CIRCOLARE
Gruppo Protezione Civile Misericordia di S.Miniato 
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Circolare 16 novembre 1994, 01768 U.L., Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.
 
 

Considerazioni generali

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la più ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge. si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno 1990, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 199 1. n. 266.
Al fine, inoltre, di promuovere la più ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le regioni e le prefetture, nella ricognizione delle risorse umane e di mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalità di seguito riportati, sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.
Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende istituire debba essere collegato con i "registri regionali generali" del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/191, che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.
Come per il passato e per le competenze affidate al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze, l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilità e capacità operativa delle associazioni aspiranti.
Per quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze finalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l'associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece, il sostegno di attività volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente od in concorso con altre associazioni ed enti intendano effettuare.
La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.
Al fine di semplificare l'approntamento delle istanze documentate finalizzate agli obiettivi sopra descritti e,conseguentemente, di snellire l'istruttoria prevista dal sopracitato regolamento, si forniscono di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per l'inserimento delle associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del Dipartimento (parte I) e per l'erogazione dei contributi alle medesime (parte II).

Parte I
Iscrizione nell'elenco delle associazioni e/o organizzazioni, gruppi di volontariato di protezione civile

1- Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato.
Ai fini dell'impiego delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, di esercitazione ed in quelle di formazione teorico-pratica, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalità di seguito riportate.
La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di:

a) certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto rappresentante legale dell'associazione;
b) attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91;
c) dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della presente circolare non risultino essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
e) scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale rappresentante.

Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali, l'istanza documentata viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale.
Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi interessati debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare.
Alle associazioni/organizzazioni/gruppi che risultino inseriti nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano i benefici previsti dal precisato art. 18 della legge n. 225/92 e dalla presente circolare nonché:
il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza;
il rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e nelle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate.
 

2 - Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione.
 
 
 
 

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