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Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
Numero dei componenti le commissioni d'esame.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999,n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale č
stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art.22,
comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
· la
composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle classi interessate e con
il solo Presidente esterno, relativamente alle scuole statali e paritarie;
· la
composizione delle commissioni di esame con commissari interni designati dal consiglio di
classe in numero pari a quello dei commissari esterni, individuati tra i docenti delle
classi terminali delle scuole statali e paritarie alle quali le classi delle scuole
legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
· la
determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Universitā e Ricerca;
· la nomina,
da parte del Dirigente Regionale competente, del Presidente delle commissioni, tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio
2001,n.104, recante le modalitā e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e le modalitā di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche
previste dal comma 7 dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame deve
rispondere all'esigenza, in conformitā di quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R.
n. 323 del 23.7.1998, di assicurare un'ampia verifica della
preparazione dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici
e relative designazioni
1. Il numero di commissari, per ciascuno
degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, č quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
2. I commissari sono i docenti delle
materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di
classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e
della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo
presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza
delle lingue straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate
1. Le classi terminali delle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli
istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa
assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il
dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento delle
suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi
delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero
fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle
classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per
cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la
classe legalmente riconosciuta o pareggiata č stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del
medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa
il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame giā
individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella
designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto
della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del 9.1.2002.
4. Nel caso di abbinamento tra classi di
indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al
comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per
cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo
di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al
precedente comma; il restante 50 per cento č designato dal dirigente della scuola statale
o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe
legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del docente
della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del
seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarā inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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