Gli
scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura generale e non
intendono risolvere tutti i problemi etici possibili. Tuttavia, il Codice
fornisce una guida nell'applicazione pratica degli obiettivi e dei principi
fondamentali in relazione ad un certo numero di situazioni tipiche che possono
verificarsi nella professione.
Il codice è
diviso in tre sezioni:
Norme generali per tutti i
Ragionieri Commercialisti
ed Economisti d’impresa.
Norme
specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e
continuativi.
Norme specifiche per i
professionisti dipendenti.
NORME GENERALI
Articolo
1
Competenza
1
Il
professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria
competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine
deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai
programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal C.N.R. Deve altresì
perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali
strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della
professione.
Il
professionista deve evitare di offrire le proprie prestazioni professionali
in materie su cui non ha competenza; deve altresì informare chiaramente il
cliente circa le aree professionali in cui è realmente competente.
Il
professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni proprie e dei
collaboratori o tirocinanti, curando che il livello delle medesime sia il
migliore possibile. Deve inoltre svolgere i propri compiti con la maggiore
diligenza e puntualità.
Articolo
2
Autonomia,
obiettività, riservatezza, decoro
Il
professionista deve attuare il proprio lavoro rispettando tutti i valori
descritti nella Introduzione al Codice, e in particolare:
mantenere
e difendere la propria autonomia professionale e dunque respingere ogni
tentativo di condizionamento e di pressione da chiunque provenga;
assumere
un comportamento obiettivo nelle pratiche e nelle attività, sia di
fronte al cliente che ai terzi; egli ha l’obbligo di assicurare che
anche il personale e/o i collaboratori assegnati alla erogazione delle
prestazioni professionali osservino principi di obiettività e lavorino
in funzione di un risultato di qualità;
rifiutare
qualunque azione disonesta e non ricorrere a millantato credito riguardo
ad Autorità o persone influenti;
non
offrire doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze da parte
di Autorità o persone influenti;
non
accettare doni o altre utilità da cui si possa ragionevolmente desumere
l'esistenza di un'influenza significativa ed indebita sulle capacità di
giudizio professionale sue e delle persone con le quali egli tratta.
L'omaggio di un oggetto di modico valore, offerto in una particolare
ricorrenza, o un invito occasionale sono accettabili in relazione agli
usi ed abitudini italiani;
osservare
nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento leale;
evitare
ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della professione
e l’apprezzamento della stessa da parte del pubblico;
conservare
il segreto professionale, non divulgare informazioni riservate acquisite
nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire
vantaggi personali neppure usando l’intermediazione di altri
professionisti o di terzi; osservare le norme sulla "privacy";
comunicare
notizie e informazioni riguardanti il cliente e gli affari trattati solo
se obbligato dalla legge o dall’autorità giudiziaria. L’obbligo del
segreto e della riservatezza professionale persistono anche a
conclusione della prestazione o rapporto professionale con il cliente.
Articolo
3
Attività
svolte all'estero
Le
regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti all’Albo
che svolgano la professione, temporaneamente o stabilmente, in un paese
della Comunità Europea o in altro paese, benché nel paese in cui essi si
trovino vigano regole etico - deontologiche meno restrittive di quelle
formulate dal presente Codice.
Quando
le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese sono più rigide
delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del
paese in cui le prestazioni sono rese.
Articolo
4
Attività in materia tributaria
Il
professionista, richiesto di formulare una dichiarazione tributaria, deve
eseguirla correttamente sulla base delle informazioni ricevute dal cliente,
e rendere edotto quest’ultimo che ricade sul cliente stesso la
responsabilità di aver fornito dati mendaci o incompleti o di averne
intenzionalmente omessi.
Il
professionista deve assumersi la responsabilità di errori tecnici,
dimenticanze e omissioni di fatti e atti a lui resi noti, irregolarità e
violazioni di legge che dipendano dall’impostazione da lui data alla
dichiarazione o dall’esecuzione tecnica della medesima.
Quando
la dichiarazione tributaria implichi delle stime, il professionista deve
effettuarle con accuratezza e secondo verità, dopo avere assunto le
informazioni necessarie, evitando che attraverso tali stime il cliente possa
essere ingiustamente favorito dinanzi agli uffici dell’Amministrazione
finanziaria e nei giudizi tributari.
NORME SPECIFICHE
PER I LIBERI PROFESSIONISTI
E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Articolo
5
Tutela dei
valori
Il
libero professionista deve preservare col massimo impegno i valori
professionali indicati nell’Introduzione, ed essere particolarmente
attento nella difesa della propria autonomia. Vi sono alcune situazioni
nelle quali l’autonomia può essere facilmente compromessa, e perciò il
professionista deve evitare di esservi coinvolto. Vanno perciò evitati:
il
coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono
impegnati i clienti;
il
richiedere o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci
di una società / cliente;
l’essere
membro del Consiglio di Amministrazione, dirigente o impiegato di società
che chieda di diventare cliente del professionista per attività di
controllo legale dei conti;
l’essere
stato socio di società revisionata nei tre anni precedenti alla
procedura di revisione, oppure socio di altra società insieme con i
membri del Consiglio di Amministrazione della società revisionata;
l’essere stato dipendente di quest’ultima nei tre anni precedenti
all’incarico. Tali situazioni non consentono di assumere incarichi di
revisione presso le società indicate;
il
rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa nell’ambito
della Professione al fine di sollecitare incarichi;
il
trovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o
da una società controllata da quest’ultimo.
Articolo
6
Autonomia
del professionista nelle società
o associazioni di professionisti
L’autonomia
del professionista dev’essere difesa con particolare impegno qualora la
legge consenta la costituzione di società di professionisti e in
particolare preveda che il capitale della società possa essere posseduto,
in parte, da soci non professionisti. In tale secondo caso è dovere del
professionista (socio di una tale società) di vigilare o operare perché la
direzione effettiva della società rimanga nelle mani dei soci
professionisti e siano evitate interferenze di interessi meramente
speculativi sull’acquisizione dei clienti e sulla gestione delle pratiche.
Articolo
7
Incompatibilità
Il
professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente non può
assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né avere funzioni
manageriali o simili nelle aziende e società appartenenti o controllate da
quest’ultimo.
Il
professionista può assumere funzioni di consulenza non continuativa per una
società di cui sia sindaco; l’incarico di consulente deve tuttavia
cessare quando si configurino irregolarità nella gestione delle società
che diano luogo a contestazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, del
Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei soci.
Il
professionista, se il rapporto di parentela condiziona l’obiettività
della prestazione, deve evitare di assumere incarichi professionali quando
sia coniuge, figlio o parente convivente di chi gli chiede di assumerli.
I
servizi professionali non devono essere offerti o prestati ad un cliente con
l’accordo che quest’ultimo non verserà onorari a meno che non sia
ottenuto un determinato risultato.
Articolo
8
Conflitto
Il
professionista che entra in conflitto con il cliente su questioni implicanti
la violazione dei valori professionali, deve lasciare l’incarico e
comunicare al cliente le ragioni della relativa decisione.
Articolo
9
Collaborazione
con colleghi nelle società
o associazioni professionali
Quando
il professionista faccia parte di una società di professionisti o di
un’associazione professionale, è tenuto a collaborare lealmente e con
onestà con i colleghi facenti parte della società o dell’associazione,
ad attenersi alle regole dell’atto costitutivo e dello statuto e a
regolare puntualmente le obbligazioni economiche e giuridiche che gli
derivano dall’appartenenza alla società o associazione. Quando sorgono
conflitti - tra il professionista e gli altri soci o associati - aventi ad
oggetto i valori professionali, il professionista è tenuto a rivolgersi
alla Commissione per la risoluzione dei conflitti istituita dall’Ordine e
a chiedere che quest’ultima dia le indicazioni del caso affinché il
conflitto sia appianato.
Articolo
10
Pubblicità
E’
consentita al professionista ed altresì alla società o associazione di
professionisti, di rendere note al pubblico le aree della competenza
specifica dei singoli professionisti soci o associati, attraverso forme di
pubblicità "diretta", attuata mediante comunicazione al pubblico
di tale competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e
ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o
"indiretta", mediante diffusione di elaborati attestanti con
criterio di verità il lavoro compiuto in precedenza, oppure mediante
partecipazione ad eventi culturali organizzati da terzi, ma attinenti alla
professione, cui il professionista partecipi a causa delle proprie funzioni,
anche se si tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili. Il
professionista può partecipare come relatore, conferenziere o autore di
articoli, a manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché
l’argomento delle stesse riguardi la professione. Può anche rilasciare
interviste sugli argomenti implicati dalla sua attività professionale.
Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta,
l’informazione al pubblico non dev’essere enfatica, laudativa o
denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici propri
della pubblicità commerciale. L’uso della pubblicità da parte del
professionista o della società o associazione alla quale egli appartiene
non può dar luogo ad aumento di onorari per le prestazioni.
Note
interpretative all'art. 10 a cura del Gruppo di studio Deontologia
Articolo
11
Onorari
Gli
onorari professionali devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi
professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri:
difficoltà
e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da
effettuare;
grado
di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi
professionali;
tempo
necessario perché il professionista possa adempiere all’incarico ( il
tempo deve includere sia le attività professionali specifiche sia le
consultazioni, gli accessi, i viaggi necessari per istruire le pratiche,
l’assunzione di informazioni, ecc.). Sono consentiti accordi con il
cliente per determinare forfettariamente gli onorari dovuti al
professionista. Quando esista tale accordo, esso dev’essere rispettato
tanto dal professionista quanto dal cliente. Il professionista deve
preventivamente informare il cliente nell’eventualità che una
tariffa, dichiarata o stimata, possa aumentare nel corso del rapporto
professionale. E’ consentita la richiesta di acconti sugli onorari
oltre che di fondi adeguati alle spese. Non è consentito il patto che
gli onorari siano proporzionali all’utilità che il cliente ricava
dall’affare. Nell'interesse del cliente e del Ragioniere, la base di
calcolo degli onorari ed eventuali accordi per la fatturazione
dovrebbero essere chiaramente definiti, preferibilmente per iscritto,
prima dell'inizio del mandato, allo scopo di evitare malintesi.
Il
pagamento o il ricevimento di una commissione da parte di un Ragioniere
potrebbe pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza. Non possono
essere pagate o ricevute commissioni per acquisire un cliente o per aver
procurato un cliente ad un altro professionista. Non possono essere
accettate commissioni per la segnalazione di prodotti o servizi di altri.
Sono considerati commissioni il pagamento e il ricevimento di corrispettivi
per l’invio di clienti da un professionista all’altro quando il
professionista che invia il cliente non presta alcun servizio.
Il
Ragioniere può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o in
parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro eredi o
successori senza che tali accordi costituiscano pagamento di commissioni.
Articolo
12
Assicurazione
Articolo
13
Collaborazione
coordinata e continuativa
NORME SPECIFICHE
PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI
Articolo
14
Rapporti
col datore di lavoro
Articolo
15
Riservatezza
Articolo
16
Rapporto
con altri dipendenti
Consigliere Delegato
– Giuliano
BOND
Componenti
Giacomo
ALBERTARIO
Giuseppe BETRO’
Carlo CORRADINI
Luigi DI MAIO
Rossana GAMBARINI
Giuseppe PALOZZI
Francesco PAPA
Raffaele PIERNO
Anna SOMMA
Alberto TOCCAFONDI
Angelo Lucio VIOTTI
Con la collaborazione di Claudia
Beretta -
Ufficio Ricerche e Documentazione.