REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO 
(prima parte)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Disciplina dello Sport Automobilistico in Italia

L'Automobile Club d'Italia (ACI) è l'Ente riconosciuto dalla Federazione internazionale dell'Automobile (FIA), alla quale aderisce, come unico detentore del potere sportivo (ACN) in Italia.

Nel disciplinare lo Sport Automobilistico Nazionale l'ACI è quindi, tenuto ad osservare e fare osservare il Codice Sportivo Internazionale (COD) della FIA e l'autorità della stessa e dei suoi organi sportivi (Federazione Internazionale Sport Automobilistico - FIA - e Tribunale d'Appello Internazionale).

Gli Automobile Club provinciali (AC), nell'espletamento dei compiti d'istituto, concernenti l'attività sportiva, sono sottoposti all'autorità degli organi preposti dall'ACI all'esercizio del potere sportivo e giurisdizionale di cui al seguente art. 2.

 

Art. 2 - Esercizio del potere sportivo

L'esercizio del potere sportivo dell'ACI, è di esclusiva competenza della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S.A.I.), che rappresenta quindi l'Autorità Sportiva Nazionale (ASN); la C.S.A.I. è delegata altresì a rappresentare presso gli Organismi Sportivi Internazionali lo Sport automobilistico italiano, compresa la FIA per quanto concerne il potere sportivo. La potestà giurisdizionale, di cui all'articolo 180 del Codice, è devoluta al Tribunale Nazionale d'Appello (TNA).

 

Art. 3 - Regolamento Nazionale Sportivo

La C.S.A.I. ha redatto ed emanato il presente Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) la cui osservanza è obbligatoria in tutte le manifestazioni sportive - anche in quelle internazionali in quanto applicabile - organizzate in Italia.

Del presente Regolamento fanno parte integrante le Norme Supplementari (NS) emanate dalla C.S.A.I. come allegati allo stesso; per ogni singolo argomento sono richiamati, ove esistono, i corrispondenti articoli o allegati del COD. Non vi sono regolamentati, i Record e tentativi di Record, per i quali si rimanda agli allegati B e D del COD, intendendosi valida ogni altra norma del RNS in quanto applicabile, anche in assenza di specifico richiamo.

Circa le prescrizioni di sicurezza, relative agli argomenti del presente regolamento (Automobili, Percorsi, Conduttori, Regolamenti particolari, Organizzazione e Svolgimento delle competizioni), si rimanda alle NS ed agli altri regolamenti nazionali ed internazionali in materia, anche in assenza di specifico richiamo.

Ogni questione sull'interpretazione del presente Regolamento e del testo italiano del Codice Sportivo Internazionale viene decisa dalla C.S.A.I., sentito il parere, ove lo ritenga, del TNA.

 

Art. 4 - Modifiche ed aggiornamenti

La C.S.A.I. potrà apportare in qualsiasi momento, sentito il parere del TNA, modifiche ed aggiornamenti al presente RSN, nonché alle relative NS.

 

Art. 5 - Pubblicazioni ufficiali C.S.A.I.

La C.S.A.I. porta a conoscenza degli interessati le modifiche e gli aggiornamenti di cui all'articolo precedente, nonché ogni altra disposizione a carattere normativo, mediante le sue pubblicazioni ufficiali (Annuario Sportivo Automobilistico e Notiziario edito direttamente oppure pubblicato regolarmente su riviste specializzate) e/o con altro mezzo idoneo.

 

Art. 6 - Osservanza dei regolamenti

Chiunque svolga attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto, secondo le disposizioni del COD e del R.N.S., ad essere titolare di licenza rilasciata dalla C.S.A.I. a norma delle N.S. 3 e N.S. 19 ed a conoscere e osservare il COD ed il R.N.S. e, per le competizioni, il regolamento particolare di cui agli artt. 75 e seguenti:

E' tenuto altresì:

1) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni date dalla C.S.A.I. e dalle persone dalla stessa investite di funzioni ufficiali;

2) ad accettare senza condizioni le conseguenze che possono derivargli dalla partecipazione all'attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo e dalla sua regolamentazione;

3) ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che possano comunque ledere gli interessi dello sport o turbarne il regolare andamento;

4) a mantenere in ogni circostanza un comportamento fra licenziati consono ai principi di lealtà e dignità sportiva.

Tutti i licenziati e tesserati, con la sottoscrizione della richiesta di rilascio della licenza sportiva C.S.A.I. e della tessera C.S.A.I. Amatoriale si impegnano ad accettare e rispettare senza riserve ed a tutti gli effetti i regolamenti che disciplinano lo sport automobilistico e tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei suoi competenti Organismi.

Tranne quando altrimenti previsto nei Regolamenti C.S.A.I., i provvedimenti adottati dai suddetti Organismi hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i licenziati e tesserati C.S.A.I., nonché di quelli di altre ASN partecipanti a gare in Italia, siano essi persone fisiche, persone giuridiche o associazioni.

In relazione ai rapporti con la C.S.A.I. relativi alla partecipazione all'attività sportiva automobilistica, ogni licenziato o tesserato prende atto che i dati personali contenuti nella domanda di licenza faranno parte di un archivio finalizzato esclusivamente al perseguimento degli scopi individuali nei regolamenti della C.S.A.I.. Autorizza pertanto la C.S.A.I., ai sensi della legge 675/96, a gestire tale archivio e a trattare, comunicare e diffondere i predetti dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge richiamata.

Ogni licenziato o tesserato assume la responsabilità, in senso obiettivo, anche per i comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di licenza - quando questi siano volti a sostenere il licenziato nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività connesse direttamente o indirettamente con le normative federali.

 

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorte tra licenziati e tesserati C.S.A.I. in materia di diritti disponibili e connesse alle attività svolte nell'ambito dell'automobilismo sportivo saranno risolte in conformità della procedura di conciliazione e della procedura arbitrale previste dal presente articolo.

L'arbitrato C.S.A.I. ha natura irrituale e si svolge in base alle regole procedurali predisposte dalla C.S.A.I.. Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere secondo equità.

I tesserati ed i licenziati C.S.A.I. rinunciano espressamente ad adire altre Autorità, diverse da quelle sportive, a tutela dei loro interessi e diritti connessi all'attività sportiva.

Il Comitato Esecutivo, per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto qui disposto, ma solo esclusivamente all'esperimento della procedura di conciliazione di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto della presente clausola compromissoria e delle disposizioni procedurali che seguono potrà essere sanzionato ai sensi degli artt. 110 ss R.N.S.; la sanzione dovrà essere valutata caso per caso in proporzione alla entità dell'infrazione.

 

Procedura di conciliazione

La domanda di attivazione della procedura conciliativa, corredata della eventuale documentazione probatoria, va rivolta al Comitato Esecutivo a cura della parte istante. La eventuale richiesta di autorizzazione ad agire l'autorità giudiziaria, effettuata da un licenziato senza che sia stata esperita la procedura conciliativa, è automaticamente considerata equivalente ad una domanda di conciliazione.

Ricevuta la domanda di conciliazione, la Segretaria della C.S.A.I. deve trasmetterne copia alla o alle controparti, fissando un termine massimo di 30 giorni per l'invio di controdeduzioni scritte, corredate di ogni eventuale documento attinente alla controversia.

Il conciliatore per ogni singola controversia o gruppo di controversie viene designato dal Presidente della Sottocommissione giuridica nell'ambito di una lista predisposta e periodicamente aggiornata dal Presidente della C.S.A.I..

Il conciliatore esamina gli scritti e i documenti agli atti e convoca le parti, a sua discrezione, congiuntamente o separatamente.

Le parti convocate devono comparire personalmente e possono essere assistite da difensori o consulenti.

Esaminata la questione e svoltasi l'audizione delle parti, il conciliatore propone una formula di conciliazione.

Qualora tuttte le parti della controversia approvino la formula di conciliazione proposta, il conciliatore redige e sottoscrive un verbale che contiene tale formula e che deve essere sottoscritto dalle parti per accettazione.

Qualora la proposta di conciliazione non sia approvata da tutte le parti, il conciliatore redige e sottoscrive un verbale di esaurimento negativo del tentativo di conciliazione, specificando la posizione delle parti.

 

Procedura arbitrale

Esaurito negativamente il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo, la risoluzione delle controversie tra licenziati e tesserati C.S.A.I. è affidata alla cognizione di uno o più arbitri.

Possono essere sottoposte al giudizio di uno o più arbitri anche le controversie nascenti tra licenziati o tesserati e terzi, in materia di diritti disponibili e che siano connesse ad attività svolte nell'ambito dell'automobilismo sportivo, qualora i terzi accettino espressamente la clausola compromissoria di cui al presente articolo e le relative procedure C.S.A.I..

Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le disposizioni di cui alla N.S. 21 che si intendono qui integralmente richiamate.

 

 

CAPO II

 Automobili

 Art. 7 - Veicoli disciplinati dal COD - definizioni

Per veicolo terrestre s'intende un apparecchio di locomozione mosso dai suoi propri mezzi, che si sposta rimanendo costantemente in contatto col suolo (sia direttamente mediante un appoggio meccanico, sia indirettamente per effetto del suolo) ed i cui organi di propulsione e di direzione sono costantemente ed interamente controllati da un pilota a bordo.

I veicoli terrestri disciplinati dal COD sono:

l'automobile, veicolo terrestre ad almeno quattro ruote non allineate costantemente in contatto col suolo, di cui almeno due assicurano la propulsione ed almeno due la direzione;

il veicolo speciale, veicolo terrestre ad almeno quattro ruote, la cui propulsione non avviene mediante ruote motrici;

il veicolo a effetto del suolo, veicolo terrestre il cui contatto col suolo è assicurato da un cuscino d'aria pressurizzata.

Gli ultimi due tipi di veicoli sono considerati esclusivamente ai fini dei tentativi di record e regolamentati dagli Allegati B e J del COD.

 

Art. 8 - Autovettura

Per autovettura (o vettura nell'accezione corrente) s'intende un'automobile destinata al trasporto di sole persone, in numero non superiore a nove, eventualmente trainante una appendice o rimorchio speciale.

 

Art. 9 - Caratteristiche delle autovetture

Ogni autovettura ammessa ad una competizione deve presentare caratteristiche conformi alle norme tecniche previste dall'Allegato J, dalle NS 5 e 10 e dagli altri regolamenti tecnici internazionali e nazionali, e richiamate nel passaporto Tecnico di ogni singola vettura.

 

Art. 10 - Cilindrata dei motori a ciclo Otto/Diesel

Volume massimo generato nelle camere a scoppio dallo spostamento ascendente e discendente del o dei pistoni nei motori alternativi o dallo spostamento angolare del rotore nei motori rotativi.

Questo volume viene espresso in centimetri cubi e per tutti i calcoli relativi alla cilindrata dei motori il numero pi-greco è convenzionalmente considerato uguale a 3,1416.

 

Art. 11 - Classificazione delle autovetture

Le autovetture possono essere classificate, secondo le loro caratteristiche, in categorie, gruppi, classi o formule.

Salvo contrarie disposizioni del COD, del RSN o del regolamento particolare, nessuna autovettura può partecipare ad una competizione in una categoria, gruppo, classe o formula diversa da quella nella quale essa è classificata.

 

Art. 12 - Costruttore

Sotto la denominazione di costruttore si comprende sia chi ha costruito la vettura in ogni sua parte, sia chi l'ha realizzata nella forma e con le caratteristiche con le quali intende omologarla e richiederne il certificato d'origine utilizzando in varia misura parti provenienti da diversi fornitori.

La nazionalità di un'autovettura è quella del costruttore riconosciuto tale dal proprio ACN.

 

Art. 13 - Colori delle autovetture

I colori delle autovetture, quando prescritti, sono quelli della nazionalità del concorrente, come previsti dall'All. L. del COD.

 

Art. 14 - Autovetture pericolose

Indipendentemente dalla conformità alle norme tecniche relative a categorie, gruppi, classi o formule di appartenenza, le autovetture non debbono presentare, per costruzione o per stato di manutenzione, elementi di pericolosità.

 

Art. 15 - Sospensione o squalifica delle autovetture

Le sospensioni o squalifiche nei confronti di singole autovetture, di gruppi di autovetture o di marche di autovetture di cui all'articolo 129 del COD, saranno disposte dalla C.S.A.I. che provvederà, se del caso, a darne notifica alla FIA.

 

Art. 16 - Pubblicità sulle autovetture

La pubblicità sulle autovetture in gara è consentita nei limiti e con le speciali norme emanate dalla C.S.A.I..

 

CAPO III

Percorsi

Art. 17 - Percorso

Il tragitto che una vettura deve percorrere in gara dal traguardo di partenza a quello di arrivo.

Il percorso può utilizzare una strada o pista aperta o chiusa ad anello.

Il percorso può essere temporaneo, semipermanente o permanente, in relazione all'esistenza di installazioni fisse e alla continuità della sua disponibilità ai fini delle competizioni.

 

Art. 18 - Pista

Una strada predisposta ed utilizzata in via temporanea o permanente per le competizioni.

 

Art. 19 - Circuito

Un percorso temporaneo, semi-permanente o permanente chiuso ad anello.

 

Art. 20 - Autodromo

Un circuito permanente dotato di installazioni complete e di pista appositamente costruito per le competizioni (eventualmente con speciali caratteristiche quali curve sopraelevate).

L'uso degli autodromi in competizione potrà essere soggetto a norme particolari in aggiunta a quelle previste dalla regolamentazione FIA e C.S.A.I..

L'osservanza di tali norme, previa loro approvazione da parte della C.S.A.I., è obbligatoria (COD Art. 64 nota 2).

 

Art. 21 - Linea di controllo

Linea sulla quale viene controllato il passaggio di un veicolo con o senza cronometraggio.

 

Art. 22 - Linea o traguardo di partenza e di arrivo

La linea di controllo iniziale o finale.

 

Art. 23 - Percorso internazionale

Percorso che attraversa il territorio di più Nazioni.

Gli organizzatori di una competizione il cui percorso tocca paesi stranieri devono ottenere, tramite la C.S.A.I., la preventiva autorizzazione dell'ASN di ciascuno dei Paesi attraversati.

 

Art. 24 - Approvazione dei percorsi

Ogni percorso prescelto per una competizione è soggetto ad approvazione preliminare da parte dell'Autorità Sportiva (C.S.A.I.).

L'approvazione della C.S.A.I. deve precedere la richiesta delle approvazioni delle Autorità Amministrative.

Ai fini dell'approvazione dell'Autorità sportiva il percorso deve rispondere alle prescrizioni regolamentari internazionali e nazionali relative alle sue caratteristiche in relazione alle competizioni per cui viene utilizzato e alle disposizioni particolari della N.S. 8.

L'approvazione dell'Autorità Sportiva è inoltre soggetta alle seguenti norme:

 

a) Percorsi da utilizzarsi per competizioni iscritte a Calendario Internazionale

Per i percorsi muniti di licenza internazionale in vigore, e limitatamente alle competizioni previste nella stessa, non si richiede altra autorizzazione eccetto il caso in cui siano intervenute modifiche al percorso; in assenza della suddetta licenza, prima della iscrizione a Calendario Internazionale di qualsiasi competizione, si richiede l'approvazione della FIA, tramite la C.S.A.I..

La domanda deve essere corredata da una opportuna documentazione a norma della NS 7.

 

b) Percorsi da utilizzarsi per altre competizioni

Per altri percorsi muniti di licenza internazionale o nazionale in vigore, e limitatamente alle competizioni previste nella stessa, non si richiede altra autorizzazione eccetto il caso in cui siano intervenute modifiche al percorso; in assenza della suddetta licenza, prima dell'iscrizione della competizione a Calendario Nazionale, si richiede l'approvazione della C.S.A.I..

La domanda, che va presentata anche per circuiti permanenti e semi-permanenti esistenti che abbiano subito modifiche, va corredata della documentazione di cui alla NS 7.

La FIA e la C.S.A.I. potranno subordinare l'approvazione di un percorso all'esecuzione di opere e di apprestamenti. Qualora esse decidano di effettuare ispezioni del percorso le spese relative sono a carico degli organizzatori.

 

Art. 25 - Licenza di percorso

Ad un percorso temporaneo, semipermanente o permanente approvato nelle condizioni previste all'Art.24 e dalla N.S. 8, la C.S.A.I. rilascia, a richiesta dell'interessato, una licenza internazionale o nazionale di percorso.

La licenza ha validità per un periodo determinato non eccedente il 31 dicembre dell'anno in corso e limitatamente alle competizioni o tipi di competizioni in essa specificati.

La licenza internazionale viene rilasciata dalla FIA su proposta della C.S.A.I.. La FIA potrà rifiutare o ritirare la licenza a suo insindacabile giudizio, sentito il parere della C.S.A.I..

La licenza nazionale, che non è valida per competizioni iscritte a Calendario internazionale, viene rilasciata dalla C.S.A.I. che potrà a suo insindacabile giudizio rifiutarla o ritirarla.

Sulla licenza, redatta in conformità agli Artt. 86 e 87 dell'All. A del COD saranno indicate, oltre alle competizioni o tipi di competizioni ammessi, la lunghezza, misurata secondo le norme dell'All. E del COD e, per gli autodromi, le eventuali norme particolari di cui all'Art. 20.

 

Art. 26 - Misura delle distanze su strada

Per le competizioni che non siano tentativi di record le distanze fino a 5 Km. dovranno venire misurate direttamente, seguendo la linea mediana, da persona iscritta nell'albo dei periti geometri.

Sopra i 5 Km, esse saranno determinate sulla base delle pietre chilometriche ed ettometriche, o mediante una carta ufficiale con scala di almeno 1:250.000.

 

Art. 27 - Miglio - chilometro

Per tutte le conversioni di misure inglesi metriche, o viceversa, il miglio sarà considerato 1.690,342 m. ed il chilometro sarà considerato 0,62137 miglia.

 

CAPO IV

Concorrenti e Conduttori

Art. 28 - Concorrente

Il concorrente è una persona fisica o giuridica che iscrive ad una competizione una autovettura nonché il o i relativi conduttori.

Il concorrente deve essere munito della licenza di concorrente di cui alla NS 3.

 

Art. 29 - Conduttore

Il conduttore è chiunque conduca una autovettura in una competizione; egli deve essere munito della licenza di conduttore di cui alla NS 3.

Il conduttore può essere anche concorrente, ed in questo caso deve essere munito della licenza di concorrente e di conduttore salvo quanto previsto dalla NS 3.

 

Art. 30 - Limitazioni alla partecipazione ad una competizione

Gli ufficiali di gara di una competizione non possono parteciparvi quali concorrenti e/o conduttori.

I componenti il Comitato Organizzatore non possono partecipare quali concorrenti e/o conduttori alle competizioni da loro organizzate (ved. art. 69).

I conduttori classificati dalla FIA non possono partecipare alle competizioni internazionali né a quelle di F. 3, anche se internazionali libere, al di fuori del Paese che ha rilasciato loro la licenza.

 

Art. 31 - Licenza di concorrente e di conduttore

La licenza è un certificato di registrazione rilasciato ad ogni persona fisica o giuridica che intende partecipare quale concorrente e/o conduttore a competizioni.

La partecipazione è subordinata al possesso della relativa licenza.

La licenza ha validità dalla data di rilascio al 31 dicembre successivo.

I titolari delle licenze devono conoscere e rispettare le prescrizioni del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento Nazionale Sportivo.

Le licenze possono essere:

1) internazionali di concorrente

a) persone fisiche

b) persone giuridiche

2) internazionali di conduttore

3) nazionali di conduttore

4) Speciali

5) Amatoriali (tessere)

Le licenze sono numerate in ordine progressivo e registrate in appositi elenchi presso la C.S.A.I..

La C.S.A.I. può stabilire che alle licenze siano abbinate forme assicurative RCT ed infortuni (CAP. III NS 3).

 

Art. 32 - Diritto di rilasciare le licenze

A norma dell'Art. 110 del Codice Sportivo Internazionale, la C.S.A.I. ha il diritto di rilasciare le licenze:

1) ai cittadini italiani, anche se residenti all'estero;

2) agli stranieri, cittadini di una nazione rappresentata nella FIA, muniti della autorizzazione della loro ASN, che rimane comunque la loro ASN di appartenenza;

3) agli stranieri di una nazione non rappresentata nella FIA, per i quali sia stato chiesto ed ottenuto il nulla osta della FIA stessa.

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere alla C.S.A.I. l'autorizzazione per ottenere le licenze internazionali da un Automobil Club estero. La C.S.A.I. può concedere detta autorizzazione se non ostino particolari motivi e se il richiedente non è già titolare di licenza C.S.A.I. valida per l'anno in corso, fermo restando che l'Autorità di appartenenza rimane la C.S.A.I..

Quando la richiesta di una licenza straniera avviene nell'ambito dei paesi membri della U.E. e associati, l'ASN di appartenenza può essere indifferentemente sia quella del paese in cui il licenziato sarebbe nazionale che quella del paese in cui risiedendo da tempo permanentemente, richiede la licenza.

 

Art. 33 - Rilascio delle licenze

Le licenze di cui all'Art. 31, punti 1,2,3, e 4 sono rilasciate ai soci dell'ACI.

Le licenze e le tessere sono rilasciate, dietro versamento di una tassa, con le modalità stabilite dalla C.S.A.I. annualmente.

Ad una stessa persona fisica possono essere rilasciate una sola licenza di concorrente ed una sola licenza di conduttore.

La licenza di concorrente - persona fisica - non consente l'iscrizione di più autovetture partecipanti contemporaneamente alla stessa competizione o competizioni diverse.

Le licenze di concorrente possono essere rilasciate anche alle Scuderie, Enti o Società in possesso di personalità giuridica (NS 3).

La licenza di concorrente - persona giuridica - viene rilasciata in originale e, a richiesta, in tanti duplicati nominativi quanti sono i conduttori a disposizione del titolare della licenza.

La licenza di concorrente - persona giuridica - consente l'iscrizione contemporanea di tante autovetture quanti sono i duplicati di licenza rilasciati al concorrente stesso.

Un conduttore può richiedere il rilascio della licenza di concorrente - personale - anche se la Scuderia cui appartiene con licenza di concorrente (persona giuridica) è già in possesso del duplicato, a suo nome, e viceversa.

I conduttori in possesso di licenza C.S.A.I. sono suddivisi, ai fini della partecipazione alle gare con i vari tipi di vettura, in categorie (NS 3).

Le suddivisioni dei conduttori in categorie e le norme che ne regolano la classificazione sono stabilite dalla NS 3.

A norma dell'Art. 109 del COD la C.S.A.I. può rilasciare licenze nazionali con validità limitata disciplinate dalla NS 3.

 

Art. 34 - Rifiuto delle licenze

La C.S.A.I. può inappellabilmente rifiutare il rilascio delle licenze senza essere tenuta a comunicare i motivi del rifiuto.

 

Art. 35 - Nazionalità di un concorrente o conduttore

In conformità all'Art. 112 del COD, il concorrente o conduttore straniero che abbia ottenuto le proprie licenze dalla C.S.A.I. assume la nazionalità italiana per quanto concerne l'applicazione del presente RNS.

 

Art. 36 - Validità delle licenze

Le licenze internazionali rilasciate dalla C.S.A.I. sono valide per la partecipazione alle competizioni che si effettuano in Italia, a quelle internazionali che si svolgono in Paesi esteri aderenti alla FIA e a quelle nazionali organizzate nei paesi appartenenti alla U.E. e associati.

Le licenze nazionali rilasciate dalla C.S.A.I. sono valide esclusivamente per la partecipazione a gare svolgentisi in Italia.

I cittadini italiani titolari di licenza rilasciata da una ASN aderente alla FIA possono partecipare alle competizioni nazionali svolgentisi in Italia.

Le licenze internazionali rilasciate dalle A.S.N. aderenti alla FIA sono valide per la partecipazione alle competizioni internazionali che si svolgono in Italia. Le licenze, escluse quelle di 1º livello, rilasciate dalle A.S.N. di paesi appartenenti alla U.E. e assimilati sono valide per la partecipazione a tutte le competizioni svolgentisi in Italia. Il titolare di una licenza di un Paese dell'U.E. o associato sarà soggetto alla giurisdizione dell'ASN che gli ha rilasciato la licenza e a quella del paese in cui partecipa ad una competizione. Per le competizioni svolgentisi sia in Italia che all'estero sono fatte salve le limitazioni previste per le gare riservate (art. 60 RNS).

 

Art. 37 - Esibizione delle licenze

I concorrenti o conduttori in possesso di licenze sono tenuti in una competizione ad esibirne gli originali a semplice richiesta di un Ufficiale di gara qualificato.

I conduttori sono anche tenuti ad esibire, quando richiesto, la patente di abilitazione alla guida. Il rifiuto di esibizione delle licenze e della patente di guida comporta l'immediata esclusione dalla competizione salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni disciplinari da parte dei competenti organismi giurisdizionali della C.S.A.I., ai quali il trasgressore deve essere deferito.

 

Art. 38 - Pseudonimo

Le licenze di concorrente - persona fisica - e quelle di conduttore possono essere rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche successivamente all'ottenimento della licenza cui si riferisce.

Lo pseudonimo ha la stessa durata di validità della licenza.

La C.S.A.I. decide discrezionalmente sull'opportunità di concedere l'uso dello pseudonimo richiesto e, in caso affermativo, le licenze sono compilate indicando lo pseudonimo autorizzato.

Non può essere consentito l'uso di pseudonimi già concessi in passato ad altre persone senza il consenso di queste, né di pseudonimi che possono trarre in inganno (ad es. il nome e cognome immaginari), o che siano disdicevoli per la serietà dell'attività sportiva, né di più pseudonimi contemporaneamente.

Chi ha ottenuto l'uso di pseudonimo non può iscriversi o essere designato in alcuna competizione con il suo vero nome e deve restituire, nel caso che ne sia in possesso, la licenza ottenuta con il vero nome.

Il cambiamento dello pseudonimo può essere richiesto nel corso dell'anno con le stesse modalità stabilite per la concessione.

Chi è stato autorizzato a fare uso di pseudonimo non può riprendere il proprio nome senza autorizzazione della C.S.A.I. che provvede in tal caso a rilasciare una nuova licenza.

Il nome della persona che si cela sotto lo pseudonimo non può essere rivelato senza l'esplicito consenso di questa; in tutti i documenti e le pubblicazioni che si riferiscono ad una data competizione, chi è autorizzato ad usare uno pseudonimo deve essere indicato esclusivamente con lo pseudonimo stesso citato tra virgolette.

 

Art. 39 - Ritiro della licenza

Il ritiro della licenza può essere definitivo o temporaneo.

A norma degli Artt. 51 e 118 del COD deve essere inflitta la sospensione e quindi ritirata la licenza:

- al concorrente che essendosi iscritto o al conduttore che, avendo accettato di condurre in una competizione, non vi prenda parte (ritiro provvisorio della licenza evitabile a mezzo della cauzione prevista dal Cap. IV della NS 2);

- al concorrente e/o conduttore che abbia partecipato ad una competizione in Italia non approvata dalla C.S.A.I. o ad una competizione all'estero non approvata da una ASN aderente alla FIA.

La licenza sarà inoltre ritirata:

- al conduttore al quale sia stata revocata o sospesa la patente di guida (il ritiro sarà eseguito da parte della C.S.A.I.);

- al concorrente e/o conduttore che ha alterato o contraffatto la relativa licenza, da parte della C.S.A.I., di un AC o dell'ufficiale di gara che lo ha constatato; il provvedimento del ritiro, se non assunto direttamente dalla C.S.A.I., dovrà essere confermato per iscritto all'interessato dalla C.S.A.I. stessa;

- al concorrente e/o conduttore che commette gravi violazioni delle norme (art. 111). La sanzione del ritiro della licenza sarà inflitta, secondo le rispettive competenze, dal Comitato Esecutivo della C.S.A.I., dal Giudice Sportivo e dal Collegio dei Probiviri.

 

CAPO V

Ufficiali di gara

 

TITOLO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara sono:

- i Commissari Sportivi (tra cui uno con funzioni di Presidente)

- il Direttore di gara

- il Segretario della manifestazione

- i Commissari Tecnici

- i Verificatori

- i Cronometristi

- i Commissari ai box

- i Commissari di percorso

- i Segnalatori

- i Giudici di partenza, arrivo, merito, handicap.

I predetti Ufficiali di gara possono essere coadiuvati da assistenti che agiscono sotto il loro controllo e responsabilità.

I Commissari Sportivi e Tecnici sono suddivisi, in relazione alle loro attribuzione e funzioni, in Nazionali e di AC (NS 4).

 

Art. 41 - Requisiti richiesti ed abilitazione

Gli Ufficiali di gara dovranno essere in possesso dei requisiti generali e particolari stabiliti, salvo che per i Cronometristi, dalla NS 4.

I requisiti per i cronometristi sono stabiliti, in conformità al COD, dalla Federazione Italiana Cronometristi (FICr).

L'abilitazione degli Ufficiali di gara, salvo che per i cronometristi, viene concessa dalla C.S.A.I. in base all procedura indicata dalla NS 4; essi, una volta abilitati, sono iscritti negli elenchi previsti dalla norma predetta.

All'abilitazione ed alla tenuta dell'elenco dei cronometristi provvede la FICr. La stessa persona può essere abilitata ad esercitata più funzioni ed essere quindi inclusa in più di un elenco.

L'abilitazione cessa per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la sua concessione, o per revoca da parte della C.S.A.I. per indegnità o per altro grave motivo.

 

Art. 42 - Ufficiali indispensabili

In ogni competizione gli Ufficiali dovranno comprendere almeno tre Commissari Sportivi, un Direttore di gara e, ove previste verifiche tecniche, almeno un Commissario Tecnico.

Dovranno altresì comprendere uno o più Cronometristi quando elemento di classifica è il tempo.

Nelle competizioni internazionali e nazionali uno almeno dei Commissari Sportivi e dei Commissari Tecnici deve essere Nazionale.

 

Art. 43 - Designazione degli Ufficiali di una competizione

I Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali, ove richiesti in base all'art. 42 sono designati dal Presidente della C.S.A.I..

Nelle gare aventi una validità per i Campionati internazionali riconosciuti dalla FIA è lasciata facoltà al Comitato Organizzatore di nominare il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, a condizione che lo stesso venga scelto dall'albo di coloro in possesso della qualifica di Nazionale.

In tutti gli altri casi, il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi deve essere sempre quello delegato dalla C.S.A.I. (ove presente); nel caso che i delegati dalla C.S.A.I. siano più di uno, il Presidente deve essere nominato fra questi dal Collegio in occasione dell'insediamento.

I Cronometristi sono designati dalla Federazione Italiana dei Cronometristi su richiesta dell'organizzatore.

Gli altri ufficiali di gara sono designati dall'organizzatore che li sceglie tra quelli inclusi negli elenchi di cui all'art. 41.

La designazione deve essere convalidata dalla C.S.A.I. in sede di approvazione del regolamento particolare.

Gli ufficiali di gara, accettata la designazione, sono tenuti ad assolvere ai rispettivi incarichi salvo motivi di forza maggiore.

Gli ufficiali di Gara per esercitare le loro funzioni, ove richieste, in competizioni estere, devono ottenere il preventivo nulla-osta del Presidente della C.S.A.I., pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 112.

 

Art. 44 - Competenze

Un ufficiale di gara, designato dalla C.S.A.I. o dall'organizzatore per una competizione, deve svolgervi solo le funzioni che gli sono proprie; lo stesso Ufficiale potrà cumulare funzioni diverse, sempreché vi sia abilitato e purché ciò sia previsto nel Regolamento particolare di gara.

Il Direttore di Gara può cumulare solo la funzione di Segretario di Manifestazione.

I Commissari Sportivi non possono cumulare altre funzioni.

Gli ufficiali di gara designati per una competizione non potranno parteciparvi come concorrenti, conduttori od osservatori.

Gli ufficiali di gara di una competizione esauriscono le loro funzioni al termine della stessa.

 

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari

L'iniziativa dell'instaurazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali di Gara (ad eccezione dei Cronometristi) spetta alla C.S.A.I..

 

Art. 46 - Rimborso spese

Gli Ufficiali di gara hanno diritto, da parte dell'organizzatore, al rimborso delle spese sostenute per espletare il loro mandato.

 

TITOLO II

 

FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 47 - Commissari Sportivi

I Commissari Sportivi dipendono unicamente dalla C.S.A.I. alla quale rispondono del loro operato.

Essi non sono responsabili dell'organizzazione della competizione, nella quale non possono assumere alcuna funzione esecutiva né sostituirsi ad altri Ufficiali di gara e non devono avere alcun rapporto gerarchico con l'Organizzatore.

I Commissari Sportivi decidono collegialmente a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente; il giudizio dello stesso, se delegato dalla C.S.A.I., è vincolante in caso di disaccordo sull'interpretazione ed applicazione delle norme sportive.

Nessuna decisione può essere presa da un solo Commissario.

I provvedimenti dei Commissari Sportivi devono essere presi per iscritto e motivati; essi possono essere oggetto di riforma da parte della C.S.A.I.; In caso di reclamo ciò avverrà con la procedura di cui al capo VII, titolo III.

I provvedimenti che rientrano nelle facoltà dei Commissari Sportivi (articolo 125) devono essere presi sul posto e non vanno rinviati alla C.S.A.I.; i Commissari Sportivi devono curare che i loro provvedimenti siano portati tempestivamente a conoscenza degli interessati, con il mezzo più idoneo.

Oltre ai verbali dei provvedimenti presi, con l'indicazione degli eventuali dissenzienti in caso di votazione, al termine della Competizione i Commissari Sportivi devono compilare una relazione che ne illustri i fatti salienti ed il loro operato. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da almeno due Commissari uno dei quali deve essere, se esiste, il Delegato della C.S.A.I., che potrà, se del caso, annotarvi eventuali riserve.

I Commissari Sportivi Nazionali delegati dovranno inoltre redigere, sugli appositi stampati e nella forma richiesta, una relazione riservata alla C.S.A.I..

Spetta ai Commissari Sportivi:

a) far osservare le norme sportive, vigilare sulla regolarità di svolgimento della competizione ed esercitare la giurisdizione di prima istanza

b) designare se necessario, uno o più supplenti in caso di assenza di uno o più Commissari Sportivi, particolarmente se ciò serve ad assicurare la presenza dei due Commissari Sportivi indispensabili;

c) pronunciarsi sull'interpretazione ufficiale da dare ad eventuali punti dubbi o controversi del regolamento particolare;

d) apportare modifiche al regolamento particolare ed al programma nei casi e nei limiti di cui all'Art. 76 (casi di forza maggiore o motivi di sicurezza);

e) sopprimere, interrompere o rinviare una competizione per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore (Art. 105 e NS 8);

f) stabilire i rispettivi compiti e la opportuna dislocazione per assolverli durante lo svolgimento della competizione;

g) controllare la regolarità delle verifiche preliminari (NS 9);

h) escludere dalla competizione o sue parti conduttori o vetture che a loro giudizio o su segnalazione del Direttore di Gara o dei Commissari Tecnici, considerino motivo di pericolo;

i) autorizzare la sostituzione dei conduttori o concorrenti nei casi previsti dall'Art. 89;

l) escludere dalla competizione o sue parti concorrenti o conduttori che a loro giudizio o su segnalazione del Direttore di Gara considerino non qualificati per prendervi parte perché colpevoli di condotta scorretta, manovra fraudolenta o altre infrazioni;

m) modificare la composizione ed il numero delle batterie;

n) autorizzare una nuova partenza in caso di ex-aequo e nel caso previsto dall'Art. 97 del COD;

o) controllare la regolarità dei documenti originali relativi all'ammissione alle gare, agli schieramenti di partenza e alle classifiche, e la loro rispondenza al regolamento particolare;

p) controllare la regolarità delle eventuali verifiche post-gara e prescriverne d'ufficio, se del caso (NS 9);

q) apportare modifiche alle classifiche nei limiti di quanto previsto dall'Art. 106;

r) sospendere o rinviare la premiazione (Art. 107);

s) decidere sui reclami;

t) decidere, in base all'art. 125, le sanzioni da applicare e quelle da proporre alla C.S.A.I..

I Commissari potranno utilizzare tutti i sistemi video o elettronici che possano aiutarli a prendere una decisione.

Le decisioni dei Commissari Sportivi potranno prevalere su quelle dei Giudici di Fatto.

 

Art. 48 - Direttore di Gara - Direttore di Prova

A) DIRETTORE DI GARA

Il Direttore di gara è designato dall'organizzatore e può contemporaneamente esercitare le mansioni di Segretario della manifestazione. Se questa comprende più competizioni, può essere presente un Direttore di Gara per ciascuna di esse.

Al Direttore di Gara spetta di dirigere la competizione secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal regolamento particolare e dal programma ufficiale (artt. da 74 a 78); potrà inoltre applicare i provvedimenti previsti dal regolamento particolare e, nel caso di gare titolate FIA, quelle inerenti i regolamenti internazionali.

Egli svolgerà le sue mansioni in osservanza delle disposizioni dei Commissari Sportivi per quanto di loro competenza e avvalendosi della collaborazione degli Ufficiali di gara e del personale addetto ai vari servizi.

Esso inoltre deve:

a) attenersi puntualmente agli orari ed alle modalità di svolgimento previsti dal regolamento particolare e dal programma;

b) garantire l'ordine sul campo di gara in collegamento con le Autorità incaricate dell'ordine pubblico e con i servizi di sicurezza e d'emergenza;

c) accertare che tutti gli Ufficiali di gara (eccetto i Commissari Sportivi) siano in possesso delle rispettive istruzioni e si trovino ai loro posti, segnalando ai Commissari Sportivi le eventuali assenze;

d) sorvegliare i concorrenti e le loro vetture ed impedire a concorrenti, conduttori o vetture non qualificati, esclusi, sospesi o squalificati di prendere parte alle gare alle quali non sono ammessi;

e) accertare che le vetture portino i numeri di gara previsti per esse o per i concorrenti dal programma:

f) accertare che ogni vettura sia pilotata dal conduttore designato o dall'eventuale sostituto (Art. 89); raggruppare le vetture secondo le suddivisioni previste dal regolamento particolare;

g) disporre le vetture sulla linea di partenza secondo l'ordine risultante dalle tabelle predisposte in base al regolamento particolare e vistate dai Commissari Sportivi (Art. 47 o), nonché curare la tempestiva affissione delle tabelle stesse;

h) dare la partenza nei modi previsti dalla NS 8;

i) sottoporre ai Commissari Sportivi qualsiasi proposta relativa a cambiamenti di programma, errori, infrazioni o reclami di concorrenti;

l) applicare le sanzioni specificamente previste dai regolamenti (es.: esclusione per superamento del tempo massimo, decisione dei Giudici di Fatto, ecc.);

m) ricevere i reclami, accertandone la regolarità e trasmetterli immediatamente ai Commissari Sportivi;

n) riunire i verbali dei Cronometristi, dei Commissari Tecnici, dei Commissari di percorso e degli altri Ufficiali di gara e ogni altro elemento utile alla compilazione delle classifiche;

o) compilare le classifiche curandone la affissione nei termini e nei modi previsti dal regolamento particolare;

p) preparare, o far preparare dal Segretario della manifestazione, l'incartamento di chiusura e trasmetterlo alla C.S.A.I. nei termini e nei modi prescritti.

B) DIRETTORE DI PROVA

La C.S.A.I. si riserva il diritto di designare per Campionati, Trofei, Coppe o serie di gare, un Direttore di Prova Unico.

Il Direttore di Prova esercita la propria funzione avvalendosi della collaborazione del Direttore di Gara nominato dall'Organizzatore ed in stretta collaborazione con il Collegio dei Commissari Sportivi.

Egli ha in particolare competenza e autonomia nelle seguenti circostanze:

 

I) revisione e/o aggiustamento, con tempestiva comunicazione al Collegio dei Commissari Sportivi, del Programma Orario della manifestazione;

 

II) controllo ed intervento, con tempestiva comunicazione al Collegio dei Commissari Sportivi, su questioni disciplinari durante le prove e/o le gare;

 

III) gestione ed attuazione della procedura di partenza e della partenza stessa (starter);

 

IV) interruzione delle prove e/o neutralizzazione mediante pace car o interruzione delle gare, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale Sportivo e dal Regolamento Sportivo, qualora giudicasse insicure le condizioni per la prosecuzione delle stesse, nonché adozione delle eventuali procedure successive all'interruzione di una gara e della conseguente nuova procedura di partenza;

 

V) gestione e controllo dell'intervallo tra la prima e la seconda prova, in caso di doppia gara;

 

VI) Qualora sia previsto il Direttore di Prova, i compiti dei Direttori di Gara specificati ai punti h) ed i) del punto A) del presente articolo, saranno di competenza del Direttore di Prova e i compiti dei Commissari Sportivi indicati ai punti d), e), h) ed l) saranno emendati come segue:

d) i Commissari Sportivi svolgeranno i compiti specificati in questo punto in stretta collaborazione con il Direttore di Prova;

e) i compiti specificati in questo punto ricadono nelle competenze del Direttore di Prova;

h)-l) per quanto disposto in questi punti il Direttore di Prova sostituisce il Direttore di Gara.

 

Art. 49 - Segretario di manifestazione

Il Segretario di manifestazione è responsabile dell'organizzazione della competizione sotto l'aspetto pratico e procedurale, nonché degli annunci e comunicazioni ad essa inerenti.

Egli deve assicurarsi che i diversi Ufficiali abbiamo ricevuto le istruzioni necessarie e che siano muniti di quanto occorre per l'espletamento dei loro compiti.

Deve inoltre coadiuvare il Direttore di gara nei suoi compiti ed in particolare nella preparazione dell'incartamento di chiusura.

 

Art. 50 - Cronometristi

I cronometristi sono gli unici Ufficiali di gara competenti per il rilevamento manuale o meccanico dei tempi in una competizione, secondo le indicazioni del regolamento particolare.

I cronometristi sono designati dalla Federazione Italiana Cronometristi su richiesta dell'organizzatore da inoltrare alla stessa con congruo anticipo, accompagnata da regolamento particolare e dal programma-orario.

I cronometristi devono:

a) all'inizio di una manifestazione mettersi a disposizione del Direttore di gara che darà loro le necessarie istruzioni;

b) redigere e firmare i verbali di cronometraggio consegnandoli corredati dei documenti necessari al Direttore di gara;

 

N.B. - Gli originali dei fogli cronologici saranno consegnati, a richiesta, ai Commissari Sportivi e alla C.S.A.I..

c) comunicare i tempi e i risultati ai Commissari Sportivi o al Direttore di gara a loro richiesta; salvo disposizioni diverse di tali Ufficiali questi dati non devono essere comunicati ad altri;

d) osservare le norme del COD e suoi allegati (in particolare dell'A.D. per i tentativi di record) per quanto riguarda il cronometraggio e gli apparecchi di cronometraggio.

I cronometristi sono tenuti a rispettare ed applicare, nel corso della manifestazione, le decisioni dei Commissari Sportivi, che potranno richiedere al Capo servizio l'immediata sostituzione del cronometrista che non si dimostrai edotto dei propri compiti o faccia sorgere dubbi sull'accuratezza dei rilievi.

 

Art. 51 - Commissari Tecnici

I Commissari Tecnici sono incaricati di verificare la rispondenza delle vetture ai regolamenti tecnici ed alle schede di omologazione, se previste; essi espletano il loro incarico nelle condizioni o secondo le disposizioni della NS 9 con particolare riguardo all'art. 4 di detta NS.

I Commissari Tecnici sono designati dall'organizzatore; nelle gare internazionali ed in quelle nazionali, uno di essi deve essere il Commissario Nazionale delegato dalla C.S.A.I..

a) i Commissari Tecnici devono: procedere alle verifiche pre e post-gara previste dal regolamento particolare ed a quelle eventualmente richieste dalla C.S.A.I. e dai Commissari Sportivi; il Direttore di Gara ed il Commissario Tecnico Delegato potranno richiedere ai Commissari Sportivi di disporre verifiche tecniche post-gara ed i Commissari Sportivi che non dovessero accogliere tale richiesta dovranno verbalizzare la decisione motivandola;

b) redigere e firmare i verbali delle verifiche consegnandone copia ai Commissari Sportivi e/o alla C.S.A.I.;

c) comunicare i risultati delle verifiche solo ai Commissari Sportivi e/o alla C.S.A.I..

Il Commissario Tecnico Nazionale delegato dovrà redigere una relazione riservata, secondo le norme C.S.A.I..

I Commissari Tecnici non potranno in alcun modo effettuare post-gara verifiche tecniche che non siano state loro richieste nei modi previsti dalla precedente lettera a). Qualsiasi irregolarità deve essere comunicata esclusivamente al Collegio dei Commissari Sportivi. Ferma restando l'esclusiva responsabilità dei concorrenti e conduttori per il rispetto delle norme riguardanti i caschi e l'abbigliamento protettivo, i Commissari Tecnici devono verificare che i conduttori dispongano dell'abbigliamento protettivo e dei caschi imposti.

 

Art. 52 - Verificatori

I verificatori hanno il compito di effettuare i controlli sportivi (licenze, patenti di guida, assicurazioni, ecc.) in collaborazione con il Direttore di gara ed il Segretario della manifestazione, ed i controlli tecnici generali (peso delle vetture e dimensioni delle carrozzerie) in collaborazione con i Commissari Tecnici.

I Verificatori sono tenuti a redigere un verbale del loro operato trasmettendolo, secondo la competenza, al Direttore di gara (o Segretario della manifestazione) oppure ai Commissari Tecnici.

Oltre che ai suddetti Ufficiali di gara, essi non dovranno comunicare i risultati delle loro operazioni ad altri che alla C.S.A.I., ai Commissari Sportivi ed all'organizzatore.

 

Art. 53 - Commissari ai box

I Commissari ai box sono incaricati di sorvegliare i rifornimenti e le altre operazioni compiute dalle vetture ai box durante la competizione e di far rispettare le prescrizioni corrispondenti della NS 8 e del Regolamento particolare.

Essi sono agli ordini del Direttore di gara al quale devono segnalare immediatamente qualsiasi infrazione commessa da un concorrente o da un conduttore. Alla fine di ogni competizione essi devono rendere conto del loro operato al Direttore di gara, verbalmente o per iscritto, secondo le istruzioni che avranno ricevuto.

 

Art. 54 - Commissari di percorso e Segnalatori

I Commissari di percorso sono incaricati di sorvegliare i tratti di strada o di pista loro affidati, occupando i posti assegnati dal Direttore di gara e procedendo secondo le prescrizioni dell'All. H del COD.

In ogni posto principale uno dei Commissari viene investito delle funzioni di Capoposto dal Direttore di gara, al quale deve rendere noti immediatamente mediante i mezzi di cui dispone (telefono, segnali, staffette, ecc.), tutti gli episodi ed incidenti che possono verificarsi nel settore di sua competenza, avvalendosi della collaborazione dei Commissari e Segnalatori ai suoi ordini nonché di quelli dei posti secondari del settore stesso.

I Segnalatori sono particolarmente incaricati della manovra delle bandiere di segnalazione secondo le prescrizioni dell'All. H. Essi possono essere nello stesso tempo Commissari di Percorso.

Al termine di ogni competizione ogni capo-posto deve consegnare al Direttore di gara un rapporto scritto sugli episodi ed incidenti verificatisi nel suo settore.

Durante la competizione, ed in quanto disposto dal Direttore di gara, i Commissari di percorso dovranno indicare alla Direzione di gara, l'ordine di transito dei concorrenti davanti al loro posto di sorveglianza.

 

Art. 55 - Giudici

a) Giudici alla partenza: sono Ufficiali di gara che assistono durante la partenza di una competizione il Direttore di gara con l'obbligo di segnalargli immediatamente le false partenze ed altre eventuali irregolarità.

b) Giudici di arrivo: sono ufficiali che hanno il compito di decidere l'ordine secondo il quale i concorrenti superano la linea d'arrivo.

c) Giudici di merito: sono Ufficiali di gara che hanno il compito di decidere se un concorrente e/o conduttore abbia commesso infrazioni a precise prescrizioni regolamentari (es.: assistenza in zone vietate, superamento di una linea, ecc.)

I Giudici di cui alle lettere a), b) e c) sono Giudici di Fatto. I Giudici summenzionati, le cui decisioni sono inoppugnabili, al termine del loro mandato devono consegnare al Direttore di Gara un verbale del proprio operato.

Gli Organizzatori devono obbligatoriamente nominare, tramite apposita circolare informativa da affiggere all'albo di gara, i Giudici di cui alle lettere a), b) e c).

d) Giudici di handicap: sono Ufficiali di gara che hanno il compito, dopo la chiusura delle iscrizioni, di stabilire gli handicap secondo le disposizioni del regolamento particolare.

 

CAPO VI

 

Manifestazioni Sportive

TITOLO I

 

CLASSIFICAZIONE

Art. 56 - Manifestazione Sportiva

Una o più competizioni individuali o collettive alle quali prenda parte un'automobile come definita all'Art. 8 dei CAPO II.

Ogni manifestazione può comprendere una o più gare con caratteristiche e classifiche distinte.

 

Art. 57 - Classificazione delle manifestazioni

Secondo la nazionalità dei concorrenti e dei conduttori ammessi a parteciparvi le manifestazioni si classificano in:

1) internazionali;

2) nazionali.

Le manifestazioni internazionali e nazionali possono essere riservate.

Secondo le loro caratteristiche e finalità e il livello di idoneità medico sportiva richieste le manifestazioni si classificano in:

1) agonistiche (2 livello);

2) a ridotto contenuto agonistico (1 livello);

3) amatoriali.

 

Art. 58 - Manifestazioni internazionali

Le manifestazioni sono internazionali quando sono aperte a concorrenti e conduttori di diverse nazionalità e sono iscritte al Calendario Sportivo internazionale della FIA.

Le manifestazioni internazionali non soggette ad alcuna limitazione per quanto riguarda la partecipazione di concorrenti e conduttori stranieri sono denominate internazionali libere.

 

Art. 59 - Manifestazioni nazionali

Le manifestazioni sono nazionali quando sono aperte soltanto a concorrenti e conduttori titolari di licenza italiana (ved. Art. 35) e sono iscritte al Calendario Sportivo Nazionale della C.S.A.I..

Nei paesi dell'U.E. o associati le prove nazionali sono aperte alla partecipazione dei Titolari di licenze rilasciate dai paesi membri dell'U.E. o associati.

 

Art. 60 - Manifestazioni riservate

Le manifestazioni internazionali e nazionali sono riservate quando i concorrenti ed i conduttori vi sono ammessi subordinatamente al possesso di determinate condizioni precisate dai regolamenti particolari.

Tali condizioni possono riferirsi a qualità o requisiti dei concorrenti o dei conduttori diversi da quelli previsti agli Artt. 17 e 18 del COD od a caratteristiche particolari delle vetture diverse da quelle disciplinate dai regolamenti tecnici generali internazionali o nazionali.

Il regolamento particolare di una manifestazione riservata deve precisare anche il modo con cui verrà accertata la sussistenza delle condizioni richieste.

Sono manifestazioni riservata anche quelle ad invito purché siano precisati i criteri dell'invito.

 

Art. 61 - Manifestazioni agonistiche

Le manifestazioni automobilistiche sono agonistiche quando il loro svolgimento dà luogo ad una classifica basata sul tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita oppure sulla distanza coperta in un periodo di tempo determinato oppure sul rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso oppure sull'abilità di guida dei partecipanti oppure sull'affidabilità delle vetture oppure sulla combinazione di due o più di tali condizioni.

a) Manifestazioni agonistiche propriamente dette (2 livello)

Rientrano in questa definizione le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da specifiche Norme Supplementari:

- velocità in circuito;

- velocità in salita;

- rallies;

- rallies tout-terrain;

- velocità su terra, autocross, rallycross e Formula Challenge;

- slalom singolo e parallelo;

- competizioni su piste ghiacciate;

- fuoristrada (escluso trial);

- accelerazione;

- autostoriche (velocità, rallies);

- karting (velocità);

- competizioni miste di velocità e regolarità;

- tentativi di record;

- competizioni per veicoli elettrosolari;

b) Manifestazione a ridotto contenuto agonistico (1 livello)

Rientrano in questa definizione le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinate da regolamenti specifici (Norme Supplementari e Regolamento Nazionale Karting):

- Regolarità (tutti i settori: auto moderne, auto storiche)

- Fuoristrada Trial

- Gymkane

- Attività sperimentali e pre-agonistiche karting.

 

Art. 62 - Manifestazioni amatoriali (non agonistiche)

Le manifestazioni automobilistiche non sono agonistiche quando vengono disputate soltanto a scopo ricreativo e l'eventuale classifica è basata sulla soluzione di giochi e/o quiz oppure su fattori diversi (ad esempio il consumo) con esclusione del fattore tempo.

Rientrano in questa definizione le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti.

- raduni o concentrazioni turistiche (tutti i settori: auto moderne, auto storiche);

- cacce al tesoro;

- prove di consumo;

- attività episodiche di promozione.

 

Art. 63 - Gymkane

Manifestazioni con percorsi birillati di ridotta distanza ed interamente controllabili a vista, la cui classifica è determinata sommando algebricamente al tempo impiegato a percorrere l'intero percorso le penalità (o gli abbuoni) derivanti dai giochi di abilità (obbligatoriamente almeno due) inseriti lungo il percorso e congegnati in maniera tale da comportare per la loro soluzione, l'arresto delle vetture.

 

Art. 64 - Raduni o concentrazioni turistiche

Manifestazioni che hanno lo scopo preminente di riunire i partecipanti in una località prefissata, seguendo percorsi di ridotta distanza eventualmente obbligatori ma non soggetti a controlli orari né all'imposizione di velocità medie. Possono far parte di queste manifestazioni, per stabilire una classifica, prove di abilità (al massimo due da svolgersi nelle località intermedie o nella località di arrivo) che non devono essere né di velocità, né di regolarità, né di tipo rallystico (sono esclusi i rilevamenti al 1/100 di secondo).

 

Art. 65 - Cacce al tesoro e Prove di consumo

Sono cacce al tesoro le manifestazioni che hanno lo scopo preminente di far convenire i partecipanti in una località prefissata facendo loro risolvere man mano quiz o assolvere particolari compiti lungo il percorso di ridotta distanza sulla base di indicazioni dettate via radio o di istruzioni fornite con altri mezzi.

La classifica deve essere determinata soltanto dalle penalità conseguite nella risoluzione dei quiz e/o nell'assolvimento dei compiti assegnati.

Sono prove di consumo le manifestazioni nelle quali la classifica è basata in maniera determinante sui consumi di carburante.

 

Art. 66 - Regolarità

Manifestazioni nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere determinati tratti costituisce il fattore determinante per la classifica.

Nelle manifestazioni di regolarità non devono essere previste Prove Speciali tipo Rallies e le medie orarie devono essere mantenute sempre nei limiti del Codice della Strada.

 

Art. 67 - Altre manifestazioni amatoriali (non agonistiche)

Manifestazioni non rientranti negli schemi di cui sopra e con caratteristiche di svolgimento non agonistiche approvate di volta in volta.

 

TITOLO II

NORME GENERALI D'ORGANIZZAZIONE

Art. 68 - Disciplina generale delle competizioni

Le competizioni possono essere organizzate:

a) dall'Automobile Club d'Italia;

b) dagli Automobile Club Provinciali, che abbiano ottenuto dalla C.S.A.I. il regolare permesso di organizzazione di cui al seguente Art. 72;

c) dagli Enti e dalle Associazioni titolari di licenza di Organizzatore, che abbiano ottenuto dall'Automobile Club competente per territorio il nulla-osta per l'iscrizione nel calendario sportivo delle competizioni e dalla C.S.A.I. il regolare permesso di organizzazione.

In caso di controversie tra l'A.C. e l'organizzatore in ordine al rilascio del nullaosta di cui al precedente comma, decide inappellabilmente il Presidente della C.S.A.I..

La C.S.A.I. può richiedere agli organizzatori il versamento di un deposito cauzionale a copertura dei fondi occorrenti per la dotazione dei premi.

Non possono essere organizzate competizioni se non in conformità con le disposizioni del COD e del RNS.

Salvo decisione dei Commissari Sportivi per ragioni di sicurezza o il verificarsi di condizioni previste dal regolamento particolare, una competizione non può essere rinviata o soppressa.

 

Art. 69 - Comitato Organizzatore

Gli Enti e le Associazioni con personalità giuridica devono nominare un Comitato Organizzatore di almeno tre persone, di gradimento della C.S.A.I., responsabili a tutti gli effetti dell'organizzazione della competizione sia in fase di predisposizione che di svolgimento.

Le Associazioni senza personalità giuridica devono costituire un Comitato Organizzatore secondo le forme e le modalità stabilite nella N.S. 7.

 

Art. 70 - Permesso di organizzazione

L'autorizzazione scritta da parte della C.S.A.I. ad organizzare una competizione.

 

Art. 71 - Richiesta del permesso di organizzazione

Il permesso di organizzazione di una competizione, eccetto i tentativi di record effettuati al di fuori di una manifestazione sportiva, deve essere richiesto alla C.S.A.I. nei termini e con le modalità stabilite dalla N.S. 7.

La richiesta del permesso di organizzazione deve essere accompagnata dall'invio della bozza del regolamento particolare in triplice copia. Gli organizzatori con la richiesta del permesso di organizzazione si impegnano a munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative e ad ottemperare a tutte le disposizioni impartite dall'autorità governativa e di pubblica sicurezza. Per i tentativi di record effettuati al di fuori di una manifestazione sportiva si applicano le norme dell'All. D del COD.

 

Art. 72 - Rilascio del permesso di organizzazione

La C.S.A.I., riscontrata l'iscrizione a Calendario ed il rispetto delle norme relative alla richiesta del permesso di organizzazione, restituirà una copia della bozza del regolamento particolare, firmata per approvazione, dopo averne controllato la validità ed apportato le eventuali modifiche, nel termine massimo di 15 giorni dalla data della sua ricezione.

L'approvazione del regolamento particolare costituisce il permesso di organizzazione della competizione.

La C.S.A.I. rilascerà il permesso di organizzazione con la riserva che l'Ente Organizzatore deve ottenere, se ne è il caso, le necessarie autorizzazioni amministrative (ved. Art. 24 per l'approvazione del percorso.

Il rilascio del permesso non comporta alcuna tassa in aggiunta alla tassa di organizzazione (NS 1 - Cap. 1) che va versata anticipatamente all'atto della richiesta di iscrizione della competizione a calendario.

Il rilascio del permesso di organizzazione è subordinato all'iscrizione della competizione a Calendario.

 

Art. 73 - Calendario Sportivo Nazionale

a) Norme Generali

Il Calendario Sportivo nazionale è il calendario delle competizioni che vengono organizzate in Italia nel corso dell'anno, con la indicazione per ciascuna di esse delle caratteristiche fondamentali (ved. Art. 57 - Classificazione delle competizioni).

Gli organizzatori (Art. 68) che intendono fare iscrivere una competizione a Calendario devono inoltrare la richiesta alla C.S.A.I. secondo le modalità stabilite dalla NS 7.

La C.S.A.I. stabilirà il Calendario tenendo conto delle richieste pervenute e del Calendario internazionale della FIA.

In linea di massima non possono organizzarsi, in concomitanza di data, competizioni aventi le stesse caratteristiche quando i rispettivi luoghi di effettuazione non siano opportunamente distanziati.

In casi di richieste concomitanti, la C.S.A.I. deciderà insindacabilmente preferendo nell'ordine, a parità di altre condizioni, le gare internazionali (rispettando, nell'ambito di queste, le priorità stabilite dalla FIA), quelle valide per i Campionati, Coppe o Trofei nazionali, le nazionali, le riservate.

Approvato il Calendario Nazionale, sarà consentita l'organizzazione di altre competizioni secondo le procedure della N.S. 7. Nei casi controversi deciderà insindacabilmente la C.S.A.I..

b) Denominazione delle competizioni

La denominazione delle competizioni è soggetta al benestare della C.S.A.I..

Nessuna competizione può assumere denominazione di altra competizione già organizzata in passato o tale da generare equivoci con essa, senza il consenso dell'organizzatore della medesima. In caso di controversia decide inappellabilmente la C.S.A.I..

La denominazione di Gran Premio potrà essere concessa soltanto a competizioni di rilevante importanza e secondo i criteri seguiti dalla FIA.

La denominazione seguita dall'indicazione d'Italia o dell'Automobile Club d'Italia è riservata esclusivamente alle manifestazioni dell'ACI.

c) Campionati Italiani

La C.S.A.I., nello stabilire il Calendario Sportivo Nazionale designerà annualmente, fra le competizioni iscritte, tenendo conto delle richieste relative, quelle valide per i Campionati, Trofei e Coppe Nazionali.

I regolamenti dei Campionati, Trofei e Coppe Nazionali sono riportati nella NS 1. La denominazione di Campionato Nazionale o Italiano nonché di Trofei e Coppe nazionali è riservata alla C.S.A.I..

d) Competizioni Internazionali

L'iscrizione a Calendario Nazionale di competizioni internazionali libere o internazionali, nonché la loro designazione per Campionati, Trofei, Coppe e Challenges FIA, sono regolate dalle apposite norme contenute nell'All. G. del COD e nella NS 7.

 

TITOLO III

REGOLAMENTO PARTICOLARE E PROGRAMMA

Art. 74 - Documenti Ufficiali

Per ogni competizione debbono essere compilati un regolamento particolare (Art. 75) ed un programma (Art. 78).

 

Art. 75 - Regolamento particolare

Il regolamento particolare deve essere predisposto a cura dell'organizzatore secondo le norme del COD, del presente RNS dei regolamenti-tipo e dei regolamenti generali eventualmente predisposti dalla FIA e dalla C.S.A.I..

Per le manifestazioni che comprendono più competizioni, il regolamento particolare potrà essere unico per le norme comuni a ciascuna di esse.

Tutte le norme particolari relative a ciascuna competizione dovranno tuttavia far oggetto di un capitolo distinto.

Detto regolamento, firmato dal legale rappresentante dell'Ente Organizzatore, deve comunque, comprendere le seguenti indicazioni:

1) Organizzatore e Comitato Organizzatore (loro sedi):

2) Classificazione e denominazione della competizione (riferimenti per ogni voce) ed
eventuali validità per Campionati, Coppe, Trofei, ecc, per ogni singola gara in programma;

3) Data di effettuazione e località di svolgimento;

4) Percorso (descrizione, lunghezza, senso di marcia);

5) Distanza o durata di ogni singola gara;

6) Concorrenti e conduttori ammessi e relative licenze sportive richieste;

7) Caratteristiche e classificazione delle autovetture ammesse;

8) Tassa, termini e modalità di iscrizione;

9) Ubicazione Direzione Gara ed in particolare dell'Albo di Gara su cui verranno affisse
tutte le comunicazioni che interessano i concorrenti (elenco partenti, classifiche,
esclusioni, ecc.);
10) Disposizioni concernenti:

- controlli preliminari, le verifiche ed i numeri di gara;

- le prove ufficiali e le eventuali prove libere;

- la partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;

- lo svolgimento delle singole gare;

- i box di pista, le riparazioni, i rifornimenti;

- gli arrivi;

- il parco chiuso e le verifiche post-gara;

- le classifiche: criteri di compilazione, ora e luogo di pubblicazione;

- i reclami e gli appelli (richiamati alle norme del COD e del RNS);

- i premi: ammontare, suddivisione e distribuzione.

11) Richiami regolamentari concernenti:

- le assicurazioni del Comitato Organizzatore e dei Conduttori (NS 3 - CAP. III);

- il carburante (COD - All. J);

- la sorveglianza del percorso e le segnalazioni (COD All. H);

- i dispositivi di sicurezza (COD - All. J), l'obbligatorietà del casco e dell'abbigliamen-
to protettivo per i piloti, l'obbligatorietà degli attacchi per le cinture di sicurezza;

- la pubblicità sulle vetture (Norme C.S.A.I.);

- i contrassegni distintivi (Norme C.S.A.I.);

- la cauzione per verifiche a seguito di reclamo (NS 9).

12) Dichiarazione che la competizione è organizzata in conformità al <%-4>Codice Sportivo

Internazionale della FIA ed al Regolamento Nazionale Sportivo della C.S.A.I..

13) Precisazione che la competizione potrà essere rinviata o soppressa nei soli casi
di forza maggiore riconosciuta dalla C.S.A.I. o di decisione dei Commissari Sportivi
<%-4>per ragioni di sicurezza.

14) Ufficiali di gara, con precisazione dei Commissari Nazionali delegati dalla C.S.A.I.
e del medico sportivo.

 

Art. 76 - Modifiche ai regolamenti particolari

Tutte le modifiche al regolamento particolare di una competizione devono essere approvate dalla C.S.A.I. e fare oggetto di apposita circolare diramata a tutti gli interessati.

Dopo l'apertura delle iscrizioni ogni modifica è subordinata all'accordo unanime di tutti i concorrenti iscritti alla gara cui la modifica si riferisce oppure alla decisione dei Commissari Sportivi della competizione; questi ultimi provvederanno solo per documentate ragioni di forza maggiore o di sicurezza.

Fermo quanto precede, se si intende apportare la modifica a verifiche effettuate, sarà sufficiente ottenere l'accordo unanime dei concorrenti presentatisi alle verifiche stesse.

Alla C.S.A.I., in ogni caso, è riservata la facoltà di modificare regolamenti già approvati.

 

Art. 77 - Pubblicazione dei regolamenti particolari

L'organizzatore deve curare la massima e tempestiva diffusione del regolamento particolare della competizione.

Di esso 15 copie, redatte nel testo definitivo e completo di tutte le indicazioni dovranno pervenire alla C.S.A.I. con anticipo, rispetto alla data di effettuazione della competizione, di 70 giorni per le competizioni internazionali titolate, di 30 giorni per le altre competizioni a Calendario internazionale e per le nazionali e di 15 giorni per le riservate.

Una copia va contemporaneamente inviata agli enti federati all'ACI interessati allo Sport Automobilistico (in particolare ad ANCAI, ANFIA e FIA) ed all'ufficio stampa dell'ACI. Inoltre, per tutte le competizioni eccettuate quelle riservate, agli AC provinciali e, per le competizioni internazionali titolate, alle ASN organizzatrici di prove valevoli per lo stesso titolo.

Un regolamento particolare non può essere oggetto di pubblicazione, totale o parziale, prima di aver ricevuto l'approvazione della C.S.A.I., pena l'applicazione per i trasgressori di una delle penalità previste dall'art. 153 del COD.

 

Art. 78 - Programma

Documento ufficiale elaborato dall'Ente Organizzatore di una competizione, contenente tutte le indicazioni utili per informare i concorrenti ed altri interessati alla manifestazione sui dettagli di svolgimento di tale competizione, obbligatorio per tutte le competizioni eccettuati i tentativi di record effettuati al dio fuori di una manifestazione sportiva.

Sul programma ufficiale devono figurare le indicazioni di cui all'Art. 67 del COD. Nel caso in cui tali indicazioni figurino sul regolamento particolare, lo stesso potrà tener luogo del programma.

Cinque copie del programma dovranno pervenire alla C.S.A.I. prima dell'effettuazione della competizione.

(segue)

 

 

REGOLAMENTO NAZIONALE SPORTIVO
(seconda parte)

 

TITOLO IV

ISCRIZIONI

Art. 79 - Norme generali

Con l'iscrizione si conclude un contratto fra il concorrente ed il Comitato Organizzatore, contratto che può essere firmato congiuntamente o risultare da uno scambio di corrispondenza.

Esso obbliga il concorrente a prendere parte alla competizione, salvo casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Dal canto suo il Comitato Organizzatore è tenuto a rispettare il contratto nei limiti di quanto previsto dal regolamento particolare.

Entrambe le parti sono tenute al rispetto leale del contratto.

 

Art. 80 - Apertura delle iscrizioni

L'apertura delle iscrizioni non può avvenire prima della approvazione da parte della C.S.A.I., del regolamento particolare (v. Artt. 72, 74, 75 e 76); lo stesso regolamento particolare può stabilire un diverso successivo termine di apertura delle iscrizioni.

Gli organizzatori non possono dare pubblica notizia di una iscrizione prima dei termini di cui al comma che precede, pena l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'Art. 153 del COD.

 

Art. 81 - Iscrizione di un'automobile

La stessa automobile non può essere iscritta in una competizione che una sola volta. In circostanze eccezionali la C.S.A.I. potrà derogare al comma che precede autorizzando, per non più di due volte, l'iscrizione della stessa automobile nella medesima competizione, a condizione che essa sia guidata da conduttori diversi.

La deroga dovrà figurare sul regolamento particolare.

 

Art. 82 - Condizioni e modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione devono essere redatte su appositi moduli forniti dall'Organizzazione ed approvati dalla C.S.A.I., ed inviate entro i termini di cui all'Art. 87.

Le domande di iscrizione devono essere firmate dal concorrente titolare della relativa licenza, ed essere inviate all'Organizzatore unitamente alla tassa di iscrizione prevista dal regolamento particolare nei limiti di quanto dispone la NS 2 - Cap. II, salvo diversa procedura prevista dai regolamenti dei singoli Campionati.

Il regolamento particolare può stabilire che la tassa di iscrizione venga rimborsata, in tutto o in parte, ai concorrenti che abbiano soddisfatto a determinate condizioni.

In casi particolari, con l'approvazione della C.S.A.I., gli organizzatori possono richiedere, ed il regolamento particolare può stabilire, che ogni concorrente versi, a garanzia della propria partecipazione, una cauzione da rimborsarsi se lo stesso avrà regolarmente preso la partenza.

Le iscrizioni possono essere inviate anche per telegramma a condizione che contemporaneamente vengano spediti i moduli di cui sopra e la relativa tassa.

Le domande di iscrizione incomplete o prive di una delle indicazioni tassativamente prescritte, pur restando impegnative per il concorrente che le ha sottoscritte, possono essere considerate nulle dall'organizzatore, quando il concorrente, sollecitato a regolarizzare l'iscrizione, non vi ottemperi entro il termine di chiusura delle iscrizioni stesse.

L'inosservanza dell'impegno di cui sopra comporta per il concorrente o il conduttore il deferimento alla C.S.A.I. per il giudizio disciplinare da parte della stessa.

E' fatto obbligo al concorrente che abbia inviato la domanda di iscrizione, anche se incompleta, di preavvisare l'organizzatore, prima delle verifiche ante gara, della eventuale impossibilità di partecipare alla stessa.

I concorrenti ed i conduttori titolari di licenza italiana non possono iscriversi ad una manifestazione organizzata all'estero senza la preventiva autorizzazione della C.S.A.I., ad eccezione dei titolari di licenza di concorrente e conduttore internazionale che si iscrivono a manifestazioni svolgentisi nei paesi CEE e assimilati (Svizzera, Andorra, Repubblica di San Marino e Principato di Monaco), pena l'applicazione di una delle penalità di cui all'art. 153 del COD.

L'autorizzazione di cui sopra può essere data mediante:

- visto sul modulo di iscrizione;

- autorizzazione scritta per una o più competizioni o per un determinato periodo.

Gli organizzatori di gare internazionali o nazionali (v. art. 36) organizzate in Italia non possono accettare iscrizioni di concorrenti o conduttori titolari di licenza estera che pervengano senza l'autorizzazione della rispettiva ASN, pena l'ammenda prevista dall'art. 70 del COD. I concorrenti e conduttori titolari di una licenza, che non sia di 1º livello, rilasciata dalla A.S.N. di un paese appartenenti alla CEE o assimilato non dovranno presentare l'autorizzazione della propria A.S.N..

I titolari di licenza C.S.A.I. non possono iscriversi ad una manifestazione organizzata da un'ASN non aderente alla FIA.

 

Art. 83 - Nullità di una iscrizione

Le iscrizioni pervenute dopo la scadenza del termine di chiusura (salvo il caso previsto dall'art. 84) sono nulle; l'organizzatore non è tenuto, pertanto, a dare alcuna comunicazione ufficiale circa la nullità dell'iscrizione.

Qualsiasi iscrizione contenente una falsa dichiarazione è nulla; nel caso in cui il firmatario della stessa sia ritenuto colpevole di scorrettezza, l'organizzatore potrà deferirlo alla C.S.A.I. per l'adozione delle penalità previste dall'art. 153 del COD.

 

Art. 84 - Rifiuto di una iscrizione

L'organizzatore può rifiutare l'iscrizione di un concorrente o di un conduttore senza essere tenuto a precisarne i motivi (salvo il caso di competizioni internazionali titolate previsto dalla regolamentazione FIA).

Il rifiuto di iscrizione dovrà essere notificato all'interessato (nel caso di rifiuto del conduttore la notifica va fatta anche allo stesso) a mezzo lettera raccomandata o telegramma nei seguenti termini:

- almeno 5 giorni prima dell'inizio della competizione per gare internazionali libere, internazionali e nazionali;

- almeno 2 giorni prima dell'inizio della competizione per gare riservate.

L'Organizzatore in ogni caso deve comunicare senza ritardo e comunque non oltre la data del rifiuto dell'interessato, al Presidente della C.S.A.I. i motivi del rifiuto d'iscrizione. Il Presidente della C.S.A.I., esaminati i motivi, deciderà inappellabilmente in merito.

 

Art. 85 - Iscrizioni condizionate

Il regolamento particolare potrà prevedere che alcune iscrizioni siano accettate con riserve ben definite, come ad esempio, nel caso in cui il numero dei partenti sia limitato, a condizione che si verifichi una rinuncia fra gli altri concorrenti iscritti.

Una iscrizione condizionata deve essere notificata all'interessato a mezzo di lettera o di telegramma spedito al più tardi il giorno successivo a quello della chiusura delle iscrizioni, ma il concorrente iscritto condizionatamente non è soggetto alle prescrizioni dell'Art. 124 del COD.

 

Art. 86 - Pubblicazione delle iscrizioni

E' vietato rendere pubblici i nomi dei concorrenti e conduttori non regolarmente iscritti.

I nomi dei concorrenti e conduttori iscritti condizionatamente dovranno essere indicati come tali al momento della pubblicazione delle iscrizioni.

Per infrazione alle disposizioni di cui sopra, l'organizzatore è passibile di un'ammenda da cui è stabilita dalla C.S.A.I.

 

 

Art. 87 - Chiusura delle iscrizioni

La data e l'ora di chiusura delle iscrizioni devono essere obbligatoriamente indicate nel regolamento particolare.

I termini previsti per la chiusura delle iscrizioni sono i seguenti: almeno 7 giorni (manifestazioni internazionali), 5 (manifestazioni nazionali), 3 (manifestazioni riservate) prima della data di inizio della competizione.

Il timbro postale fa fede della data e dell'ora di invio delle iscrizioni pervenute per posta o per telegramma.

Per data di inizio delle manifestazioni si intende quella di inizio delle prove ufficiali, in quanto esistano.

 

 

Art. 88 - Rispetto delle iscrizioni

L'organizzatore deve immediatamente segnalare alla C.S.A.I. per le sanzioni del caso il concorrente che, eccetto il caso previsto dall'Art. 85, non partecipi ad una competizione per la quale è stato designato.

Le contestazioni fra organizzatori e concorrenti saranno giudicate dalla C.S.A.I. secondo quanto prescritto dall'Art. 69 del COD.

 

Art. 89 - Designazione degli ammessi e dei supplenti - Sostituzione dei conduttori

Il regolamento particolare indicherà il criterio di designazione degli ammessi alla competizione (in ordine di ricevimento delle iscrizioni, estrazione a sorte, ecc.) nel caso in cui il numero delle iscrizioni ricevute superi il numero massimo dei concorrenti fissato dal regolamento stesso.

Il concorrente eliminato in base a quanto precede, potrà essere ammesso come supplente, previo accordo con l'organizzatore.

La sostituzione dei Conduttori di concorrenti già iscritti può essere autorizzata dai Commissari Sportivi solo se prevista dal regolamento particolare di una competizione che ne deve precisare i casi ed il termine ultimo.

 

Art. 90 - Elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori

L'organizzatore deve inviare alla C.S.A.I. e mettere a disposizione di ogni concorrente, almeno 48 ore prima dell'inizio di una manifestazione, l'elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori che prendono parte alla competizione.

Pel le gare Slalom il suddetto termine è ridotto a 24 ore.

Tale elenco deve contenere:

- organizzatore, data, luogo e denominazione della manifestazione;

- nominativo dei concorrenti e dei conduttori;

- marca, tipo, cilindrata delle vetture e, quando è il caso, categoria, gruppo e classe di appartenenza.

L'elenco deve comprendere, distinte dalle altre e chiaramente individuate, le eventuali iscrizioni condizionate.

L'organizzatore deve inviare alla C.S.A.I. anche l'elenco delle eventuali iscrizioni nulle (con l'indicazione delle ragioni di nullità) e delle iscrizioni rifiutate.

TITOLO V

 

OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI

Art. 91 - Responsabilità comune del concorrente e del conduttore

Il concorrente, firmatario dell'iscrizione (ved. Art. 82) è responsabile del comportamento dei conduttori iscritti e di tutti i suoi aiutanti e delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione alla competizione.

I conduttori e gli aiutanti di cui sopra sono a loro volta responsabili di qualsiasi infrazione al COD ed al presente RNS.

Il concorrente è altresì responsabile a titolo di responsabilità obiettiva, del comportamento tenuto da altra persona nell'ambito dei campi di gara e nelle immediate adiacenze e che risulti essere diretto ad agevolare o sostenere il concorrente stesso o i suoi conduttori.

 

Art. 92 - Obblighi generali

A) SOSTITUZIONE DI COMPETIZIONE

Ogni concorrente che, essendosi iscritto, od ogni conduttore che, avendo accettato di condurre in una competizione internazionale o nazionale, non vi prenda parte e partecipi ad un'altra gara organizzata lo stesso giorno in un altro luogo, sarà sospeso (ritiro provvisorio della licenza) a partire dal momento dell'inizio di quest'ultima gara per un tempo che sarà stabilito dalla C.S.A.I.. In caso di competizioni svolgentisi in nazioni diverse, le due A.S.N. interessate dovranno accordarsi sulla penalità da infliggere. Nell'impossibilità di raggiungere un accordo tra le due A.S.N., la questione sarà sottoposta alla F.I.A. che deciderà inappellabilmente.

Ai fini dell'applicazione delle penalità saranno considerate valide anche le iscrizioni non accompagnate dalla relativa tassa.

B) PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI NON DISTANZIATE

In linea generale è vietato ad un conduttore di prendere parte a più competizioni se le stesse non sono distanziate fra di loro almeno 24 ore effettive, calcolate dall'ora di termine di una competizione, all'ora di inizio delle prove ufficiali della successiva. In casi speciali, in relazione alle caratteristiche ed al luogo di svolgimento delle singole competizioni, la C.S.A.I. ha facoltà di concedere deroghe a quanto sopra, su richiesta degli organizzatori o dei concorrenti da presentarsi prima della chiusura delle iscrizioni.

C) DURATA MASSIMA DI GUIDA

Un conduttore non potrà guidare in competizione più di 4 ore consecutive; il successivo periodo di riposo deve essere di almeno un'ora.

Sono esenti da quest'obbligo i Rallies e le manifestazioni di Regolarità.

D) DESIGNAZIONI MULTIPLE

Nessun conduttore può essere designato più di una volta nella stessa competizione.

La C.S.A.I. può, a suo insindacabile giudizio, derogare a quanto sopra a condizione che il conduttore guidi ogni volta una vettura diversa.

La deroga dovrà figurare sul regolamento particolare.

 

Art. 93 - Obblighi particolari dei conduttori

Nelle competizioni, oltre ad attenersi alle prescrizioni previste dal regolamento particolare, anche in relazione alle caratteristiche del percorso (ved. Art. 20 se trattasi di autodromi), i conduttori devono:

a) presentarsi alla partenza in buone condizioni fisiche e psichiche;

b) attenersi alle segnalazioni degli Ufficiali di gara;

c) mantenere di norma la propria traiettoria, evitando manovre scorrette.

d) agevolare, per quanto possibile, i sorpassi, tenendo conto che gli stessi possono avvenire da entrambi i lati. I conduttori doppiati o che stanno per essere doppiati, devono immediatamente cedere il passo al conduttore doppiante, eventualmente anche rallentando l'andatura;

e) mantenere la propria traiettoria, dopo aver superato un'altra vettura, per un tratto sufficiente a non interferire con la marcia del veicolo superato;

f) transitare al largo davanti ai box, salvo il caso di fermata agli stessi;

g) entrare ai box curando di non intralciare le vetture in corsa e tenendo una velocità ridotta per non creare pericolo alle persone presenti nella zona box;

h) effettuare i rifornimenti e le altre operazioni ai box secondo le prescrizioni della NS 8 e del regolamento particolare della competizione;

i) assicurarsi, nel lasciare il proprio box, di non intralciare le altre vetture ed immettersi in pista solo dietro autorizzazione dell'ufficiale di gara addetto;

l) non compiere, per nessun motivo, anche per breve tratto, il percorso in senso opposto a quello di corsa, sia durante la gara, sia durante le prove ufficiali, e non procedere in retromarcia fuori dello spazio antistante ai box;

m) non effettuare, in genere, manovre che per la loro natura o per le circostanze in cui avvengono possano risultare pericolose. Una condotta di gara pericolosa comporta l'esclusione dalla competizione anche se non intenzionale o se imputabile a imperizia o deficienza umana o meccanica, quale quella risultante da ripetuti testa coda o uscite di strada.

In tali casi il provvedimento tuttavia non avrà carattere disciplinare;

n) non attraversare per alcun motivo la pista a piedi se non previa autorizzazione e sotto la sorveglianza di un ufficiale di gara;

o) spostare subito la vettura, nel caso di arresto lungo il percorso, fuori dalla pista o, in assenza di banchina, quanto più possibile sul margine della pista stessa, collocandola lontano dalle curve ed in modo visibile per gli altri conduttori, e chiedendo comunque l'intervento degli ufficiali di gara;

p) non spingere o fare spingere la vettura sia per riprendere la gara dopo un arresto lungo il percorso, sia dopo essersi fermati ai box, tranne quando autorizzato dalle N.S. o dai regolamenti particolari di gara;

q) indossare il prescritto vestiario di gara ed in particolare il casco protettivo. Le suddette prescrizioni valgono, in quanto applicabili, per tutti i tipi di competizioni e di percorso.

 

TITOLO VI

 

NORME DI SVOLGIMENTO


Art. 94 - Verifiche

Le verifiche sono operazioni di controllo effettuate nei confronti dei concorrenti, conduttori e vetture iscritti ad una competizione.

Le verifiche si distinguono in sportive e tecniche.

Le verifiche sportive consistono nel controllo medico dei conduttori (v. Art. 95) e nel controllo dei documenti, delle licenze e di quanto altro richiesto dal regolamento particolare della competizione per l'ammissione a partecipare alla stessa.

Le verifiche tecniche consistono nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche delle vetture alle schede di omologazione ed i regolamenti tecnici relativi (All. J del COD) e si suddividono in verifiche ante-gara e post-gara.

Le verifiche, sia sportive che tecniche, devono essere effettuate secondo la procedura e le disposizioni di cui alla NS 9.

 

Art. 95 - Controllo medico dei conduttori

Il controllo medico dei conduttori consiste nell'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei conduttori a prendere parte alle competizioni e può essere disposto sia nel corso della competizione sia a seguito di infortuni. Esso deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dalla NS 6.

 

Art. 96 - Parco chiuso

L'istituzione del parco chiuso è obbligatoria nelle competizioni in cui sono previste verifiche tecniche.

Il regolamento particolare di ogni competizione deve contenere le prescrizioni specificate alla NS 9.

 

Art. 97 - Prove ufficiali

Per consentire ai partecipanti di esercitarsi sul percorso ed eventualmente per selezionare i partenti secondo i criteri previsti dal regolamento particolare, ogni gara sarà preceduta da prove da effettuarsi nelle medesime condizioni del suo svolgimento.

Il numero, la durata e le modalità di tali prove sono stabiliti dal regolamento particolare in base alle prescrizioni della NS 8 nonché dei regolamenti generali eventualmente predisposti dalla FIA e dalla C.S.A.I.

 

Art. 98 - Segnalazioni

Sono quelle previste dall'All. H del COD.

Le bandiere di segnalazione possono venire integrate o sostituite con segnalazioni luminose colorate, aventi lo stesso significato. La sostituzione o integrazione è obbligatoria nel caso di corse notturne.

 

Art. 99 - Partenza - Definizioni e norme generali

a) La partenza è l'istante in cui viene dato il segnale di partenza ad una vettura isolata o a più vetture che partono insieme.

b) le partenze, siano esse isolate (vettura singola o coppia di vetture) che in gruppo (più vetture) si distinguono in due tipi:

1) partenza da fermo, se le vetture sono immobili nell'istante in cui viene dato il segnale di partenza;

2) partenza lanciata, se le vetture sono già in movimento in detto istante, eventualmente al seguito di una vettura staffetta; la partenza avviene al passaggio della prima vettura concorrente sulla linea di partenza.

c) la linea di partenza è la linea rispetto alla quale viene determinata la posizione che ogni vettura deve occupare prima della partenza (schieramento di partenza), nel caso di partenza da fermo, o quella al passaggio della quale ha luogo la partenza lanciata.

d) Il tipo di partenza, il numero delle vetture partenti, il loro schieramento ed il criterio per determinarlo, la condizione di motore fermo o in moto ed ogni altra modalità della partenza, devono essere specificati sul regolamento particolare ed essere conformi alla NS 8 ed ai regolamenti generali e regolamenti eventualmente predisposti dalla FIA e dalla C.S.A.I.. Per quanto riguarda i tentativi di record, vale l'All. D del COD.

 

Art. 100 - Segnale di partenza - Ordini dello starter

Il segnale di partenza può essere dato sia per mezzo di un semaforo la cui luce rossa, preventivamente accesa, viene sostituita da quella verde, sia con l'abbassamento della bandiera di partenza da parte dello starter.

In nessun caso il segnale di partenza potrà essere ripetuto.

I conduttori, con le rispettive vetture, sono da considerare agli ordini dello starter dal momento in cui si sono posti in griglia, fino al momento in cui viene accesa la luce verde o viene abbassata la bandiera.

Sono comunque considerati partiti tutti i conduttori che, superate tutte le operazioni preliminari e qualificatisi, si sono posti in griglia di partenza agli ordini dello starter con le rispettive vetture. In tutti gli altri casi i conduttori non saranno considerati partiti.

In tutte le competizioni organizzate in Italia lo starter deve essere obbligatoriamente il Direttore di Gara o di Prova, fatte salve diverse eventuali disposizioni FIA.

 

Art. 101 - Cronometraggio

Il cronometraggio ha inizio all'istante in cui viene dato il segnale di partenza.

Nelle competizioni in circuito, dopo la fine del primo giro e ad ogni giro successivo, il cronometraggio avrà luogo al passaggio di ogni vettura sulla linea posta davanti al posto di cronometraggio, salvo diversa prescrizione del regolamento particolare.

Nel caso di partenza da fermo, se il cronometraggio viene effettuato mediante apparecchio automatico, le vetture occuperanno una posizione tale che la loro parte che provoca l'avviamento dell'apparecchio si trovi a 50 cm. a monte della linea di partenza; se il cronometraggio viene effettuato con apparecchio manuale, la sezione delle ruote anteriori a contatto del suolo dovrà trovarsi sulla linea di partenza.

Le modalità di cronometraggio devono essere specificate nel regolamento particolare. Per quanto riguarda i tentativi di record, si rimanda all'All. D del COD.

 

Art. 102 - Falsa partenza

Il conduttore che, dopo essersi posto agli ordini dello starter (Art. 100), lascia con la propria vettura la posizione assegnatagli prima che sul semaforo di partenza appaia la luce verde, o che la bandiera di partenza venga abbassata incorre in una falsa partenza.

Nel caso di partenza in gruppo, il conduttore che incorre in una falsa partenza sarà penalizzato con lo stop and go ed una ammenda.

Nel caso di partenza isolata, la penalità sarà di almeno 10 secondi, a decorrere dall'istante in cui il conduttore si è messo effettivamente in moto, indipendentemente dal segnale di partenza.

<%-4>Il regolamento particolare può prevedere un aumento delle penalità di cui sopra, fissandone il limite massimo.

I Commissari Sportivi applicheranno discrezionalmente le penalità entro i limiti così prefissati, tenendo conto dell'indebito vantaggio derivato al conduttore dalla falsa partenza.

Nei tentativi di primato la falsa partenza non è penalizzata (V. All. del COD).

 

Art. 103 - Batterie - Finale - Serie

Una competizione può essere suddivisa in batterie e finale oppure in più serie. Il regolamento particolare deve definire le caratteristiche delle suddette suddivisioni.

Nel caso di batterie, esso deve in particolare precisare il criterio di ammissione alle stesse (sorteggio, tempi di prova od altro) e quello di ammissione alla finale.

Nel caso di serie, partecipando a ciascuna di esse tutti i concorrenti ammessi, dovrà essere precisato il criterio di formazione della classifica finale (per somma dei tempi o altro).

 

Art. 104 - Controlli lungo il percorso

In particolari tipi di competizioni (ad es. nei Rallies) possono essere previsti controlli intermedi lungo il percorso.

Il regolamento particolare deve precisare le modalità di transito ai controlli, nonché il sistema di rilevamento dei tempi, se previsto.

Detti controlli devono essere opportunamente segnalati ed affidati alla responsabilità di Ufficiali di gara.

 

Art. 105 - Arrivo - Termine della competizione - Interruzione

La competizione ha termine per ciascun concorrente con il passaggio della linea o traguardo di arrivo, al segnale di arresto dato dal Direttore di gara, o da altro ufficiale da lui a ciò delegato, mediante la bandiera a scacchi (All. H. del COD).

La linea d'arrivo, come definita all'Art. 22, va materializzata mediante una striscia dipinta sulla pista normalmente all'asse della stessa, di fronte al posto di cronometraggio, se previsto.

Le modalità di arrivo e di termine della competizione devono essere precisate nel regolamento particolare in relazione al tipo della stessa.

In particolare le corse di distanza hanno termine con l'arrivo del primo conduttore che ha percorso l'intera distanza di gara; quelle di durata (in circuito) con l'arrivo, al completamento del giro in corso, del primo dei conduttori che hanno compiuto il maggior numero di giri allo scadere del tempo di durata della gara.

Dopo l'arrivo del primo, tutti gli altri conduttori dovranno essere fermati al loro passaggio sulla linea di arrivo.

In ogni caso il regolamento particolare deve prescrivere un tempo massimo (o una distanza minima) per il termine della competizione ai fini della classifica.

La competizione può essere interrotta in caso di maltempo, incidenti ed altri casi di pericolosità, a giudizio della maggioranza dei Commissari Sportivi presenti, in accordo alla NS 8.

 

Art. 106 - Classifiche

Le classifiche riportano i risultati sportivi conseguiti dai conduttori nella competizione.

La procedura per la loro compilazione, esposizione ed eventuale modifica è la seguente:

a) compilazione

Le classifiche devono venire predisposte a cura del Direttore di gara, sulla base dei dati ufficiali rilevati dai cronometristi o forniti dai Giudici secondo le prescrizioni del regolamento particolare; esso dovrà prevedere il sistema di classifica e le modalità per lo spareggio degli ex-aequo ai fini dell'assegnazione dei premi. In via generale saranno classificati esclusivamente quei conduttori che avranno compiuto l'intero percorso o una parte di esso determinata dal regolamento particolare. Il Direttore di gara puà affidare, sotto la propria responsabilità, l'incarico della compilazione delle classifiche ad un suo delegato, il cui nominativo deve essere menzionato nel regolamento particolare.

b) esposizione

Le classifiche ufficiali, sottoscritte dal Direttore di gara devono essere esposte nell'ora e nei luoghi indicati dal regolamento particolare.

Nel caso in cui la compilazione delle classifiche si prolunghi oltre l'orario previsto, nel luogo ed entro l'ora anzidetti dovrà venire affisso un avviso con l'indicazione della presumibile nuova ora ed, eventualmente, la nuova località in cui esse saranno esposte.

Nel caso in cui le classifiche vengano esposte prima dell'ora stabilita dal regolamento particolare, i termini di reclamo decorrono dall'ora indicata nel regolamento suddetto.

I termini per l'accettazione degli eventuali reclami decorrono dal momento della esposizione delle classifiche.

In via eccezionale possono essere esposte classifiche provvisorie, in questo caso le classifiche dovranno indicare chiaramente le ragioni ed i limiti della loro provvisorietà.

Sulle classifiche provvisorie non è indispensabile la firma del Direttore di gara.

c) modifica

Le classifiche compilate ed esposte secondo quanto precede possono subire modifiche a seguito di decisioni dei Commissari Sportivi relative a verifiche, reclami e rapporti di altri Ufficiali di Gara.

Le classifiche ufficiali modificate dal Direttore di Gara a seguito di decisioni dei Commissari Sportivi divenute inappellabili (per scadenza dei termini di cui all'art. 138 lett. a) del RNS o per rinuncia scritta del/i Concorrente/i dovranno essere esposte, secondo quanto prescritto dalla precedente lettera b), nella stesura definitiva ed i termini di reclamo, se scaduti, non sono riaperti.

I Commissari Sportivi esauriscono il loro mandato relativo alle classifiche dal momento in cui le stesse eventualmente modificate come detto sopra, diventano definitive.

I provvedimenti successivi, anche in caso di errori materiali, sono di competenza della C.S.A.I. in sede di omologazione.

 

Art. 107 - Premi

I premi previsti per ogni competizione possono essere stabiliti sia in denaro che in oggetti e devono essere precisati dettagliatamente nel regolamento particolare.

La C.S.A.I. stabilisce le competizioni per le quali i premi in denaro sono obbligatori, determinandone l'ammontare minimo. Le modalità di distribuzione dei premi sono stabilite dalla NS 2 Cap. Cap. V.

La C.S.A.I. riconosce i soli premi previsti dal regolamento particolare e dalle proprie norme e tutela al riguardo gli eventi diritto.

Gli Organizzatori devono versare al FAC (Fondo Assistenza Corridori) un'aliquota nella misura e con le modalità di cui alla NS 2 cap. VI.

La premiazione, (distribuzione dei premi in denaro e dei premi d'onore) deve essere effettuata dagli Organizzatori, in linea di massima, nel giorno stesso di ultimazione della gara, ed il regolamento particolare deve precisare in proposito l'ora ed il luogo della premiazione stessa.

La premiazione non può avere inizio senza il nulla osta dei Commissari Sportivi che devono preventivamente accertare:

- il completamento delle verifiche tecniche;

- la scadenza dei termini per la presentazione di reclami e l'avvenuta decisione relativa a quelli presentati;

- l'assenza di preavvisi di appello.

I Commissari Sportivi potranno autorizzare successivamente la distribuzione dei premi per la parte della classifica che può ritenersi definitiva.

 

Art. 108 - Incartamento di chiusura

Entro dieci giorni dal termine della competizione, l'Organizzatore deve inviare alla C.S.A.I. per l'omologazione un incartamento di chiusura (in duplice copia) contenente:

- il regolamento particolare ed il programma ufficiale;

- l'elenco degli iscritti con l'indicazione dei partenti, del nominativo e numero di licenza dei concorrenti e dei conduttori; del tipo, marca, gruppo e classe delle vetture, dei numeri di gara assegnati; dei motivi per i quali alcuni concorrenti e/o conduttori non si siano presentati alle verifiche preliminari o non abbiano preso la partenza:

- la relazione dettagliata dei Commissari Sportivi sullo svolgimento della competizione prevista dall'art. 47 con l'indicazione dei fatti salienti verificatisi nella stessa, le eventuali decisioni prese e penalità comminate, i provvedimenti proposti alla C.S.A.I. ed il parere sulla omologazione dei risultati;

- la relazione del Direttore di gara su tutti i fatti verificatisi nel corso della competizione;

- la relazione dei Commissari Tecnici sulle verifiche tecniche ante e post-gara;

- le relazioni degli altri ufficiali di gara (Commissari di Percorso, ai box, etc.), se le loro segnalazioni abbiano influito sulla compilazione della classifica o su provvedimenti disciplinari adottati o da proporre;

- le classifiche con i verbali dei Cronometristi in originale;

- l'elenco di eventuali reclami con il relativo testo;

- il verbale di assegnazione e distribuzione dei premi;

- i comunicati, le circolari ed i provvedimenti emanati per la competizione.

Il termine di cui al comma 1 è perentorio.

L'Organizzatore, il Direttore di Gara ed il Segretario di manifestazione sono responsabili dell'osservanza del termine.

La prova della trasmissione tempestiva dell'incartamento è data dal timbro postale o dal timbro della C.S.A.I. nel caso di recapito a mano.

Qualora, per il differimento di verifiche post-gara o altre circostanze, l'incartamento risultasse incompleto, esso dovrà comunque essere inviato nei termini, facendo presente le ragioni del caso.

Entro tre giorni dal termine della competizione i Commissari Sportivi ed i Commissari Tecnici Nazionali, delegati dalla C.S.A.I., dovranno inviare alla stessa utilizzando i moduli appositamente predisposti, una relazione riservata sullo svolgimento della competizione.

I Commissari Tecnici dovranno relazionare in merito alla modalità delle verifiche ed alle eventuali irregolarità riscontrate.

Le suddette relazioni dovranno anche segnalare fatti da tener presenti nelle competizioni successive e sono parte integrante, a tutti gli effetti, dell'incartamento di chiusura.

 

Art. 109 - Omologazione

L'omologazione di una competizione rappresenta il riconoscimento ufficiale dei risultati conseguiti e la conferma della regolarità degli stessi.

L'omologazione viene pronunciata, sulla base dell'incartamento di chiusura, dalla C.S.A.I. tramite le Sottocommissioni oppure il Comitato Esecutivo nei casi in cui riterrà di avocare a sé l'esercizio del potere di omologazione.

Indipendentemente dall'esistenza di contestazioni, la C.S.A.I. procede d'ufficio ad un controllo sostanziale e formale dell'incartamento di chiusura per accertare la legittimità dei risultati - la conformità, cioè, ai regolamenti - anche se gli stessi, consacrati nelle classifiche, siano stati resi definitivi con una decisione, non appellata, dei Commissari Sportivi. Qualora pendano appelli contro le decisioni dei Commissari Sportivi, l'omologazione relativa alla parte impugnata è sospesa.

Non appena note le decisioni del Tribunale Nazionale d'Appello sui ricorsi, la C.S.A.I. provvede ad autorizzare l'organizzatore ad emanare la classifica modificata ed a notificarla agli interessati, nonché ad omologare la competizione.

In sede di omologazione la C.S.A.I. - su segnalazione o di ufficio - decide sull'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di concorrenti, conduttori, Ufficiali di gara o organizzatori.

Quando sussistono particolari e gravi motivi, la C.S.A.I. potrà rifiutare l'omologazione della competizione, indicando nel contempo se i risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano essere suddivisi in parti uguali fra i partecipanti alla competizione.

Negata l'omologazione per fatti non esaminati dal Giudice Sportivo o dai Commissari Sportivi è ammesso ricorso da parte dei soggetti interessati al Tribunale Nazionale d'Appello.

 

CAPO VII

SANZIONI

TITOLO I

 

GIURISDIZIONE

Art. 110 - Potestà giurisdizionale

La C.S.A.I. è titolare del potere giurisdizionale e lo esercita tramite il proprio Comitato Esecutivo, il Giudice Sportivo, il Collegio dei Probiviri, i Commissari Sportivi, il Consiglio Direttivo del Gruppo Giudici di Gara nei limiti delle rispettive competenze.

Il deferimento al Giudice Sportivo, al Collegio dei Probiviri ed al Consiglio Direttivo del Gruppo Giudici di Gara per violazione di norme e regolamenti è di esclusiva iniziativa della C.S.A.I..

Soggetti passivi del potere giurisdizionale sono i concorrenti, i conduttori, gli ufficiali di gara, gli organizzatori, le persone od enti titolari di licenza o autorizzazione C.S.A.I. e chiunque si sia impegnato ad osservare o a fare osservare il presente R.N.S.

La responsabilità conseguente alle sanzioni è personale.

Le persone giuridiche rispondono nella persona del loro legale rappresentante.

Il concorso di persone fisiche e giuridiche in un illecito non elimina la responsabilità di cui al 3 e al 4o comma del presente articolo.

 

Art. 111 - Violazione delle norme

I soggetti di cui all'art. 110, che commentano infrazioni al COD, al RNS ed ai regolamenti particolari delle competizioni potranno, a seconda della gravità dell'infrazione, essere oggetto delle penalità di cui all'art. 112.

In particolare devono essere perseguiti i soggetti di cui all'art. 110:

a) che arrechino pregiudizio fraudolentemente o con manovra sleale alla regolarità delle competizioni e dei relativi risultati, nonché agli interessi ed al prestigio dello sport automobilistico;

b) che commettano corruzione o tentativo di corruzione o accettino, da chiunque, un'offerta interessata o non denuncino il tentativo di corruzione;

c) che tentino fraudolentemente di iscrivere, far iscrivere o far partire una vettura non regolamentare;

d) che, oltre i casi di infrazione all'art. 6, tengano un comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva o nei loro reciproci rapporti;

e) che usino sostanze costituenti doping o che si rendono corresponsabili dell'uso di tali sostanze.

 

Art. 112 - Sanzioni

Il Comitato Esecutivo della C.S.A.I., i Commissari Sportivi, il Giudice Sportivo, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo del Gruppo Giudici di Gara possono infliggere, nei limiti delle rispettive competenze, le seguenti sanzioni:

- ammonizione con o senza diffida;

- ammenda;

- penalità in tempo;

- esclusione dalla gara o dalla classifica;

- sospensione;

- squalifica.

Ciascuna delle suddette sanzioni viene inflitta a seguito di inchiesta.

Per le ultime 3 sanzioni, a seguito di convocazione dell'interessato, per consentirgli di presentare personalmente la propria difesa.

Non è richiesta la convocazione nel caso in cui la sanzione è inflitta dal Comitato Esecutivo della C.S.A.I. agli Ufficiali di Gara su proposta del Consiglio Direttivo del G.G.G..

 

Art. 113 - Ammonizione

L'ammonizione è una nota di biasimo per comportamento non regolamentare, scorretto o irriguardoso.

L'ammonizione con diffida è la sanzione dell'ammonizione con l'avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie.

 

Art. 114 - Ammenda

L'ammenda è la pena pecunaria per l'inosservanza o la violazione di norme regolamentari o di ordini degli Ufficiali di gara.

I Commissari Sportivi non possono infliggere l'ammenda in misura superiore a L. 5.000.000 e in misura inferiore a L. 200.000.

I concorrenti sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte ai loro conduttori, aiutanti, passeggeri (v. Art. 91).

Gli organizzatori sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte agli ufficiali di gara da essi proposti.

Gli Organizzatori hanno l'obbligo di trasmettere alla C.S.A.I. l'importo delle ammende entro due giorni.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, all'Organizzatore sarà inflitta un'ammenda il cui importo sarà deciso dal Comitato Esecutivo.

Le ammende notificate in sede di gara devono essere versate entro l'ora che segue la notifica da parte dei Commissari Sportivi; trascorso tale termine le licenze del Concorrente e/o del Conduttore sono sospese fino al termine della manifestazione o fino al momento del pagamento.

Le ammende notificate per lettera raccomandata devono essere pagate alla C.S.A.I. entro i due giorni che seguono la comunicazione.

Il ritardo nel versamento dell'importo dell'ammenda oltre i due giorni comporta la sospensione delle licenze da un numero di giorni pari a quelli di ritardo alla squalifica.

L'importo della ammenda è di pertinenza della C.S.A.I. e sarà devoluto ad un apposito fondo promozionale.

 

Art. 115 - Penalità in tempo e stop and go

Le penalità in tempo previste dall'art. 112 sono inflitte per falsa partenza o per violazione delle norme sportive di comportamento in gara.

La penalità in tempo è espressa in minuti e/o secondi.

Le penalità per falsa partenza devono essere inflitte come previsto dall'Art. 102.

Nelle gare di Velocità in Circuito, i Commissari Sportivi, nel caso in cui un conduttore tenga un comportamento in gara che violi le norme sportive, applicheranno la penalità dello stop and go.

Dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- a) la penalità dello stop and go viene segnalata al conduttore penalizzato mediante esposizione del pannello stop and go, accompagnato dal rispettivo numero di gara;

- b) dal momento della esposizione del pannello, il conduttore entro il terzo giro, deve rientrare nella corsia box, percorrendola ad andatura moderata sino al termine della stessa, dove incontrerà l'Ufficiale di Gara incaricato allo stop and go;

- c) l'Ufficiale di Gara incaricato allo stop and go segnalerà alla vettura dove arrestarsi e quando avrà constatato l'arresto completo della vettura, autorizzerà l'immediata partenza.

L'uscita dalla corsia box sarà regolata mediante semaforo.

Ai conduttori che non rispettano le disposizioni date con lo stop and go, sarà esposta la bandiera nera e sarà comminata la sanzione dell'ammenda di L. 1.000.000.

L'Ufficiale di Gara incaricato allo stop and go è giudice di fatto e le sue decisioni sono inoppugnabili.

I Commissari Sportivi possono, inoltre, applicare a fine gara penalità in tempo anche per lievi infrazioni tecniche.

Dette penalità sono inoppugnabili.

 

Art. 116 - Esclusione

L'esclusione di un concorrente, di un conduttore o di un veicolo per violazione di norme regolamentari o di ordini degli Ufficiali di gara o per scorrettezza può essere decisa prima, durante o dopo la competizione, a seconda che le infrazioni o irregolarità siano state rilevate prima durante o al termine della competizione stessa ovvero, pur essendo state rilevate in precedenza, sia mancata la materiale possibilità di informare il concorrente della decisione presa.

L'escluso deve sgomberare immediatamente con la propria vettura il percorso e le sue adiacenze.

L'esclusione può venire pronunciata anche a seguito di reclamo od appello di altro concorrente, qualora dall'esame dello stesso risulti la irregolarità del concorrente, conduttore o veicolo da escludere.

L'esclusione è pronunciata dai Commissari Sportivi.

L'esclusione può anche essere pronunciata, successivamente alla manifestazione, dalla competente Sottocommissione della C.S.A.I. qualora dall'incartamento di chiusura risulti la irregolarità della posizione del concorrente, del conduttore o del veicolo.

L'esclusione comporta mutamenti nella posizione in classifica degli altri concorrenti solo se essa è disposta per fatti accertati.

I premi eventualmente percepiti dall'escluso devono essere immediatamente restituiti alla C.S.A.I. che provvederà ad inoltrare al Fondo Assistenza Corridori se si tratta di premi in denaro, od agli organizzatori, per la formazione di maggiori premi in altri gare future, se si tratta di premi onore o in oggetti.

A titolo di misura preventiva può essere escluso dalla competizione quel concorrente che, non intenzionalmente, ma per imperizia o imprudenza, tenga una condotta pericolosa.

Non ha carattere disciplinare l'esclusione da una competizione o dalla relativa classifica per mancato adempimento di formalità previste dal regolamento particolare, nonché l'esclusione dalla competizione per condotta pericolosa non intenzionale.

 
Art. 117 - Sospensione

La sospensione è la sanzione inflitta per una infrazione grave delle norme in vigore e può essere effettiva o condizionale.

La sospensione effettiva impedisce di partecipare, a qualsiasi titolo e per tutta la durata della stessa, a competizioni nazionali ed internazionali. I concorrenti, conduttori e gli altri titolari di licenza, colpiti da sospensione, sono tenuti a restituire alla C.S.A.I. le licenze.

La sospensione condizionale consente, nell'ambito del periodo di sospensione stabilito, la partecipazione alle competizioni.

Il concorrente o conduttore sospeso perde il diritto ai premi di gara, salvo diversa disposizione nel provvedimento di sospensione.

Qualora un soggetto sia titolare di più licenze e un Organo Giurisdizionale delle C.S.A.I. abbia disposto la sospensione (anche cautelare) di una qualsiasi di esse, automaticamente resteranno sospese per il medesimo tempo anche tutte le altre.

 

Art. 118 - Sospensione cautelare

La sospensione cautelare può essere disposta:

- dal Presidente della C.S.A.I. per motivi disciplinari a carattere amministrativo;

- dal Presidente della C.S.A.I. per grave violazione di norme e regolamenti;

- dal Presidente del Collegio del Giudico Sportivo.

 

Art. 119 - Diffida

Il Presidente della C.S.A.I., anche tramite i Commissari Sportivi, può procedere a diffida per i casi per i quali non sia stata inflitta una sanzione.

 

Art. 120 - Squalifica

La squalifica è la sanzione inflitta dalla C.S.A.I. per infrazioni talmente gravi da comportare il divieto di esercitare qualsiasi attività nell'ambito dello sport automobilistico.

La squalifica è sempre internazionale e deve essere immediatamente notificata alla segreteria della FIA, unitamente ai motivi che l'hanno determinata.

La C.S.A.I. potrà, a suo insindacabile giudizio, notificare la squalifica al CONI richiedendo la sua estensione alle altre discipline sportive controllate dalle relative Federazioni.

Il concorrente incorso nella squalifica perde il diritto a qualsiasi premio.

Il Giudice Sportivo, nell'ipotesi in cui al termine di una istruttoria applichi la sanzione della squalifica, rimette gli atti alla C.S.A.I. per la ratifica da parte del Comitato Esecutivo.

Nell'ipotesi in cui la C.S.A.I. non proceda alla ratifica, restituisce gli atti al Giudice Sportivo che infliggerà una sanzione comunque di grado inferiore alla squalifica.

 

Art. 121 - Attenuanti e recidiva

La concessione delle attenuanti comporta una riduzione della sanzione da infliggere in concreto od anche una sanzione di grado inferiore.

Nell'ipotesi di recidiva la sanzione è aumentata da un terzo alla metà rispetto alla sanzione da infliggere in concreto.

Nell'ipotesi di recidiva nell'anno la sanzione da infliggere in concreto è aumentata dalla metà ai due terzi.

Al recidivo nell'anno, al quale dovrebbe essere inflitta in concreto l'ammonizione, viene invece comminata la sospensione non inferiore a mesi due.

 

Art. 122 - Notifica e pubblicazione delle sanzioni

Le decisioni che infliggono le sanzioni devono essere notificate agli interessati.

Le sanzioni inflitte devono risultare da apposite decisioni, sottoscritte dal Collegio dei Commissari Sportivi, notificate agli interessati mediante affissione all'Albo Ufficiale di gara. Copia della decisione con la data e l'ora di affissione sarà consegnata all'interessato. In caso di rifiuto o irreperibilità dell'interessato, la copia della decisione verrà inviata al sanzionato e al Concorrente (se persona diversa) a mezzo raccomandata a cura dell'Organizzatore della manifestazione.

Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo saranno notificate immediatamente agli interessati a cura della Segreteria della C.S.A.I..

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 138 RNS, si fa riferimento alla data di notifica del provvedimento, comunque accertata.

Le decisioni che dispongono la riammissione nella classifica devono essere comunicate a cura della Segreteria della C.S.A.I. anche a tutti i controinteressati.

La C.S.A.I. pubblicherà le penalità con relativa motivazione sul Notiziario e potrà dar loro quella ulteriore pubblicità che riterrà opportuna.

 

Art. 123 - Condono

La potestà di condono è esercitata dal Presidente dell'A.C.I., sentito il Presidente della C.S.A.I..

Il condono estingue tutta o parte della sanzione inflitta.

Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni condonate.

 

TITOLO II

 

ORGANISMI GIURISDIZIONALI

 

Art. 124 - Comitato Esecutivo C.S.A.I.

Il Comitato Esecutivo della C.S.A.I., ove lo ritenga opportuno, in casi urgenti e/o particolarmente gravi, può avocare a sé l'istruttoria e l'applicazione delle penalità di cui all'art. 112 del RNS nonché di penalità diverse (es.: interdizione dall'ingresso nei recinti di servizio nelle competizioni, ecc.).

Nei suddetti casi il Comitato Esecutivo si avvale della facoltà di non attivare gli altri organismi giurisdizionali.

 

Art. 125 - Commissari Sportivi

I Commissari Sportivi possono infliggere le seguenti sanzioni:

- l'ammonizione con o senza diffida;

- l'ammenda;

- la penalità in tempo;

- l'esclusione dalla gara o dalla classifica.

Possono inoltre proporre alla C.S.A.I. l'adozione di sanzioni che non rientrano nelle loro facoltà.

 

Art. 126 - Giudice Sportivo

a) Composizione - Decisioni - Competenza

Il Giudice Sportivo (uno per il settore auto ed uno per il settore Karting) è un organo collegiale nominato dal Comitato Esecutivo della C.S.A.I. su proposta del Presidente della C.S.A.I..

Esso si compone di un Presidente e di due Componenti.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno due Componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Collegio del Giudice Sportivo è presieduto dal Consigliere più anziano.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La competenza del Giudice Sportivo si esplica per infrazioni a norme e regolamenti, che hanno luogo in connessione con le competizioni sportive, commesse da soggetti diversi dagli Ufficiali di Gara.

Il Giudice Sportivo può infliggere le seguenti sanzioni:

- l'ammonizione con o senza diffida:

- l'ammenda;

- la sospensione;

- la squalifica.

b) Procedure - Decreti - sentenze

Il Giudice Sportivo viene attivato dal Presidente della C.S.A.I., che ha un potere autonomo di deferimento.

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti a lui trasmessi dalla C.S.A.I. (deferimento), pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento a conclusione di formale istruttoria e dopo aver ascoltato l'incolpato.

Nel caso in cui, in relazione alla gravità dei fatti ravvisi l'urgenza di provvedere, il Giudice Sportivo può infliggere sanzioni ad eccezione della squalifica, con decreto previa sommaria istruttoria e senza necessità di ascoltare l'incolpato; può procedere con decreto anche nei casi in cui i fatti siano sufficientemente documentati, ovvero risulti che siano già stati contestati dai Commissari Sportivi.

In caso di grave violazione di norme e regolamenti, il Presidente del Collegio del Giudice Sportivo può pronunciare con decreto la sospensione cautelare in attesa della conclusione della istruttoria e fino alla pronuncia definitiva.

Il decreto penale di condanna può essere emesso soltanto nel caso di irrogazione delle sanzioni dell'ammonizione con o senza diffida, dell'ammenda e della sospensione.

Contro il decreto del giudice sportivo gli interessati possono, entro due giorni dalla comunicazione del decreto, proporre opposizione allo stesso Giudice.

In questo caso il Giudice Sportivo procede all'istruttoria, con l'osservanza del contraddittorio, definendo il procedimento con sentenza.

Nell'ipotesi in cui avverso il decreto che ha comminato la sanzione della sospensione sia stata proposta opposizione, il Giudice Sportivo deve iniziare entro 10 giorni l'istruttoria e può sospendere l'esecuzione del provvedimento ove riscontri che sussistano elementi che lascino presumere la non punibilità dell'incolpato. L'opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di due giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto completo della sua motivazione con telegramma indirizzato alla Segreteria del Giudice Sportivo, con riserva di presentare i motivi ed i mezzi di prova, nonché di pagare i diritti di opposizione di L. 500.000 entro il termine di sette giorni dal dì dell'opposizione.

Nel caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati nella procedura prevista, l'opposizione sarà dichiarata inammissibile. L'interessato, unitamente all'opposizione, può chiedere la sospensione del provvedimento. Se l'opposizione sarà dichiarata ammissibile, il Giudice Sportivo fisserà la data del dibattimento e provvederà a convocare le parti interessate e gli eventuali testi per quel giorno del dibattimento.

A seguito del dibattimento, il Giudice Sportivo, con sentenza potrà revocare, ridurre, confermare o aggravare i provvedimenti adottati.

Contro le sentenze del Giudice Sportivo, gli interessati possono proporre appello al T.N.A. con le modalità previste all'art. 138.

 

Art. 127 - Collegio dei Probiviri

a) Composizione - Decisioni - Competenza

Il collegio dei Probiviri è un organo collegiale nominato dal Comitato Esecutivo della C.S.A.I. su proposta del Presidente della C.S.A.I..

Esso si compone di un Presidente e di 2 Componenti. Un terzo componente è nominato quale supplente.

I membri non devono essere componenti di Organismi C.S.A.I.

Il Collegio dei Probiviri, su istanza di parte, giudica i comportamenti dei Dirigenti o dei Licenziati che ledono gli interessi dello sport automobilistico e/o ne turbano il regolare andamento e che non rappresentino violazione di regolamenti e nome che sono di competenza di altri organismi C.S.A.I..

Il Collegio, quando il Presidente non lo avoca a sé, delega ad uno dei suoi componenti il potere di istruzione dei casi proposti per il giudizio collegiale.

Il Collegio dei Probiviri può essere adito dagli organismi C.S.A.I. e da qualsiasi licenziato, con istanza presentata alla Segreteria dello stesso. Le decisioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri può infliggere le seguenti sanzioni:

- ammonizioni con o senza diffida;

- ammenda;

- sospensione;

- squalifica.

b) Procedure - Sentenze

Il Collegio dei Probiviri decide con sentenza.

Contro le sentenze del Collegio dei Probiviri gli interessati possono proporre appello al T.N.A. con le modalità previste all'art. 138.

 

Art. 128 - Consiglio Direttivo del Gruppo Giudici di Gara

Sulla base degli atti a lui trasmessi dalla C.S.A.I., il Consiglio Direttivo del Gruppo Giudici di Gara direttamente o a mezzo di uno o più dei suoi componenti, inizierà l'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni a carico degli Ufficiali di Gara (settore auto, esclusi i cronometristi).

L'istruttoria deve essere iniziata non oltre 10 giorni dalla data in cui al Gruppo Giudici di Gara sia pervenuta richiesta da parte della C.S.A.I.

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio Direttivo provvederà direttamente se la sanzione da adottare sarà l'ammonizione e farà le proprie proposte al Comitato Esecutivo della C.S.A.I. per le altre penalità.

Per comportamenti non strettamente connessi ad una competizione, il Consiglio Direttivo, aperta l'istruttoria anche di propria iniziativa provvederà secondo quanto previsto dagli articoli 127 RNS e 2.4 della N.S. 4.

 

TITOLO III

 

RECLAMI

Art. 129 - Diritto di reclamo

Il concorrente è l'unico legittimato a proporre reclamo.

Per essere legittimato a proporre reclamo il concorrente deve essere stato leso in un suo interesse o diritto.

In mancanza di reclamo, i Commissari Sportivi, ove lo ritengano opportuno, possono procedere d'ufficio.

I Commissari Sportivi devono procedere ad interrogatorio del reclamante e compiere atti istruttori, redigendo regolari verbali. Ai verbali devono essere allegate le eventuali documentazioni fotografiche e gli eventuali filmati di cui hanno preso visione qualora sia presentato preavviso di appello contro la loro decisione.

I Commissari Sportivi hanno l'obbligo di pronunciarsi su ogni reclamo presentato. Una volta presentato, un reclamo non può essere ritirato.

 

Art. 130 - Oggetto di reclamo

Il reclamo deve riferirsi a fatti specifici verificatisi od a provvedimenti adottati nel corso di una competizione.

Eventuali inosservanze di norme regolamentari da parte degli organizzatori o degli Ufficiali di gara potranno peraltro essere oggetto di reclamo da parte dei concorrenti solo se le stesse abbiano avuto specifico riflesso sull'andamento della competizione.

Il reclamo tecnico contro una vettura dovrà vertere su specifici particolari della stessa.

Detto reclamo, ancorché verta su più particolari, deve essere considerato come unico reclamo con la richiesta di una sola tassa; per quanto riguarda, invece, le spese di smontaggio e rimontaggio, i Commissari Sportivi stabiliranno a loro insindacabile giudizio una cauzione per ogni particolare da verificare.

La C.S.A.I., su segnalazione dei Commissari Sportivi ed in base alle risultanze dell'incartamento di chiusura, procederà disciplinarmente nei confronti dei concorrenti colpevoli di reclami considerati dilatori.

 

Art. 131 - Presentazione di reclamo

Il reclamo deve essere presentato per iscritto firmato dal concorrente, entro i termini di cui all'Art. 132, al Direttore di gara e/o in sua assenza ad uno dei Commissari Sportivi. Ogni reclamo, sotto pena la nullità, deve essere accompagnato dalla relativa tassa (deposito cauzionale) stabilita dalla NS 2.

In caso di reclamo tecnico, il concorrente deve versare l'importo delle spese di verifica inappellabilmente fissato dai Commissari sportivi.

Quando il concorrente è un Ente, il reclamo dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da un incaricato munito di delega.

Il reclamo deve contenere l'indicazione del domicilio del reclamante per le eventuali comunicazioni o notifiche successive al termine della competizione.

La presentazione di un reclamo sospende la classica e la distribuzione dei premi limitatamente al fatto controverso.

 

Art. 132 - Termini di reclamo

I termini tassativi di scadenza per la presentazione dei reclami sono i seguenti:

- i reclami contro la validità di una iscrizione, contro la qualifica dei concorrenti, dei conduttori o la classificazione dei veicoli devono essere presentati per le gare internazionali (titolate FIA e non) al più tardi due ore dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla partenza; per le gare nazionali il suddetto termine è ridotto a 30 minuti.

- I reclami contro l'ammissione alle gare o batterie e gli schieramenti o ordini di partenza relativi devono essere presentati per le gare internazionali (titolate FIA e non) al più tardi un'ora prima della partenza delle stesse. Per le gare nazionali il temine di presentazione è di 30 minuti dalla esposizione dell'ordine di partenza.

- I reclami contro una infrazione ai regolamenti contestata dal Direttore di Gara, da un Commissario Tecnico, da un verificatore o da un addetto al controllo del peso delle vetture devono essere presentati immediatamente dopo le loro rispettive comunicazioni.

- I reclami contro un errore o una irregolarità commessa nel corso di una competizione, contro la non conformità delle vetture con i regolamenti che le reggono, contro la classifica stabilita alla fine della competizione, devono essere presentati al più tardi entro 30 minuti dall'affissione della classifica, salvo diversi termini stabiliti dai regolamenti dei vari Campionati FIA.

I termini di reclamo possono essere diversi da quelli indicati se stabiliti dal COD ed indicati nel regolamento particolare di gara. I concorrenti devono essere informati anticipatamente del luogo e dell'ora esatti delle affissioni, sia dal regolamento particolare o da circolari informative, sia dal programma.

Nel caso in cui il Direttore di gara si trovasse nell'impossibilità materiale di esporre la classifica ufficiale o altri documenti nel modo previsto, sarà obbligato a far affiggere, nel luogo e negli orari stabiliti indicazioni precise in merito alla loro esposizione (v. art. 106 b e art. 75 R.N.S.).

Gli interessati hanno diritto di conoscere tempestivamente tutti gli elementi relativi al fatto controverso e già acquisiti dagli ufficiali di Gara.

Trascorsi i termini di cui sopra potranno essere presi in esame dal Collegio dei Commissari Sportivi tutti i reclami ad essi pervenuti, mentre nessun altro reclamo potrà essere ulteriormente ricevuto, salvo il caso di impossibilità materiale riconosciuta o di riammissione in termini, concessa con decisione ufficialmente comunicata ai concorrenti mediante affissione nell'albo di gara.

 

 

Art. 133 - Decisione sui reclami

La decisione sui reclami spetta al collegio dei Commissari Sportivi. In caso di parità di voto, sarà decisivo il voto del Presidente dei Commissari. Le decisioni dei Commissari Sportivi possono essere oggetto di revisione da parte della C.S.A.I., in sede di omologazione della gara.

I Commissari Sportivi devono prendere immediatamente visione del testo del reclamo, esaminarne la ricevibilità e l'ammissibilità e decidere in conformità ai regolamenti.

Il reclamante ha diritto di essere convocato dai Commissari Sportivi e di chiedere l'audizione dei testimoni.

La notifica della convocazione sarà considerata regolare se effettuata mediante affissione nell'Albo della Direzione di gara. In assenza del reclamante e del reclamato giudizio sul reclamo potrà essere ugualmente pronunciato.

Il reclamante deve provare i fati posti a fondamento del reclamo e risponde delle spese se il reclamo non viene accolto. In caso di accoglimento del reclamo le spese verranno sopportate dal soccombente, o - in difetto - dagli organizzatori.

I Commissari Sportivi possono compiere gli atti istruttori che ritengono necessari per acquisire dati di giudizio in merito al reclamo; sulle questioni tecniche devono sentire il parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Commissari Tecnici, allegandolo in ogni caso alla decisione.

I Commissari Sportivi hanno l'obbligo di pronunciare la decisione non appena in possesso degli elementi di giudizio necessari e non potranno stabilire il rinvio della stessa ai risultati di una nuova competizione, sia pur essa una ripetizione di quella già disputata.

La decisione deve essere motivata e prevedere le disposizioni per le modifiche alla classifica ed ai premi, la restituzione o meno della tassa di reclamo, la liquidazione ed il carico delle spese.

La tassa di reclamo incamerata è di pertinenza della C.S.A.I..

Le decisioni dei Commissari Sportivi dovranno essere prontamente comunicate agli interessati. Per ragioni di celerità di procedura è ammessa la comunicazione orale, a condizione che sia fatta ufficialmente dal Commissario Sportivo all'uopo designato, e venga poi seguita da regolare conferma scritta. Anche per le decisioni è sufficiente, in caso di irreperibilità degli interessati, la notifica mediante affissione nell'Albo della Direzione di gara.

Nel caso in cui la decisione non possa essere pronunciata immediatamente le decisioni dei Commissari Sportivi devono essere comunicate al domicilio degli interessati a cura dell'organizzatore.

Quando i Commissari Sportivi non possono prendere una decisione sul reclamo, devono rimettere gli atti istruttori compiuti e fornire tutti gli elementi di giudizio già acquisiti alla C.S.A.I..

In sede di omologazione della competizione ed in mancanza di appello, la C.S.A.I., per accertati errori materiali, può revocare o riformare le decisioni dei Commissari Sportivi riaprendo i termini per eventuali ricorsi in appello.

 

Art. 134 - Effetti delle decisioni

Le decisioni dei Commissari Sportivi, sono definitive.

Tutti gli interessati sono tenuti a sottostare alle decisioni suddette, fatto salvo il diritto d'appello previsto dal presente RNS.

 

Art. 135 - Reclami irricevibili - Reclami tendenziosi

Sono irricevibili tutti i reclami presentati senza legittimazione e quelli contro le decisioni prese dai giudici d'arrivo e di merito.

Quando in un reclamo si riconoscono la malafede dell'estensore e lo scopo particolare di recare nocumento al regolare svolgimento di una competizione o gli estremi di cui all'Articolo 130 ultimo comma, i Commissari Sportivi devono segnalare il fatto alla C.S.A.I..

 

TITOLO IV

 

APPELLI

Art. 136 - Tribunale Nazionale d'Appello

Il Tribunale Nazionale d'Appello (TNA) istituito dall'ACI, è l'organo che decide irrevocabilmente in ultima istanza gli appelli presentati dai licenziati italiani per ogni controversia verificatasi in materia di sport automobilistico nazionale.

Il TNA decide anche sui ricorsi in appello contro le decisioni dei Commissari Sportivi di una competizione organizzata in Italia, presentati da concorrenti con licenza straniera.

 

A) Costituzione

Il Tribunale Nazionale d'Appello è composto da:

- un Presidente;

- sei membri.

Il Presidente ed i Membri sono nominati dal Presidente dell'ACI, sentito il Presidente della C.S.A.I..

Il Tribunale Nazionale d'Appello ha sede in Roma, presso l'Automobile Club d'Italia e dispone di un proprio Ufficio di Segreteria.

 

B) Convocazione

Il Tribunale Nazionale d'Appello viene convocato d'iniziativa del Presidente.

Il Presidente del Tribunale, sentiti i componenti, fissa altresì la data delle udienze, nomina il relatore, decide con ordinanza l'ordine degli interrogatori.

In caso di impedimento il Presidente si fa rappresentare dal giudice più anziano di nomina. Il Tribunale può riunirsi in sede o fuori sede e può delegare per l'istruttoria uno o più dei suoi componenti assistiti dal segretario.

Le udienze del Tribunale Nazionale d'Appello non sono pubbliche.

Il Tribunale Nazionale d'Appello non è tenuto a dare copia od estratti dei verbali di udienza o dei documenti in essa prodotti.

 

C) Procedura

In tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale Nazionale d'Appello interviene il Segretario della C.S.A.I. o un suo rappresentante. L'intervento può essere esercitato anche mediante conclusioni scritte depositate prima dell'udienza. Il ricorrente e gli eventuali controinteressati possono farsi rappresentare o assistere da persone di loro fiducia.

Il ricorrente, i controinteressati e il rappresentante della C.S.A.I. possono, fino alla convocazione per la prima udienza istruttoria, proporre nuovi testimoni e dedurre nuovi mezzi di prova. Alla prima udienza, sentiti il ricorrente, il rappresentante della C.S.A.I. se presente, i controinteressati e i testimoni, il Collegio provvede sulle nuove ed eventuali istanze d'ufficio, ove lo creda, in ordine all'ulteriore corso dell'istruttoria. Ai testimoni convocati d'ufficio vengono rimborsate le spese di trasferta. Queste sono anticipate in via provvisoria dall'Automobile Club d'Italia, salvo recupero a decisione pronunciata e a norma dell'art. 190 del COD. La sentenza del TNA indicherà a carico di chi sono le eventuali spese fissandone l'importo; la stessa sentenza deciderà la destinazione del deposito cauzionale (tassa d'appello). La notifica della data, luogo e ora in cui avranno luogo le udienze del Tribunale Nazionale verrà eseguita mediante lettera raccomandata e/o fax od altro mezzo di comunicazione elettronica spedita agli interessati almeno sette giorni prima della data stessa, salvo casi di urgenza. Negli stessi termini vengono comunicati al Segretario della C.S.A.I. la data, il luogo e l'ora di ogni udienza, con l'indicazione dei ricorsi che verranno trattati nell'udienza stessa. Contemporaneamente si provvederà ad indicare al ricorrente, ai controinteressati e al Segretario della C.S.A.I. se i testimoni proposti verranno ascoltati nella stessa udienza o in una udienza successiva. Completata l'istruttoria, le parti possono riassumere oralmente o con memoria le rispettive ragioni nel termine fissato dal Collegio. L'eventuale assenza del ricorrente alle udienze istruttorie non interrompe il corso della procedura. Il rappresentante della C.S.A.I., il ricorrente e i controinteressati possono replicare. La replica è ammessa una sola volta ed è contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. Il rappresentante della C.S.A.I., quando non lo abbia già fatto in precedenza, deve comunque formulare le proprie conclusioni, oralmente o per iscritto.

 

Art. 137 - Diritto di appello

Il concorrente è l'unico legittimato a proporre appello contro le decisioni prese a suo sfavore o contro le penalità decretate a suo carico.

Il concorrente può impugnare in appello:

a) le decisioni dei Commissari Sportivi di una competizione, siano esse pronunciate d'ufficio, su reclamo del ricorrente o su reclamo di altro concorrente, comunque interessanti il ricorrente;

b) le decisioni ed i provvedimenti del Giudice Sportivo e del Collegio dei Probiviri;

c) le decisioni della C.S.A.I., del Presidente della C.S.A.I., delle Sottocommissioni e del Consiglio Direttivo del GGG.

Inoltre possono ricorrere in appello contro i provvedimenti presi a loro sfavore o contro le penalità decretate a loro carico dal Giudice Sportivo, dalla C.S.A.I., dal Presidente della C.S.A.I., dal Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo del G.G.G., dalle S/Commissioni e contro i risultati delle Assemblee per l'elezione dei Delegati Regionali C.S.A.I. e dei Delegati Sportivi di A.C., i soggetti diversi dal concorrente di cui all'art. 110 purché titolari di licenza C.S.A.I..

L'appello non sospende gli effetti delle decisioni impugnate.

 

Art. 138 - Modalità dell'appello nazionale

A) APPELLO CONTRO LE DECISIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI

L'appello contro una decisione dei Commissari Sportivi deve essere preavvisato per iscritto agli stessi o al Direttore di gara entro l'ora che segue la comunicazione o la pubblicazione della decisione mediante affissione nell'albo Ufficiale di gara. Il mancato preavviso nei termini fa decadere dal diritto di impugnativa.

Qualora la decisione dei Commissari Sportivi non venga comunicata prontamente agli interessati il preavviso può effettuarsi a mezzo telegramma e/o fax od altro mezzo di comunicazione elettronica spedita entro 24 ore dal momento del ricevimento della comunicazione ufficiale della decisione.

 

1. Presentazione

I ricorsi in appello non devono essere presentati al Tribunale Nazionale d'Appello, ma consegnati od inviati alla Segreteria della C.S.A.I., che ne curerà l'inoltro.

Ogni ricorso deve essere accompagnato dall'importo del deposito cauzionale (tassa di appello), fissato dalla C.S.A.I..

La tassa è comunque dovuta per effetto del preavviso ai Commissari Sportivi anche nell'ipotesi di omessa proposizione dell'appello o rinunzia allo stesso.

 

2. Termini

I ricorsi devono pervenire alla Segreteria della C.S.A.I. entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto all'appellante il provvedimento impugnato.

I termini si considerano rispettati se il ricorso, pur arrivando successivamente, risulti spedito alla C.S.A.I. entro i due giorni di cui sopra.

Le motivazioni dell'appello e le richieste istruttorie, se non contenute nel ricorso, devono essere inviate al TNA - tramite la C.S.A.I. - nel termine di sette giorni successivi dal momento del ricevimento della comunicazione ufficiale della decisione.

Fa fede la data di spedizione.

B) APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL GIUDICE SPORTIVO E LE DECISIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GGG

Gli interessati possono proporre entro due giorni dalla comunicazione avviso di appello al Tribunale Nazionale d'Appello, mediante presentazione all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza o la decisione.

Nei cinque giorni successivi gli appellanti devono inviare i motivi dell'appello con la relativa tassa alla C.S.A.I..

A seguito del preavviso di appello, gli atti vengono trasmessi dall'organo giurisdizionale competente alla C.S.A.I., che li rimette al Tribunale Nazionale d'Appello, con l'osservanza delle norme di cui al presente art. 138.

C) APPELLO CONTRO LE DECISIONI DELLA C.S.A.I., DEL PRESIDENTE DELLA C.S.A.I. O DELLE SOTTOCOMMISSIONI

I soggetti interessati possono proporre appello entro due giorni dalla comunicazione delle decisioni, nei termini e con le modalità di cui alla precedente lettera A), punti 1 e 2 del presente articolo. Non è necessario preavviso di appello.

D) APPELLO CONTRO I RISULTATI DELLE ASSEMBLEE PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI C.S.A.I. E DEI DELEGATI SPORTIVI DI A.C.

Si applicano le procedure di cui alla precedente lettera A).

 

Art. 139 - Inoltro dell'appello nazionale

A norma dell'art. 138 i ricorsi in appello vanno consegnati od inviati alla Segreteria della C.S.A.I.. Quest'ultima, constatata la regolarità formale del ricorso, e quindi controllato:

- che il ricorso è regolarmente firmato dal legittimato al gravame;

- che al ricorso è allegato l'importo del deposito cauzionale;

- che il ricorso era stato regolarmente preavvertito al Commissari Sportivi o al Direttore di gara della competizione;

- che il ricorso è pervenuto nei termini;

provvede all'inoltro dello stesso alla Segreteria del Tribunale Nazionale d'Appello, corredandolo delle copie degli atti contenuti nell'incartamento di chiusura e dalle proprie osservazioni. Se invece il ricorso è irregolare, la Segreteria della C.S.A.I. provvede direttamente ad informare l'interessato della irricevibilità del ricorso dello stesso.

In questo caso l'incartamento viene inoltrato al Tribunale d'Appello per la convalida della predetta procedura.

La Segreteria della C.S.A.I. provvederà pure a richiedere agli interessati il versamento del deposito cauzionale relativo a ricorsi preavvertiti, e successivamente non confermati.

 

Art. 140 - Modalità dell'appello internazionale

- a) Il Tribunale Internazionale d'Appello è costituito dalla FIA a norma degli Artt. 180 e 188 del COD.

- b) L'appello internazionale può essere inoltrato alla FIA esclusivamente dall'A.S.N. che ha rilasciato la licenza, che deciderà a suo insindacabile giudizio sull'opportunità o meno di inoltrare l'appello proposto e che non è tenuta a far conoscere i motivi della eventuale pronuncia negativa. Fanno eccezione i casi previsti al seguente punto e).

- c) I titolari di licenza rilasciata dalla C.S.A.I. possono ricorrere al Tribunale d'Appello Internazionale contro decisioni di Tribunali Nazionali d'Appello di altre nazioni o contro decisioni del Collegio Commissari Sportivi relative a manifestazioni che si svolgano all'estero.

- d) I titolari di licenza straniera possono invece interporre appello al Tribunale Internazionale contro le decisioni del TNA o contro decisioni adottate dal Collegio dei Commissari Sportivi in gare che si svolgano in Italia.

- e) I ricorsi possono avere per oggetto decisioni dei Tribunali d'Appello Nazionali o decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi delle manifestazioni quando le parti interessate decidono di comune accordo di sottoporre l'appello direttamente al Tribunale d'Appello Internazionale, con l'accordo e il concorso delle rispettive A.S.N..

Per le gare di Campionato del Mondo FIA e del Campionato Internazionale di F. 3000 è sufficiente che una sola delle parti intenda sottoporre l'appello contro una decisione del Collegio di Commissari Sportivi direttamente al Tribunale d'Appello Internazionale e le A.S.N. interessate non potranno rifiutare il loro concorso ed il loro assenso.

- f) Chi intende chiedere alla C.S.A.I. la presentazione di un appello al Tribunale Internazionale della FIA deve depositare alla Segreteria della C.S.A.I. la relativa richiesta, redatta per iscritto e firmata dall'interessato, corredata dai motivi di appello e da tutta la documentazione necessaria versando contemporaneamente anche la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, secondo l'ammontare fissato ogni anno dalla FIA (Art. 184 COD).

La richiesta di appello deve essere depositata alla Segreteria della C.S.A.I. entro i due giorni successivi alla notifica della decisione da impugnare, in quanto entro sette giorni dalla notifica stessa la C.S.A.I. dovrà trasmettere alla FIA l'appello con il relativo deposito cauzionale.

In caso di appello contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi, l'appello dovrà essere preavvisato a questi ultimi entro un'ora dalla esposizione della decisione che si intende impugnare.

Il preavviso dovrà essere accompagnato dalla cauzione prevista dall'Art. 184 del COD.

 

Art. 141 - Sentenze: comunicazione, pubblicazione ed effetto

Il Tribunale Nazionale d'Appello provvede in istruttoria con ordinanza sempre revocabile e nel merito con sentenza. La sentenza è emessa dal TNA in relazione ai disposti di cui agli artt. 136 del RSN e 181, 183 e 185 del COD ed è sottoscritta dal Presidente.

Il Tribunale Nazionale d'Appello può annullare le decisioni impugnate e se lo ritiene può disporre l'aumento o la riduzione delle sanzioni, ma non può prescrivere che una competizione sia ripetuta dall'inizio.

Il Tribunale quando ravvisa vizi formali o procedurali, eccetto i casi di nullità assoluta, può disporre che siano sanati e concede al ricorrente un nuovo termine di 7 giorni per esercitare il diritto alla difesa.

Il TNA delibera in Camera di Consiglio a maggioranza, con la presenza di almeno tre membri.

Alle sedute del TNA non possono partecipare i membri che abbiano preso parte come concorrenti, conduttori o ufficiali di gara alla competizione cui si riferisce la sentenza da emanare o che già emesso un giudizio sulla questione in corso, o, infine che siano interessati direttamente od indirettamente, in tale questione.

Il TNA dovrà di regola pronunciare il proprio giudizio entro un termine massimo di 30 giorni in caso di ricorsi relativi a competizioni di velocità in circuito ed in salita e di 90 giorni per ogni altro tipo di competizione.

A norma dell'Art. 190 del COD, la sentenza del TNA pronuncerà in ordine alle spese secondo la soccombenza e deciderà la destinazione del deposito cauzionale.

La sentenza viene depositata nell'Ufficio di Segreteria del Tribunale Nazionale d'Appello in Roma e di essa sarà data d'ufficio comunicazione alle parti ed all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.

La C.S.A.I. provvede a pubblicare il testo integrale delle sentenze nel Notiziario ufficiale ed eventualmente a diramare il testo stesso per la pubblicazione integrale o di estratti su altre riviste o giornali.

Le persone chiamate in causa nei verbali istruttori o nelle decisioni non potranno avvalersi, sotto pena di squalifica, né delle risultanze istruttorie dei procedimenti, né delle decisioni per agire giudizialmente contro chi abbia partecipato, direttamente ed indirettamente, al giudizio, o contro la C.S.A.I..