Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Con sede in
Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti, 13 - 00154
tel.574922.1- FAX 06-5742404
Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di
assistenza
per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
5,dello Statuto della Associazione nonché dell'art. 57 del
Regolamento di esecuzione approvati contestualmente al presente
regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n.509.
Art. 1
Tipologia dei trattamenti di assistenza
1- Le erogazioni dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, dello
statuto ed all'art. 57 del Regolamento di esecuzione, sono effettuate
dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità
risultanti dallo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) e comma 3 dello statuto
mediante apposito provvedimento adottato sulla base dell'accertamento
dei requisiti e dei criteri indicati nel presente Regolamento, per le
seguenti prestazioni:
a)
a1) interventi economici aventi particolari incidenza sul bilancio
familiare;
a2) assegno di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo
per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap;
a3)assegno di concorso alle spese per assistenza infermieristica
domiciliare;
b)
b1) premi per particolari benemerenze sociali e/o professionali;
b2) borse di studio;
b3) contributo per spese funerarie;
b4) agevolazioni per acquisto di prima casa;
b5) agevolazioni per l'acquisto di primo studio per l'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1-Le prestazioni indicate alla lettera a) dell'art. 1 sono
erogabili a favore degli iscritti alla Cassa, dei beneficiari di
qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonché di coloro che
abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 37 del
Regolamento di esecuzione. Sono beneficiari delle suddette prestazioni
anche i familiari dei soggetti suindicati, ai sensi degli artt. 433 e
seguenti c.c..
2-Non sono cumulabili per lo stesso beneficiario, e comunque
nell'ambito dello stesso nucleo familiare (da intendersi quale
delineato dall'art.1 della legge n.153 del 13 maggio 1988), le
prestazioni indicate nella lettera a) dell'art. 1.
3-Le prestazioni indicate alla lettera b) dell'art. 1 sono
erogabili a favore degli iscritti alla Cassa e dei pensionati della
Cassa, nonché dei loro superstiti, quali indicate all'art. 54 del
Regolamento di esecuzione.
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
1-Le domande di erogazione dei trattamenti di assistenza di cui
all'art. 1 del presente Regolamento vanno presentate a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità indicate
negli Allegati del presente Regolamento, relativamente a ciascun tipo
di trattamento.
2-I termini periodici per la presentazione delle domande sono: 20
marzo, 20 agosto, 20 novembre di ciascun anno, per le prestazioni
dell'art. 1 ad eccezione delle borse di studio per le quali la domanda
va presentata nel termine del 30 settembre di ciascun anno;
3-Il rispetto dei suddetti termini è provato dalla data del timbro
dell'ufficio postale dove è stato effettuato l'invio della domanda.
Art. 4
Modalità di esame delle domande
1-Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione
ai trattamenti di assistenza, non oltre 30 giorni dalle date indicate
all'art. 3 per la presentazione.
2-La valutazione delle domande deve essere rigorosamente effettuata
in base alla documentazione allegata alla domanda.
3-Il Consiglio può inviare all'interessato richiesta formale, da
effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, di
integrazione della documentazione. Il Consiglio potrà, inoltre,
chiedere al Collegio di appartenenza di esprimere la sua valutazione
sulla domanda.
4-Il rigetto della domanda da comunicarsi a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o la suddetta richiesta di integrazione della
documentazione deve, comunque, essere comunicata non oltre 30 giorni
prima della scadenza del successivo termine per la presentazione,
indicato all'art. 3 del presente Regolamento.
5-Le domande che, pur ritenute meritevoli di soddisfacimento, sono
incapienti per l'avvenuto utilizzo della dotazione finanziaria
attribuita al periodo (annuale o infra-annuale) di riferimento, sono
ammesse (sempreché sussista, limitatamente alle prestazioni sub
lettera a) dell'art. 1 l'attualità dello stato di bisogno,
documentabile anche con certificazione inoltrata a mezzo telefax e
successivamente prodotta in originale) in posizione di precedenza
rispetto alle domande interinalmente pervenute entro il termine
successivo di presentazione previsto all'art. 3 suddetto.
Art. 5
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare
ai diversi trattamenti di assistenza
1-Annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il
Consiglio di Amministrazione è tenuto ad illustrare, in una apposita
relazione allegata al bilancio, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei diversi
trattamenti di assistenza.
2-E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di indicare
nella relazione suddetta, oltre alle modalità di assegnazione delle
entrate al Fondo per l'assistenza anche le modalità di ripartizione
delle risorse finanziarie tra le diverse categorie di prestazioni
secondo la classificazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del
presente Regolamento.
3-Va altresì indicato dettagliatamente l'ammontare delle somme
destinate a ciascun periodo correlato alla periodizzazione prevista
per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente
Regolamento.
Allegato A
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
sub a1), art.1.
Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio
familiare.
Il Consiglio di Amministrazione accerta, su domanda, lo stato di
bisogno per l'erogazione degli interventi economici di cui all'art. 1,
lett. a1), sulla base dei seguenti criteri di massima:
1. verifica di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o
forza maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano
rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti
aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria
necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e
non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole
apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
2. sospensione o riduzione forzata per più di tre mesi
dell'attività professionale di ragioniere e perito commerciale da
parte di iscritto, non titolare di pensione a carico della Cassa o di
altra gestione previdenziale, per fatto di malattia o infortunio,
accertato da struttura sanitaria pubblica, in assenza di altre fonti
di reddito dichiarate per l'anno precedente da parte dei componenti il
nucleo familiare atte ad assicurare proventi in misura almeno pari al
volume di affari I.V.A. corrispondente a quello di commisurazione del
contributo integrativo minimo dovuto nell'anno di erogazione
dell'intervento;
3. decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato, a causa
della cessazione dell'attività professionale svolta, situazione di
grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ed ai figli minori
o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ovvero ai familiari per i
quali il deceduto era tenuto agli obblighi di cui agli artt. 433 e
seguenti c.c..
Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la
ricorrenza in fatto dello stato di bisogno, a stabilire ed acquisire
la documentazione necessaria alla erogazione della prestazione, a
contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a
fissarne tempi e modalità.
Gli interventi economici aventi particolari incidenze sul bilancio
familiare sono cumulabili con il contributo per spese funerarie sub
b4), art. 1.
Documentazione
I richiedenti aventi titolo sono tenuti a presentare domanda ai
sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione a
pena di inammissibilità:
a) certificato di stato di famiglia, rilasciato in data non
antecedente a tre mesi;
b) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;
c) dichiarazione sottoscritta con firma autenticata del
richiedente, dalla quale risulta il reddito complessivo lordo del
nucleo familiare conseguito nell'anno precedente alla domanda;
d) certificazione rilasciata dalla pubblica autorità competente
della verificazione di eventi straordinari ovvero dovuti a caso
fortuito, forza maggiore o della sussistenza della malattia o
dell'infortunio, ai fini dell'accertamento delle situazioni indicate
ai punti 1 e 2 dei criteri di massima;
e) certificato di morte dell'iscritto o del pensionato cui la
domanda si riferisce, ai sensi della previsione indicata al punto 3
dei criteri di massima.
sub a2), art. 1.
Assegni di concorso alle spese di ospitalità in case di riposo
per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap.
1. La Cassa corrisponde, a titolo di contributo, assegni a favore
dei soggetti indicati all'art.2, comma 2 del presente Regolamento, che
trovino ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per
anziani, cronici o lungodegenti o istituti per portatori di handicap,
secondo le risultanze istruttorie conseguenti alle modalità indicate
agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da
contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per retta annuale di
dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e, comunque,
per importo mensile non superiore a L.1.500.000, rivalutato al valore
nominale dell'indice ISTAT, di adeguamento delle pensioni.
3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo
viene effettuata con criterio inversamente proporzionale all'entità
del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il
nucleo familiare del richiedente, quale indicato dall'art.1 della
legge n.153/1988, ammontare che non dovrà comunque essere superiore
all'entità del volume d'affari I.V.A. alla quale è commisurato il
contributo minimo integrativo di cui all'art.37 del Regolamento di
esecuzione, dovuto per l'anno di erogazione dell'assegno di concorso
alle spese di ospitalità. A parità di reddito si tiene conto della
età più elevata.
Documentazione.
La domanda di attribuzione di contributo per spese di ospitalità,
in carta semplice, deve essere inviata alla Cassa, nel termine
indicato all'art. 3 del presente Regolamento. Alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) certificato di stato di famiglia non antecedente a tre mesi;
b) dichiarazione resa con firma autenticata del richiedente dalla
quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare
conseguito nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
c) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF
presentata dal richiedente, nonché, ove non coincidano i due
soggetti, dal beneficiario dell'assegno di concorso alle spese di
ospitalità;
d) dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo o istituto dalla
quale risulti la disponibilità del posto riservato, con indicazione
della misura della retta annuale e di quella mensile nonché della
effettiva frequenza presenza;
e) dichiarazione di responsabilità del richiedente, resa con firma
autenticata, dalla quale risulti che la retta è a completo carico
dello stesso e che la stessa non è in parte o integralmente
rimborsata da altri enti pubblici o privati;
f) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente.
sub a3), art. 1.
Assegni di concorso alle spese per assistenza infermieristica
domiciliare.
La Cassa corrisponde, su domanda dei soggetti aventi titolo alla
prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1° capoverso, del presente
Regolamento, contributi di partecipazione alle spese sostenute per
l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di
eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che
abbiano colpito i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, sempreché il
reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, (quale
indicato dall'art. 1 della legge 153/1988) dichiarato per l'anno
precedente quello di presentazione della domanda, risulti di ammontare
non superiore all'entità del volume di affari I.V.A. alla quale è
commisurato il contributo minimo integrativo, rivalutato di 15 volte,
dovuto dagli iscritti nell'anno di erogazione dell'intervento.
L'erogazione viene effettuata a titolo di concorso nelle spese
sostenute per assistenza infermieristica domiciliare prestata ad uno
dei soggetti sopra indicati, in conseguenza di malattia, infortunio o
altro evento di carattere acuto e temporaneo ivi comprese le patologie
di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita.
L'assistenza deve essere prescritta da sanitario e deve essere
praticata da personale infermieristico qualificato.
Nella prescrizione sanitaria devono risultare, a pena di
inammissibilità della domanda, i motivi necessitanti le prestazioni e
la durata della prescritta assistenza domiciliare.
La partecipazione è determinata in funzione del limite del 75%
della spesa sostenuta e documentata, avuto riguardo alle tariffe
professionali eventualmente vigenti, per un rimborso mensile massimo
di L. 1.000.000, rivalutato al valore nominale secondo l'indice ISTAT,
per l'adeguamento delle pensioni.
La spesa sostenuta si intende essere al netto di contributi e/o
rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati.
Il contributo di partecipazione alla spesa è limitato ad un
periodo massimo di mesi tre e può essere protratto, per ulteriori tre
mesi, in casi di particolare gravità ritenuti dal Consiglio di
Amministrazione.
Documentazione
La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa e
deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- dichiarazione resa con firma autenticata del richiedente dalla
quale risulti il reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo
familiare nell'anno precedente quello di presentazione della
domanda;
- certificato sanitario attestante la necessità e la durata
dell'assistenza infermieristica domiciliare;
- dichiarazione del richiedente, resa con firma autenticata dalla
quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e
che la stessa non è soggetta a rimborso o, diversamente,
l'indicazione della misura del rimborso ottenuto o da ottenere;
- ricevuta rilasciata dal personale che ha prestato l'assistenza
infermieristica relativa ai compensi percepiti, con indicazione
del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione;
- fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, valutate le domande
presentate ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti,
dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso di parte della
spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento
in unica soluzione. Nel caso di proposizione di domande contestuali,
la graduatoria che si rendesse necessaria viene formata con criterio
inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo
familiare dichiarato.
Allegato B
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
sub b1) art. 1.
Premi per particolari benemerenze sociali e professionali.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può attribuire, nei
limiti dello stanziamento determinato nel bilancio di previsione, ai
soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, premi
di importo unitario pari a L. 5.000.000, per particolari meriti o
benemeranze civili, culturali o professionali.
In eccezionali e comprovate situazioni la prestazione suddetta è
cumulabile con quella sub a2), ovvero sub a3).
La Cassa provvederà ad acquisire d'ufficio la seguente
documentazione, in carta libera:
a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non
antecedente mesi tre;
b) fotocopia del tesserino di codice fiscale dell'interessato;
c) documentazione afferente i meriti o le particolari benemerenze
che danno titolo alla attribuzione del beneficio.
sub b2) art. 1
Borse di studio
Il Consiglio di Amministrazione attribuisce annualmente a titolo
originario agli iscritti e pensionati della Cassa e loro familiari
nonché ai superstiti ex art. 54 del Regolamento di esecuzione, borse
di studio relative alla frequenza:
-degli anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media
inferiore e precedenti l'ultimo di istruzione media superiore;
-dell'ultimo anno di istruzione media superiore che abbia
comportato il conseguimento del diploma od il superamento degli esami
di maturità;
-di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi.
I requisiti dello studente, ai fini dell'ammissione alla borsa di
studio sono i seguenti:
1- non deve essere stato ripetente nell'anno scolastico precedente
a quello in cui è emanato il bando, ovvero essere in regola con il
corso di studi universitari;
2- deve avere conseguito la promozione nella sessione estiva, la
maturità, il diploma, con almeno la votazione media di 7,50 per le
classi della media superiore, di 50/60 per gli esami sostenuti al
termine dell'ultimo anno della scuola media superiore. Gli studenti
iscritti regolarmente ad un corso universitario, in regola con il
piano di studi ufficiali ovvero con quello individuale, approvato dal
Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito, nell'anno precedente il
bando, una media non inferiore ai 27/30;
3- deve appartenere ad un nucleo familiare (quale indicato
all'art.1 della legge n.153/1988) i cui componenti abbiano dichiarato,
per l'anno precedente, un reddito complessivo di importo non superiore
all'entità del volume di affari I.V.A. alla quale è commisurato il
contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti alla Cassa
nell'anno di assegnazione del beneficio, ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento di esecuzione, incrementato di L.4.000.000 per ciascun
componente oltre i primi due.
Il richiedente deve dichiarare, all'atto della domanda, di non aver
beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni,
premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati
scolastici dello studente cui la domanda si riferisce.
Nel caso di corso universitario non è ammissibile la domanda da
parte di già laureati per la iscrizione ad altro corso di laurea.
Documentazione
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, deve
essere inviata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento alla
Cassa, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito
dall'art. 3 suddetto.
La domanda deve essere sottoscritta dall'iscritto o pensionato, o
loro familiare, dal superstite, dall'esercente la patria potestà, dal
tutore o curatore per i minori.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, a
pena di inammissibilità:
a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non
antecedente mesi tre;
b) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università
attestante i dati richiesti dal bando (frequenza - votazione -
giudizio ecc.);
- dichiarazione dell'iscritto o pensionato, o di chi esercita la
patria potestà o la tutela sul minore resa con la firma
autenticata dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del
nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione del
bando.
La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di
Amministrazione della Cassa approverà annualmente e distintamente per
ciascuna categoria di studenti, viene formata secondo il criterio
della precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito
familiare complessivo costituente il requisito riportato alla lettera
d). A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata
dalla più alta votazione di merito conseguita.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande
pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a
ciascuna categoria di borse di studio, può stornare le disponibilità
non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando,
nell'ordine, quelle che dai corsi di studio immediatamente più
elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono
state interamente assegnate.
sub b3), art. 1.
Contributo per spese funerarie
La Cassa corrisponde contributi a titolo di partecipazione alle
spese funerarie documentate, sostenute dall'iscritto o dal pensionato
a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori
facenti parte del nucleo familiare quale identificato dall'art.1 della
legge n.153/1988.
Tale contributo è corrisposto anche al coniuge ed ai figli
superstiti aventi titolo al trattamento di pensione indiretta, o di
reversibilità in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, ai
sensi dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione.
L'importo del contributo è fissato in L.1.500.000 salvo quanto
disposto nei casi di commorienza ed è corrisposto nei limiti delle
spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti
beneficiari.
Il contributo, nei limiti prefissati, può essere erogato anche ad
integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo
da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
In caso di commorienza di componenti il nucleo familiare
dell'iscritto o del pensionato, la Cassa si riserva la facoltà di
autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle
spese documentate e comunque in misura non superiore a L.3.000.000.
Documentazione
La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese
funerarie, in carta semplice, deve essere spedita o presentata alla
Cassa, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data del
decesso.
La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese
funerarie e, se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore
o dal curatore.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
b) certificato di morte;
c) dichiarazione dell'iscritto, o del pensionato, o dei superstiti
aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, resa con
firma autenticata dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del
nucleo familiare nell'anno precedente il decesso;
d) documentazione afferente le spese sostenute, rimaste
effettivamente a carico del richiedente;
e) fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente.
sub b4) e b5) art. 1.
Agevolazioni consistenti in mutui ipotecari per l'acquisto o la
costruzione di immobili da destinare a prima abitazioni o a primo
studio.
1. I ragionieri regolarmente iscritti alla Cassa con almeno due
anni consecutivi di anzianità (anni solari), in regola con il
versamento dei contributi previdenziali e con la documentazione
dell'esercizio effettivo della professione, sono ammessi alla
concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di
immobili da destinare a prima casa o a primo studio professionale.
Tale concessione è ammessa altresì anche in caso di ampliamento o
sostituzione degli stessi.
In caso di richiesta per la costruzione, è prevista la possibilità
di prefinanziamento a stato di avanzamento dei lavori, purchè su
terreno di proprietà esclusiva del richiedente.
2. Possono essere ammesse, altresì, domande inoltrate dai
pensionati titolari di trattamento diretto, indiretto e di
reversibilità.
3. I mutui vengono concessi nei limiti di importo stabilito
annualmente in bilancio, in relazione ai fondi disponibili e
subordinatamente, all'approvazione governativa del relativo piano di
impiego.
4. L'erogazione dei mutui stessi avviene, di regola, mediante
acquisto di obbligazioni fondiarie da Istituto esercente tale tipo di
credito ed il quale, previa apposita convenzione, provvede alla
preliminare istruttoria tecnico-legale e quindi alla conseguente
liquidazione.L'ammortamento può essere effettuato a 10, 15 o 20 anni.
5. I mutui sono concessi a condizione che il reddito denunciato
dall'iscritto richiedente nell'anno precedente quello di presentazione
della domanda, non superi l'importo massimo di L.150 milioni ed
inoltre il richiedente non deve essere nè proprietario pieno nè
usufruttario pieno di beni immobili situati nel comune di residenza
salvo quanto previsto ai successivi punti 15 e 16.
6. L'importo complessivo di cui sopra viene annualmente
rideterminato con lo stesso coefficiente stabilito dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione di adeguamento delle pensioni erogate
dalla Cassa, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione, con
arrotondamento al milione superiore per importi eccedenti L.500.000=
ed al milione inferiore per gli importi al di sotto di L.500.000=.
7. I mutui, a richiesta dell'interessato, possono essere di durata:
ventennale, quindicennale o decennale e sono ammortizzati in rate
infrannuali comprensive di capitali e di interessi, al tasso ed alle
condizioni stabiliti, di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione, in occasione dell'acquisto di obbligazioni fondiarie
destinate a tale scopo.
8. Il mutuo può essere concesso anche se l'immobile viene
intestato pro-indiviso ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 e/o ai figli
conviventi e/o al coniuge non legalmente separato e in regime di
comunione legale.
9. Qualora il regime patrimoniale dei coniugi sia di separazione
legale dei beni, il mutuo potrà essere concesso solo per la quota di
immobile che l'iscritto intende acquistare, costruire, ristrutturare
o, con il consenso del coniuge, sull'intero.
10. L'importo massimo di cui sopra viene annualmente rideterminato
con lo stesso coefficiente stabilito per l'adeguamento delle pensioni
erogate dalla Cassa, con arrotondamento al milione superiore per
importi eccedenti £.500.000.= ed al milione inferiore per gli importi
sino a £.500.000.=
11. I mutui possono essere concessi per l'acquisto o per la
costruzione di immobile non di lusso (Legge n. 408/49) ivi compresi
quelli costruiti da società cooperative, dei quali l'iscritto o il
coniuge siano assegnatari definitivi e che il richiedente intende
destinare ad abitazione propria od a proprio studio professionale.
I mutui possono essere concessi anche per la ristrutturazione di
immobili in proprietà.
12. L'immobile per cui è richiesto il mutuo deve essere ubicato
nel comune di residenza (qualora si tratti di abitazione) od in quello
ove l'iscritto esercita la professione (nel caso di studio).
Eventuali motivate eccezioni potranno essere valutate dal Consiglio
di Amministrazione della Cassa che ha la facoltà di autorizzare
deroghe in tal senso.
13. I mutui devono essere garantiti da ipoteca di 1° grado o di
grado successivo sugli immobili da acquistare o da costruire o da
ristrutturare salve le determinazioni dell'ente mutuante.
14. Il mutuo finalizzato all'acquisto, può essere concesso
solamente nel caso in cui l'acquisto medesimo sia comprovatamente
intervenuto dopo la presentazione della domanda.
Per i mutui richiesti per costruzione o ristrutturazione, valgono
le norme vigenti per gli istituti di credito fondiario ed edilizio,
ferma restando la percentuale di cui al punto 10.
15. I mutui non possono essere concessi agli iscritti che siano
proprietari di altro immobile idoneo, oltre la prima casa, nel caso
che il mutuo sia richiesto per lo studio o viceversa.
16. L'iscritto che ha beneficiato di mutuo concesso dalla Cassa, può
richiederne un altro, fermi restando, per entrambi, il limite massimo
di cui al punto 10 e le destinazioni di cui al precedente punto 15.
Subordinatamente alla disponibilità di fondi, il predetto limite
massimo di cui al punto 10, può essere dal Consiglio di
Amministrazione elevato del 50% nel caso in cui il successivo mutuo
occorra per l'acquisto del primo studio, nell'ipotesi che il
precedente sia stato utilizzato per l'acquisto della prima casa o
viceversa.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare annualmente,
in sede di approvazione del bilancio consuntivo, l'elenco completo dei
nominativi dei beneficiari dei mutui in oggetto, specificando se si
tratti di prima o di seconda concessione.
17. Durante il periodo di ammortamento del mutuo l'immobile non può
essere locato o alienato.
Qualora l'immobile sia destinato a studio professionale il
Consiglio di Amministrazione, ad istanza dell'interessato, può
autorizzarne la locazione a studio associato del quale l'intestatario
sia socio.
18. La domanda per la concessione del mutuo deve essere corredata,
a pena di irricevibilità, di tutta la documentazione necessaria per
l'istruttoria tecnica e legale della pratica e delle informazioni che
la Cassa richiederà e che devono essere contenute in apposita
dichiarazione di responsabilità, con firma autenticata del
richiedente.
19. Le domande di mutuo devono essere corredate, a pena di
inammissibilità, di:
a) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
b) dichiarazione, resa con firma autenticata del richiedente dalla
quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare (quale
indicato dall'art.1 della legge n.153 del 13 maggio 1988), conseguito
nell'anno precedente la presentazione della domanda;
c)fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF
presentata dal richiedente, dal coniuge e dagli altri membri del
nucleo familiare;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;
e) in caso di acquisto, fotocopia del contratto preliminare;
f) in caso di costruzione, fotocopia dell'atto di acquisto del
terreno;
g) in caso di ristrutturazione, fotocopia dell'atto di acquisto;
h) dichiarazione sotto propria responsabilità' di essere in regola
con i versamenti contributivi alla Cassa, e di non possedere immobili
nel Comune di residenza;
i) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non possedere
immobili nel Comune di residenza.
20. L'inoltro delle domande di mutuo all'Istituto erogante è
autorizzato con ordinanza del Presidente, previo accertamento della
Direzione Generale del possesso dei requisiti.
21. Il Presidente della Cassa, con propria ordinanza, può disporre
per gravi e fondati motivi, la sospensione della trasmissione della
domanda all'Istituto erogante ai fini del riesame da parte del
Consiglio di Amministrazione.
22. Trascorsi 18 mesi dalla data di comunicazione da parte della
Cassa della concessione del mutuo, senza che il relativo contratto sia
stato stipulato per cause non imputabili né alla Cassa né
all'Istituto mutuante, la concessione è revocata d'ufficio. Del
provvedimento adottato il Presidente è tenuto a dare comunicazione al
Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. |