Articolo 1°

 

E’ costituita nel comune di Centuripe un’associazione denominata “Pro Loco Centuripe” con sede in Centuripe, in piazza Duomo n° 35.

L’associazione è retta delle norme degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e da quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza dell’Ente Provinciale per il Turismo di Enna che ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 27.8.1960, n.1044 ne propone l’iscrizione nell’apposito albo dell’Assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Sport.

 

SCOPI

  

Articolo 2°

 

Gli scopi principali che l’Associazione Pro Loco Centuripe si propone sono:

a)       Riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Centuripe;

b)      Contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate dai turisti e promuovendo l’abbellimento di piazze, giardini, ecc.;

c)        Tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

d)      promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti;

e)       incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, inaffiamento strade ecc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole al forestiere;

f)        vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull’applicazione delle relative tariffe, proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;

g)      promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni ecc., per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;

h)      coadiuvare l’E.P.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Centuripe e a favorire il concorso dei forestieri;

i)        istituire l’ufficio informazioni turistiche;

l)        adempiere le funzioni demandate dall’Assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Sport e dell’E.P.T.

FINANZIAMENTO

 

Articolo 3°

 

 I proventi con i quali l’associazione Pro Loco Centuripe provvede alla propria attività, sono:

a)       le quote sociali;

b)      gli eventuali redditi patrimoniali propri;

c)       la quota del provento dell’imposta di soggiorno devoluta annualmente dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.2 della legge 4 marzo 1958 n.174;

d)      gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;

e)       le eventuali donazioni;

f)        i contributi eventuali di Enti pubblici e privati interessati al movimento turistico.

 

SOCI

 

Articolo 4°

 

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di far parte dell’Associazione Pro Loco. L’ammissione dei nuovi Soci viene deliberata dall’assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art.8, e la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell’assemblea. I soci si distinguono in benemeriti e ordinari.

Sono dichiarati dall’assemblea dei soci dell’Associazione, su proposta del consiglio di Amministrazione, soci benemeriti quelle persone e Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all’Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore di £.10.000 (lire diecimila).

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente le quote sociali determinate dall’Assemblea generale dei soci dell’Associazione.

I soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l’anno successivo.

I soci hanno diritto:

1)     alla pubblicazione dell’Associazione;

2)    a frequentare i locali dell’associazione;

3)    ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Pro Loco.

 

Articolo 5°

 

I soci benemeriti o ordinari:

a)       partecipano alle assemblee generali della “Pro Loco” con diritto di discussione e voto;

b)      eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

 

 

Articolo 6°

 

La qualità di socio si perde per dimissioni per esclusione a causa di accertata morosità o d’indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l’interdizione dei pubblici uffici.

Il Consiglio dichiara il socio escluso per morosità, se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il 30 giugno dell’anno medesimo.

Sulla esclusione per indegnità decide l’Assemblea dei soci con delibera motivata.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONI

 

Articolo 7°

 

Organi della Pro Loco sono:

 

a)    l’Assemblea dei soci;

b)    il Consiglio

c)     il Presidente.

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Articolo 8°

 

I soci benemeriti e ordinari sono convocati due volte l’anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea generale straordinaria.

L’assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei soci ne facciano domanda scritta. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai soci e ai revisore dei conti e con manifesto affisso nella sede dell’Associazione o all’albo pretorio del comune, almeno 10 giorni prima della riunione.

Gli avvisi e il manifesto devono contenere la indicazione degli argomenti da trattarsi e l’ordine del giorno dei lavori.

L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche all’E.P.T. che potrà inviare un proprio rappresentante.

Per potere partecipare alle riunioni dell’assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versato la quota sociale per l’anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.

Perché l’assemblea sia valida, in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

 

Articolo 9°

 

L’assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli tra i soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche,  sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della “Pro Loco”, sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.

Ciascun socio ha diritto nell’Assemblea ad un voto.

Nelle votazione palesi dell’Assemblea dei soci, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci anche quelle relative all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei revisori dei conti, devono essere inviate entro otto giorni, all’E.P.T., il quale dovrà, se del caso, annullare entro i successivi 15 giorni.

Qualora l’E.P.T., nel termine suddetto, richieda notizie, documenti o chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall’invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 10°

 

L’associazione Pro Loco è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri, oltre al Sindaco del Comune, che fa parte del consiglio medesimo, come membro di diritto e che può farsi rappresentare, anche in via permanente, da uno degli Assessori Comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall’Assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell’assemblea dei Soci.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

 

 

Articolo 11°

 

Il consiglio è organo deliberativo e ad esso è domandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta.

Inoltre, il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell’Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all’Assemblea dei Soci.

In caso d’assoluta necessità ed urgenza il consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all’Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell’Assemblea stessa.

 

Articolo 12°

 

Sono soggetti all’approvazione dell’E.P.T. tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della Pro Loco che, durano l’esercizio, modificano il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino ed eroghino spese non specificatamente indicato in sede di bilancio, od aventi carattere turistico.

Sono altresì, soggette all’approvazione dell’E.P.T., le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli Uffici dell’Associazione.

Le deliberazioni soggette all’approvazione, dovranno essere inviate all’Ente Provinciale per il Turismo entro otto giorni della loro adozione.

All’E.P.T., vanno inoltre, trasmessi entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell’esercizio precedente, con le relazioni.

 

 

Articolo 13°

 

Il consiglio dovrà tempestivamente inviare all’E.P.T. i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, ecc.) promosse dall’associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l’esame e per gli opportuni coordinamenti.

 

 

Articolo 14°

 

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori.

Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all’E.P.T. unitamente all’ordine dei lavori stabilito almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima.

L’E.P.T., ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio.

Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all’E.P.T. entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

 

Articolo 15°

 

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri. L’assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

 

Articolo 16°

 

Il presidente e il vice presidente, sono eletti dal Consiglio nel suo seno.

Il presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio, presiede l’Assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell’Associazione lo consenta, da un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso d’assenza o legittimo impedimento del Presidente, il vice Presidente sostituisce il Presidente e n’esercita le funzioni.

 

 

Articolo 17°

 

Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il presidente nell’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli Uffici.

LIBRI E REGISTRI

 

Articolo 18°

 

L’Associazione Pro Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

a)       il libro dei soci;

b)      il registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

c)       il registro delle deliberazioni del Consiglio;

d)      il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;

e)       il libro inventario del patrimonio;

f)        il giornale di cassa;

g)      i libri nastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ed il Segretario sono rappresentabili della tenuta dei registri degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

 

Articolo 19°

 

Per controllare la regolare tenuta delle contabilità sociali e vigilare sull’osservanza dello Statuto l’Assemblea dei soci nomina tre revisori dei conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli anche tra i soci purché non siano presenti dei componenti del consiglio di amministrazione, entro il terzo grado.

Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso. I revisori devono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, Essi devono inoltre essere invitati alle riunioni del consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

 

VARIE

 

Articolo 20°

 Il consiglio può essere sciolto per regolarità persistenti nell’Amministrazione dell’Associazione e per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato dell’E.P.T. da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale per il Turismo, spettacolo e Sport.

In caso di scioglimento l’E.P.T. provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al consiglio di Amministrazione.

Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabili, per giustificati motivi, fino a mesi sei.

 

 

Articolo 21°

 

Sia nelle riunioni dell’assemblea dei soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non inscritte all’ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l’urgenza chiedendone l’immediata trattazione.

I soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all’assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l’inserzione nell’ordine del giorno.

 

  

Articolo 22°

 

Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.

 

  

Articolo 23°

 

Lo scioglimento dell’Associazione Pro Loco dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso l’eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili inventariati saranno destinati ad un’istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell’Assemblea e previa approvazione della delibera da parte dell’E.P.T..

 

 

Articolo 24°

 

Il presente Statuto dell’Associazione Pro Loco di Centuripe e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti, per il tramite dell’Ente Provinciale per il Turismo di Enna, all’approvazione dell’Assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Sport.

NORME TRANSITORIE

 

 

Articolo 25°

 

1) Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come soci nell’assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto.

2) Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di socio e del termine per il versamento è delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termine del presente Statuto e che dovrà provvedere nella sua prima seduta.