IL CODICE

Gli scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura generale e non intendono risolvere tutti i problemi etici possibili. Tuttavia, il Codice fornisce una guida nell'applicazione pratica degli obiettivi e dei principi fondamentali in relazione ad un certo numero di situazioni tipiche che possono verificarsi nella professione.

Il codice è diviso in tre sezioni:


Norme generali per tutti i Ragionieri Commercialisti
ed Economisti d’impresa.



Norme specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.


Norme specifiche per i professionisti dipendenti.






NORME GENERALI


Articolo 1
Competenza
1

  1. Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal C.N.R. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della professione.

  2. Il professionista deve evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non ha competenza; deve altresì informare chiaramente il cliente circa le aree professionali in cui è realmente competente.

  3. Il professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni proprie e dei collaboratori o tirocinanti, curando che il livello delle medesime sia il migliore possibile. Deve inoltre svolgere i propri compiti con la maggiore diligenza e puntualità.



Articolo 2
Autonomia, obiettività, riservatezza, decoro

  1. Il professionista deve attuare il proprio lavoro rispettando tutti i valori descritti nella Introduzione al Codice, e in particolare:

Articolo 3
Attività svolte all'estero

  1. Le regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti all’Albo che svolgano la professione, temporaneamente o stabilmente, in un paese della Comunità Europea o in altro paese, benché nel paese in cui essi si trovino vigano regole etico - deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal presente Codice.

  2. Quando le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese sono più rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese.



Articolo 4
Attività in materia tributaria

  1. Il professionista, richiesto di formulare una dichiarazione tributaria, deve eseguirla correttamente sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e rendere edotto quest’ultimo che ricade sul cliente stesso la responsabilità di aver fornito dati mendaci o incompleti o di averne intenzionalmente omessi.

  2. Il professionista deve assumersi la responsabilità di errori tecnici, dimenticanze e omissioni di fatti e atti a lui resi noti, irregolarità e violazioni di legge che dipendano dall’impostazione da lui data alla dichiarazione o dall’esecuzione tecnica della medesima.

  3. Quando la dichiarazione tributaria implichi delle stime, il professionista deve effettuarle con accuratezza e secondo verità, dopo avere assunto le informazioni necessarie, evitando che attraverso tali stime il cliente possa essere ingiustamente favorito dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e nei giudizi tributari.







NORME SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI


Articolo 5
Tutela dei valori

  1. Il libero professionista deve preservare col massimo impegno i valori professionali indicati nell’Introduzione, ed essere particolarmente attento nella difesa della propria autonomia. Vi sono alcune situazioni nelle quali l’autonomia può essere facilmente compromessa, e perciò il professionista deve evitare di esservi coinvolto. Vanno perciò evitati:

    1. il coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono impegnati i clienti;

    2. il richiedere o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci di una società / cliente;

    3. l’essere membro del Consiglio di Amministrazione, dirigente o impiegato di società che chieda di diventare cliente del professionista per attività di controllo legale dei conti;

    4. l’essere stato socio di società revisionata nei tre anni precedenti alla procedura di revisione, oppure socio di altra società insieme con i membri del Consiglio di Amministrazione della società revisionata; l’essere stato dipendente di quest’ultima nei tre anni precedenti all’incarico. Tali situazioni non consentono di assumere incarichi di revisione presso le società indicate;

    5. il rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa nell’ambito della Professione al fine di sollecitare incarichi;

    6. il trovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o da una società controllata da quest’ultimo.



Articolo 6
Autonomia del professionista nelle società
o associazioni di professionisti

  1. L’autonomia del professionista dev’essere difesa con particolare impegno qualora la legge consenta la costituzione di società di professionisti e in particolare preveda che il capitale della società possa essere posseduto, in parte, da soci non professionisti. In tale secondo caso è dovere del professionista (socio di una tale società) di vigilare o operare perché la direzione effettiva della società rimanga nelle mani dei soci professionisti e siano evitate interferenze di interessi meramente speculativi sull’acquisizione dei clienti e sulla gestione delle pratiche.



Articolo 7
Incompatibilità

  1. Il professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente non può assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né avere funzioni manageriali o simili nelle aziende e società appartenenti o controllate da quest’ultimo.

  2. Il professionista può assumere funzioni di consulenza non continuativa per una società di cui sia sindaco; l’incarico di consulente deve tuttavia cessare quando si configurino irregolarità nella gestione delle società che diano luogo a contestazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei soci.

  3. Il professionista, se il rapporto di parentela condiziona l’obiettività della prestazione, deve evitare di assumere incarichi professionali quando sia coniuge, figlio o parente convivente di chi gli chiede di assumerli.

  4. I servizi professionali non devono essere offerti o prestati ad un cliente con l’accordo che quest’ultimo non verserà onorari a meno che non sia ottenuto un determinato risultato.



Articolo 8
Conflitto

  1. Il professionista che entra in conflitto con il cliente su questioni implicanti la violazione dei valori professionali, deve lasciare l’incarico e comunicare al cliente le ragioni della relativa decisione.



Articolo 9
Collaborazione con colleghi nelle società
o associazioni professionali

  1. Quando il professionista faccia parte di una società di professionisti o di un’associazione professionale, è tenuto a collaborare lealmente e con onestà con i colleghi facenti parte della società o dell’associazione, ad attenersi alle regole dell’atto costitutivo e dello statuto e a regolare puntualmente le obbligazioni economiche e giuridiche che gli derivano dall’appartenenza alla società o associazione. Quando sorgono conflitti - tra il professionista e gli altri soci o associati - aventi ad oggetto i valori professionali, il professionista è tenuto a rivolgersi alla Commissione per la risoluzione dei conflitti istituita dall’Ordine e a chiedere che quest’ultima dia le indicazioni del caso affinché il conflitto sia appianato.



Articolo 10
Pubblicità

  1. E’ consentita al professionista ed altresì alla società o associazione di professionisti, di rendere note al pubblico le aree della competenza specifica dei singoli professionisti soci o associati, attraverso forme di pubblicità "diretta", attuata mediante comunicazione al pubblico di tale competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o "indiretta", mediante diffusione di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro compiuto in precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali organizzati da terzi, ma attinenti alla professione, cui il professionista partecipi a causa delle proprie funzioni, anche se si tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili. Il professionista può partecipare come relatore, conferenziere o autore di articoli, a manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché l’argomento delle stesse riguardi la professione. Può anche rilasciare interviste sugli argomenti implicati dalla sua attività professionale. Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta, l’informazione al pubblico non dev’essere enfatica, laudativa o denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale. L’uso della pubblicità da parte del professionista o della società o associazione alla quale egli appartiene non può dar luogo ad aumento di onorari per le prestazioni.


    Note interpretative all'art. 10 a cura del Gruppo di studio Deontologia

Articolo 11
Onorari

  1. Gli onorari professionali devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri:

    1. difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da effettuare;

    2. grado di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi professionali;

    3. tempo necessario perché il professionista possa adempiere all’incarico ( il tempo deve includere sia le attività professionali specifiche sia le consultazioni, gli accessi, i viaggi necessari per istruire le pratiche, l’assunzione di informazioni, ecc.). Sono consentiti accordi con il cliente per determinare forfettariamente gli onorari dovuti al professionista. Quando esista tale accordo, esso dev’essere rispettato tanto dal professionista quanto dal cliente. Il professionista deve preventivamente informare il cliente nell’eventualità che una tariffa, dichiarata o stimata, possa aumentare nel corso del rapporto professionale. E’ consentita la richiesta di acconti sugli onorari oltre che di fondi adeguati alle spese. Non è consentito il patto che gli onorari siano proporzionali all’utilità che il cliente ricava dall’affare. Nell'interesse del cliente e del Ragioniere, la base di calcolo degli onorari ed eventuali accordi per la fatturazione dovrebbero essere chiaramente definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del mandato, allo scopo di evitare malintesi.

  2. Il pagamento o il ricevimento di una commissione da parte di un Ragioniere potrebbe pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza. Non possono essere pagate o ricevute commissioni per acquisire un cliente o per aver procurato un cliente ad un altro professionista. Non possono essere accettate commissioni per la segnalazione di prodotti o servizi di altri. Sono considerati commissioni il pagamento e il ricevimento di corrispettivi per l’invio di clienti da un professionista all’altro quando il professionista che invia il cliente non presta alcun servizio.

  3. Il Ragioniere può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o in parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro eredi o successori senza che tali accordi costituiscano pagamento di commissioni.



Articolo 12
Assicurazione

  1. Il professionista ha l’obbligo di garantire il cliente e gli eventuali terzi in merito ai danni che possono derivare dalla sua opera (per errore, negligenza, imperizia, violazione di legge, omesso esame di documenti e dati, dichiarazione tributaria infedele o erronea, ecc.) stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisca al cliente e agli eventuali terzi congruo risarcimento dei danni. Il massimale delle polizze dev’essere proporzionato all’entità delle pratiche curate.



Articolo 13
Collaborazione coordinata e continuativa

  1. Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono applicabili anche al professionista che operi in situazione di collaborazione professionale coordinata e continuativa, dovendosi considerare tale collaborazione come una forma di lavoro autonomo.




 



NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI


Articolo 14
Rapporti col datore di lavoro

  1. Il professionista in rapporto di lavoro dipendente ha il dovere di essere leale e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il datore di lavoro tenda a ignorarli o a contrastarli.
  2. Quando sorga, in merito all’applicazione dei valori suindicati, un conflitto rispetto al datore di lavoro, il professionista è tenuto a porre la relativa questione direttamente al titolare dell’impresa, al dirigente o al funzionario con cui ha normali rapporti di consultazione, e cercare di appianarla di comune accordo; egli deve mantenere la discussione del caso nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza, evitando che esso sia divulgato all’esterno. Quando per le pretese del datore di lavoro, il professionista sia indotto a venir meno all’osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni.



Articolo 15
Riservatezza

  1. L’osservanza dei valori professionali da parte del professionista dipendente dev’essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni di cui il professionista sia in possesso a causa del proprio lavoro. In nessun caso il professionista dipendente potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto di lavoro, a concorrenti dell’impresa presso cui lavora, o a terzi estranei, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.



Articolo 16
Rapporto con altri dipendenti

  1. Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare lealmente con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano la loro opera per il datore di lavoro, rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche ed attività comuni, e ascoltarne attentamente i pareri tecnici. Nei riguardi dei dipendenti non professionali dell’impresa o ente in cui lavora, il professionista deve mantenere un atteggiamento leale, collaborativo e rispettoso del decoro della professione.



Gruppo di Studio Deontologia Professionale

Consigliere DelegatoGiuliano BOND

Componenti

Giacomo ALBERTARIO
Giuseppe BETRO’
Carlo CORRADINI
Luigi DI MAIO
Rossana GAMBARINI
Giuseppe PALOZZI
Francesco PAPA
Raffaele PIERNO
Anna SOMMA
Alberto TOCCAFONDI
Angelo Lucio VIOTTI


Con la collaborazione di
Claudia Beretta - Ufficio Ricerche e Documentazione.