DEFINIZIONI CATEGORIE CLASSIFICAZIONI
Con
il Decreto Bargone (DPR 24/01/2000 n°34) si è sostituito il sistema di
qualificazione delle imprese per partecipare alle gare di appalti pubblici,
basato su un unico organismo pubblico (ANC-Albo Nazionale Costruttori) con un
sistema di qualificazione diffuso e affidato a più soggetti privati (SOA-Società
Organismi di Attestazione).
Le
linee portanti del nuovo sistema di qualificazione sono costituite dall'attestazione
rilasciata dalle (SOA) e dalla certificazione
di Sistema Qualità conforme alle ISO
9000. Il rilascio dell’attestazione avviene a seguito dell’accertamento,
da parte delle SOA, dell’esistenza dei requisiti per la qualificazione, e del
possesso, nei casi previsti, della certificazione di Sistema Qualità o
della dichiarazione di presenza di elementi significativi e correlati del
sistema qualità.
Il
procedimento di qualificazione
Con
il contratto stipulato con una SOA, autorizzata dall’Autorità per la
Vigilanza sui LLPP, ha inizio il procedimento di qualificazione: sequenza
di atti che verifica il possesso da parte dell'impresa dei
requisiti per la qualificazione,
e che deve concludersi entro 90 giorni.
Il
contratto viene stipulato dalle imprese che siano già in possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione che dimostri il
possesso di elementi significativi e correlati del sistema qualità, secondo
la scansione temporale
stabilita dal decreto Bargone.
La
SOA svolge l’istruttoria per l’accertamento del possesso dei requisiti di
qualificazione effettuando, se necessario, come lo stesso decreto Bargone
prevede (art. 15, comma 3 del DPR 34/00), ispezioni direttamente nelle strutture
dell'azienda.
L'attestazione
rilasciata al termine di tale procedura rappresenta (art. 1, comma 3 del DPR
34/00) condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell'esistenza dei requisiti di qualificazione. Ha un'efficacia di tre anni
e, almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa deve stipulare un
nuovo contratto con la stessa o con altra SOA per ottenerne il rinnovo. Il rinnovo
avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il
rilascio e dalla data della nuova attestazione decorrono gli ulteriori tre anni.
Quanto
costa l'attestazione
Sia
l'attestazione di qualificazione sia il suo rinnovo sono soggette al pagamento
di un corrispettivo per il quale il regolamento Bargone individua un limite
massimo ed uno minimo e che viene commisurato al numero di categorie
per le quali l'impresa richiede la qualificazione:
l'importo
minimo, esplicitamente definito dal regolamento come corrispettivo minimo
della prestazione resa P è determinato dalla seguente formula:
P
= (C/12500) + (2*N + 8)*800000
dove
C - importo complessivo in lire delle qualificazioni nelle varie
categorie;
N - numero di categorie per cui si chiede la qualificazione.
l'importo
massimo è invece stabilito nella misura doppia di quello così calcolato e
ogni patto contrario è da considerarsi nullo.
Ad
esempio, un'impresa che intenda richiedere la qualificazione in 3 categorie per
un importo complessivo di 5 miliardi di lire, dovrà corrispondere almeno: L.
11.600.000.
Il
controllo dell’attività di qualificazione delle SOA
L'Autorità
per la Vigilanza sui LLPP vigila sullo svolgimento dell'attività di
qualificazione (art. 14 del DPR 34/00) e controlla, in particolare, che le SOA:
·
operino secondo le procedure, anche di
controllo interno, approvate dalla stessa Autorità;
·
abbiano un comportamento che eviti
qualsiasi possibilità di conflitto d'interessi;
·
applichino le tariffe secondo quanto
prevede il DPR 34/00 all’allegato E;
·
rilascino le attestazioni nel pieno
rispetto dei requisiti previsti.
Sulle
attestazioni rilasciate, l'Autorità è tenuta inoltre:
·
ad effettuare verifiche periodiche a
campione su un certo numero di attestazioni;
·
ad esercitare poteri di controllo su
richiesta di un'altra impresa che risulti in qualche modo danneggiata;
·
ad intervenire nel caso di
qualificazione contestata dall'impresa stessa che abbia stipulato
apposito contratto con una SOA;
L'Autorità
può revocare l’autorizzazione ad una SOA che non ottempera alle condizioni
imposte, a seguito di un riscontro di inadempienze, secondo quanto stabilito
nell’art. 10 del DPR 34/00.
Nel
caso in cui sia stata revocata l'autorizzazione ad una SOA o che
abbia cessato l'attività, l’art.10 comma 9 dispone che le attestazioni già
rilasciate sono valide a tutti gli effetti; le imprese qualificate, però,
devono indicare entro 90 giorni dalla data della revoca, a quale altra società
di attestazione intendono trasferire la documentazione a suo tempo presentata
alla SOA oggetto del provvedimento di revoca; in caso di inerzia, sarà la
stessa Autorità che dispone il trasferimento della documentazione ad altra SOA.
Analogo trasferimento di documentazione è altresì previsto per le domande di
attestazione già presentate ma il cui iter non si sia ancora concluso.
Per
ottenere l'attestazione da una SOA, l'impresa deve dimostrare il possesso dei
requisiti per la qualificazione. Sono distinti in due classi:
requisiti di ordine generale
e requisiti
di ordine speciale.
I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b)
assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
c)
inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
d)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
e)
inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;
f)
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di
impresa;
g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h)
inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i)
inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza
sui luoghi di lavoro;
m)
inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
[Si vedano
anche le determinazioni dell'Autorità di vigilanza n. 47/2000, per la
documentazione da esibire, e n. 23/2001, per il coordinamento con l'art. 75
D.P.R. 554/1999]
I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono
distinti in quattro categorie:
a)
adeguata capacità economica e finanziaria;
b)
adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c)
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato organico medio annuo.
L'adeguata
capacità economico-finanziaria è
dimostrata dall'impresa mediante referenze bancarie, adeguata cifra d'affari,
capitale netto positivo (totale della lettera A del passivo dello Stato
Patrimoniale).
Costituiscono
indici del possesso di adeguata idoneità tecnica e organizzativa
la presenza di una direzione tecnica qualificata, l'esecuzione di lavori in
ciascuna delle categorie per cui si richiede la qualificazione nonché
l'esecuzione di un lavoro in ogni singola categoria oggetto della richiesta, per
un importo non inferiore al 40% (o due lavori per il 55% o tre lavori per il
65%).
L'adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà o in
locazione finanziaria o in noleggio. Tale dotazione deve essere pari almeno al
2% della cifra d'affari in lavori e ciò va verificato come dato medio
dell'ultimo quinquennio. Nella tabella seguente è indicato a quale rigo dei
documenti contabili e fiscali l'impresa dovrà far riferimento per effettuare
tale verifica
L'adeguato
organico medio annuo è dimostrato da un costo complessivo per il
personale dipendente (retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza) non inferiore al 15% della cifra d'affari
in lavori effettivamente realizzata di cui almeno il 40% per personale operaio.
Nella tabella seguente è indicato a quale rigo dei documenti contabili e
fiscali l'impresa dovrà far riferimento per effettuare tale verifica.
Il
rilascio dell’attestazione da parte delle SOA segue, oltre che la verifica del
possesso dei requisiti per la qualificazione, il riscontro del possesso della
certificazione del sistema qualità o della dichiarazione di presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità, secondo le scadenze
temporali previste dal decreto Bargone, e in base alle classifiche di
qualificazione richieste.
Fermo
restando che per gli appalti di valore inferiore al miliardo di lire non sono
previsti né la certificazione di qualità né la dichiarazione di elementi del
sistema qualità, il primo obbligo di dimostrare la piena conformità alle
norme UNI EN ISO 9000 scatterà nel 2003 per le gare d'importo superiore
a 30 miliardi di lire, nel 2004 per le gare comprese fra 10 e 30 miliardi di
lire e a regime, nel 2005, riguarderà anche le gare d'importo superiore al
miliardo di lire.
Il
possesso di elementi
significativi e correlati del sistema
qualità (una "certificazione semplificata", per così dire, che
fungerà da ponte verso la certificazione di qualità vera e propria) sarà
invece richiesta già nel 2002 per tutte le gare d'importo superiore ai
10 miliardi di lire e l'anno dopo sarà estesa anche alle gare d'importo
superiore al miliardo di lire. La tabella che segue schematizza quanto detto
(allegato B del DPR 34/00).
ALLEGATO B
Requisito |
Classifica
I e II ( da 0
a 1 mld.) |
Classifica
III,IV e V (da 1
a 10 mld.) |
Classifica
VI e VII ( da
10 a 30 mld.) |
Classifica
VIII (illimitato) |
Elementi
del sistema di qualità |
Anno
2000 - no Anno 2001
- no Anno 2002
- no Anno 2003
- no Anno 2004
- no |
Anno 2000
- no Anno 2001
- no Anno 2002
- no Anno 2003
- sì Anno 2004
- sì |
Anno 2000
- no Anno 2001
- no Anno 2002
- sì Anno 2003
- sì Anno 2004
- // |
Anno 2000
– no Anno 2001
– no Anno 2002
– sì Anno 2003
- // Anno 2004
- // |
Sistema
di qualità |
Anno 2000
- no Anno 2001
- no Anno 2002
- no Anno 2003
- no Anno 2004
- no Regime
- no |
Anno 2000
- no Anno 2001
- no Anno 2002
- no anno 2003
- no anno 2004
- no regime
- sì |
Anno 2000
- no Anno 2001
- no Anno 2002
- no anno 2003
- no anno 2004
- sì regime
- sì |
Anno 2000
– no Anno 2001
– no Anno 2002
– no Anno 2003
– sì Anno 2004
– sì Regime
- sì |
Si
tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da
corrispondere a un sistema qualità semplificato; fanno riferimento alle
fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni. L’impresa deve
dimostrare di avere acquisito tali elementi riportati nel manuale della qualità,
il quale costituirà strumento operativo per la loro applicazione e
aggiornamento.
Il
manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso
corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle
attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali
aspetti.
Il
riconoscimento formale della presenza degli elementi viene messo in atto con la dichiarazione
di esistenza di elementi significativi e tra loro correlati di sistema qualità,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati; è relativa agli aspetti
gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie
per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.
Nel
DPR 34/00 gli elementi significativi vengono raggruppati per aree omogenee dal
punto di vista organizzativo/operativo:
organizzazione dell'impresa,
elementi di sistema qualità e loro controllo
formulazione e presentazione
delle offerte, verifiche in caso di aggiudicazione, avvio e pianificazione
della commessa
approvvigionamento di
materiali, componenti e subappalti
esecuzione dei lavori e loro
controllo