Regolamento
della pratica professionale dei praticanti Ragionieri Commerciali
con note interpretative approvate e deliberate dal Consiglio Nazionale
dei Ragionieri e dei Periti Commerciali
(regolamento
approvato il 5.6.92 ai sensi dell'art. 1 co. 4 della legge n. 183/92 e
note interpretative approvate nella seduta del Consiglio Nazionale del
27.11.92)
Articolo.
1
Registro
dei praticanti
Il
Collegio dei ragionieri e periti commerciali tiene un registro dei
praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, muniti dei
requisiti di cui all'articolo 31 del dPR 27 ottobre 1953, n. 1068, così
come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 183,
svolgono la pratica professionale richiesta per l'ammissione all'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale presso lo studio di un professionista con almeno cinque anni
di anzianità di iscrizione nell'albo.
Dal
registro dei praticanti deve risultare, per ogni iscritto:
a)
nome e cognome;
b)
cittadinanza;
c)
data e luogo di nascita;
d)
residenza;
e)
nome e cognome del professionista presso il quale è svolta la pratica;
f)
titoli di studio di cui all'articolo 31 lett. f) dell'Ordinamento
professionale;
g)
data di presentazione della domanda di iscrizione al registro dei
praticanti;
h)
data della delibera di iscrizione;
i)
ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento
della pratica professionale.
Il
registro è preventivamente numerato e firmato in ogni suo foglio dal
Presidente del Collegio.
NOTE:
La
competenza alla tenuta del Registro spetta direttamente ad ogni
singolo collegio: In più, vi è solo l'aggiunta di una sorta di
autenticazione-controllo del registro ad opera del Presidente del
Collegio.
Quanto
al contenuto del Registro, l'articolo in commento prende le mosse dal
pieno recepimento dell'art. 31 dell'Ordinamento professionale, come
modificato dall'articolo 1 della legge 183/92. In questo senso può
essere inteso il richiamo, ai fini dell'iscrizione nel registro, dei
requisiti soggettivi previsti dal suddetto articolo 31, nonché la
limitazione ai soli professionisti aventi un'anzianità di almeno 5 anni
per poter accogliere praticanti nel proprio studio.
In
ultimo l'elencazione non tassativa di un serie di annotazioni,
integrabile da ogni altra evenienza rilevante ai fini della pratica.
Articolo
2
Domanda
di iscrizione
La
domanda di iscrizione nel registro praticanti è presentata al collegio
ove è iscritto il professionista presso il quale sarà svolta la
pratica.
Nella
domanda, il richiedente elegge il domicilio presso lo studio del
professionista di cui al comma precedente.
All'atto
della presentazione viene apposta sulla domanda la data di ricevimento.
La
domanda, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a)
certificato di residenza anagrafica;
b)
certificato di cittadinanza;
c)
originale, copia autenticata notarile o certificazione dei titoli di
studio richiesti;
d)
dichiarazione del professionista che attesti l'inizio dello svolgimento
della pratica nel proprio studio;
e)
ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione nella misura
stabilita dal Consiglio del Collegio;
f)
due foto formato tessera firmate dal richiedente.
I
certificati di cui alle lettere a) e b) non devono essere di data
anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti, ai sensi delle leggi
vigenti, da apposite dichiarazioni sostitutive.
NOTE:
Definita
la competenza al ricevimento della domanda di iscrizione (Collegio del
professionista) e richiesta l'elezione di domicilio c/o il
professionista, l'articolo offre l'elenco della documentazione
necessaria. Non si è ritenuto necessario richiedere, al momento
dell'iscrizione al registro, la documentazione relativa ai carichi
penali ed alla buona condotta, essendo questa necessaria solamente al
momento della presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo.
Articolo
3
Delibera
di iscrizione
Il
Consiglio del Collegio delibera sulla domanda di iscrizione al registro
nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione.
L'iscrizione
è deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.
Il
segretario del collegio provvede, entro trenta giorni, a dare
comunicazione della delibera adottata all'interessato ed al
professionista per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
NOTE:
Con
il suddetto articolo si sono stabilite: competenza e termine entro il
quale il collegio deve adempiere alla delibera di iscrizione; data di
decorrenza dell'iscrizione; termine di comunicazione al professionista e
all'interessato dell'avvenuta deliberazione.
La
decisione di mantenere un procedimento di deliberazione circa
l'ammissione del praticante al registro si è resa opportuna in
considerazione dell'esigenza di assicurare un attento esame circa il
rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 31
dell'ordinamento professionale.
Articolo
4
Durata e
modalità della pratica
La
pratica professionale ha la durata di tre anni ed è ridotta a due per
coloro che, oltre al diploma di ragioniere e perito commerciale, siano
in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, al
momento dell'inizio della pratica.
E'
fatta salva la facoltà di proseguire la pratica per il terzo anno ai
fini degli artt. 3 e 5 del D.L. 115 del 27 gennaio 1992.
La
pratica professionale, che deve essere svolta con assiduità, diligenza,
dignità, lealtà e riservatezza, a tempo pieno, importa lo svolgimento
delle attività proprie della professione e, in ogni caso, la
preparazione teorico-pratica nelle materie oggetto dell'esame di
abilitazione professionale.
Nello
stesso periodo, il professionista nel cui studio il praticantato è
svolto, deve consentire al praticante di frequentare corsi di
preparazione oppure altri corsi di studi presso le facoltà
universitarie economiche o giuridiche.
NOTE:
La
locuzione "a tempo pieno" indica essenzialmente: che la
pratica professionale non può essere ristretta entro limiti di tempo
predeterminati; che, conseguentemente, la disponibilità del tempo
quotidiano per il suo espletamento non può essere limitata da
occupazioni con essa concorrenti.
In
altri termini, la pratica non fa riferimento a un dato quantitativo di
ore giornaliere o mensili, ma mutua la propria esatta dimensione
temporale dal coordinamento con le esigenze di un'approfondita
preparazione teorico-pratica all'esame.
Proprio
per tale ultimo aspetto, la pratica risulta incompatibile con
qualsiasi altra occupazione, compresa quella di dipendente del
professionista presso cui si svolge la pratica.
Fa
eccezione, la previsione dell'ultimo comma, per la quale nel
periodo della pratica il professionista può e deve consentire al
praticante la frequentazione di corsi di studio (di preparazione
specifica e/o universitari) funzionali alla preparazione del praticante.
Tali frequentazioni, infatti sono compatibili purché non vanifichino la
regola generale. Non può essere ammessa, quindi, la frequenza di
un corso di studi che assorba l'intera giornata del praticante per
l'intero triennio.
Va,
infine tenuto presente, che i corsi di studio richiamati dal Regolamento
sono esclusivamente corsi di specializzazione post-universitari (ma la
denominazione non è tassativa), riservati a titolari di diploma
universitario o laureati, non i corsi di laurea veri e propri. Ciò in
quanto, esaurita la fase transitoria di cui alla legge 183 (quindi, a
partire dal 1 gennaio 1994), il diploma universitario o la laurea
saranno requisiti indispensabili per iscriversi al registro dei
praticanti.
Articolo
5
Limiti
di ammissione
Ogni
professionista non può accogliere nel proprio studio più di due
praticanti.
NOTE:
L'adozione
di un limite rigido è stato adottato al fine di garantire la massima
serietà della pratica.
Articolo
6
Libretto
della pratica
Il
praticante deve tenere apposito libretto della pratica su stampato
conforme all'allegato "A". IL libretto della pratica è
numerato e vistato dal Presidente del Collegio di iscrizione. Il
praticante vi annota: a) gli atti e/o i compiti, comunque attinenti
all'attività professionale, alla cui predisposizione e svolgimento
abbia partecipato, con l'indicazione del loro oggetto; b) le questioni
teorico-pratiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia
assistito o collaborato.
Il
libretto della pratica, con il visto del professionista, deve essere
esibito al collegio entro sessanta giorni dal termine di ogni anno di
pratica.
Il
consiglio del collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto.
NOTE:
Con
l'introduzione del libretto della pratica si è voluto: predisporre uno
strumento per certificare il contenuto dell'attività teorico-pratica
del praticante; responsabilizzare il professionista in merito
all'effettivo controllo dell'attività del praticante; prevedere un
controllo almeno annuale, per la vigilanza del collegio in merito
all'effettivo svolgimento della pratica.
Per
i suddetti motivi si è previsto: che il libretto e le relative pagine
siano preventivamente numerati e vistati dal Presidente e contengano
l'indicazione del numero di pagine di cui si compongono; che il libretto
sia conservato a cura del praticante e che sullo stesso siano annotate e
certificate le attività svolte; che il libretto sia vistato dal
professionista, al quale è così delegata una funzione di controllo
sulla veridicità delle annotazioni contenute nel libretto (V. il
successivo articolo 7); che il libretto della pratica, debitamente
vistato dal professionista, sia presentato al Collegio alla scadenza di
ciascun anno di pratica.
Al
collegio resta poi riservata la facoltà di procedere, con ogni mezzo,
all'accertamento della veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto.
Articolo
7
Sanzioni
In
caso di dichiarazioni non veritiere, il Consiglio del collegio provvede
alla cancellazione del praticante dal registro e dovrà procedere
disciplinarmente nei confronto del professionista iscritto che abbia
rilasciato attestazioni o dichiarazioni mendaci.
Articolo
8
Interruzione
della pratica
L'interruzione
della pratica importa la cancellazione del praticante dal registro.
La
sospensione della pratica è ammessa solo nei seguenti casi:
a)
assolvimento degli obblighi militari;
b)
stato di gravidanza e puerperio;
c)
malattia che determini un impedimento alla pratica per un periodo
superiore a sei mesi.
Della
causa di interruzione, il praticante deve dare tempestiva comunicazione,
sottoscritta anche dal professionista, per mezzo di raccomandata, al
Collegio di iscrizione, il cui Consiglio provvede a deliberare la
sospensione della pratica.
Alla
cessazione della causa di interruzione, il praticante, entro trenta
giorni, deve comunicare al Collegio con lettera raccomandata,
sottoscritta anche dal professionista, di aver ripreso la pratica.
Il
consiglio del collegio provvede a deliberare la ripresa della pratica
con salvezza del periodo già maturato.
NOTE:
L'articolo
scinde l'ipotesi di interruzione della pratica (non consentita) da
quella di sospensione della medesima (consentita nei casi tassativi
di cui all'articolo).
L'incompatibilità
con l'effettivo svolgimento della pratica delle ipotesi di cui al
secondo comma dell'articolo, ha consigliato l'adozione di un
procedimento volto a garantire la regolarità tanto della sospensione
che della ripresa della pratica.
Tra
l'altro. è solo l'adempimento degli oneri di comunicazione di cui al
terzo e quarto comma che rende salvabile il periodo di pratica maturato
prima della sospensione.
Articolo
9
Trasferimento
presso altro studio
Il
praticante che intenda completare il periodo di pratica presso altro
studio, deve darne comunicazione scritta al collegio, per mezzo di
raccomandata, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione
rilasciate dai professionisti interessati.
Qualora
il trasferimento di studio importi l'iscrizione nel registro praticanti
di altro collegio, contestualmente alla domanda, il praticante dovrà
depositare il nulla-osta del presidente del collegio di provenienza dal
quale devono risultare le indicazioni di cui all'articolo 1 del presente
regolamento ed il periodo di pratica già svolto.
Al
collegio di nuova iscrizione il collegio dovrà corrispondere la tassa
di iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2.
La
delibera di trasferimento è assunta dal consiglio del collegio e
comunicata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 anche al
collegio di provenienza.
Nella
delibera dovrà essere riconosciuto l'inizio della pratica dalla data di
iscrizione nel registro dei praticanti del collegio di provenienza.
NOTE:
Il
trasferimento può avvenire: a) fra professionisti appartenenti allo
stesso collegio, nel qual caso è sufficiente la comunicazione al
collegio corredata dalle attestazioni dei professionisti; b) fra
professionisti di collegi diversi, nel qual caso, oltre alla domanda di
ammissione al registro del nuovo collegio, il praticante dovrà
depositare il nulla-osta (anche per estratto dal precedente registro)
del Presidente del Collegio di provenienza che contenga le indicazioni
di cui all'articolo 1 di questo regolamento e del periodo di pratica già
svolto.
Problema
diverso è quello se il praticante iscritto prima della data di entrata
in vigore di questo reg. (18 marzo 1992) e, pertanto, non destinatario
dello stesso, possa trasferirsi nello studio di un professionista
iscritto da meno di cinque anni all'albo. L'entrata in vigore della
legge n. 183, che considera il quinquennio di iscrizione all'albo un
requisito soggettivo irrinunciabile, non può essere disatteso se non
per consentire la prosecuzione di rapporti di pratica professionale già
in corso alla data di entrata in vigore del regolamento.
Articolo
10
Compiuta pratica
La
pratica deve essere compiuta almeno trenta giorni prima del termine di
presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di abilitazione.
Il
consiglio del collegio, previa restituzione del libretto della pratica
da parte del praticante, verificato il compimento del periodo di
praticantato, delibera la cancellazione dal registro dei praticanti e
procede al rilascio del certificato di compiuta pratica, dandone
comunicazione al praticante entro quindici giorni dalla delibera, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
NOTE:
Il
termine di trenta giorni non riguarda l'espletamento delle procedure
necessarie per il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Il
certificato di compiuta pratica ha valore di dichiarazione di scienza,
pertanto non è soggetto a termini di validità e potrà essere
utilizzato dal praticante per ogni sessione di esame successiva al
rilascio.
Fino
all'approvazione del Regolamento per l'esame di stato, l'intera materia
delle prove di abilitazione (competenze, modalità, ecc.) rimane
disciplinata dai regolamenti precedentemente in vigore presso i diversi
collegi.
Articolo
11
Norma
transitoria
Le
disposizioni del presente regolamento si applicano ai praticanti che
abbiano presentato domanda di iscrizione a decorrere dal 18 marzo 1992.
NOTE:
La
scelta della data è stata obbligata, in considerazione di un adeguato
grado di applicazione dei principi contenuti nel nuovo articolo 31
dell'ordinamento professionale.
Problemi
di coordinamento si possono essere verificati quasi esclusivamente per
il requisito dei 5 anni di anzianità di iscrizione nell'albo per i
professionisti e per il numero massimo di due praticanti.
Sul
primo punto si ricorda che tale requisito non è stato introdotto dal
presente regolamento, ma dalla legge 183. Pertanto, esso è richiesto
dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa (18
marzo 1992). In questo caso, il regolamento ha semplicemente recepito
una norma di legge.
Per
quanto riguarda, invece, il limite massimo di praticanti, questo è
stato introdotto dal regolamento. Quindi, devono ritenersi valide le
delibere di iscrizione ai registri dei praticanti adottate dai collegi
in data anteriore al 5 giugno, anche se in deroga al limite suddetto,
purché, naturalmente, siano stati rispettati i limiti eventualmente
fissati dai regolamenti previgenti in ciascun collegio.
Va
ricordato, in conclusione che, ai sensi del D.L. n. 88/92, il periodo di
pratica triennale compiuto ai fini dell'iscrizione agli albi dei
ragionieri, è considerato idoneo a conseguire il diritto all'iscrizione
al Registro dei revisori contabili (unitamente al titolo di studio
universitario almeno triennale ed al superamento dell'esame di stato).
Va però tenuto presente che, per fruire della norma, la pratica
triennale deve essere stata prestata presso un professionista iscritto
nel Registro dei revisori contabili.
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