Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Con sede in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti, 13 - 00154
tel.574922.1- FAX 06-5742404



PRINCIPI FONDAMENTALI

ESECUZIONE


Il regolamento di esecuzione (estratto)
.

ASSISTENZA


Il regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.













Principi fondamentali

La Cassa istituita con Legge 9/2/1963 N°160, è stata trasformata in Associazione privata, ai sensi del Decreto Legislativo N°509 del 30/6/1994, con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro in data 11/7/1995.

L'Associazione, iscritta al N°36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Roma, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

L'Associazione corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e di invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

L'Associazione, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

a) indennità "una tantum";

b) indennità di maternità.

L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a favore degli iscritti, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione a carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonché a favore di coloro che versino alla Cassa il contributo integrativo (2%).

Si riportano qui di seguito le norme del Regolamento di esecuzione riguardanti il rapporto assicurativo intercorrente fra i ragionieri liberi professionisti e l'Associazione nonché il testo del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.


Regolamento di esecuzione

ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

TITOLO I


DELLA ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE

Articolo 1
Requisiti per l'iscrizione

  1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali", (C.N.P.R.), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
  2. L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità anche dopo aver conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
  3. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
  4. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla Cassa acquistano la qualità di "associato" dell'Associazione.

  5.  

Articolo. 2
Modalità di iscrizione

  1. I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio
  2. professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo
  3. stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
  4. Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne rilasceranno ricevuta.
  5. La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti:

    a) certificato di iscrizione all'Albo;
    b) certificato di nascita;
    c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività;
    d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa Associazione;

     

  6. Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.
  7. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale.
  8. Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo è iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.


ART. 3

Comunicazioni dei Collegi professionali

  1. I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.

ART. 4

Iscrizioni

  1. La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione all'associazione del richiedente. La decisione adottata deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.

ART. 5

Ruolo matricolare

  1. E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei singoli iscritti.
  2. Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale è stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi professionali che ne cureranno l'affissione nella sede per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.

ART. 6

Persistenza dell'esercizio professionale

  1. In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'esercizio effettivo della libera professione ed al regolare versamento delle contribuzioni.
  2. L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti certificazione rilasciata dall'Ufficio distrettuale delle II.DD. e IVA competenti, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione nel quinquennio antecedente.




ART. 7

Cancellazione

  1. La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti casi:

    a) per la cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;

    b) per cessazione dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere di continuità; per aversi esercizio della attività professionale con carattere di continuità è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale nonché la titolarità della partita I.V.A. rilasciata dall' interessato con il codice di categoria;

    c) per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.

     

  2. Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi di una delle cause di cancellazione risulti da accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante raccomandata.
  3. La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a carico di altra forma assicurativa.

ART. 8

Sospensione

  1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per, lo stesso periodo dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2. Resta sospesa altresì l'iscrizione del ragioniere e perito commerciale il quale ha cessato l'attività professionale dopo avere raggiunto i requisiti di iscrizione e di contribuzione necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.




ART. 9

Qualità di Associato

  1. La qualità di associato rivestita di diritto da ogni iscritto e da ogni titolare di pensione diretta, si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
  2. Non può essere vantato dall'Associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'Associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettantigli nonché la restituzione dei contributi di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

ART. 10

Comunicazione dei provvedimenti

  1. L'Associazione è tenuta ad indicare, nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio rifiuto" o il "silenzio assenso".
  2. Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

TITOLO II

DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTT. 11 - 31 OMISSIS

TITOLO III

DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE

ARTT. 32 - 34 OMISSIS

ART. 35

Contributi

  1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, gli iscritti sono tenuti al versamento di un "contributo soggettivo" e di un "contributo integrativo".





ART. 36

Contributo soggettivo

  1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

    a) sul reddito sino a Lire cinquanta milioni 6 per cento;

    b) sul reddito superiore a Lire cinquanta milioni 1,8 per cento;

  2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Lire 1.800.000=.
  3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
  4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
  5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

ART. 37

Contributo integrativo

  1. Tutti gli iscritti agli albi di ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
  2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
  3. Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione dei titolari di pensione a carico dell'Associazione che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo annuo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, dovuto per l'anno stesso, pari a £. 540.000=.
  4. Salvo quanto previsto dall'art.40, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita nella misura del 2 per cento.
  5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF.

ART. 38

Frazionalità dei contributi ed inattività professionale

  1. I contributi minimi di cui agli articoli 36 e 37 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione all'Associazione nell'anno solare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
  2. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e i periodi stessi siano dovuti:

    a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

    b) permanenza all'estero per motivi di studio;

    c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.

  3. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 2 gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a norma dell'art. 41, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 36, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

ART. 39

Reddito professionale

  1. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 40

Variabilità dei contributi

  1. Le percentuali di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b) e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché la percentuale di cui all'art. 37, comma 4, possono essere variate in relazione alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n .414.

ART. 41

Rivalutazione dei redditi

  1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, e l'entità del reddito di cui all'art. 36, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
  2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.
  3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.
  4. Gli importi dei redditi da rivalutare sono stati indicati negli articoli del presente Regolamento, richiamati dal comma 1, con riferimento all'anno 1992, pertanto gli importi riportati negli articoli stessi devono essere rivalutati a partire da detto anno.

ART. 42

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

  1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione sono perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 41, comma 1.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
  3. La misura dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
  4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 49, comma 5, all'art. 51, comma 2 e dall'art. 36, comma 1, nonchè il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo minimo.
  5. Gli importi delle pensioni e dei contributi da rivalutare sono stati indicati negli articoli del presente Regolamento, richiamati nei precedenti commi, con riferimento all'anno 1992, pertanto gli importi riportati negli articoli stessi devono essere rivalutati da detto anno.

ART. 43

Comunicazioni obbligatorie all'Associazione - Sanzioni

  1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare all'Associazione con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari, di cui all'art. 37 dichiarato ai fini I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché quelle relative allo stato di famiglia.
  2. Per il volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art. 37, comma 2.
  3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Associazione.
  4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai comma 1, 2, e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
  5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
  6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti.
  7. Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
  8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
  9. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'art. 44.

ART. 44

Pagamento dei contributi

  1. I contributi minimi di cui all'art. 36, comma 2, e all'art. 37, comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 5 del presente articolo.
    Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 43 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.
  2. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette.
  3. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
  4. L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 43, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossine delle imposte dirette.
  5. L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.
  6. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
  7. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
  8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

ART. 45

Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

  1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Associazione e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
  2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato della comunicazione di cui all'art. 43.
  3. La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'Associazione si compie con il decorso di cinque anni.

ART. 46

Controllo delle comunicazioni

  1. L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini dell'I.V.A.. Limitatamente agli ultimi quindici anni. L'Associazione può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 47

Restituzione dei contributi

  1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
  2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione indiretta.
  3. Sulla somma da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.
  4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, versando all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.







TITOLO IV

DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

ART.48

Erogazioni a titolo di previdenza

  1. I compiti di previdenza vengono attuati mediante la corresponsione di:

    a) pensioni di vecchiaia;
    b) pensioni di anzianità;
    c) pensioni di inabilità;
    d) pensioni di invalidità;
    e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
    f) indennità una tantum;
    g) indennità di maternità.

  2. Le pensioni e le indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
  3. I trattamenti di pensione, in presenza di tutti i requisiti prescritti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d) e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) ed e).
  4. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.
  5. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste nel presente regolamento, purché l'iscritto, non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'art. 47, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

ART. 49

Pensione di vecchiaia

  1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
  2. La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
  3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art. 36, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo previsto dall'art. 36 , comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini dalla media predetta è pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 41.
  4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'art. 36, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
  5. Se la media di cui al comma 2 è superiore a Lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:

    a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 42,3 milioni fino a Lire 63,4 milioni;
    b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 63,4 milioni fino a Lire 74,1 milioni;
    c) all'1,4 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 74,1 milioni.

  6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto se più favorevoli al pensionato.
  7. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui al comma 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 41.
  8. Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano e laddove se ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati della Cassa può variare la percentuale di cui al comma 2 con deliberazione soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 414. In tal caso devono essere proporzionalmente variate le percentuali di cui al comma 5.

ART. 50

Pensione di anzianità

  1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Associazione.
  2. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato.
  3. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 49, commi 2, 3, 4 e 5.
  4. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa. La pensione, a domanda, sarà ripristinata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuta a cessare la situazione di incompatibilità.


ART. 51

Pensione di inabilità

  1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

    a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
    b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.

  2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, fino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'art. 41; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
  3. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
  4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Associazione può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.

ART. 52

Pensione di invalidità

  1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera b).
  2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
  3. La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'art. 49, comma 4.
  4. L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
  5. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 49 e 50, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 53

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

  1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con separato regolamento approvato dal Comitato dei delegati della Cassa con deliberazione sottoposta alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Associazione, sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
  3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 49, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
  5. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto erogatore.

ART. 54

Pensioni di reversibilità e indirette

  1. Le pensioni di cui agli articoli 49 e 50 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:

    a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
    b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

  2. Le pensioni di cui agli articoli 51 e 52 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'art. 51, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.
  3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione di cui all'art. 51, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'art. 49, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo.
  4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
  5. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

ART. 55

Anzianità contributiva ed assicurativa

  1. Ai fini della maturazione dei requisiti di contribuzione e di assicurazione vanno considerati, come un unico contesto senzasoluzione di continuità, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata alla Cassa istituita e disciplinata con legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il periodo di iscrizione e con la contribuzione versata all'Associazione istituita con lo Statuto approvato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 56

Pagamento delle pensioni

  1. Le pensioni erogate dalla Cassa sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.
  2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.




TITOLO V

DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

ART. 57 OMISSIS

TITOLO VI

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 58 - 63 OMISSIS

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 64 - 66 OMISSIS