LEGGE 626/94           LEGGE 494/96 E DPR 528/99

 

L'IMPORTANZA DELLA SICUREZZA

 

La tutela del lavoro è garantita costituzionalmente (art.35); lo stesso codice civile prevede l'obbligo per l'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore. 

Una buona gestione della sicurezza nell'ambiente di lavoro comporta notevoli vantaggi per l'azienda:

-          migliore qualità del lavoro;

-          riduzione costi connessi con incidenti e malattie professionali (comprese controversie civili e penali);

-          riduzione rischi di incidenti

Le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti pubblici per l'adeguamento delle strutture e dell'organizzazione del lavoro alle norme di sicurezza. Sono inoltre finanziati progetti per informare i lavoratori sui rischi, sulle misure di sicurezza, sulle procedure di pronto soccorso e sulle misure antincendio. 

TORNA SU

LEGGE 626/94

Il DL 626 del 19.09.1994 (con il decreto di modifica 626-bis del 19.03.1996) ha modificato la precedente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In base a questo decreto tutte le aziende devono obbligatoriamente adeguarsi ai parametri Cee per la tutela dei lavoratori. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio di infortuni e malattie e di evitare inutili condizioni di affaticamento dei lavoratori. Una copia dovrà essere inviata alla Asl competente.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro sono:

-          valutazione dei rischi, cioè la redazione di una relazione che indichi i rischi presenti sul posto di lavoro e le misure di prevenzione e protezione necessarie. Questa dovrà essere conservata in azienda e aggiornata periodicamente.

-          nomina di un responsabile della sicurezza, col compito di valutare i possibili rischi. Questo ruolo può essere ricoperto anche dallo stesso datore di lavoro, ma solo dopo aver frequentato un apposito corso sull'argomento. I lavoratori, che devono essere a conoscenza dei rischi del proprio lavoro e delle disposizioni prese in materia di protezione, dovranno eleggere un proprio rappresentante della sicurezza che verifichi la stesura della relazione e quindi la valutazione dei rischi, e l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. I lavoratori possono rivolgersi al loro rappresentante per tutti i problemi relativi alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. Egli può inoltre ricorrere all'Autorità competente qualora ritenga che le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.

-          adeguamento dispositivi di sicurezza e protezione

-          giusta informazione sulla prevenzione ai suoi dipendenti

Le Asl hanno il compito di vigilare sull'applicazione della normativa ed eventualmente applicare sanzioni più o meno gravi in base all'infrazione.

Il decreto di modifica 626-bis ha introdotto alcune novità:

-          proroga della scadenza per la valutazione dei rischi.

-          esonero dalla redazione della relazione sulla valutazione dei rischi per le aziende con meno di dieci dipendenti. La valutazione dei rischi deve essere effettuata anche in questo caso ma in forma non scritta e sarà attestata da una dichiarazione (autocertificazione) da inviare alla Asl competente. L'autocertificazone non è ammessa per particolari settori produttivi particolarmente pericolosi, quali il settore chimico o quello edile.

-          la tutela degli addetti ai videoterminali viene estesa ai lavoratori che prestano la propria attività per almeno quattro ore giornaliere, con la possibilità di 15 minuti di pausa ogni due ore di lavoro.

  TORNA SU

LEGGE 494/96 E DPR 528/99