Modifica
dei requisiti per l’iscrizione all’Albo ed elevazione del periodo di
pratica professionale per i Ragionieri e Periti Commerciali
legge
del 12 febbraio 1992 n.183
Articolo
1
L’art. 31
dell’Ordinamento della professione di Ragioniere e Perito Commerciale,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1068 è sostituito dal seguente:
“Art. 31. -
(Requisiti per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale)-
1. Per
ottenere l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale è
necessario:
a)
essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee
oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di
reciprocità;
b)
godere dei diritti politici;
c)
essere di condotta irreprensibile;
d)
non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente
ordinamento, danno luogo alla radiazione dall’albo;
e)
avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio
Professionale presso il quale l’iscrizione è richiesta
f)
avere conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale ed essere
in possesso di un Diploma Universitario legalmente riconosciuto,
conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di
tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in Economia e
Commercio;
g)
avere conseguito l’abilitazione professionale.
2. Con
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno
stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il
conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla
lettera f) del comma 1.
3.
L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata
al compimento di un periodo di pratica triennale da affettuare, dopo il
conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma
1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all’albo
professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al
superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La
durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per
coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia
e commercio.
4. Le
modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale
nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei
Ragionieri e Periti commerciali saranno disciplinati dal Consiglio
Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.”
Articolo
2
1. Le
disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a partire dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La
normativa di cui al comma 4 dell’articolo 31 dell’ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà
emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai
sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n.
1378.
4.
Conservano efficacia per ogni effetto i provvedimenti adottati dagli
organismi professionali dei Ragionieri e Periti commerciali prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’emanazione
del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono
ai sensi della normativa previgente.
5. Per
coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica
professionale prima della data di entrata in vigore della presente
legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista
dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica
professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l’esame di
abilitazione di cui al comma 3 del citato art. 31 dell’Ordinamento
approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del
1953, anche se non in possesso del Diploma Universitario di cui alla
lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31.
6.
Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di
entrata in vigore della presente Legge ma entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla data di approvazione del Decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di cui al comma 2 del più volte citato art. 31 dell’ordinamento
approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del
1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale,
essere ammessi a sostenere l’esame di stato di cui al comma 3 del
medesimo art. 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del
Diploma Universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo
stesso.
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