Cos'è
l'ozono
L'ozono
e una forma rara di ossigeno (O3) che si trova soprattutto nella
stratosfera. È anche un esplosivo e tossico ma si trova solo
lontano dalla superficie, a grandi altitudini di almeno 10.000 metri,
dato che, a contatto con corpi solidi, si decompone. La quantità
di ozono presente nell'aria è molto bassa, anche nella stratosfera,
la regione dell'atmosfera in cui è maggiormente concentrato,
non supera lo 0,00001% della composizione chimica.
l’ozono rappresenta un vero è proprio schermo dato
che ha la capacità di assorbire i raggi ultravioletti (raggi
UV) provenienti dal Sole.
Queste radiazioni sono letali per la vita: senza la protezione dell'ozono
raggiungerebbero la superficie del nostro pianeta. Le piante morirebbero,
i mari sarebbero caldissimi e inabitabili. Quasi tutti gli animali
sarebbero colpiti da ustioni, cecità, tumori. La presenza
dell'ozono, perciò, costituisce una sorta di sottile involucro
protettivo intorno alla Terra - l'ozonosfera - che filtra la quasi
totalità dei raggi ultravioletti.
Recentemente è stato scoperto che la quantità di ozono
nell'atmosfera sta diminuendo pericolosamente, soprattutto nel cielo
del continente antartico. Questo grave fenomeno, è impropriamente
chiamato buco nell'ozono.
Cause
dell'impoverimento dello strato
Il continuo e graduale impoverimento dell’ozono della stratosfera
può essere senz’altro ricondotto alla presenza in atmosfera
di un gran numero di composti chimici in grado di attaccare l’ozono.
Queste sostanze vengono anche definite ODS, Ozone Depleting Substances
(sostanze che distruggono l’ozono). Gli ODS sono generalmente
molto stabili nella troposfera e si degradano solamente per l’intensa
azione della luce ultravioletta nella stratosfera; quando si spezzano,
rilasciano atomi di cloro e di bromo che danneggiano l’ozono.
Per avere un’idea quantitativa degli effetti causati dai composti
ODS è stato concepito il potenziale di eliminazione dell’ozono
(ODP, Ozone Depleting Potential), un numero che si riferisce all’ammontare
della riduzione dell’ozono causata da un composto ODS.
Effetti su ambiente ed uomo
Il buco dell’ozono ed in generale la diminuzione dell’ozono
stratosferico non rappresentano al momento un rischio immediato
per la salute dell’uomo. Questo, comunque, se le dimensioni
del fenomeno non sono destinate a crescere ulteriormente, nel qual
caso la situazione potrebbe diventare drammatica. L’ozono
agisce infatti schermando la maggior parte delle pericolose radiazioni
UV-B provenienti dal sole ed un drastico aumento delle radiazioni
ultraviolette anche nelle zone popolate della terra potrebbe causare
danni impensabili. Alcuni studi teorizzano che una diminuzione dell’1%
dell’ozono colonnare possa comportare un aumento delle radiazioni
ultraviolette a livello del suolo pari all’1,2%. I raggi UV-B
sono in grado di attaccare e danneggiare molecole come il DNA e
l’RNA, così se l’esposizione a questi raggi diviene
eccessiva, si possono sviluppare sia dei melanomi che altri tipi
di cancro della pelle. Un altro possibile effetto consiste nella
creazione di varie interferenze nella regolazione dei meccanismi
di difesa immunitaria; il tutto contribuisce all’aumento delle
malattie a causa delle minori potenzialità difensive naturali
di ogni persona. L’effetto più evidente e diretto è
invece legato all’azione che i raggi UV esercitano sulla retina
dell’occhio, dove provocano danni che possono rapidamente
portare alla cecità. In effetti in Patagonia ed in Nuova
Zelanda, regioni vicine al Polo Sud e quindi alla zona più
colpita dalla diminuzione dell’ozono stratosferico, sono sempre
più frequenti i casi di cecità fra le greggi di pecore.In
definitiva bisogna ricordare che è sempre importante proteggersi
contro i raggi UV-B, anche a prescindere dalla riduzione della fascia
di ozono, portando cappelli, occhiali da sole e utilizzando creme
solari; in ogni modo, tutte queste precauzioni diventeranno sempre
più indispensabili con l’aumentare della riduzione
dell’ozono stratosferico e con l’allargarsi del famigerato
“Buco dell’ozono”.La presenza di una graduale
diminuzione dell’ozono stratosferico comporta inevitabili
danni anche a carico della fauna e della flora, anche se l’assorbimento
delle radiazioni UV varia molto da un organismo ad un altro. Dato
che la riduzione maggiore è presente, per il momento, in
aree pressochè disabitate, gli effetti non sono ancora particolarmente
gravi, almeno per gli animali superiori. Questi effetti si possono
comunque sempre ricondurre all’azione dei raggi UV e più
specificamente ai raggi UV-B.
Diversi organismi viventi hanno sviluppato particolari meccanismi
di protezione dall’azione dei raggi UV-B: limitano la loro
esposizione (alcuni organismi acquatici fermano la loro attività
verso metà giornata, quando l’azione dei raggi UV è
più intensa); alcuni si proteggono con dei pigmenti; altri
possiedono dei meccanismi di riparazione del DNA o riparano i tessuti
danneggiati (dalle scottature). In ogni caso, per la maggior parte
degli organismi questi meccanismi diventano insufficienti quando
aumentano i livelli di irradiazione UV-B.
Dato che queste radiazioni vengono assorbite da pochi strati di
cellule (logicamente quelle più superficiali), gli organismi
di dimensioni maggiori sono più protetti degli esseri più
piccoli, come quelli unicellulari. In effetti gli organismi marini
che costituiscono il fitoplancton e lo zooplancton e che giocano
un ruolo cruciale nella catena alimentare marina, sono estremamente
sensibili. Sulla base di alcune ricerche sembra che diverse specie
di plancton siano al limite della massima tolleranza nei confronti
delle radiazioni UV. Così, anche un piccolo aumento nei livelli
degli UV-B potrebbe comportare un cambiamento estremamente negativo
nella varietà e nella quantità degli organismi presenti
nelle acque superficiali e di conseguenza, avere ripercussioni su
tutta la comunità presente nelle acque.
Sulle piante le radiazioni UV comportano in genere un rallentamento
della crescita a causa di un effetto limitante nella crescita della
superficie fogliare e quindi dell’area deputata alla cattura
dell’energia solare. In piante irradiate da raggi UV si verifica
sempre un decadimento generale ed una riduzione nel peso secco.
In ogni caso, non sono comunque disponibili delle informazioni scientifiche
accurate sugli effetti causati dai raggi UV per tutti gli ecosistemi
vegetali, in quanto finora sono stati studiati accuratamente solamente
gli effetti su foreste temperate, praterie, tundra, zone alpine
e soprattutto aree coltivate. Sulla base di questi studi sono state
formulate diverse previsioni negative: tanto per fare un esempio,
si ritiene che ad una diminuzione del 25% della concentrazione dell’ozono
stratosferico corrisponda una percentuale equivalente di riduzione
nella resa della soia. Bisogna sottolineare, però, che la
maggior parte degli studi fanno riferimento a pochi esemplari coltivati
in serra, e diverse ricerche indicano che almeno i due terzi delle
piante presentano diversi gradi di resistenza all’azione dei
raggi ultravioletti; inoltre molte specie selvatiche presentano
una resistenza maggiore ai raggi UV-B delle corrispondenti specie
coltivate.
Rimedi e Legislazione
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
sentito
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge
28 dicembre 1993, n. 549, recante "Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente", modificata dalla legge 16 giugno
1997, n. 179, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera h), e
comma 2;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, recante "Norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali";
Visto il regolamento (CE) 2037/2000, concernente le sostanze che
riducono lo strato di ozono, ed in particolare l'art. 16, commi
1 e 2;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 3 ottobre 2001 "Recupero,
riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141,
"Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica
dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti
in discarica";
Vista la decisione della Commissione europea n. 2000/532/CE del
3 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
l'elenco dei rifiuti;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al
Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive",
ed in particolare l'art. 1, comma 15;
Tenuto conto del documento ANPA del novembre 1998 "Linee guida
e criteri di valutazione dei parametri di efficacia ambientali delle
attivita' di recupero dei beni durevoli dismessi";
Considerata la necessita' di stabilire le norme tecniche e le modalita'
per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive
contenute in talune apparecchiature fuori uso che si verificano
nelle diverse fasi di smaltimento delle stesse;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e
campo di applicazione
1. Il presente
decreto disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h), e
comma 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le norme tecniche
e le modalita' per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle
sostanze lesive durante le operazioni di recupero dalle apparecchiature
fuori uso.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto si intendono per:
a) "sostanze lesive":
le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle lettere
b) e c);
b) "clorofluorocarburi":
le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate
nella tabella A, gruppo I, allegata alla legge 28 dicembre 1993,
n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II,
del regolamento (CE) n. 2037/2000;
c) "idroclorofluorocarburi":
le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate
nella tabella B, gruppo I, allegata alla legge 28 dicembre 1993,
n. 549 nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo VIII, del
regolamento (CE) n. 2037/2000;
d) "apparecchiature fuori uso":
frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d'aria e pompe
di calore contenenti sostanze lesive nel circuito frigorifero ovvero
nelle schiume poliuretaniche isolanti, classificati come rifiuti
mediante i codici 16 02 11* e 20 01 23*;
e) "recupero":
la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti,
per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento,
effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello
smaltimento.
Art. 3
Attivita' di
recupero
1. Il recupero
delle sostanze lesive da apparecchiature fuori uso deve essere effettuato,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, in impianti conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle
norme tecniche stabilite all'allegato I al presente decreto.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere costruiti e gestiti
in modo che, nelle fasi di triturazione delle apparecchiature fuori
uso, le emissioni non superino in tutte le condizioni di esercizio
dell'impianto i seguenti valori di emissione:
a) 25 g/h per le sostanze lesive di cui all'art. 2;
b) 5 mg/Nm3 per le polveri;
c) 100 mg/Nm3 per il pentano (dove applicabile).
I valori di cui alle lettere b) e c) sono riferiti al volume di
effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di 273
K e 101.3 k Pa.
3. Il contenuto residuo di sostanze lesive nelle schiume poliuretaniche
degassificate dopo il trattamento negli impianti di cui al comma
1 deve essere inferiore o uguale allo 0.5% in peso delle stesse
schiume.
4. Gli impianti autorizzati a trattare le apparecchiature fuori
uso sottoscrivono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto gli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 5, della
legge 28 dicembre 1993, n. 549.
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