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Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
Capo I
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione
dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio
estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi
e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e
le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali
e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile
e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione,
rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali,
elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle
risorse finanziarie, sistema valutario e banche);
i) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza
pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze
di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria,
ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di
lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi
e ferroviari di interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione
dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione
e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità
indipendenti;
b) i compiti strettamente
preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione
di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il
Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale
del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi
nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto
e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa,
il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente
in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti
con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea
e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo
economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo
e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle
esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della
tutela dell'ambiente.
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