Norme integrative per la difesa dei
boschi dagli incendi.
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
il presidente della repubblica promulga la seguente legge:
titolo I
Finalità,programmazione e mezzi di prevenzione
1. ai fini della difesa e della conservazione del
patrimonio boschivo dagliincendi, sono predisposti, nel termine di
centottanta giorni dall'entrata invigore della presente legge,piani
regionali ed interregionali,articolati per province o per aree
territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi competenti
delle regioni avvalendosi delpersonale tecnico del corpo forestale
dello stato e di intesa con il corpodei vigili del fuoco, sentite le
comunità montane, sono coordinati ed approvati dal ministro per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il ministro per l'interno
e con il ministro per i beni culturali e ambientali,entro sessanta
giorni dalla loro presentazione. In caso di mancata predisposizione
e presentazione del piano, entro il predetto termine, il ministro
per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedervi.
2.
I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui
al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi
sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse
zone del territorio, indicandola consistenza e la localizzazione dei
mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli
incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per
la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed
intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri prevedono
un piano organico di ricostituzione forestale. Le norme della
presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni
boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui
all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,n.3267, purché
compresi nei piani di cui al precedente articolo 1 .
3.
Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi:
a)
la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel
caso diboschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con
essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei
rimboschimenti;
b)
l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione
di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne
le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei
boschi;
c)
le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le
periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di
attraversamento delle zone boscate;
d)
i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante
l'impiego di prodotti chimici;
e)
i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture
fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento
d'acqua di qualsiasi tipo;
f)
le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
g)
gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;
h)
i mezzi di trasporto necessari;
i)
i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l)
la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei
piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i
vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione di
incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel
penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;
m)
ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
Le
opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui
all'articolo 1 , sono a totale carico dello stato. Per le opere di
prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere
a),c),d),e),f),g),h) ed m) qualora non siano contemplate nei piani,
è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa. i
contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.
4.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione
delle regioni interessate e dell'istituto geografico militare,
provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge
alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala
1:50.000,da servire di base per la compilazione di carte tematiche a
carattere scientifico e pratico. il contenuto e le indicazioni delle
carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio
decreto dal ministro per l'agricoltura e le foreste. il ministero
dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento periodico
della cartografia di cui al presente articolo.
5.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del corpo
forestale dello stato, costituisce il servizio antincendi boschivo,
articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi
meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego. Per le
attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui allo articolo 3
lettera i),il ministero dell'agricoltura e delle foreste può
ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con
imprese pubbliche o private.
6.
E' istituito, nell'ambito del ministero dell'agricoltura e delle
foreste, un ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli
incendi. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste in
collaborazione con i ministeri interessati e con le regioni provvede
all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per
l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi
boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.
titolo
II
Difesa e ricostituzione del patrimonio boschivo
7.
In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2
della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la
circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza,
compito delle autorità locali competenti e precisamente delle
stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.
esse sono congiuntamente tenute:
a)
a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento
oltreché al prefetto, all'organo forestale competente;
b)
alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari
previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dello
articolo 3;
c)
alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in
base all'articolo 3.
l'organo
forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i
quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere
caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole
forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli
interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco,
l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi
dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate. In caso di
infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di
salvataggio di persone o di cose, a chi e' stato chiamato a
partecipare all'opera di spegnimento o e' intervenuto
volontariamente e ai suoi aventi causasi applicano le norme relative
agli infortuni sul lavoro di cui al titolo i del decreto del
presidente della repubblica 30 giugno 1965,n.1124. Alle persone
comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi
precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un
compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste
dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli
e forestali. Il compenso grava sul bilancio del ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Al personale del corpo forestale
dello stato, per i compiti connessi con l'applicazione della
presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri
stabiliti nel regolamento.
8.
Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le
regioni con finanziamenti a totale carico dello stato. Per
l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma
del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti
leggi, alcuna indennità al proprietario.
titolo
III
Divieti e sanzioni
9.
Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le
amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del
personale del corpo forestale dello stato, nonché delle
associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei
rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità. La
comunicazione e' data anche ai comandi militari i quali, nella
esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le
precauzioni necessarie per prevenire gli incendi. Ad integrazione
delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre1923, n.3267 e
relative norme regolamentari, durante il periodo di grave
pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine,
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare
motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace,
fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
pericolo mediato o immediato di incendio. nelle zone boscate,
comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui
soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco,
è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali
zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella
in atto prima dell'incendio.
10.
Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice
penale, costituiscono reato contravvenzionale anche
indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le
infrazioni alla legge forestale 30 dicembre1923, n.3267 ,e sono
punite con ammenda ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135e con le
aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale
e con applicazione delle norme del titolo i capo vi ,del regolamento
16 maggio 1926, n.1126. Le ammende di cui all'articolo 24 della
legge 30 dicembre 1923, n.3267 ,sono ulteriormente elevate di
quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla
legge 12 luglio 1961,n.603 .tali ammende sono ulteriormente elevate
nel minimo a l.100.000 e nel massimo a l.500.000 per ogni decara o
frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto
comma dello articolo 9 . Per la conciliazione delle suddette
contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e
del relativo regolamento. Nel caso di violazione dell'ultimo comma
dell'articolo 9,ferme restando le sanzioni di carattere penale ed
amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente per
territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza
provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello
stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in
solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine
predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono
eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono
anticipate dallo stato con diritto di rivalsa, secondo quanto
stabilito dall'ultimo comma dello articolo 25 del regio decreto 30
dicembre 1923, n.3267.
11.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo
9,effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a l.20.000 e non superiore a l.200.000. le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre1967, n.950 ,e
relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste
nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale
sono elevate nel minimo a l.20.000 e nel massimo a l.200.000. tutte
le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della
presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n.950 ,verranno
imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna
regione. i pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio del
registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto
corrente postale. nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata
sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla regione che è tenuta
ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla
applicazione delle sanzioni amministrative suddette.
per
il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9
ottobre1967,n.950 .
titolo
IV
Disposizioni finali
12.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge,
è autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario
1975,la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e
di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
la
spesa prevista verrà cosi' ripartita:
a)
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la
realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui
allo articolo 4;
b)
lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per
la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei
mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui: lire
250 milioni per l'esercizio finanziario1975 e lire 900 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al1979 da ripartire fra
le regioni, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire
500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979
per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dello articolo
7e per la speciale indennità di rischio di cui al sesto comma
dell'articolo stesso;
d)
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il
funzionamento del servizio antincendi boschivo di cui all' articolo
5 e dello ufficio dic ui all'articolo 6;
e)
lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per
gli interventi previsti nell'articolo 8 ,da ripartirsi fra le
regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate
dal fuoco e da ricostituire;
f)
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per
l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma
dell'articolo 10.
Le
somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono
essere utilizzate negli anni successivi. all'onere di lire 1.000
milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione
del ministero del tesoro per l'anno medesimo. il ministro per il
tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
13.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà
essere approvato il relativo regolamento.
14.
Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome, in ordine alle quali
provvedono con propri atti legislativi.
15.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica. la presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello stato.
data
a Roma, addì 1 marzo 1975
Leone
Moro Marcora Gui Spadolini Colombo Reale
Visto,
il guardasigilli: Reale
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