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Protezione Civile Misericordia di S.Miniato
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Circolare 16 novembre 1994, 01768 U.L., Istituzione
dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai
fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio
nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione,
prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi
per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione
tecnica.
Considerazioni generali
A seguito dell'entrata in vigore della legge 24
febbraio 1992, n. 225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la più
ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato
e degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione,
prevenzione e soccorso di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge.
si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente
censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno
1990, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Stato sullo
schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento
di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto dalla
legge 11 agosto 199 1. n. 266.
Al fine, inoltre, di promuovere la più
ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali,
le regioni e le prefetture, nella ricognizione delle risorse umane e di
mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalità
di seguito riportati, sui quali è stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Nella presente circolare sono state recepite
oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute
dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.
Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende
istituire debba essere collegato con i "registri regionali generali" del
volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/191, che
costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di
collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.
Come per il passato e per le competenze affidate
al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile
nelle emergenze, l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento
della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio,
che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilità
e capacità operativa delle associazioni aspiranti.
Per quanto attiene la concessione dei contributi
sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze finalizzate a migliorare
il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l'associazione e/o
organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece, il sostegno
di attività volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale
che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente od in concorso con
altre associazioni ed enti intendano effettuare.
La concessione dei contributi, in accoglimento
delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50% del
fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.
Al fine di semplificare l'approntamento
delle istanze documentate finalizzate agli obiettivi sopra descritti e,conseguentemente,
di snellire l'istruttoria prevista dal sopracitato regolamento, si forniscono
di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per l'inserimento delle
associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del Dipartimento (parte I)
e per l'erogazione dei contributi alle medesime (parte II).
Parte I
Iscrizione nell'elenco delle associazioni e/o
organizzazioni, gruppi di volontariato di protezione civile
1- Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi
di volontariato.
Ai fini dell'impiego delle associazioni
e/o organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attività di previsione,
prevenzione, soccorso, di esercitazione ed in quelle di formazione teorico-pratica,
le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione
civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto
della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalità
di seguito riportate.
La domanda di inserimento deve essere inoltrata
al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato,
e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di:
a) certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto
rappresentante legale dell'associazione;
b) attestato di iscrizione in uno dei registri
regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n.
266/91;
c) dichiarazione del responsabile dell'associazione
o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi
del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto
per
le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data
di pubblicazione della presente circolare non risultino essere state mai
censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
e) scheda informativa contenente i dati per la
valutazione delle capacità operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo,
secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile
- Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale rappresentante.
Per le associazioni e/o organizzazioni locali,
aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali, l'istanza documentata
viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione
nazionale.
Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi
alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedenti e della loro
successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi
interessati debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare.
Alle associazioni/organizzazioni/gruppi che risultino
inseriti nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano
i benefici previsti dal precisato art. 18 della legge n. 225/92 e dalla
presente circolare nonché:
il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti
dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attività
di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate
dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di
competenza;
il rimborso di carburante e la copertura assicurativa
dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e nelle suddette esercitazioni
preventivamente autorizzate.
2 - Casi di mancato inserimento e motivi di
cancellazione.
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