Il Direttore Generale del personale
della scuola e dell’amministrazione
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, emanato in applicazione
dell’articolo 2 della suddetta legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, con il quale sono stati fissati
termini e modalità per la presentazione delle domande per l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente e d
educativo della scuola per l’anno scolastico 2002/2003.;
CONSIDERATO che, a norma dell’art.3, comma 2, del
suddetto decreto direttoriale, potevano presentare domanda di inserimento anche
coloro che alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura, stavano ancora frequentando i
corsi per il conseguimento dell’abilitazione all'insegnamento o presso le
Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S), o le sessioni
riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si fossero
conclusi con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002.
CONSIDERATO che da parte di numerose S.S.I.S. è stata
fatta presente l’assoluta impossibilità di anticipare i tempi già programmati
per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da
consentire agli abilitandi di
rispettare il termine del 31 maggio 2002;
CONSIDERATO che, nel doveroso rispetto delle
posizioni dei candidati che nei termini previsti dal citato decreto
direttoriale conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura, appare conforme a principi di pubblico interesse
che l’Amministrazione possa avvalersi, in posizione subordinata ai candidati
citati, fin dall’anno scolastico 2002/22003, del personale che consegua presso
le S.S.I.S il titolo di abilitazione all’insegnamento successivamente alla data
del 31 maggio 2002 e, comunque, entro un ulteriore termine ritenuto congruo, in
relazione ai termini fissati per le operazioni di nomina a tempo indeterminato
e determinato dall’art. 4 della legge 333/2001;
D E C R E T A
Articolo unico
1) Possono presentare domanda di inserimento in
coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite in applicazione
del decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
IV serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, coloro che stiano ancora
frequentando i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all'insegnamento
presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S ),
purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali tra il 1°
giugno 2002 e il 20 luglio 2002.
2) Le istanze di partecipazione devono essere
presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna
provincia entro il 20 giugno 2002, utilizzando il modello 2, opportunamente
modificato, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002, secondo le modalità
previste dal citato decreto. Entro il medesimo termine deve essere presentato
il modello per l’eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui
graduatorie di circolo e di istituto si chiede l’inclusione, utilizzando il
modello 3, allegato al decreto direttoriale 12 febbraio 2002.
3) Il personale in questione, qualora gli esami
finali vengano sostenuti successivamente al 20 giugno 2002, deve inviare la
dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo, con il relativo
punteggio, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e
comunque, tassativamente, entro la data del 20 luglio 2002.
4) Il personale interessato viene inserito, con
riserva, in una graduatoria provvisoria, in coda alla terza fascia delle
graduatorie permanenti, costituite in applicazione del decreto direttoriale 12
febbraio 2002, con l’attribuzione, relativamente al titolo di abilitazione, del
punteggio minimo previsto dalla tabella, annessa quale allegato A al citato
decreto, mentre, nella graduatoria definitiva, il personale stesso consegue il
punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla
votazione con la quale ha conseguito l’abilitazione.
5) Per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto valgono le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 12
febbraio 2002.
6) Il presente decreto sarà reso disponibile
sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, sulla rete Intranet e pubblicato all’albo degli Uffici scolastici
regionali.
ROMA, 29 maggio 2002
IL
DIRETTORE GENERALE
fto
Antonio ZUCARO -