IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE-QUADRO
SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Legge 21 novembre 2000, n. 353
"Legge-quadro in materia di
incendi boschivi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000
Capo I
PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA
Art. 1.
(Finalità
e princìpi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla
conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti
competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di
prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi
da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio
della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui
alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Art. 2.
(Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli
limitrofi a dette aree.
Art. 3.
(Piano
regionale di previsione, prevenzione
e
lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive
deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che
si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di
protezione civile, di seguito denominata "Agenzia",
ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del
Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro
centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle
direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a)
le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b)
le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con
apposita cartografia;
c)
le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita
cartografia tematica aggiornata, con l‚indicazione delle tipologie
di vegetazione prevalenti;
d)
i periodi a rischio di incendio boschivo, con l‚indicazione dei
dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
e)
gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e
sinottica;
f)
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di
cui alle lettere c) e d);
g)
gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi
boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h)
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e
delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro
gli incendi boschivi;
i)
la
consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
l)
le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco,
con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato
rischio;
m)
le esigenze formative e la relativa programmazione;
n)
le attività informative;
o)
la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel
piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per
il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di
rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la
Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale,
le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi,
tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e
delle comunità montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano
efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già
approvati dalle regioni.
Art. 4.
(Previsione
e prevenzione
Del
rischio di incendi boschivi)
1. L‚attività di previsione consiste nell'individuazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c),
d) ed e), delle aree e
dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di
pericolosità.Rientra nell'attività di previsione l‚approntamento
dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui
all'articolo 7.
2. L‚attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni
mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché
interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.A tale
fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e
vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le
tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle
direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi
colturali idonei volti a migliorare l‚assetto vegetazionale degli
ambienti naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione
ai sensi dell'articolo 3.Possono altresì, nell'ambito dell'attività
di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree
boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
boschivi.
4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite
planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e,
nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di
pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di
incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività
di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite
dalle regioni.
Art. 5.
(Attività
formative)
1. Ai fini della crescita e della promozione di un‚effettiva
educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e
le regioni promuovono, d‚intesa, l‚integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l‚organizzazione
di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di
soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi
boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l‚organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni
possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 6.
(Attività
informative)
1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali
promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150,
l‚informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti
l‚innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare
in situazioni di pericolo.La divulgazione del messaggio informativo
si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni
con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7.
(Lotta
attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi
comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza,
avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l‚Agenzia, ovvero, fino alla
effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e
coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo
aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la
flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l‚efficacia
operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di
essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato
da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 3, lettera h), e
assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo
continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale
operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle
proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività
delle squadre a terra:
a)
di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di
programma;
b)
di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata
preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora
impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c)
di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità,
richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre
l‚utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d)
di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta
aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le
SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra
anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo
spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono
avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività
connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere
prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui
all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi
di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità
al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di
cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire
compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
Art. 8.
(Aree
naturali protette)
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per
le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
un‚apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su
proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è
predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa
con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito
il Corpo forestale dello Stato.Detto piano costituisce un‚apposita
sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti
gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in
assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai
comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono
organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.
Art. 9.
(Attività
di monitoraggio e relazione al Parlamento)
1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di
monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e,
decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
stessa.
Capo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
E SANZIONI
Art. 10.
(Divieti,
prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da
quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.È
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.In
tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle
predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo
di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre
vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione
di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in
cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data
precedente l‚incendio e sulla base degli strumenti urbanistici
vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono
vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o
dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia
urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali
e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente
ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e
la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3,
a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal
fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato.Il catasto è aggiornato
annualmente.L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto
per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta
giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E‚
ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle
prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che
siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun
divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si
applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a
lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di
trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si
applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e
non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1, si applica l‚articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.Il giudice, nella sentenza
di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello
stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono
vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma
3, lettera f),
determinanti anche solo potenzialmente l‚innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.Tali sanzioni sono
raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle
categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte
di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al
comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle
spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al
soprassuolo e al suolo.
Art. 11.
(Modifiche
al codice penale)
1. Dopo l‚articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis.
- (Incendio boschivo). ˆ Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve
o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento,
propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci
anni.
Se l‚incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la
pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all'ambiente".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al
di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 423".
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente:
"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano
le pene previste dall'articolo 423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole:
"dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al
di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
ABROGAZIONE DI NORME
ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
(Disposizioni
finanziarie)
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle
destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle
amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità
previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite
unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20
"Protezione civile" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo
svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5,
comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni,
nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui
lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo
rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il
Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote
inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal
fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento
il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione
provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli
enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle
attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere
si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l‚anno finanziario 2000, allo scopo
utilizzando l‚accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento
delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6,
7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime
modalità di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7
connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli
organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini
dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma
1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l‚anno 2000, da
iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per
la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva
operatività della stessa.Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l‚anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l‚accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l‚attuazione della presente
legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una
ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla
presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in
parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento
di assegnazione dei finanziamenti.Con decreto del medesimo Ministro
si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di
assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle
relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, all'unità previsionale di base
20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e possono essere impiegate, mediante
ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente
legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non
fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi
provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento.
Art. 13.
(Norme
abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge
e in particolare:
a)
la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi;
b)
il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure
urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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