Metalli Preziosi,nuova disciplina dei titoli.(Dlgs.251/99 del 22/5/99)
La disciplina dei titoli e dei marki di identificazione dei metalli preziosi viene adeguata ai principi comunitari ma per l'attuazione pratica di questa rivoluzione bisognera' attendere ancora qualche mese: varato il Dlgs.251/99, entrato in vigore il 3 ottobre del 1999, si dovra' anke attendere l'emanazione del regolamento entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per l'Industria, del Commercio e dell' Artigianato.Il Decreto stabilisce, ke il titolo del metallo prezioso(platino-palladio-oro-argento) deve essere espresso in millesimi del fino presente, ke gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso e il markio di identificazione(es:750---70NO).

E' stabilito anke ke presso ogni Camera di Commercio deve essere tenuto il registro degli assegnatari dei marki di identificazione al quale devono iscriversi coloro ke vendono i metalli e coloro ke fabbricano od importano oggetti contenenti gli stessi metalli.Un capo intero della Legge è dedicato alle responsabilita', ai sistemi di certificazione, alla vigilanza e alle sanzioni! I titoli legali dei metalli, da garantire a fusione,per ogni parte dell'oggetto, sono:

PLATINO=950-900-850millesimi
PALLADIO=950-500millesimi
ORO=750-585-375millesimi
ARGENTO=925-800millesimi

È comunque ammesso qualsiasi titolo superiore al + alto indicato per ciascun dei metalli preziosi; sono ammesse tolleranze negative, ma dai 5 ai 10 millesimi a seconda del metallo. Abolito il monopolio (L.7/2000)


Razionalizzare e riorganizzare, anke alla luce delle recenti disposizioni comunitarie in materia di IVA, il mercato dell'oro, prevedendo l'abolizione del monopolio. Questo lo scopo del provvedimento approvato dal Parlamento (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/01/00) ke interviene su un settore, quello del mercato dell'oro, ke assume una particolare rilevanza per l'Italia uno dei principali produttori di oreficeria mondiale, con l'utilizzazione del 20% del quantitativo d'oro greggio estratto dai paesi minerari. Il giro d'affari annuale dell'industria orafa italiana nel '96 e' stato circa di 11milamiliardi,con esportazioni per 7milamiliardi, equivalenti alla quarta voce della bilancia commerciale. Il settore,esclusa quale grande impresa, è un microcosmo di piccole imprese, per lo + concentrate nelle province di Vicenza, Arezzo e Alessandria.

Nel provvedimento è di particolare importanza il sostanziale superamento del regime di monopolio dell'Ufficio Italiano Cambi e il recepimento della normativa comunitaria in materia di commercio.Di rilievo, una nuova normativa fiscale per quanto riguarda l'IVA, ke concede la possibilita' per gli Stati Membri di applicare il meccanismo del cosiddetto "reverse charge": assoggettare all'obbligo di versamento dell' imposta direttamente gli acquirenti del bene.Non solo: la legge esenta dall'IVA le cessioni d'oro effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.(25/01/00).

QUINDI definiamo l'oro commerciabile: oro da investimento e oro industriale.

ORO da INVESTIMENTO Intendendo per tale l'oro in forma di Lingotti o Plakkette di peso accettato dal Mercato dell'Oro,comunque superiore ad 1(uno) grammo,di purezza pari o superiore a 995millesimi, rappresentato o meno da titoli; le Monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, ke hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo ke non supera dell'80% il valore sul Mercato libero dell'Oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' Europee, nonke le monete aventi le medesime caratteristike, anke se non ricomprese nel suddetto elenco. ORO INDUSTRIALE ,cioe' diverso da quello descritto in precedenza, prevalentemente utilizzato in fabbrica, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325millesimi,sia in qualunque altra forma e purezza.

Ki puo' trattare oro???
Inoltre kiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero,ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ossia altra operazione in oro anke a titolo gratuito , ha l'obbligo di dikiarare l'operazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20milioni di lire; solo le Banke d'Italia sono escluse a tali disposizioni.
L'esercizio in via professionale,per conto proprio o per conto terzi,puo' essere svolto da Banke o da soggetti aventi i requisiti e previa comunicazione all'Uffico Italiano dei Cambi ; sono comunque esclusi da questa disciplina gli operatori ke acquistano oro al fine di utilizzarlo nella propria lavorazione industriale o artigianale(laboratorio orafo) o di affidarlo in conto di lavorazione ad un titolare del markio di identificazione.

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