde;
- Ampliare la conoscenza della cultura del verde e dell'ambiente utilizzando
ogni mezzo di comunicazione di massa;
- Favorire lo scambio di conoscenze ed in particolare, i contatti
fra organismi, enti e persone;
- Di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul teritorio;
- Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere
i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- Siluppare studi e ricerche conferendo borse di studio;
- Organizzare mostre, convegni, manifestazioni e corsi di formazione;
- Di realizzare acooglienza temporanea presso le strutture dell'associazione
di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione
autonoma;
- Sviluppare tutte le attività che possano permettere il raggiungimento
degli scopi sociali.
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli
scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti ocali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad
altre asoociazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi
ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica
o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento
dei propri fini.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento
e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste
dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
<<<< inizio
ASSOCIATI
ARTICOLO 5
Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro
che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento
dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche
sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro
di domanda scritta, sulla quale decide, senza obbligo di motivazione,
il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori -
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato
l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione
insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi
con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente
associativo.
- Soci Operativi -
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione
prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita
dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari -
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione
o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto
normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori -
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione
in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
<<<< inizio
ARTICOLO 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e
regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito
delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
<<<< inizio
ARTICOLO 7
La qualità di socio si perde per:
-Decesso.
-Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione
del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento
della quota sociale annuale.
-Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale
recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per
il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
-Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa
contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile
e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto
previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'associazione stessa.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione
e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
<<<< inizio
RISORSE ECONOMICHE
ARTICOLO 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione
saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati,
diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche
di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili -
- donazioni, lasciti o successioni -
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non
possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
<<<< inizio
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 9
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori;
- i Probiviri;
- il Presidente
- il Direttore tecnico
- il Segretario
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.
<<<< inizio
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità
degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla
legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha, il compito:
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita
dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e
sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
<<<< inizio
ARTICOLO 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché
nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di
aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto
dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno
un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione, o da
persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata
spedita agli associati, o consegnata a mano almeno cinque giorni prima
della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione
all'albo dell'associazione presso la sede ovvero nella bacheca elettronica
sul sito internet, almeno otto giorni prima della data della riunione,
o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,
la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale
seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora
successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
<<<< inizio
ARTICOLO 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il
versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità
delle deleghe.
<<<< inizio
ARTICOLO 13
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà
degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in
sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un
membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione
o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal
presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal
segretario e sottoscritto dal presidente.
<<<< inizio
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è
eletto direttamente dall'assemblea.
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in
volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali
stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento
degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione
e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo
poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute
dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri
lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro
lo studio di problemi specifici.
<<<< inizio
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente,
il Tesoriere (Direttore amministrativo) e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare
un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto,
dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione
all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
<<<< inizio
ARTICOLO 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima
elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà,
il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
<<<< inizio
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta
se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle
riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio
Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera
raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica
e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine
del giorno.
<<<< inizio
ARTICOLO 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o,
in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo
da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione
all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione
o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede
la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
<<<< inizio
ARTICOLO 19
Al Direttore Amministrativo spetta la gestione economica della associazione,
di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio
dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
<<<< inizio
ARTICOLO 20
Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni.
La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti
dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
dei soci.
Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti,
ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo
nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso
in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione
e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il
Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità
ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici
e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento,
gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi
altro impedimento del Presidente lo stesso e' sostituito dal Vicepresidente.
<<<< inizio
PROBIVIRI
ARTICOLO 21
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio
di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni,
cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle
attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie
che dovessero insorgere tra gli associati.
Le deliberazioni del Collegio
dei Probiviri sono inappellabili.
<<<< inizio
COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 22
Il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre
membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea.
Il collegio
ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e
dell'assemblea, verificare e controllollare l'operato del consiglio
direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza
agli scopi statutari ed alla normativa vigente.
I controlli sono trascritti
su apposito libro.
Il Collegio dei Revisori potrà altresì
indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni
che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento
dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.
Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è
determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione
vigente.
<<<< inizio
SEGRETARIO
ARTICOLO 23
Il Segretario ha funzioni eminentemente tecnico - operative, coordina
ed armonizza l'operato dei diversi organi della Associazione, controllo
l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione
al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.
Redige i verbali delle riunioni e ne conserva gli atti.
Dirige e garantisce
i servizi di segreteria.
E' eletto fra i componenti il Consiglio Direttivo.
<<<< inizio
DIRETTORE TECNICO
ARTICOLO 24
Il Direttore Tecnico ha funzioni eminentemente tecnico operative, coordinando
dal punto di vista organizzativo ogni attività tecnica. Egli
provvede alle diverse esigenze relativamente alla gestione delle eventuali
aree verdi in affidamento alla Associazione, ai materiali ed ai macchinari
occorrenti.
<<<< inizio
ESERCIZIO SOCIALE
ARTICOLO 25
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con
la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà
essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
<<<< inizio
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 26
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà
essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni
di, volontariato operanti in identico o analogo settore.
<<<< inizio
NORME FINALI
ARTICOLO 27
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i
principi del codice civile.
<<<< inizio
<<<< HOME
|