STATUTO
Costituzione - Sede -
Durata - Scopi
1. Costituzione e sede
E' costituita fra i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore
della Carità" di Novara un CR. AL. ricreativo-culturale-sportivo-artistico,
denominato "C.R.A.L. AZIENDA OSPEDALIERA NOVARA"
con sede sociale in Novara, C.so Mazzini n. 18.
2. Carattere dell'Associazione
Il C.R.A.L. è un'associazione di persone dotate di autonomia finanziaria
(non ha personalità giurdica),
non persegue alcuna finalità di lucro o di reddito.
E' incompatibile con le finalità del C.R.A.L., ogni iniziativa, attività
o manifestazione- che persegue scopi di propaganda di parte politica e
sindacale.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni
interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle
norme del presente Statuto.
3. Durata dell'Associazione
La durata dell'associazione è illimitata.
4. Scopi dell'Associazione
L'associazione si propone di:
a) favorire l'esercizio del diritto alla ricreazione, allo sport, al
riposo ed alla elevazione culturale dei lavoratori dell'Azienda
Ospedaliera di Novara.
b) Sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero dei
lavoratori e dei loro familiari.
c) Stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra tutti i
lavoratori.
d) Dare la propria adesione a quelle associazioni o enti possono favorire
il conseguimento delle finalità sociali.
Soci
5. Requisiti dei soci
La base sociale del C.R.A.L. è costituita dai dipendenti dell'Azienda
Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che richiedano di farne parte.
Possono essere soci, con diritto di voto;
Tutti i dipendenti, in servizio, in regola con il pagamento della quota
annua sociale;
La qualità di socio del C.R.A.L. comporta la incondizionata accettazione
del presente statuto.
Nel rapporto associativo è esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa, ed ogni socio, maggiore di età ha diritto ad un
voto, per l'approvazione del bilancio e le modificazione dello Statuto,
dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
6. Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, mediante
compilazione di apposito stampato da presentare alla segreteria del
C.R.A.L.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci èdeliberata
dal consiglio direttivo.
Le domande di ammissione decorrono dal 10 gennaio dell'anno in cui la
domanda è accolta.
Ad ogni socio dopo l'accoglimento della domanda d'iscrizione verrà
rilasciata una tessera che dovrà riportare: la denominazione del C.R.A.L.
Azienda Ospedaliera Novara, la data del rilascio, le generalità
dell'iscritto.
7. Quota sociale
La tessera sociale per tutti soci, prevede una quota annua di L. 1.000
(mille lire) che potrà essere modificata negli esercizi successivi dal
Consiglio Direttivo.
La quota tessera dovrà essere pagata entro il 30 gennaio di ogni anno.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti
per causa di morte.
Le quote associative non sono rivalutabili.
8. Dovere dei Soci
L'appartenenza all associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi
rappresehtativi, secondo le competenze statutarie.
I soci sono tenuti:
a) ad effettuare il versamento della quota sociale, come previsto dal
precedente articolo.
b) ad effettuare eventuali versamenti straordinari quando questi siano
deliberati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice cx art. 13 su
proposta del Consiglio Direttivo.
9. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai
quali è avvenuta l'ammissione,
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi
di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del
presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale
scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno
sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
Contro gli stessi provvedimenti i Soci
colpiti, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al
Collegio dei Probiviri che, entro 30 giorni dal termine suddetto, dovrà
decidere inappellabilmente, dopo aver ascoltato i Soci interessati ed il
Consiglio Direttivo emetterà la sentenza.
Nei casi di infrazioni al regolamento ed allo Statuto, nonché di
infrazione alle comuni norme di comportamento, o di infrazioni alle
deliberazioni degli Organi sociali, i Soci possono essere sospesi da tutte
o da qualunque attività del Circolo, per un periodo non inferiore ai 15
giorni e non superiore a 120 giorni.
Per la sospensione si applica la stessa procedura di cui al comma
precedente.
I Soci sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo qualora non
provvedano, previo invito, a convalidare la loro iscrizione al C.R.A.L.
mediante ritiro della tessera o vidimazione della stessa entro il 30
gennaio di ogni anno solare con relativo pagamento della quota sociale.
I Soci ritardatari dovranno fare richiesta al Consiglio Direttivo per
ottenere la tessera e continuare ad essere iscritti.
I Soci decaduti possono essere riammessi previa nuova domanda iscrizione,
all'inizio dell'anno successivo.
Organi sociali
10. Organi dell'associazione
Organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche hanno durata triennale e sono a titolo onorifico e
gratuite.
Assemblea
11. Partecipazione all'assemblea
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e
le sue delibere prese in conformità alla Legge od al presente Statuto
obbligano tutti i Soci anche dissenzienti.
L'assemblea, viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno,
a) entro il 30 aprile per l'esame e l'approvazione del rendiconto
economico e finanziario, sia di previsione che consuntivo;
b) per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
c) approva la quota sociale proposta dal Direttivo del C.R.A.L..
L'assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria:
- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, da parte di almeno un decimo
dei soci.
12. Convocazione dell'assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate, con preavviso di
almeno 8 giorni, mediante affissione alle apposite bacheche, nello stesso
avviso potrà essere fissato altro giorno per la seconda riunione, la
quale non potrà più avere luogo nello stesso giorno fissato per la
prima. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a
tre giorni, purché venga effettuata a mezzo telegramma.
13. Costituzione e deliberazioni
dell'assemblea ordinaria
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei
voti (metà + 1) dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine
del giorno.
14. Costituzione e deliberazioni
dell'assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in
seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei soci.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere
demandate ad un notaio scelto dal presidente.
15. Presidente e segretario di
assemblea
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente
dell'associazione o, in caso di sua assenza da persona designata dall'
assemblea.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei
Verbali dell'Assemblea a cura del Segretario del Direttivo C R A L
16. Forma di votazione dell'assemblea
Le votazioni dell'assemblea possono avvenire per alzata di mano o
scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci
presenti. Per la nomina delle cariche sociali la votazione avverrà a
scrutinio segreto.
Per la nomina delle cariche sociali, l'assemblea eleggerà tra i soci
presenti, un comitato elettorale composto da almeno tre membri.
Il Comitato Elettorale avrà il compito di curare e controllare
l'organizzazione ed il corretto svolgimento delle elezioni.
Per la candidatura alle elezioni alle cariche sociali (Direttivo,
Revisori, e Probiviri) ogni socio presente all'assemblea, può proporre la
propria candidatura. Il Comitato Elettorale, sulla base delle proposte,
redigerà la lista dei candidati da sottoporre alla votazione
dell'Assemblea. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il
maggior numero di voti.
Il voto può essere espresso solo direttamente e non viene ammessa alcuna
forma di delega.
Hanno diritto di voto tutti i soci, in servizio presso l'Azienda O.M.
della Carità di Novara ed iscritti al C.R.A.L. Azienda Ospedaliera
Novara, da più di un mese riferito alla data in cui ha luogo la prima
convocazione dell'assemblea stessa.
17. Compiti dell'assemblea
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
a) discutere e deliberare su l'esame e l'approvazione del rendiconto
economico e finanziario, sia di previsione che consuntivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, i revisori
dei conti, il collegio dei probiviri;
c) fissare su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed
i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e
sull'attività da essa svolta nel vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
In sede straordinaria
f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo
Consiglio direttivo
18. Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso.
b) predisporre entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto economico e
finanziario di previsione, relativamente al periodo 10 gennaio al 31
dicembre dell'anno in corso, ed il rendiconto consultivo relativo
all'esercizio precedente, sempre riferito al periodo dal 10 gennaio al 31
dicembre, così come dovrà intendersi per l'esercizio fiscale;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che
ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal
presidente;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi
dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed
istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività
dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i
soci;
Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi
della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal
consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di
mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale
il voto del presidente.
19. Composizione del consiglio
direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 a 15 consiglieri eletti dall'
Assemblea ordinaria.
Elegge fra i propri componenti:
a) Il Presidente;
b) un Vice-Presidente;
c) un Segretario;
d) un Tesoriere;
Se per qualsiasi motivo viene a mancare qualcuno dei suoi componenti, il
Consiglio Direttivo è validamente costituito finché rimanga in carica la
maggioranza dei membri inizialmente eletti.
Sarà considerato dimissionario il membro del Consiglio Direttivo che
senza giustificato motivo rimarrà assente per tre sedute consecutive.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono
rieleggibili per 1 (uno) mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato,
qualora non fosse possibile, per causa di forza maggiore, sostituire uno o
più membri del consiglio, i componenti dello stesso, possono essere
rieletti per un ulteriore mandato.
20. Riunioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo, si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno
una volta al mese (con l'esclusione del mese di agosto), e comunque ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre
componenti.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera
inviata almeno cinque giorni prima e affissione alle apposite bacheche.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno
la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, o dal
vice presidente, o in loro assenza da un consigliere designato dai
presenti.
In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere
convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo
verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima
segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio con specifica delibera, ha facoltà di rendere note
quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare
pubblicità.
Presidente
21. Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'associazione, e la rappresenta, a tutti gli
effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, conferisce le cariche
all'interno del Consiglio direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle
deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le finzioni
spettano al vice-presidente.
Collegio dei Revisori
dei Conti
22. Compiti dei revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta il compito di verificare la contabilità, la
consistenza di cassa, gli inventari e di bilanci.
I Revisori devono relazionare al consiglio Direttivo ed all'Assemblea su
tutti i documenti sottoposti a controllo.
23. Elezione dei revisori dei conti
I revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in numero di 3 membri e
di 2 supplenti., di cui uno svolge la mansione di Presidente.
I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un mandato
consecutivo. Alla scadenza del mandato, qualora non fosse possibile, per
causa di forza maggiore, sostituire uno o più membri componenti il
collegio dei revisori dei conti, i componenti dello stesso, possono essere
rieletti per un ulteriore mandato.
La carica di Revisore è incompatibile
con qualsiasi altra carica del C.R.A.L.. Nelle riunioni del Consiglio essi
non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.
Collegio dei Probiviri
24. Collegio dei probiviri -
Composizione-attribuzione
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea
tra i soci effettivi contemporaneamente alle elezioni del Consiglio
Direttivo di cui uno svolge la mansioni di Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a
decidere sulle divergenze che possono sorgere tra i soci e tra questi ed i
vari organi del circolo, nonché a decidere sui ricorsi contro i
provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio Direttivo nei riguardi
dei soci che contravvengono alle norme stabilite dal presente statuto.
Al Collegio dei Probiviri è demandato altresì il compito di pronunciarsi
su questioni interpretative che possono rimandare l'applicazione del
presente statuto, detta pronuncia deve avvenire entro 1 mese dalla
richiesta.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica
3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per I (uno) mandato
consecutivo. Alla scadenza del mandato, qualora non fosse possibile, per
causa di forza maggiore, sostituire uno o più membri del collegio, i
componenti dello stesso, possono essere rieletti per un ulteriore mandato.
Utili di Bilancio
25. Utili -
Gli utili, o avanzi di gestione conseguiti, nonché fondi, riserve o
capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico e
finanziario saranno accantonati in una riserva indivisibile.
Finanza e patrimonio
26. Patrimonio sociale
Il patrimonio del C.R.A.L. è costituito da:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà;
b) dal fondo di riserva.
27. Entrate dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione nella
misura fissata dall'assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea
ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in
relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti
quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali istituti di
credito e da enti in genere;
f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
I contributi ordinari devono essere
pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
28. Durata del periodo di
contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso
qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione
è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno solare.
29. Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
30. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento del C.R.A.L, per qualunque causa, l'assemblea
provvederà a devolvere il patrimonio dell'ente, ad altri enti che
perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
L'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Sezioni
31. Sezioni - Costituzione -
Contributo - Responsabilità
Il circolo per lo svolgimento di attività specializzate nell'ambito delle
più generali finalità di cui all'art.2, potrà articolarsi in varie
sezioni, le stesse dovranno attivarsi in quattro branche:
Cultura - Tempo libero - Sport -Assistenza e Beneficenza.
Quando un gruppo di soci, intenda dedicarsi ad un'attività sportiva,
ricreativa, culturale ed artistica, deve affiggere su tutte le bacheche
del C.R.A.L. un comunicato, con il quale si invitano tutti i soci
interessati alla stessa attività in un giorno ed in un'ora stabilita
presso i locali del C.R.A.L. per costituire la sezione.
Requisito indispensabile per poter fare
parte di una sezione è che i componenti siano dipendenti in servizio
attivo dell'Azienda Ospedale Maggiore della Carità di Novara.
Nel corso della riunione, dopo aver
constatato che tutti i presenti sono effettivamente intenzionati a
dedicarsi all'attività proposta e quindi a costituire una regolare
sezione, nonché che gli stessi siano dipendenti in servizio dell'Azienda,
viene indicato al direttivo del C.R.A.L. il nominativo del responsabile da
individuare fra i componenti il direttivo del C.R.A.L. stesso.
In una successiva riunione i componenti
della nuova sezione devono:
a) redigere un regolamento interno della sezione che non contrasti con le
norme ed i principi dello statuto C.R.A.L. ma che regoli più decisamente
possibile l'attività amministrativa contabile e tecnica della sezione;
b) Predisporre il bilancio preventivo, delle iniziative che si intendono
intraprendere nell' anno, indicandone i costi parziali e totali,
precisando in quale misura le spese vanno sostenute direttamente dai soci
partecipanti all'attività della sezione e quale sarà l'ammontare del
contributo da richiedere al C.R.A.L.;
c) Formulare la richiesta scritta al direttivo del C.R.A.L. perché
approvi la nuova sezione, approvi il regolamento interno della sezione,
approvi il bilancio preventivo e stabilisca l'ammontare annuo del
contributo da corrispondere alla sezione;
d) Il direttivo del C.R.A.L. dopo aver esaminato la documentazione
prodotta a maggioranza del 2/3 dei soci componenti o dei suoi componenti
presenta il responsabile della costituenda sezione, approva (istituisce)
la sezione, il regolamento, il bilancio annuale preventivo e la quota del
contributo da corrispondere.
Solo dopo tale approvazione la sezione è regolarmente costituita e può
quindi iniziare l'attività.
Il Presidente del Consiglio direttivo,
conferisce le cariche ai responsabili della sezioni.
Non è consentito la creazione di più
sezioni per la stessa attività per cui tutti i soci che intendono
dedicarsi ad un'attività sportiva, ricreativa, culturale, artistica ecc.,
devono confluire in una sola ed unica sezione con un solo ed unico
responsabile ufficiale.
Qualora si riscontri inefficienza,
inattitudine, disordine amministrativo ed organizzativo, promozione di
iniziative ed atteggiamenti non conformi al regolamento della sezione ed
allo statuto del C.R.A.L. il consiglio direttivo deve richiamare il
responsabile della sezione, se questi non provvede entro 2 mesi a
modificare le cause per cui è stato richiamato, il consiglio direttivo a
maggioranza semplice dei propri membri può dichiarare decaduto il
responsabile della sezione.
Il responsabile della sezione risponde direttamente dell'attività della
sezione nei confronti del direttivo del C.R.A.L. di tutti i soci e testi.
Risponde, altresì personalmente della gestione finanziaria-relativa alle
attività della propria sezione ed è autorizzato previo consenso degli
aderenti alla sezione ad effettuare le spese nei limiti del contributo
elargito dal C.R.A.L. e della quota versata dai singoli aderenti.
E' fatto divieto di assumere impegni
senza la preventiva autorizzazione inerenti ai limiti sopra indicati.
32. Norme e regolamenti integrativi
Norme e regolamenti integrativì per la disciplina di altre questioni
particolari, non contemplate dal presente statuto, dovranno essere
approvate dall'assemblea secondo le modalità previste per le modifiche
statutarie.
33. Disposizioni transitorie e finali
Il C.R.A.L. provvederà a distribuire ad ogni socio copia dello statuto e
del regolamento, munirà i soci della tessera. La tessera ha validità
triennale.
34. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre
leggi vigenti.
IL PRESIDENTE
(Pierluigi Bergantin)
|