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LA NUOVA QUALIFICAZIONE PER PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI

 

Con il Decreto Bargone (DPR 24/01/2000 n°34) si è sostituito il sistema di qualificazione delle imprese per partecipare alle gare di appalti pubblici, basato su un unico organismo pubblico (ANC-Albo Nazionale Costruttori) con un sistema di qualificazione diffuso e affidato a più soggetti privati (SOA-Società Organismi di Attestazione).

Le linee portanti del nuovo sistema di qualificazione sono costituite dall'attestazione rilasciata dalle (SOA) e dalla certificazione di Sistema Qualità conforme alle ISO 9000. Il rilascio dell’attestazione avviene a seguito dell’accertamento, da parte delle SOA, dell’esistenza dei requisiti per la qualificazione, e del possesso, nei casi previsti, della certificazione di Sistema Qualità o della dichiarazione di presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità.


L'ATTESTAZIONE

 

Il procedimento di qualificazione

Con il contratto stipulato con una SOA, autorizzata dall’Autorità per la Vigilanza sui LLPP, ha inizio il procedimento di qualificazione: sequenza di atti che verifica il possesso da parte dell'impresa dei requisiti per la qualificazione, e che deve concludersi entro 90 giorni.

Il contratto viene stipulato dalle imprese che siano già in possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione che dimostri il possesso di elementi significativi e correlati del sistema qualità, secondo la scansione temporale stabilita dal decreto Bargone.

La SOA svolge l’istruttoria per l’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione effettuando, se necessario, come lo stesso decreto Bargone prevede (art. 15, comma 3 del DPR 34/00), ispezioni direttamente nelle strutture dell'azienda.

L'attestazione rilasciata al termine di tale procedura rappresenta (art. 1, comma 3 del DPR 34/00) condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di qualificazione. Ha un'efficacia di tre anni e, almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa deve stipulare un nuovo contratto con la stessa o con altra SOA per ottenerne il rinnovo. Il rinnovo avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio e dalla data della nuova attestazione decorrono gli ulteriori tre anni.

 

Quanto costa l'attestazione

Sia l'attestazione di qualificazione sia il suo rinnovo sono soggette al pagamento di un corrispettivo per il quale il regolamento Bargone individua un limite massimo ed uno minimo e che viene commisurato al numero di categorie per le quali l'impresa richiede la qualificazione:

l'importo minimo, esplicitamente definito dal regolamento come corrispettivo minimo della prestazione resa P è determinato dalla seguente formula:

P = (C/12500) + (2*N + 8)*800000

dove                 C - importo complessivo in lire delle qualificazioni nelle varie categorie;

                        N - numero di categorie per cui si chiede la qualificazione.

l'importo massimo è invece stabilito nella misura doppia di quello così calcolato e ogni patto contrario è da considerarsi nullo.

Ad esempio, un'impresa che intenda richiedere la qualificazione in 3 categorie per un importo complessivo di 5 miliardi di lire, dovrà corrispondere almeno: L. 11.600.000.


 

Il controllo dell’attività di qualificazione delle SOA

L'Autorità per la Vigilanza sui LLPP vigila sullo svolgimento dell'attività di qualificazione (art. 14 del DPR 34/00) e controlla, in particolare, che le SOA:

·        operino secondo le procedure, anche di controllo interno, approvate dalla stessa Autorità;

·        abbiano un comportamento che eviti qualsiasi possibilità di conflitto d'interessi;

·        applichino le tariffe secondo quanto prevede il DPR 34/00 all’allegato E;

·        rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti previsti.

Sulle attestazioni rilasciate, l'Autorità è tenuta inoltre:

·        ad effettuare verifiche periodiche a campione su un certo numero di attestazioni;

·        ad esercitare poteri di controllo su richiesta di un'altra impresa che risulti in qualche modo danneggiata;

·        ad intervenire nel caso di qualificazione contestata dall'impresa stessa che abbia stipulato apposito contratto con una SOA;

L'Autorità può revocare l’autorizzazione ad una SOA che non ottempera alle condizioni imposte, a seguito di un riscontro di inadempienze, secondo quanto stabilito nell’art. 10 del DPR 34/00.

Nel caso in cui sia stata revocata l'autorizzazione ad una SOA o che abbia cessato l'attività, l’art.10 comma 9 dispone che le attestazioni già rilasciate sono valide a tutti gli effetti; le imprese qualificate, però, devono indicare entro 90 giorni dalla data della revoca, a quale altra società di attestazione intendono trasferire la documentazione a suo tempo presentata alla SOA oggetto del provvedimento di revoca; in caso di inerzia, sarà la stessa Autorità che dispone il trasferimento della documentazione ad altra SOA. Analogo trasferimento di documentazione è altresì previsto per le domande di attestazione già presentate ma il cui iter non si sia ancora concluso.

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I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Per ottenere l'attestazione da una SOA, l'impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti per la qualificazione. Sono distinti in due classi: requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.

 

I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

[Si vedano anche le determinazioni dell'Autorità di vigilanza n. 47/2000, per la documentazione da esibire, e n. 23/2001, per il coordinamento con l'art. 75 D.P.R. 554/1999]

 

 

I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono distinti in quattro categorie:

 

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

 

L'adeguata capacità economico-finanziaria è dimostrata dall'impresa mediante referenze bancarie, adeguata cifra d'affari, capitale netto positivo (totale della lettera A del passivo dello Stato Patrimoniale).

Costituiscono indici del possesso di adeguata idoneità tecnica e organizzativa la presenza di una direzione tecnica qualificata, l'esecuzione di lavori in ciascuna delle categorie per cui si richiede la qualificazione nonché l'esecuzione di un lavoro in ogni singola categoria oggetto della richiesta, per un importo non inferiore al 40% (o due lavori per il 55% o tre lavori per il 65%).

L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio. Tale dotazione deve essere pari almeno al 2% della cifra d'affari in lavori e ciò va verificato come dato medio dell'ultimo quinquennio. Nella tabella seguente è indicato a quale rigo dei documenti contabili e fiscali l'impresa dovrà far riferimento per effettuare tale verifica

L'adeguato organico medio annuo è dimostrato da un costo complessivo per il personale dipendente (retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza) non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata di cui almeno il 40% per personale operaio. Nella tabella seguente è indicato a quale rigo dei documenti contabili e fiscali l'impresa dovrà far riferimento per effettuare tale verifica.


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LA CERTIFICAZIONE ISO 9000 PER L’ATTESTAZIONE DELLE IMPRESE

 

Il rilascio dell’attestazione da parte delle SOA segue, oltre che la verifica del possesso dei requisiti per la qualificazione, il riscontro del possesso della certificazione del sistema qualità o della dichiarazione di presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, secondo le scadenze temporali previste dal decreto Bargone, e in base alle classifiche di qualificazione richieste.

Fermo restando che per gli appalti di valore inferiore al miliardo di lire non sono previsti né la certificazione di qualità né la dichiarazione di elementi del sistema qualità, il primo obbligo di dimostrare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 9000 scatterà nel 2003 per le gare d'importo superiore a 30 miliardi di lire, nel 2004 per le gare comprese fra 10 e 30 miliardi di lire e a regime, nel 2005, riguarderà anche le gare d'importo superiore al miliardo di lire.

Il possesso di elementi significativi e correlati del sistema qualità (una "certificazione semplificata", per così dire, che fungerà da ponte verso la certificazione di qualità vera e propria) sarà invece richiesta già nel 2002 per tutte le gare d'importo superiore ai 10 miliardi di lire e l'anno dopo sarà estesa anche alle gare d'importo superiore al miliardo di lire. La tabella che segue schematizza quanto detto (allegato B del DPR 34/00).

 

ALLEGATO B

TABELLA REQUISITO QUALITA’

Requisito

Classifica I e II

( da 0 a 1 mld.)

Classifica III,IV e V

(da 1 a 10 mld.)

Classifica VI e VII

( da 10 a 30 mld.)

Classifica VIII

(illimitato)

Elementi del sistema di qualità

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

Anno 2003 - no

Anno 2004 - no

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

Anno 2003 - sì

Anno 2004 - sì

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - sì

Anno 2003 - sì

Anno 2004 - //

Anno 2000 – no

Anno 2001 – no

Anno 2002 – sì

Anno 2003 - //

Anno 2004 - //

Sistema di qualità

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

Anno 2003 - no

Anno 2004 - no

Regime      - no

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

anno 2003 - no

anno 2004 - no

regime      - 

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

anno 2003 - no

anno 2004 - sì

regime      - sì

Anno 2000 – no

Anno 2001 – no

Anno 2002 – no

Anno 2003 – sì

Anno 2004 – sì

Regime      - sì

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ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA’

 

Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità semplificato; fanno riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni. L’impresa deve dimostrare di avere acquisito tali elementi riportati nel manuale della qualità, il quale costituirà strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.

Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.

Il riconoscimento formale della presenza degli elementi viene messo in atto con la dichiarazione di esistenza di elementi significativi e tra loro correlati di sistema qualità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; è relativa agli aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.

 

Nel DPR 34/00 gli elementi significativi vengono raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo:

  1. organizzazione dell'impresa, elementi di sistema qualità e loro controllo

  2. formulazione e presentazione delle offerte, verifiche in caso di aggiudicazione, avvio e pianificazione della commessa

  3. approvvigionamento di materiali, componenti e subappalti

  4. esecuzione dei lavori e loro controllo

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