Regolamento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri Commerciali

con note interpretative approvate e deliberate dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali


(regolamento approvato il 5.6.92 ai sensi dell'art. 1 co. 4 della legge n. 183/92 e note interpretative approvate nella seduta del Consiglio Nazionale del 27.11.92)


Articolo. 1
Registro dei praticanti

Il Collegio dei ragionieri e periti commerciali tiene un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, muniti dei requisiti di cui all'articolo 31 del dPR 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 183, svolgono la pratica professionale richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale presso lo studio di un professionista con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nell'albo.

Dal registro dei praticanti deve risultare, per ogni iscritto:

a) nome e cognome;

b) cittadinanza;

c) data e luogo di nascita;

d) residenza;

e) nome e cognome del professionista presso il quale è svolta la pratica;

f) titoli di studio di cui all'articolo 31 lett. f) dell'Ordinamento professionale;

g) data di presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti;

h) data della delibera di iscrizione;

i) ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica professionale.

Il registro è preventivamente numerato e firmato in ogni suo foglio dal Presidente del Collegio.

NOTE: La competenza alla tenuta del Registro spetta direttamente ad ogni singolo collegio: In più, vi è solo l'aggiunta di una sorta di autenticazione-controllo del registro ad opera del Presidente del Collegio.

Quanto al contenuto del Registro, l'articolo in commento prende le mosse dal pieno recepimento dell'art. 31 dell'Ordinamento professionale, come modificato dall'articolo 1 della legge 183/92. In questo senso può essere inteso il richiamo, ai fini dell'iscrizione nel registro, dei requisiti soggettivi previsti dal suddetto articolo 31, nonché la limitazione ai soli professionisti aventi un'anzianità di almeno 5 anni per poter accogliere praticanti nel proprio studio.

In ultimo l'elencazione non tassativa di un serie di annotazioni, integrabile da ogni altra evenienza rilevante ai fini della pratica.


Articolo 2
Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione nel registro praticanti è presentata al collegio ove è iscritto il professionista presso il quale sarà svolta la pratica.

Nella domanda, il richiedente elegge il domicilio presso lo studio del professionista di cui al comma precedente.

All'atto della presentazione viene apposta sulla domanda la data di ricevimento.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di residenza anagrafica;

b) certificato di cittadinanza;

c) originale, copia autenticata notarile o certificazione dei titoli di studio richiesti;

d) dichiarazione del professionista che attesti l'inizio dello svolgimento della pratica nel proprio studio;

e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio;

f) due foto formato tessera firmate dal richiedente.

I certificati di cui alle lettere a) e b) non devono essere di data anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti, ai sensi delle leggi vigenti, da apposite dichiarazioni sostitutive.

NOTE: Definita la competenza al ricevimento della domanda di iscrizione (Collegio del professionista) e richiesta l'elezione di domicilio c/o il professionista, l'articolo offre l'elenco della documentazione necessaria. Non si è ritenuto necessario richiedere, al momento dell'iscrizione al registro, la documentazione relativa ai carichi penali ed alla buona condotta, essendo questa necessaria solamente al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo.

Articolo 3
Delibera di iscrizione

Il Consiglio del Collegio delibera sulla domanda di iscrizione al registro nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione.

L'iscrizione è deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.

Il segretario del collegio provvede, entro trenta giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato ed al professionista per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

NOTE: Con il suddetto articolo si sono stabilite: competenza e termine entro il quale il collegio deve adempiere alla delibera di iscrizione; data di decorrenza dell'iscrizione; termine di comunicazione al professionista e all'interessato dell'avvenuta deliberazione.

La decisione di mantenere un procedimento di deliberazione circa l'ammissione del praticante al registro si è resa opportuna in considerazione dell'esigenza di assicurare un attento esame circa il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 31 dell'ordinamento professionale.

Articolo 4
Durata e modalità della pratica

La pratica professionale ha la durata di tre anni ed è ridotta a due per coloro che, oltre al diploma di ragioniere e perito commerciale, siano in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, al momento dell'inizio della pratica.

E' fatta salva la facoltà di proseguire la pratica per il terzo anno ai fini degli artt. 3 e 5 del D.L. 115 del 27 gennaio 1992.

La pratica professionale, che deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, a tempo pieno, importa lo svolgimento delle attività proprie della professione e, in ogni caso, la preparazione teorico-pratica nelle materie oggetto dell'esame di abilitazione professionale.

Nello stesso periodo, il professionista nel cui studio il praticantato è svolto, deve consentire al praticante di frequentare corsi di preparazione oppure altri corsi di studi presso le facoltà universitarie economiche o giuridiche.

NOTE: La locuzione "a tempo pieno" indica essenzialmente: che la pratica professionale non può essere ristretta entro limiti di tempo predeterminati; che, conseguentemente, la disponibilità del tempo quotidiano per il suo espletamento non può essere limitata da occupazioni con essa concorrenti.

In altri termini, la pratica non fa riferimento a un dato quantitativo di ore giornaliere o mensili, ma mutua la propria esatta dimensione temporale dal coordinamento con le esigenze di un'approfondita preparazione teorico-pratica all'esame.

Proprio per tale ultimo aspetto, la pratica risulta incompatibile con qualsiasi altra occupazione, compresa quella di dipendente del professionista presso cui si svolge la pratica.

Fa eccezione, la previsione dell'ultimo comma, per la quale nel periodo della pratica il professionista può e deve consentire al praticante la frequentazione di corsi di studio (di preparazione specifica e/o universitari) funzionali alla preparazione del praticante. Tali frequentazioni, infatti sono compatibili purché non vanifichino la regola generale. Non può essere ammessa, quindi, la frequenza di un corso di studi che assorba l'intera giornata del praticante per l'intero triennio.

Va, infine tenuto presente, che i corsi di studio richiamati dal Regolamento sono esclusivamente corsi di specializzazione post-universitari (ma la denominazione non è tassativa), riservati a titolari di diploma universitario o laureati, non i corsi di laurea veri e propri. Ciò in quanto, esaurita la fase transitoria di cui alla legge 183 (quindi, a partire dal 1 gennaio 1994), il diploma universitario o la laurea saranno requisiti indispensabili per iscriversi al registro dei praticanti.


Articolo 5
Limiti di ammissione

Ogni professionista non può accogliere nel proprio studio più di due praticanti.

NOTE: L'adozione di un limite rigido è stato adottato al fine di garantire la massima serietà della pratica.

Articolo 6
Libretto della pratica

Il praticante deve tenere apposito libretto della pratica su stampato conforme all'allegato "A". IL libretto della pratica è numerato e vistato dal Presidente del Collegio di iscrizione. Il praticante vi annota: a) gli atti e/o i compiti, comunque attinenti all'attività professionale, alla cui predisposizione e svolgimento abbia partecipato, con l'indicazione del loro oggetto; b) le questioni teorico-pratiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il libretto della pratica, con il visto del professionista, deve essere esibito al collegio entro sessanta giorni dal termine di ogni anno di pratica.

Il consiglio del collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

NOTE: Con l'introduzione del libretto della pratica si è voluto: predisporre uno strumento per certificare il contenuto dell'attività teorico-pratica del praticante; responsabilizzare il professionista in merito all'effettivo controllo dell'attività del praticante; prevedere un controllo almeno annuale, per la vigilanza del collegio in merito all'effettivo svolgimento della pratica.

Per i suddetti motivi si è previsto: che il libretto e le relative pagine siano preventivamente numerati e vistati dal Presidente e contengano l'indicazione del numero di pagine di cui si compongono; che il libretto sia conservato a cura del praticante e che sullo stesso siano annotate e certificate le attività svolte; che il libretto sia vistato dal professionista, al quale è così delegata una funzione di controllo sulla veridicità delle annotazioni contenute nel libretto (V. il successivo articolo 7); che il libretto della pratica, debitamente vistato dal professionista, sia presentato al Collegio alla scadenza di ciascun anno di pratica.

Al collegio resta poi riservata la facoltà di procedere, con ogni mezzo, all'accertamento della veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Articolo 7
Sanzioni

In caso di dichiarazioni non veritiere, il Consiglio del collegio provvede alla cancellazione del praticante dal registro e dovrà procedere disciplinarmente nei confronto del professionista iscritto che abbia rilasciato attestazioni o dichiarazioni mendaci.

Articolo 8
Interruzione della pratica

L'interruzione della pratica importa la cancellazione del praticante dal registro.

La sospensione della pratica è ammessa solo nei seguenti casi:

a) assolvimento degli obblighi militari;

b) stato di gravidanza e puerperio;

c) malattia che determini un impedimento alla pratica per un periodo superiore a sei mesi.

Della causa di interruzione, il praticante deve dare tempestiva comunicazione, sottoscritta anche dal professionista, per mezzo di raccomandata, al Collegio di iscrizione, il cui Consiglio provvede a deliberare la sospensione della pratica.

Alla cessazione della causa di interruzione, il praticante, entro trenta giorni, deve comunicare al Collegio con lettera raccomandata, sottoscritta anche dal professionista, di aver ripreso la pratica.

Il consiglio del collegio provvede a deliberare la ripresa della pratica con salvezza del periodo già maturato.

NOTE: L'articolo scinde l'ipotesi di interruzione della pratica (non consentita) da quella di sospensione della medesima (consentita nei casi tassativi di cui all'articolo).

L'incompatibilità con l'effettivo svolgimento della pratica delle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo, ha consigliato l'adozione di un procedimento volto a garantire la regolarità tanto della sospensione che della ripresa della pratica.

Tra l'altro. è solo l'adempimento degli oneri di comunicazione di cui al terzo e quarto comma che rende salvabile il periodo di pratica maturato prima della sospensione.


Articolo 9
Trasferimento presso altro studio

Il praticante che intenda completare il periodo di pratica presso altro studio, deve darne comunicazione scritta al collegio, per mezzo di raccomandata, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai professionisti interessati.

Qualora il trasferimento di studio importi l'iscrizione nel registro praticanti di altro collegio, contestualmente alla domanda, il praticante dovrà depositare il nulla-osta del presidente del collegio di provenienza dal quale devono risultare le indicazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed il periodo di pratica già svolto.

Al collegio di nuova iscrizione il collegio dovrà corrispondere la tassa di iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

La delibera di trasferimento è assunta dal consiglio del collegio e comunicata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 anche al collegio di provenienza.

Nella delibera dovrà essere riconosciuto l'inizio della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti del collegio di provenienza.

NOTE: Il trasferimento può avvenire: a) fra professionisti appartenenti allo stesso collegio, nel qual caso è sufficiente la comunicazione al collegio corredata dalle attestazioni dei professionisti; b) fra professionisti di collegi diversi, nel qual caso, oltre alla domanda di ammissione al registro del nuovo collegio, il praticante dovrà depositare il nulla-osta (anche per estratto dal precedente registro) del Presidente del Collegio di provenienza che contenga le indicazioni di cui all'articolo 1 di questo regolamento e del periodo di pratica già svolto.

Problema diverso è quello se il praticante iscritto prima della data di entrata in vigore di questo reg. (18 marzo 1992) e, pertanto, non destinatario dello stesso, possa trasferirsi nello studio di un professionista iscritto da meno di cinque anni all'albo. L'entrata in vigore della legge n. 183, che considera il quinquennio di iscrizione all'albo un requisito soggettivo irrinunciabile, non può essere disatteso se non per consentire la prosecuzione di rapporti di pratica professionale già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento.

Articolo 10
Compiuta pratica

La pratica deve essere compiuta almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Il consiglio del collegio, previa restituzione del libretto della pratica da parte del praticante, verificato il compimento del periodo di praticantato, delibera la cancellazione dal registro dei praticanti e procede al rilascio del certificato di compiuta pratica, dandone comunicazione al praticante entro quindici giorni dalla delibera, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

NOTE: Il termine di trenta giorni non riguarda l'espletamento delle procedure necessarie per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il certificato di compiuta pratica ha valore di dichiarazione di scienza, pertanto non è soggetto a termini di validità e potrà essere utilizzato dal praticante per ogni sessione di esame successiva al rilascio.

Fino all'approvazione del Regolamento per l'esame di stato, l'intera materia delle prove di abilitazione (competenze, modalità, ecc.) rimane disciplinata dai regolamenti precedentemente in vigore presso i diversi collegi.

Articolo 11
Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai praticanti che abbiano presentato domanda di iscrizione a decorrere dal 18 marzo 1992.

NOTE: La scelta della data è stata obbligata, in considerazione di un adeguato grado di applicazione dei principi contenuti nel nuovo articolo 31 dell'ordinamento professionale.

Problemi di coordinamento si possono essere verificati quasi esclusivamente per il requisito dei 5 anni di anzianità di iscrizione nell'albo per i professionisti e per il numero massimo di due praticanti.

Sul primo punto si ricorda che tale requisito non è stato introdotto dal presente regolamento, ma dalla legge 183. Pertanto, esso è richiesto dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa (18 marzo 1992). In questo caso, il regolamento ha semplicemente recepito una norma di legge.

Per quanto riguarda, invece, il limite massimo di praticanti, questo è stato introdotto dal regolamento. Quindi, devono ritenersi valide le delibere di iscrizione ai registri dei praticanti adottate dai collegi in data anteriore al 5 giugno, anche se in deroga al limite suddetto, purché, naturalmente, siano stati rispettati i limiti eventualmente fissati dai regolamenti previgenti in ciascun collegio.

Va ricordato, in conclusione che, ai sensi del D.L. n. 88/92, il periodo di pratica triennale compiuto ai fini dell'iscrizione agli albi dei ragionieri, è considerato idoneo a conseguire il diritto all'iscrizione al Registro dei revisori contabili (unitamente al titolo di studio universitario almeno triennale ed al superamento dell'esame di stato). Va però tenuto presente che, per fruire della norma, la pratica triennale deve essere stata prestata presso un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili.