Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Con sede in
Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti, 13 - 00154
tel.574922.1- FAX 06-5742404
Principi
fondamentali
La Cassa istituita con Legge 9/2/1963 N°160, è stata trasformata
in Associazione privata, ai sensi del Decreto Legislativo N°509 del
30/6/1994, con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e del Ministero del Tesoro in data 11/7/1995.
L'Associazione, iscritta al N°36/95 del Registro delle Persone
Giuridiche presso il Tribunale Civile di Roma, provvede ai compiti di
previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione
con carattere di continuità.
L'Associazione corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e di invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
L'Associazione, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennità "una tantum";
b) indennità di maternità.
L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la
concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a
favore degli iscritti, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione a
carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonché a favore
di coloro che versino alla Cassa il contributo integrativo (2%).
Si riportano qui di seguito le norme del Regolamento di esecuzione
riguardanti il rapporto assicurativo intercorrente fra i ragionieri
liberi professionisti e l'Associazione nonché il testo del
Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.
Regolamento di
esecuzione
ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
TITOLO I
DELLA ISCRIZIONE E DELLA
CANCELLAZIONE
Articolo 1
Requisiti per l'iscrizione
- Alla Associazione "Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali", (C.N.P.R.),
devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i
ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si
iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti
commerciali che esercitano la professione con carattere di
continuità.
- L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i
ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la
professione con carattere di continuità anche dopo aver
conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
- La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e
periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o
beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività
da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo
professionale.
- I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla Cassa
acquistano la qualità di "associato"
dell'Associazione.
-
Articolo. 2
Modalità di iscrizione
- I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo
professionale e che esercitano la professione con carattere di
continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si
verificano le predette condizioni, a presentare domanda di
iscrizione alla Associazione, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio
- professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo
- stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo,
coloro che non esercitano la professione con carattere di
continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
- Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal
primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne
rilasceranno ricevuta.
- La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il
codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo;
b) certificato di nascita;
c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la
professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data
di inizio dell'attività;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo
professionale precisando, in caso positivo, di optare per
l'iscrizione a questa Associazione;
- Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non
esercitare la professione con carattere di continuità devono
allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi
di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione
con carattere di continuità e che non sono titolari di partita
IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito
commerciale.
- In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti
comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo
professionale esercita la professione con carattere di continuità,
l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con
comunicazione all'interessato ed al collegio professionale.
- Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si
iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre
professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che
svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei
professionisti al cui Albo è iscritto e dovrà versare ogni
contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha
esercitato l'opzione.
ART. 3
Comunicazioni dei Collegi professionali
- I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre
solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.
ART. 4
Iscrizioni
- La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione
all'associazione del richiedente. La decisione adottata deve
essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di
appartenenza.
ART. 5
Ruolo matricolare
- E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli
iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti
adottati nei confronti dei singoli iscritti.
- Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale è stato
aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi
professionali che ne cureranno l'affissione nella sede per 15
giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.
ART. 6
Persistenza dell'esercizio professionale
- In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la
sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare
riferimento all'esercizio effettivo della libera professione ed al
regolare versamento delle contribuzioni.
- L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti
certificazione rilasciata dall'Ufficio distrettuale delle II.DD. e
IVA competenti, attestante l'avvenuta presentazione della
dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera
professione nel quinquennio antecedente.
ART. 7
Cancellazione
- La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti
casi:
a) per la cancellazione dall'Albo professionale o per
trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;
b) per cessazione dell'effettivo esercizio della attività
professionale con carattere di continuità; per aversi esercizio
della attività professionale con carattere di continuità è
necessaria l'iscrizione all'Albo professionale nonché la
titolarità della partita I.V.A. rilasciata dall' interessato con
il codice di categoria;
c) per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente
che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei
professionisti iscritti ad altri albi senza che sia stata
esercitata opzione.
- Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della
Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi
di una delle cause di cancellazione risulti da accertamenti di
ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio
professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza
dell'interessato mediante raccomandata.
- La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta
dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma
di previdenza obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a
carico di altra forma assicurativa.
ART. 8
Sospensione
- L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un
periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per, lo stesso periodo
dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da
portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Resta sospesa altresì l'iscrizione del ragioniere e perito
commerciale il quale ha cessato l'attività professionale dopo
avere raggiunto i requisiti di iscrizione e di contribuzione
necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
ART. 9
Qualità di Associato
- La qualità di associato rivestita di diritto da ogni iscritto e
da ogni titolare di pensione diretta, si perde con la cessazione
dell'esercizio della libera professione.
- Non può essere vantato dall'Associato alcuna pretesa o diritto
sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto
dell'Associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali
eventualmente spettantigli nonché la restituzione dei contributi
di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
ART. 10
Comunicazione dei provvedimenti
- L'Associazione è tenuta ad indicare, nel comunicare agli
interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di
cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di contribuzione,
di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che
possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i
termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini
nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio
rifiuto" o il "silenzio assenso".
- Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini
per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
TITOLO II
DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ARTT. 11 - 31 OMISSIS
TITOLO III
DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE
ARTT. 32 - 34 OMISSIS
ART. 35
Contributi
- Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Associazione, gli iscritti sono tenuti al versamento di un
"contributo soggettivo" e di un "contributo
integrativo".
ART. 36
Contributo soggettivo
- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni
iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo
professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione è pari alle
seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto
nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione
ai fini dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a Lire cinquanta milioni 6 per cento;
b) sul reddito superiore a Lire cinquanta milioni 1,8 per
cento;
- E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Lire 1.800.000=.
- Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari
di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano
nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la
disposizione di cui al comma 2.
- Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti
per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i
trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è
ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni
successivi.
- Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è
comunque considerato come onere personale per il contribuente ai
fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
ART. 37
Contributo integrativo
- Tutti gli iscritti agli albi di ragionieri e periti commerciali
devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i
corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione
l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 44,
indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito
il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di
quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di
grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
- Le associazioni o società di professionisti devono applicare la
maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di
competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri e
periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle
maggiorazioni obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo
professionista è calcolato su una percentuale del volume di
affari della associazione o società pari alla percentuale degli
utili spettanti al professionista stesso.
- Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione dei titolari di
pensione a carico dell'Associazione che proseguono nell'esercizio
della professione, devono versare annualmente, per il medesimo
titolo di cui al comma 1, un importo annuo risultante
dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume di
affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art.
36, comma 2, dovuto per l'anno stesso, pari a £. 540.000=.
- Salvo quanto previsto dall'art.40, la maggiorazione percentuale
di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita nella misura
del 2 per cento.
- La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a
formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile
ai fini dell'IRPEF.
ART. 38
Frazionalità dei contributi ed inattività professionale
- I contributi minimi di cui agli articoli 36 e 37 sono
commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione
all'Associazione nell'anno solare, secondo le modalità stabilite
con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
- I periodi di inattività professionale non comportano la perdita
dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione
all'Albo e i periodi stessi siano dovuti:
a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale,
esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta
provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti.
- Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 2
gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti
dagli articoli 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze di
reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel
quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a norma
dell'art. 41, versando volontariamente il contributo di cui
all'art. 36, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo
di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a
quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.
Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo
sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
ART. 39
Reddito professionale
- Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art.
49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
ART. 40
Variabilità dei contributi
- Le percentuali di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b) e la
misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo
articolo, nonché la percentuale di cui all'art. 37, comma 4,
possono essere variate in relazione alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei delegati
soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre
1991, n .414.
ART. 41
Rivalutazione dei redditi
- L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo
delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 49,
50, 51, 52, 53 e 54, e l'entità del reddito di cui all'art. 36,
comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato dall'istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT).
- A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base
dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei
coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.
- Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i
coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli
dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla
pensione.
- Gli importi dei redditi da rivalutare sono stati indicati negli
articoli del presente Regolamento, richiamati dal comma 1, con
riferimento all'anno 1992, pertanto gli importi riportati negli
articoli stessi devono essere rivalutati a partire da detto anno.
ART. 42
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
- Gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione sono
perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione con
decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al
consumo di cui all'art. 41, comma 1.
- Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice
relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo
mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni
con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è
stato effettuato il precedente aumento.
- La misura dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate
secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1°
gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si
applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o
successiva a tale data.
- Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di
cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art.
49, comma 5, all'art. 51, comma 2 e dall'art. 36, comma 1, nonchè
il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, arrotondando i
relativi importi alle centomila lire superiori, per i limiti di
reddito, e alle diecimila lire superiori, per il contributo
minimo.
- Gli importi delle pensioni e dei contributi da rivalutare sono
stati indicati negli articoli del presente Regolamento, richiamati
nei precedenti commi, con riferimento all'anno 1992, pertanto gli
importi riportati negli articoli stessi devono essere rivalutati
da detto anno.
ART. 43
Comunicazioni obbligatorie all'Associazione - Sanzioni
- Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali
che esercitano l'attività professionale devono comunicare
all'Associazione con lettera raccomandata, da inviare entro trenta
giorni dalla data prescritta per la presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito
professionale di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per
l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari, di cui
all'art. 37 dichiarato ai fini I.V.A. per il medesimo anno. La
comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni
fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere
le indicazioni del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché
quelle relative allo stato di famiglia.
- Per il volume di affari dei partecipanti a società o ad
associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art.
37, comma 2.
- In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa
all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere
inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne
ricevono richiesta da parte dell'Associazione.
- La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai comma 1,
2, e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento
del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del
contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del
contributo evaso.
- Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a
mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal
termine di cui al comma 1.
- Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si
intende omessa a tutti gli effetti.
- Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione con
l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a
quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
- L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da
rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se
ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme
dell'ordinamento professionale della categoria.
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione predispone il
modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono
essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con
deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del
presente articolo e dell'art. 44.
ART. 44
Pagamento dei contributi
- I contributi minimi di cui all'art. 36, comma 2, e all'art. 37,
comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità,
sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi
sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale
di cui all'art. 43 e per l'altra metà entro il 30 dicembre
successivo.
- Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta una
maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna
scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella
misura prevista per le imposte dirette.
- Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla
Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio
dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
- L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi
insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al
presente articolo e all'art. 43, a mezzo di ruoli da essa
compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente, e da
porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossine
delle imposte dirette.
- L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dai
competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A. le
informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti
definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i
pensionati della categoria.
- Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei
contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli
casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta
esecutiva nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di
pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di
90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il
ruolo.
- Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono
essere modificate con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Associazione.
ART. 45
Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
- La prescrizione dei contributi dovuti all'Associazione e di ogni
relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
- Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione
decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte
dell'obbligato della comunicazione di cui all'art. 43.
- La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'Associazione
si compie con il decorso di cinque anni.
ART. 46
Controllo delle comunicazioni
- L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di
revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi
diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a
comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate
all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini
dell'IRPEF e del volume di affari ai fini dell'I.V.A..
Limitatamente agli ultimi quindici anni. L'Associazione può
altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in
ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata
risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la
corresponsione della pensione fino alla comunicazione della
risposta.
ART. 47
Restituzione dei contributi
- Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e
che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza
avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione,
possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi
versati.
- La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto
indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione
indiretta.
- Sulla somma da restituire è dovuto l'interesse composto del 5
per cento dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi
pagamenti.
- In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la
restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può
ripristinare il pregresso periodo di anzianità, versando
all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto la
restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il
periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di
reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per
cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.
TITOLO IV
DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
ART.48
Erogazioni a titolo di previdenza
- I compiti di previdenza vengono attuati mediante la
corresponsione di:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di anzianità;
c) pensioni di inabilità;
d) pensioni di invalidità;
e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
f) indennità una tantum;
g) indennità di maternità.
- Le pensioni e le indennità sono corrisposte su domanda degli
aventi diritto.
- I trattamenti di pensione, in presenza di tutti i requisiti
prescritti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui è stata presentata la domanda per le pensioni
indicate al comma 1, lettere b), c) e d) e dal primo giorno del
mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il
diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) ed e).
- I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di
guerra, con le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno o
trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le
pensioni statali.
- Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi
delle condizioni previste nel presente regolamento, purché
l'iscritto, non abbia richiesto la restituzione dei contributi
prevista dall'art. 47, comma 1, salvo che gli stessi siano stati
restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.
ART. 49
Pensione di vecchiaia
- La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta
anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano
compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno 25 anni di
effettiva iscrizione e contribuzione.
- La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni
anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della
media dei dieci redditi professionali annuali più elevati
dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di
contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a
pensione.
- Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il
reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art. 36,
comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo
minimo previsto dall'art. 36 , comma 2, il reddito professionale
da considerarsi ai fini dalla media predetta è pari a sedici
volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali
dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 41.
- La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25
volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'art. 36, comma
2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto
a pensione.
- Se la media di cui al comma 2 è superiore a Lire 42,3 milioni
la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è
ridotta:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a
Lire 42,3 milioni fino a Lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire
63,4 milioni fino a Lire 74,1 milioni;
c) all'1,4 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire
74,1 milioni.
- Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto se più
favorevoli al pensionato.
- Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione,
continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un
supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di
iscrizione e contribuzione che decorre dal pensionamento, o prima
del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo,
anche per premorienza. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni
anno, applicando le percentuali di cui al comma 2 e 5 alla media
dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi successive a quelle considerate per il calcolo della
pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 41.
- Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano e laddove se
ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati della Cassa può
variare la percentuale di cui al comma 2 con deliberazione
soggetta alla procedura di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre
1991, n. 414. In tal caso devono essere proporzionalmente variate
le percentuali di cui al comma 5.
ART. 50
Pensione di anzianità
- La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e
contribuzione all'Associazione.
- La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata
alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con
l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di
lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente
o associato.
- La misura annua della pensione di anzianità è determinata con
le modalità di cui all'art. 49, commi 2, 3, 4 e 5.
- Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di
anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica
l'incompatibilità stessa. La pensione, a domanda, sarà
ripristinata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui è venuta a cessare la situazione di incompatibilità.
ART. 51
Pensione di inabilità
- La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano
le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione
sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla
iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se
l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e
contribuzione.
- Per la determinazione della misura annua della pensione di
inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 49. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione
ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, fino
a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che
l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da
imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro
milioni annui rivalutabili ai sensi dell'art. 41; si considera a
tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda
di pensione di inabilità. Successivamente alla concessione della
pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2,
deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel
triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
- La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla
cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di
nuova iscrizione.
- Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di
inabilità, l'Associazione può in qualsiasi momento assoggettare
a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità.
L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del
pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi
dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia
sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
ART. 52
Pensione di invalidità
- La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità
all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a
meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale
sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le
condizioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera b).
- Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando
l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano
al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo
aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano
provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità
lavorativa.
- La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento
di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 51, comma 2, ferma restando la misura del minimo della
pensione prevista dall'art. 49, comma 4.
- L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente alle
pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano
state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità,
e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente
svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della
pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo
la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della
pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato
non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il
pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata
di ufficio.
- Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio
della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia
o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai
sensi degli articoli 49 e 50, in sostituzione della pensione di
invalidità.
ART. 53
Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità
- Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità
sono stabilite con separato regolamento approvato dal Comitato dei
delegati della Cassa con deliberazione sottoposta alla procedura
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509.
- In caso di infortunio le pensioni di inabilità e di invalidità
non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno
sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma
corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento,
della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal
Consiglio di Amministrazione della Associazione, sono invece
proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia
inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento
derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
- In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la
Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei
limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso con
l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato
l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia
diritto alla surroga.
- Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità
stabilita dall'art. 49, viene liquidata solo al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di età.
- Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento
pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può
dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di
invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di
supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto
erogatore.
ART. 54
Pensioni di reversibilità e indirette
- Le pensioni di cui agli articoli 49 e 50 sono reversibili ai
superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione
diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per
cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne
inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al
100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per
cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo
figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione
per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100
per cento della pensione diretta.
- Le pensioni di cui agli articoli 51 e 52 sono reversibili ai
superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1.
Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del
compimento del decennio di cui all'art. 51, comma 1, lettera b),
la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un
decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi
mancante al compimento del decimo anno.
- La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui
al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza
diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le
condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione di cui
all'art. 51, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la
pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a
tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'art. 49,
comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a)
e b) del presente articolo.
- Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di
studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di
studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non
oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli
adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi,
legittimati e naturali riconosciuti.
- Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate
per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non
costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili
le norme generali sugli assegni familiari.
ART. 55
Anzianità contributiva ed assicurativa
- Ai fini della maturazione dei requisiti di contribuzione e di
assicurazione vanno considerati, come un unico contesto
senzasoluzione di continuità, il periodo di iscrizione e la
contribuzione versata alla Cassa istituita e disciplinata con
legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni ed
integrazioni, con il periodo di iscrizione e con la contribuzione
versata all'Associazione istituita con lo Statuto approvato ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
ART. 56
Pagamento delle pensioni
- Le pensioni erogate dalla Cassa sono pagate in tredici mensilità
posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata
nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti
con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la
tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata
dell'ultimo bimestre.
- Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa
sono arrotondati alle mille lire superiori.
TITOLO V
DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE
ART. 57 OMISSIS
TITOLO VI
DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 58 - 63 OMISSIS
TITOLO VII
NORME FINALI
ART. 64 - 66 OMISSIS