Codice
penale e leggi speciali non definiscono cosa debba
intendersi per incendio boschivo.
Dalla
giurisprudenza si puo’ desumere che, per incendio
boschivo si deve intendere un fuoco di vaste proporzioni,
con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile
estinzione e spegnimento.
II
Codice penale distingue tra incendio colposo e doloso,
entrambi penalmente perseguibili. L'incendio e’
considerato un delitto contro la pubblica incolumita’,
ma per configurarsi tale e’ necessario che crei un
pericolo potenziale anche se non effettivo per un numero
indeterminato di persone.
La
normativa che disciplina gli interventi preventivi e
repressivi in materia e’ la legge
n. 47
del 1 marzo 1975
dal titolo "Norme integrative per la difesa dei
boschi dagli incendi".
Alle
Regioni spetta la programmazione degli interventi di
prevenzione, di lotta e di ricostituzione dei boschi
bruciati. In particolare, I'avvistamento, lo spegnimento e
la circoscrizione degli incendi sono, in prima battuta, di
competenza dei Comandi stazione del Corpo Forestale dello
Stato, dei Carabinieri e dei Comuni; mentre la direzione
ed il coordinamento degli interventi per lo spegnimento
spettano al personale forestale.
Di
particolare importanza e’ la prescrizione formulata
circa I'impossibilita’ di edificare a qualunque titolo
sui terreni boscati percorsi dal fuoco. Tali zone
"non possono comunque avere una destinazione diversa
da quella in atto prima dell'incendio", e cio’ al
fine di evitare che I'incendio possa essere strumento per
speculazioni connesse all'edilizia.
E'
di competenza delle Regioni la definizione del periodo di
grave pericolosita’, durante il quale sono vietate tutte
queIle operazioni che potrebbero in qualche modo esser
causa di incendi.
Le
violazioni previste da questa legge, gia’ di natura
penale, sono state depenalizzate e quindi ridotte a
sanzioni amministrative.
La
legge 431/85 c.d. "Galasso" sottoponendo a
vincolo paesaggistico anche i terreni percorsi dal fuoco
ripropone il vincolo di inedificabilita’ su tali terreni
e in caso di violazione della norma si commette violazione
penale.
C'e
poi da rammentare che anche le "prescrizioni di
massima e di polizia forestale", di cui al R.D.
3267/23, gia’ dettavano norme per I'abbruciamento delle
stoppie e I'accensione dei fuochi su terreni vincolati
sotto il profilo idrogeologico. Cosi come si imponeva a
carico della proprieta’ il ripristino dei boschi
bruciati.
Altre
norme similari sono contenute nei regolamenti di polizia
rurale ed urbana e nel Testo unico di pubblica sicurezza;
oggi di fatto superate con I'entrata in vigore della legge
n. 47/75 e delle relative leggi regionali.
Con
il D.P.R. 616/77 le funzioni di cui alla legge 47/75 sono
state trasferite alla competenza regionale.
Resta
di competenza statale I'organizzazione e la gestione
d'intesa con le regioni del servizio aereo di spegnimento
degli incendi boschivi.
In
appendice sono riportate tutte le norme legislative
statali inerenti gli incendi boschivi.
I
riferimenti normativi che concorrono a definire il quadro
generale nel quale si colloca la problematica degli
incendi boschivi sono diversi e spesso caratterizzati da
frammentarieta’ e scarsa riconducibilita’ ad un
disegno organico.
Sotto
I'aspetto legislativo la lotta agli incendi boschivi si
articola su: misure di prevenzione, lotta attiva,
repressione degli illeciti, ricostituzione del manto
vegetale.
Si
riportano di seguito gli estremi delle leggi che negli
anni hanno disciplinato la materia.
·
R.D. 30
dicembre 1923 n. 3267.
"Riordino
e riforma della legislazione in materia di boschi e
terreni montani".
·
Legge 9
ottobre 1967 n. 950.
"Sanzioni
per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale".
·
Legge 1
marzo 1975 n. 47.
"Norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".
·
D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616.
"Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975
n. 382".
·
Legge 24
novembre 1991 n. 689.
"Modifiche
al sistema penale".
·
Legge 4
agosto 1984 n. 424.
"Inasprimento
delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori
delle norme in materia di difesa dei boschi dagli
incendi".
·
Legge 8
agosto 1985 n. 431 (di conversione del D.L. n.312/82).
"Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale".
·
Legge 8
novembre 1986 n. 752.
"Legge
pluriennale per I'attuazione di interventi programmati in
agricoltura".
·
Legge 18
maggio 1989 n. 183.
"Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo".
·
Legge 28
febbraio 1990 n. 38 (di conversione, con modificazioni del
D.L. 415/89).
"Norme
urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni
varie".
·
Legge 3
luglio 1991 n. 195 (di conversione, con modificazioni del
D.L. 142/91).
"Provvedimenti
in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990
ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita’ atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991".
·
Legge 29
ottobre 1993 n. 428.
"Disposizioni
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree
protette".
·
Legge 10
novembre 1993 n. 456 (di conversione con modificazioni del
D.L. 367/93).
"Disposizioni
urgenti per I'acquisto di velivoli antincendio da parte
della Protezione Civile".
·
Legge 8
agosto 1994 n. 497 (di conversione con modificazioni del
D.L. 377/94). "Disposizioni
urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul
territorio nazionale".
·
Legge 8
agosto 1995 n. 339 (di conversione del D.L. n. 275/95).
"Disposizioni
urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi
sul territorio nazionale".
·
Regolamento
(CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992
relativo alla
protezione delle foreste nella Comunita’ contro gli
incendi.
·
Regolamento
(CEE) n. 1170/93 della Commissione del 13 maggio 1993
recante talune
modalita’ di applicazione del Regolamento (CEE) n.
2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle
foreste nella Comunita’ contro gli incendi.
·
Regolamento
(CEE) n. 804/94 della Commissione dell'11aprile 1994
recante talune
modalita’ di applicazione del Regolamento (CEE) n.
2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
informazione sugli incendi di foresta.
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