Per costituire
una S.p.a. occorre:
L’atto costitutivo (art. 2328 c.c.)
La società deve costituirsi per atto pubblico, che è il documento
redatto con la richiesta di formalità da un notaio o da un altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firma.
L’atto costitutivo deve indicare:
1) Cognome,
nome, luogo e data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci ed
eventuali promotori nonché
il numero delle azioni sottoscritte da
ciascuno di essi.
2) La
denominazione della sede della società ed eventuali sedi secondarie.
L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione
entro 30g.g. all’ufficio del registro delle imprese dove è iscritta
la società.
3) L’oggetto
sociale.
4) L’ammontare
del capitale sottoscritto e versato.
5) Il
valore nominale e il numero delle azioni, che possono essere nominative
o al portatore.
Le azioni si dicono quasi sempre nominative ad eccezione che l’azionista
stabilisca che esse devono essere al portatore.
Le azioni non possono essere al portatore se non sono interamente liberate,
l’atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni, l’alienazione
delle azioni nominative.
6) Il
valore dei crediti e dei beni conferiti in natura.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata
di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione
dei beni o dei crediti nonché il valore a esso attribuito, inoltre
l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore
nominale aumentato dell’eventuale sopraprezzo delle azioni emesse a fronte
del conferimento. Questa relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
7) Le
norme secondo la quale gli utili devono essere ripartiti.
8) Il
numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno
la rappresentanza della società.
9) L’eventuale
partecipazione agli utili di soci promotori o dei soci fondatori.
10) Il numero dei componenti del collegio sindacale.
11) La durata della società.
La S.p.a. può sciogliersi per:
a) il
decorso del termine;
b) il
conseguimento dell’oggetto sociale;
c) per
il mancato conseguimento di esso;
d) per
la continuata inattività delle assemblee;
e) per
la riduzione al disotto del minimo legale del capitale sociale, ed altre
cause citate dal c.c..
Per provvedere alla costituzione della società è necessario
secondo l’art. 2329 che:
1) sia
sottoscritto per intero il capitale sociale
2) siano
versati presso l’istituto di credito almeno i 3/10 dei conferimenti in
denaro
3) sussistano
le autorizzazioni governative per la costituzione.
L’istituto di credito è responsabile nei confronti della società,
se entro un anno dal deposito del denaro l’iscrizione non avrà avuto
luogo le somme dovranno essere restituite ai sottoscrittori.
La costituzione può avvenire mediante due fasi:
- per
pubblica sottoscrizione (
art.2333/2336 c.c.)
Mediante la quale un gruppo di soci promotori sottoscrivono un programma
(che specifica tutte le disposizioni dell’atto costitutivo) che viene depositata
presso un notaio in attesa di sottoscrizione delle azioni.
Raccolte le sottoscrizioni i promotori devono assegnare ai soci sottoscrittori
un termine non superiore a un mese per effettuare il versamento dei 3/10.
In seguito i soci promotori devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori
che:
1) accerta
che ci siano le condizioni necessarie per costituire la società
2) delibera
sul contenuto dell’atto costitutivo
3) delibera
sulla riserva di partecipazione agli utili del promotore
4) nomina
gli amministratore e i membri del collegio sindacale
Per modificare le condizioni del programma è necessario il consenso
di tutti i sottoscrittori, così poi si può procedere al deposito
entro 30g.g. al registro delle imprese.
- per
costituzione simultanea
Mediante la quale un gruppo di soci fondatori approva l’atto costit. in
presenza di un notaio che provvederà a depositarlo al registro delle
imprese per l’iscrizione.
Per procedere a questo tipo di costituzione è necessario che:
1) sia
sottoscritto per intero il capitale sociale
2) siano
versati i 3/10 degli apporti in denaro presso una banca in un c/c vincolato.
3) che
sia stata presentata in relazione agli apporti in natura una relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale e che ne stimi il valore
Con l’iscrizione al registro
delle imprese la società acquista la capacità giuridica cioè
che hanno avuto dal nostro ordinamento giuridico la capacità di
essere soggetti di diritto. Nel caso delle S.p.a. si
dice che hanno un autonomia patrimoniale perfetta cioè che il patrimonio
della società è distinto e separato dal patrimonio dei soci.
Delle obbligazioni sociali risponde solo la medesima società.
I
soci in oltre non rispondono di eventuali debiti contratti dalla società.
La
pubblicazione dell’atto costit. avviene sul bollettino ufficiale delle
S.p.a.
Questo
tipo di società deve costituirsi con un minimo di capitale di £200.000.000.
Se
questo non fosse la società ha l’obbligo in un massimo di 3 anni
di aumentare il capitale sociale o a cambiare tipo di società. Se
questo non avviene la società si scioglie.
Gli apparti sono il conferimento che può essere in denaro, in natura,
o di crediti effettuati dai soci.
Esso è la prima forma di finanziamento aziendale che va a contribuire
alla formazione del capitale proprio insieme a l’autofinanziamento. Tant’è
che il capitale proprio si divide in: capitale d’apporto, quando è
costituito dai conferimenti iniziali e successivi, invece è capitale
di risparmio quando è costituito dagli utili non distribuiti.
Non sono oggetto di conferimento la prestazione d’opera
e di servizi.
Gli apporti possono essere congiunti, disgiunti, in natura e in denaro.
APPORTO CONGIUNTO si tratta di beni coordinati tra loro e aventi un'unica
destinazione produttiva. Il valore conferito è normalmente più
alto della somma algebrica dei singoli elementi patrimoniali. L’eventuale
maggior valore viene denominato avviamento.
APPORTO DISGIUNTO consiste in beni patrimoniali eterogenei la cui funzionalità
prima dell’apporto non è interdipendente (es. impianti, macchinari,
crediti ecc..).
I l valore del conferimento è rappresentato
dalla somma delle valutazioni relative ad ognuno dei beni apportati.
Si
aveva accennato che l’atto costitutivo e lo statuto delle S.p.a. devono
essere pubblicati nel bollettino ufficiale chiamato B.u.s.a.r.l.
Questo
è formato da bollettini regionali e nazionali e riguarda solo le
società quotate in borsa. Questo tipo di pubblicità ha un’efficacia
dichiarativa, vuol dire che rende noto ai terzi determinati fatti di gestione.
REGISTRAZIONI IN PARTITA DOPPIA
DATA
|
COD. |
DENOMINAZIONI CONTI
|
DARE
|
AVERE
|
03/03
|
345
|
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE
CAPITALE SOCIALESottoscrizione
del capitale sociale
|
X
|
x
|
CONFERIMENTIDIUNFABBRICATO
DATA
|
COD.
|
DENOMINAZIONE CONTI
|
DARE
|
AVERE
|
20/03
|
|
FABBRICATI
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE |
X
|
X
|
VERSAMENTO DEI 3/10 LEGALI IN DENARO
DATA
|
COD. |
DENOMINAZIONE DEI CONTI |
DARE |
AVERE |
20/03
|
|
BANCA X C/C VINCOLATOAZIONISTI
C SOTTOSCRIZIONE
|
X
|
X
|
SVINCOLO DEI 3/10
DATA |
COD. |
DENOMINAZIONE
DEI CONTI
|
DARE |
AVERE |
16/04
|
|
BANCA X C/C
ERARIO C/RITENUTE SUBITE
BANCA X C/C VINCOLATO
INTERESSI ATTIVI BANCARI |
XX
|
X
X
|
RICHIAMO DEI DECIMI RESIDUI
DATA |
COD. |
DENOMINAZIONE
DEI CONTI
|
DARE |
AVERE |
20/05
|
|
AZIONISTI C/DECIMI RIC.
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZ. |
X
|
X
|
VERSAMENTO
DEI DECIMI RICHIAMATI
DATA |
COD. |
DENOMINAZIONE
DEI CONTI
|
DARE |
AVERE |
20/05
|
|
BANCA
X C/C
AZIONISTI
C/DECIMI RIC. |
X
|
X
|