AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE   Le variazioni di capitale sociale possono essere: - positive (aumento di capitale sociale) - negative (diminuzione di capitale sociale) La delibera di aumento del capitale deve essere adottata dall’assemblea straordinaria, in quanto comporta la modifica dell’atto costitutivo.

Gli aumenti di capitale sociale possono lasciare inalterata l’entità del patrimonio (gratuiti) oppure modificarla (a pagamento).

Quelli gratuiti possono avvenire per riequilibrare il rapporto tra riserve disponibili e capitale sociale, oppure in previsione di emissione di obbligazioni. Possono essere attuati o con l’assegnazione di nuove azioni ai vecchi soci (lasciando invariato il valore nominale unitario) o con l’aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Possono essere portate a incremento del capitale sociale: -         riserva straordinaria; -         riserva legale; -         riserva statutaria; -         le altre eventuali riserve.    

AZ. C/VERSAMENTI

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RISERVA RIVALUTAZIONE

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RISERVA STRAORDINARIA

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CAPITALE SOCIALE

 

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RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI

 

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BANCA C/C

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AZ. C/VERSAMENTI

 

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Quelli a pagamento possono avvenire per finanziare nuovi investimenti, per finanziare un fabbisogno maggiore, per ridurre il grado di indebitamento delle aziende. L’aumento del capitale sociale può essere attuato in 2 modi: -         con l’aumento del valore nominale delle azioni in circolazione; -         con l’emissione di una nuova azione. L'emissione di nuove azioni richiede che siano preventivamente regolati: a)      il prezzo di emissione: le azioni possono essere emesse solo a un valore alla pari o superiore alla pari. Per l’emissione sopra la pari la differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale prende il nome di sovrapprezzo, questa differenza si rileva:  

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI

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CAPITALE SOCIALE

 

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RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI

 

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b)      il diritto di opzione: è il diritto a sottoscrivere prima di altri le nuove azioni in base al rapporto di sottoscrizione predeterminata. c)      Il godimento dei titoli emessi: nel godimento delle nuove azioni per evitare problemi riguardo alla corretta divisione degli utili si è creata una somma a titoli di conguaglio, per gli utili maturati dal 1° Gennaio fino alla data di emissione dei nuovi titoli.   In quelli misti l’aumento di capitale sociale è in parte gratuito e in parte a pagamento. Gli aumenti misti comportano per la parte corrispondente all’aumento a pagamento un incremento del patrimonio netto.

COPERTURA DELLE PERDITE

 

  Alla fine di un esercizio il rilevamento di una perdita è prova evidente dell’incapacità dei ricavi di remunerare i fattori della produzione. In presenza di perdite in sospeso la legge stabilisce che non può avere luogo la ripartizione degli utili, fino a che il capitale sociale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente. La copertura delle perdite può avvenire mediante:   a)      utilizzo delle riserve: è il modo più naturale per coprire le perdite. Si utilizzano prima le riserve disponibili e solo dopo il loro esaurimento si utilizzano quelle obbligatorie.  

UTILE A NUOVO

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RISERVA LEGALE

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RISERVA STATUTARIA

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PERDITA D’ESERCIZIO  

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  b)      riduzione del capitale sociale:  art. 2446 c.c. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La  relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea,  perché i soci possano prenderne visione. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita almeno di 1/3 l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il Tribunale provvede sentito il Pubblico Ministero, mediante Decreto, che deve essere inscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dall’iscrizione.  

CAPITALE SOCIALE

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RISERVA LEGALE

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PERDITA D’ESERCIZIO  

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  La riduzione del capitale sociale può avvenire in diversi modi: 1° IPOTESI: acquisto e annullamento di azioni.

2° IPOTESI: riduzione del valore nominale delle azioni.

3° IPOTESI: capitale sociale minimo garantito.

  c)      reintegro da parte dei soci: la copertura mediante conferimenti reintegrativi si scontra in pratica solo nelle società formate da un ristretto numero di soci. In questo modo ogni socio deve effettuare versamenti proporzionali al numero di azioni o quote possedute ricostituendo così l’integrità del patrimonio netto.  

AZIONISTI C/REINTEGRO

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PERDITA D’ESERCIZIO  

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Versamento:  

BANCA C/C

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AZIONISTI C/REINTEGRO

 

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d)      sospensione della perdita: al massimo per il 5 esercizi perché se la perdita è grave va coperta con le riserve. Se dopo i 5 anni non si recupera la perdita fallisce l’impresa.  

PERDITA A NUOVO

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PERDITA D’ESERCIZIO  

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