Le
azioni rappresentano le quote di partecipazione al capitale sociale di
ogni singolo socio.
Queste
vengono disciplinate da alcune leggi contenute nella sezione quinta del
quinto libro del codice civile, recante disposizioni relative all’amministrazione
accentrata dei valori mobiliari.
Tale
sezione è formata da:
Art.2346-
Emissione delle azioni: Le
azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale
;
Art.2347-
Indivisibilità delle azioni: Le
azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di un’azione,
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni
e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari
sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell’azione rispondono
solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Art.2348-Categorie
di azioni: Le
azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti; Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite
di diritti diversi con l’atto costitutivo o con successive modificazioni
di questo.
Art.2349-Azioni
a favore dei prestatori di lavoro:
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società possono essere emesse, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente ai prestatori di lavoro con norme particolari riguardo
alla forma, al modo di trasferimento, e ai diritti degli azionisti. Il
capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
Art.2350-Diritto
agli utili e alla quota di liquidazione:
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
Art.2351-
Diritto di voto:
Ogni azione attribuisce il diritto di voto; l’atto costitutivo può
però stabilire che le azioni privilegiate nelle ripartizioni dell’utile
e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano
diritto di voto soltanto in particolari deliberazioni . Le azioni con voto
limitato non possono superare la metà del capitale sociale.
Art.2352-
Pegno e usufrutto di azioni:
In caso di pegno o usufrutto sulle azioni il diritto di voto spetta al
creditore pignoratizio o all’usufruttuario; Se attribuiscono un diritto
di opzione questo spetta al socio che se non provvederà entro tre
giorni prima della scadenza al versamento necessario per esercitare il
diritto di opzione, questo dovrà essere alienato, a mezzo di un
agente di cambio o di un istituto di credito.
Nel
caso di pegno le normative sono quelle del comma precedente, mentre nell’usufrutto,
l’usufruttuario dovrà provvedere al versamento, salvo la restituzione.
Art.2353-
Azioni di godimento: Attribuite
ai possessori delle azioni di rimborso non danno diritto di voto nell’assemblea,
concorrono alla ripartizione dell’utile residuo dopo il pagamento delle
azioni non rimborsate e in caso di liquidazionenella
ripartizione del patrimonio sociale dopo il rimborso delle altre azioni.
Art.2354-
Contenuto delle azioni:
Le azioni devono indicare:
1)La
denominazione, la sede e la durata della società
2)La
data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel registro delle imprese
3)Il
loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale
4)L’ammontare
dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate
5)I
diritti e gli obblighi ad esse inerenti
Le
azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori; è
valida la sottoscrizione con riproduzione meccanica della firma purché
l’originale sia depositato nel registro delle imprese.
Art.2355-
Azioni nominative e al portatore:
La scelta del tipo di azione è dell’azionista se l’atto costitutivo
non stabilisce che devono essere nominative; queste non possono essere
però essere al portatore se non interamente liberate.
Art.2356-
Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate:
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati con gli
acquirenti per i versamenti dovuti per tre anni dal trasferimento; il pagamento
non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta dell’azione sia rimasta
infruttuosa.
Art.2357-Acquisto
delle proprie azioni:
La società può acquistare azioni proprie solo nei limiti
degli utili distribuiti e delle riserve disponibili dall’ultimo bilancio
e soltanto se interamente liberate. L’assemblea dei soci autorizza l’acquisto,
ne fissa le modalità, ne indica il numero massimo e la durata (non
superiore ai diciotto mesi). Il valore nominale delle azioni acquistate
non deve mai superare la decima parte del capitale sociale; le azioni in
eccedenza dovranno essere alienate entro un anno dal loro acquisto, altrimenti
dovranno essere annullate e il capitale ridotto.
Art.2358-
Altre operazioni sulle proprie azioni:
La società non può accordare prestiti, fornire garanzie per
l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni e non può accettare
azioni proprie in garanzia ne tramite una società fiduciaria ne
per interposta persona.
Art.2359-
Società controllate e società collegate: Sono
società controllate:
1)Le
società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti nell’assemblea ordinaria.
2)Le
società in cui un’altra società esercita un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria.
3)Le
società che sotto influenza di altre stringono con esse particolari
vincoli contrattuali
Le
società considerate collegate sono perciò le società
sulle quali altre società esercitano un’influenza notevole, controllando
un quinto dei voti nell’assemblea ordinaria.
Art.2360-
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni:E’
vietato alle società di costituire o aumentare il capitale sociale
tramite sottoscrizione reciproca di azioni
Art.2361-
Partecipazioni: L’assunzione
di partecipazioni in altre imprese non è consentita se per la misura
e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato
l’oggetto sociale dell’atto costitutivo.
Art.2362-
Unico azionista- In
caso di insolvenza della società questa risponde illimitatamente
per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni erano appartenenti
ad un’unica persona.
Da
ciò si evince che:
-Per
poter applicare queste normative bisogna innanzitutto evidenziarequelle
che sono le principali categorie di azioni:
AZIONI ORDINARIE: Attribuiscono
agli azioni il diritto di partecipare e di votare alle assemblee sia ordinarie
che straordinarie, di partecipare al riparto dell’utile e del patrimonio
netto finale, allo scioglimento della società, nonché di
partecipare agli aumenti di capitale sociale in proporzione alle azioni
possedute.
AZIONI DI RISPARMIO:
Possono essere emesse solo dalle società quotate in borsa, non attribuiscono
ai loro possessori il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee
ma riconoscono ai titolari alcuni privilegi, tra cui un dividendo minimo
garantito del 5% del valore nominale delle azioni possedute e, in caso
di mancata distribuzione dei dividendi l’azionista titolare di queste azioni
matura un credito pari al dividendo minimo non percepito che potrà
far valere entro i due esercizi successivi.
AZIONI PRIVILEGIATE: Sono
azioni con voto limitato alle assemblee straordinarie ma che riconoscono
all’azionista un privilegio di natura patrimoniale, in sede di riparto
dell’utile e al momento del rimborso del capitale allo scioglimento della
società.
-Le
azioni servono a determinare la quota dell’utile d’esercizio spettante
ad ogni socio, IL DIVIDENDO.
Al
momento del pagamento dei dividendi la società tratterrà
una percentuale da versare in seguitoall’erario
per conto dell’azionista che costituirà un anticipo sull’imposta
finale da versare.
La
ritenuta fiscale è pari al 10% dei dividendi sulle azioni ordinarie
e al 12,5% su quelli delle azioni di risparmio.
Le
azioni, che corrispondono alla quota di partecipazione al capitale sociale,
non vengono mai emesse con un valore inferiore a quello nominale, e la
loro emissione coincide con il momento della sottoscrizione del capitale
sociale. Per trasferire la proprietà di un’azione, sarà necessaria
la vendita dietro pagamento di un valore di mercato; è impossibile
dividere un’azione, ma allo stesso tempo si può verificare il caso
di comproprietà di un’azione, e i diritti derivanti da questa proprietà
saranno esercitati da un rappresentante in comune. Le azioni sono tutte
di uguale valore, e attribuiscono a ciascun proprietario gli stessi diritti,
a meno che nell’atto costitutivo non vengano evidenziate altre categorie
oltre a quelle ordinarie, o che si aggiungeranno in seguito ad una modifica
di questo.
A
volte all’interno di una società per azioni può avvenire
un’assegnazione straordinaria dell’utile ai prestatori di lavoro, e questi
potrebbero essere convertiti in nuove azioni, emesse sotto forma di speciali
categorie, emissione disciplinata da particolari norme che riguardano la
forma, il trasferimento e i diritti che spettano agli azionisti. Da ciò
deriverà un aumento del capitale sociale.
Dopo
quest’assegnazione straordinaria avremo la ripartizione degli utili netti
spettanti agli azionisti ordinari, poiché la proprietà di
un’azione possiede come diritto principale la partecipazione al riparto
degli utili, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di
azioni.
Altro
principale diritto concesso dalle azioni è il diritto di voto alle
assemblee ordinarie e straordinarie per quanto riguarda gli azionisti ordinari,
solo nelle assemblee straordinarie per gli azionisti possedenti azioni
privilegiate, mentre restano escluse dal voto le azioni di risparmio. La
legge stabilisce inoltre, che non possono essere emesse azioni che abbiano
più di un diritto di voto.
Possedere
un’azione concede l’opportunità di esercitare su di essa un diritto
reale di garanzia come il pegno, o un diritto reale di godimento come l’usufrutto.
In questo caso però il diritto di voto passerà nelle mani
del creditore pignoratizio o dell’usufruttuario; il diritto di opzione
rimarrà invece nelle mani del socio.
Oltre
a ciò la legge disciplina anche, quello che è il contenuto
delle azioni, vale a dire la denominazione, la sede, la durata della società,
e il valore nominale della singola azione, l’ammontare del capitale sociale,
l’iscrizione nel registro delle imprese, e i diritti e gli obblighi ad
essa inerenti. Ciascuna azione dovrà poi essere sottoscritta da
uno degli amministratori della neo-società.
Al
momento della sottoscrizione delle azioni, solo i 3/10 del loro totale
vengono versati in un c/c vincolato che sarà poi liberato dagli
amministratori. Per quanto riguarda le azioni non liberate avranno diritto
ad una percentuale inferiore dell’utile netto ecoloro
i quali trasferiscono azioni non interamente liberate sono obbligati solidalmente
con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti.
Sempre
in tema inerente all’acquisto di azioni, una società può
acquistare azioni proprie, ma nei limiti degli utili conseguiti e delle
riserve disponibili; tale acquisto vale solo per azioni interamente liberate,
e deve essere autorizzato dall’assemblea straordinaria, che fissa tutte
le modalità del trasferimento, incluso il numero massimo e il valore
nominale che non deve mai eccedere la decima parte del capitale sociale.
Una
società non può accordare prestiti o fornire garanzie per
l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, o accettare azioni
proprie in garanzia.
Queste
disposizioni non sono però valide se si applicano su operazioni
effettuate per favorirel’acquisto
di azioni da parte dei dipendenti della società, o di società
controllanti o collegate.
Si
intende per società controllata, una società in cui un’altra
società dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria;
viene considerata società collegata, quella in cui un’altra società
esercita un’influenza notevole, ossia detiene 1/5 dei voti nell’assemblea
ordinaria.
Aumentare
il capitale sociale può portare ad un aumento del valore nominale
delle azioni già esistenti, o al loro aumento, ma è invece
proibito dalle legge aumentarlo tramite reciproca sottoscrizione di azioni.
Infine,
per quanto riguardail particolare
tipo di società in cui compare un solo azionista, questo risulta
responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una
sola persona.
LA
BORSA VALORI
Per
poter parlare della borsa valori bisogna innanzitutto fare una distinzione
tra ciò che si intende per mercato monetario e mercato finanziario.
Il
mercato monetario comprende tutte le negoziazioni che hanno per oggetto
attività finanziarie a breve termine e cioè con restituzione
entro dodici o diciotto mesi.
Il
mercato finanziario è costituito invece dalle contrattazioni che
hanno per oggetto attività finanziarie a medio e lungo termine e
cioè con restituzione oltre i diciotto mesi.
Il
trasferimento dei titoli di credito avviene in un particolare settore del
mercato finanziario: Il mercato mobiliare, dove vengono scambiati
gli strumenti finanziari e cioè i titoli emessi da società
o enti che rappresentano crediti in denaro o quote di capitale di una società.
Il
mercato mobiliare è suddiviso in:
-primario:
che comprende l’emissione e il collocamento di titoli creati dall’emittente;
-secondario: che
riguarda il trasferimento dei titoli in circolazione.
La
forma più importante di mercato mobiliare secondario è rappresentate
dalla BORSA VALORI, e cioè il mercato organizzato
in cui si comprano e si vendono gli strumenti finanziati già emessi.
Essa
rappresenta il mercato in cui stato e imprese finanziano la propria attività,
i risparmiatori decidono come investire e gli strumenti finanziari garantiscono
la rapida trasformazione dei titoli in moneta.
Tra
gli strumenti finanziari troviamo:
-Le
azioni, che
sono quote di capitale sociale di s. p. a o s. a. p. a che danno diritto
ai titolari di partecipare alla ripartizione dell’utile (dividendi) e sono
titoli a reddito variabile perché il profitto della società
varia ogni anno.
-Le
obbligazioni,
che rappresentano debiti che una società assume verso i terzi; i
risparmiatori che le sottoscrivono hanno diritto a rimborso più
il pagamento di un interesse prestabilito e quindi sono titoli a reddito
fisso.
-I
titoli pubblici,
rappresentano un debito dello stato nei confronti dei risparmiatori; anche
per questi è previsto il rimborso più il pagamento di un
interesse prestabilito e sono perciò titoli a reddito fisso.
Tutti
questi strumenti finanziari svolgono un importante compito di finanziamento.
Il
funzionamento della borsa ha subito nel tempo significativi cambiamenti;
in passato le contrattazioni avvenivano ad opera degli agenti di cambio
che comunicavano le loro offerte di acquisto o vendita per conto della
clientela in un apposito recinto detto recinto alle grida.
Oggi
la figura dell’agente di cambio è stata sostituita da altri intermediari
finanziari e le negoziazioni si basano su un sistema telematico nazionale
cioè una rete di computer e terminali che permettono una negoziazione
continua, più rapida ed efficace dei valori mobiliari.
Queste
modifiche introdotte con il decreto EUROSIM del 1996 rappresentano un aspetto
della riforma avvenuta con l’emanazione del TESTO UNICO SULLA RIFORMA
FINANZIARIA, del 24 febbraio
1998, meglio conosciuto come decreto DRAGHI.
Il
testo unico stabilisce che i servizi di investimento possono essere esercitati
solo dalle imprese di investimento e dalle banche.
Le
imprese di investimento sono:
-LE
SIM, (società
di intermediazione mobiliare) costituite come delle s. p. a , con sede
legale e direzione nel territorio dello stato, che per esercitare questi
servizi hanno bisogno di un’autorizzazione riguardante alcune condizioni,
e cioè la denominazione giuridica, il patrimonio, la sede, l’esistenza
dei requisiti di onorabilità e professionalità, la direzione
e il controllo.
-LE
IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE, che
sono imprese non bancarie, con sede e direzione in uno stato comunitario,e
possono operare in Italia se l’autorità competente del paese di
provenienza ne dia comunicazione alla banca d’Italia e alla CONSOB.
-LE
IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE, che
sono imprese non bancarie, con sede e direzione in uno stato extracomunitario
e possono operare in Italia tramite un’autorizzazione concessa dalla CONSOB
su consiglio della banca d’Italia.
Le
BANCHE,oltre
a raccogliere il risparmio ed esercitare il credito, dopo l’emanazione
dell’EUROSIM e del DRAGHI, possono svolgere tutte le attività di
intermediazione finanziaria prima riservate solo alle SIM.
La
banca d’Italia e la CONSOB, svolgono un’importante funzione di vigilanza
e di controllo dell’operato delle imprese di investimento extracomunitario.
Il
testo unico prevede per la banca d’Italia competenze in materia di stabilità
patrimoniale, contenimento dei rischi e organizzazione amministrativa e
contabile, e per la CONSOB competenze sulla trasparenza e correttezza verso
gli investitori.
Queste
due autorità di vigilanza operano in collaborazione per tutelare
l’interesse degli investitori e il buon funzionamento del mercato, a proposito
nel 1997 è stata istituita la s. p. a borsa italiana che gestisce
la borsa nel mercato ristretto e nella negoziazione dei contatti FUTURES
e OPTION.
Il
valore degli strumenti finanziari può essere determinato in base:
-al
VALORE NOMINALE,
cioè l’importo stampato sul titolo che nel caso dei titoli pubblici
e privati (a reddito fisso) rappresenta la somma sulla quale si calcolano
gli interessi, e nel caso delle azionicorrisponde
all’importo del capitale sociale diviso per il numero delle azioni.
-al
VALORE DI MERCATO,
cioè il prezzo del titolo che si forma in base all’andamento della
domanda e dell’offerta.
Il
prezzo di mercato è inserito in un elenco ufficiale detto
listino di borsa,
in cui sono contenuti tutti i titoli scambiati e i loro valori di mercato
che dal 4 gennaio 1999 saranno espressi in euro.
Le
quotazioni dei titoli sono soggette a significative oscillazioni nel breve
o brevissimo periodo; ciò avviene perché i prezzi dei titoli
reagiscono immediatamente alle variazioni di domanda e offerta.
Gli
intermediari della borsa, cioè coloro che operano per conto degli
effettivi compratori e venditori del titoli, possono essere divisi in tre
gruppi:
-i
venditori istituzionali,
costituiti da imprese pubbliche o private e dal Tesoro che vendono titoli
per procurarsi i finanziamenti.
-i
compratori stabili o risparmiatori,
che acquistano titoli per investire la propria liquidità in maniera
durevole e combinano il fattore rischio con il fattore rendimento, acquistando
titoli in maniera da ottenere rendimenti più elevati.
-gli
speculatori,
che acquistano o vendono titoli per trarre vantaggio dalla variazione dei
loro prezzi.Questi decidono di acquistare o vendere in base all’andamento
dei prezzi di mercato al fine di ottenere il massimo guadagno.
Oggi
le possibilità di speculazione sono state ormai ridotte, attraverso
l’introduzione dellaliquidità
in contanti,
operativa in Italia dal febbraio 1996. Si tratta di un sistema di pagamento
in cui gli acquisti e le vendite si effettuano in contanti, entro i 5 giorni
per le operazioni che riguardano le azioni, entro 3 giorni per quelle dei
titoli di stato. In passato invece, vi era un particolare sistema di pagamento,
detto liquidazione
a termine,
secondo il quale gli operatori, e in particolare gli speculatori vendevano
titoli che non possedevano e acquistavano con soldi di cui non disponevano.
Tale
sistema prevedeva quindi che tutte le operazioni compiute in un determinato
periodo, il mese borsistico, venissero liquidate in un unico giorno,
il giorno della liquidazione mensile. L’operatore otteneva così
un profitto senza investire inizialmente denaro.
Le
contrattazioni dei titoli si effettuano tramite i contratti di borsa, che
si distinguono in:
-contratti
a pronti,
o a contanti, in cui il pagamento e il trasferimento del titolo avvengono
alla stipulazione.
- contratti
a termine,
in cui si ha l’esecuzione in una scadenza successiva alla stipulazione
del contratto.
Ci
sono tre diversi tipi di contratti a termine:
1)IL
RIPORTO
2)LE
OPZIONI (options)
3)I
FUTURES
Il
RIPORTO,
è un operazione di finanziamento in cui un soggetto, il riportato,
trasferisce ad un altro, il riportatore, un certo numero di titoli di cui
sono noti il prezzo e la specie.
Il
riportatore, alla scadenza di un termine prestabilito si impegna contrattualmente
a restituire al suo proprietario altrettanti titoli della stessa specie
contro il pagamento del prezzo, che può essere aumentato o diminuito
nella misura convenuta. Nel caso in cui il prezzo viene aumentato, (riporto
propriamente detto) abbiamo un prestito di denaro che ha come garanzia
un prestito di titoli; nel caso in cui il prezzo viene diminuito (riporto
con deporto o semplicemente DEPORTO) si ha un prestito di titoli garantito
da un prestito di denaro.
Il
riporto di banca serve per ottenere fondi da destinare al finanziamento
di attività diverse da quella speculativa in titoli.
Il
riporto di borsa, serve per ottenere fondi necessari per rinviare la liquidazione
di un’operazione speculativa di cui non si è voluto o potuto chiudere
per la scadenza fissata.
Le OPZIONI,
sono contratti che rappresentano vere e proprie scommesse e quindi adatti
alle operazioni speculative. Sono contratti secondo cui il compratore pagando
un corrispettivo detto premio, acquista la facoltà di decidere come
concludere l’operazione alla scadenza.
I FUTURES,
sono operazioni a termine di compravendita in cui le parti stabiliscono
subito la quantità e il prezzo. Differiscono dalle opzioni dal fatto
che in essi entrambe le parti sono obbligate a rispettare il contratto
mentre per le opzioni questo obbligo riguarda esclusivamente il venditore.