Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Con sede in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti, 13 - 00154
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Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza

per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5,dello Statuto della Associazione nonché dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione approvati contestualmente al presente regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.


Art. 1

Tipologia dei trattamenti di assistenza

1- Le erogazioni dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, dello statuto ed all'art. 57 del Regolamento di esecuzione, sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità risultanti dallo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) e comma 3 dello statuto mediante apposito provvedimento adottato sulla base dell'accertamento dei requisiti e dei criteri indicati nel presente Regolamento, per le seguenti prestazioni:

a)
a1) interventi economici aventi particolari incidenza sul bilancio familiare;
a2) assegno di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap;
a3)assegno di concorso alle spese per assistenza infermieristica domiciliare;

b)
b1) premi per particolari benemerenze sociali e/o professionali;
b2) borse di studio;
b3) contributo per spese funerarie;
b4) agevolazioni per acquisto di prima casa;
b5) agevolazioni per l'acquisto di primo studio per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1-Le prestazioni indicate alla lettera a) dell'art. 1 sono erogabili a favore degli iscritti alla Cassa, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonché di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 37 del Regolamento di esecuzione. Sono beneficiari delle suddette prestazioni anche i familiari dei soggetti suindicati, ai sensi degli artt. 433 e seguenti c.c..

2-Non sono cumulabili per lo stesso beneficiario, e comunque nell'ambito dello stesso nucleo familiare (da intendersi quale delineato dall'art.1 della legge n.153 del 13 maggio 1988), le prestazioni indicate nella lettera a) dell'art. 1.

3-Le prestazioni indicate alla lettera b) dell'art. 1 sono erogabili a favore degli iscritti alla Cassa e dei pensionati della Cassa, nonché dei loro superstiti, quali indicate all'art. 54 del Regolamento di esecuzione.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande

1-Le domande di erogazione dei trattamenti di assistenza di cui all'art. 1 del presente Regolamento vanno presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità indicate negli Allegati del presente Regolamento, relativamente a ciascun tipo di trattamento.

2-I termini periodici per la presentazione delle domande sono: 20 marzo, 20 agosto, 20 novembre di ciascun anno, per le prestazioni dell'art. 1 ad eccezione delle borse di studio per le quali la domanda va presentata nel termine del 30 settembre di ciascun anno;

3-Il rispetto dei suddetti termini è provato dalla data del timbro dell'ufficio postale dove è stato effettuato l'invio della domanda.

Art. 4

Modalità di esame delle domande

1-Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione ai trattamenti di assistenza, non oltre 30 giorni dalle date indicate all'art. 3 per la presentazione.

2-La valutazione delle domande deve essere rigorosamente effettuata in base alla documentazione allegata alla domanda.

3-Il Consiglio può inviare all'interessato richiesta formale, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, di integrazione della documentazione. Il Consiglio potrà, inoltre, chiedere al Collegio di appartenenza di esprimere la sua valutazione sulla domanda.

4-Il rigetto della domanda da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o la suddetta richiesta di integrazione della documentazione deve, comunque, essere comunicata non oltre 30 giorni prima della scadenza del successivo termine per la presentazione, indicato all'art. 3 del presente Regolamento.

5-Le domande che, pur ritenute meritevoli di soddisfacimento, sono incapienti per l'avvenuto utilizzo della dotazione finanziaria attribuita al periodo (annuale o infra-annuale) di riferimento, sono ammesse (sempreché sussista, limitatamente alle prestazioni sub lettera a) dell'art. 1 l'attualità dello stato di bisogno, documentabile anche con certificazione inoltrata a mezzo telefax e successivamente prodotta in originale) in posizione di precedenza rispetto alle domande interinalmente pervenute entro il termine successivo di presentazione previsto all'art. 3 suddetto.

Art. 5

Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai diversi trattamenti di assistenza

1-Annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad illustrare, in una apposita relazione allegata al bilancio, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei diversi trattamenti di assistenza.

2-E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di indicare nella relazione suddetta, oltre alle modalità di assegnazione delle entrate al Fondo per l'assistenza anche le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse categorie di prestazioni secondo la classificazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente Regolamento.

3-Va altresì indicato dettagliatamente l'ammontare delle somme destinate a ciascun periodo correlato alla periodizzazione prevista per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente Regolamento.




 



Allegato A


CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

sub a1), art.1.

Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare.

Il Consiglio di Amministrazione accerta, su domanda, lo stato di bisogno per l'erogazione degli interventi economici di cui all'art. 1, lett. a1), sulla base dei seguenti criteri di massima:

1. verifica di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;

2. sospensione o riduzione forzata per più di tre mesi dell'attività professionale di ragioniere e perito commerciale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale, per fatto di malattia o infortunio, accertato da struttura sanitaria pubblica, in assenza di altre fonti di reddito dichiarate per l'anno precedente da parte dei componenti il nucleo familiare atte ad assicurare proventi in misura almeno pari al volume di affari I.V.A. corrispondente a quello di commisurazione del contributo integrativo minimo dovuto nell'anno di erogazione dell'intervento;

3. decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato, a causa della cessazione dell'attività professionale svolta, situazione di grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ed ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ovvero ai familiari per i quali il deceduto era tenuto agli obblighi di cui agli artt. 433 e seguenti c.c..

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno, a stabilire ed acquisire la documentazione necessaria alla erogazione della prestazione, a contingentare gli interventi per importo, durata e numero ed a fissarne tempi e modalità.

Gli interventi economici aventi particolari incidenze sul bilancio familiare sono cumulabili con il contributo per spese funerarie sub b4), art. 1.





Documentazione

I richiedenti aventi titolo sono tenuti a presentare domanda ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

a) certificato di stato di famiglia, rilasciato in data non antecedente a tre mesi;

b) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;

c) dichiarazione sottoscritta con firma autenticata del richiedente, dalla quale risulta il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente alla domanda;

d) certificazione rilasciata dalla pubblica autorità competente della verificazione di eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito, forza maggiore o della sussistenza della malattia o dell'infortunio, ai fini dell'accertamento delle situazioni indicate ai punti 1 e 2 dei criteri di massima;

e) certificato di morte dell'iscritto o del pensionato cui la domanda si riferisce, ai sensi della previsione indicata al punto 3 dei criteri di massima.


sub a2), art. 1.

Assegni di concorso alle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap.

1. La Cassa corrisponde, a titolo di contributo, assegni a favore dei soggetti indicati all'art.2, comma 2 del presente Regolamento, che trovino ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per anziani, cronici o lungodegenti o istituti per portatori di handicap, secondo le risultanze istruttorie conseguenti alle modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

2. Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per retta annuale di dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e, comunque, per importo mensile non superiore a L.1.500.000, rivalutato al valore nominale dell'indice ISTAT, di adeguamento delle pensioni.

3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo viene effettuata con criterio inversamente proporzionale all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quale indicato dall'art.1 della legge n.153/1988, ammontare che non dovrà comunque essere superiore all'entità del volume d'affari I.V.A. alla quale è commisurato il contributo minimo integrativo di cui all'art.37 del Regolamento di esecuzione, dovuto per l'anno di erogazione dell'assegno di concorso alle spese di ospitalità. A parità di reddito si tiene conto della età più elevata.

Documentazione.

La domanda di attribuzione di contributo per spese di ospitalità, in carta semplice, deve essere inviata alla Cassa, nel termine indicato all'art. 3 del presente Regolamento. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di stato di famiglia non antecedente a tre mesi;

b) dichiarazione resa con firma autenticata del richiedente dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente alla presentazione della domanda;

c) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF presentata dal richiedente, nonché, ove non coincidano i due soggetti, dal beneficiario dell'assegno di concorso alle spese di ospitalità;

d) dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo o istituto dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato, con indicazione della misura della retta annuale e di quella mensile nonché della effettiva frequenza presenza;

e) dichiarazione di responsabilità del richiedente, resa con firma autenticata, dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non è in parte o integralmente rimborsata da altri enti pubblici o privati;

f) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente.

sub a3), art. 1.

Assegni di concorso alle spese per assistenza infermieristica domiciliare.

La Cassa corrisponde, su domanda dei soggetti aventi titolo alla prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1° capoverso, del presente Regolamento, contributi di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, sempreché il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, (quale indicato dall'art. 1 della legge 153/1988) dichiarato per l'anno precedente quello di presentazione della domanda, risulti di ammontare non superiore all'entità del volume di affari I.V.A. alla quale è commisurato il contributo minimo integrativo, rivalutato di 15 volte, dovuto dagli iscritti nell'anno di erogazione dell'intervento.

L'erogazione viene effettuata a titolo di concorso nelle spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare prestata ad uno dei soggetti sopra indicati, in conseguenza di malattia, infortunio o altro evento di carattere acuto e temporaneo ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita.

L'assistenza deve essere prescritta da sanitario e deve essere praticata da personale infermieristico qualificato.

Nella prescrizione sanitaria devono risultare, a pena di inammissibilità della domanda, i motivi necessitanti le prestazioni e la durata della prescritta assistenza domiciliare.

La partecipazione è determinata in funzione del limite del 75% della spesa sostenuta e documentata, avuto riguardo alle tariffe professionali eventualmente vigenti, per un rimborso mensile massimo di L. 1.000.000, rivalutato al valore nominale secondo l'indice ISTAT, per l'adeguamento delle pensioni.

La spesa sostenuta si intende essere al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o privati.

Il contributo di partecipazione alla spesa è limitato ad un periodo massimo di mesi tre e può essere protratto, per ulteriori tre mesi, in casi di particolare gravità ritenuti dal Consiglio di Amministrazione.

Documentazione

La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  1. stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
  2. dichiarazione resa con firma autenticata del richiedente dalla quale risulti il reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente quello di presentazione della domanda;
  3. certificato sanitario attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare;
  4. dichiarazione del richiedente, resa con firma autenticata dalla quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e che la stessa non è soggetta a rimborso o, diversamente, l'indicazione della misura del rimborso ottenuto o da ottenere;
  5. ricevuta rilasciata dal personale che ha prestato l'assistenza infermieristica relativa ai compensi percepiti, con indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione;
  6. fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, valutate le domande presentate ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti, dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso di parte della spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento in unica soluzione. Nel caso di proposizione di domande contestuali, la graduatoria che si rendesse necessaria viene formata con criterio inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato.




 






Allegato B

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

sub b1) art. 1.

Premi per particolari benemerenze sociali e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può attribuire, nei limiti dello stanziamento determinato nel bilancio di previsione, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, premi di importo unitario pari a L. 5.000.000, per particolari meriti o benemeranze civili, culturali o professionali.

In eccezionali e comprovate situazioni la prestazione suddetta è cumulabile con quella sub a2), ovvero sub a3).

La Cassa provvederà ad acquisire d'ufficio la seguente documentazione, in carta libera:

a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre;

b) fotocopia del tesserino di codice fiscale dell'interessato;

c) documentazione afferente i meriti o le particolari benemerenze che danno titolo alla attribuzione del beneficio.

sub b2) art. 1

Borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce annualmente a titolo originario agli iscritti e pensionati della Cassa e loro familiari nonché ai superstiti ex art. 54 del Regolamento di esecuzione, borse di studio relative alla frequenza:

-degli anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media inferiore e precedenti l'ultimo di istruzione media superiore;

-dell'ultimo anno di istruzione media superiore che abbia comportato il conseguimento del diploma od il superamento degli esami di maturità;

-di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi.

I requisiti dello studente, ai fini dell'ammissione alla borsa di studio sono i seguenti:

1- non deve essere stato ripetente nell'anno scolastico precedente a quello in cui è emanato il bando, ovvero essere in regola con il corso di studi universitari;

2- deve avere conseguito la promozione nella sessione estiva, la maturità, il diploma, con almeno la votazione media di 7,50 per le classi della media superiore, di 50/60 per gli esami sostenuti al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore. Gli studenti iscritti regolarmente ad un corso universitario, in regola con il piano di studi ufficiali ovvero con quello individuale, approvato dal Consiglio di Facoltà, devono aver conseguito, nell'anno precedente il bando, una media non inferiore ai 27/30;

3- deve appartenere ad un nucleo familiare (quale indicato all'art.1 della legge n.153/1988) i cui componenti abbiano dichiarato, per l'anno precedente, un reddito complessivo di importo non superiore all'entità del volume di affari I.V.A. alla quale è commisurato il contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti alla Cassa nell'anno di assegnazione del beneficio, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di esecuzione, incrementato di L.4.000.000 per ciascun componente oltre i primi due.

Il richiedente deve dichiarare, all'atto della domanda, di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici dello studente cui la domanda si riferisce.

Nel caso di corso universitario non è ammissibile la domanda da parte di già laureati per la iscrizione ad altro corso di laurea.

Documentazione

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, deve essere inviata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito dall'art. 3 suddetto.

La domanda deve essere sottoscritta dall'iscritto o pensionato, o loro familiare, dal superstite, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre;

b) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;

  1. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante i dati richiesti dal bando (frequenza - votazione - giudizio ecc.);
  2. dichiarazione dell'iscritto o pensionato, o di chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore resa con la firma autenticata dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente l'emanazione del bando.

La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approverà annualmente e distintamente per ciascuna categoria di studenti, viene formata secondo il criterio della precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito familiare complessivo costituente il requisito riportato alla lettera d). A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie, privilegiando, nell'ordine, quelle che dai corsi di studio immediatamente più elevati o propedeutici a quello per il quale le borse bandite non sono state interamente assegnate.

sub b3), art. 1.

Contributo per spese funerarie

La Cassa corrisponde contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie documentate, sostenute dall'iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facenti parte del nucleo familiare quale identificato dall'art.1 della legge n.153/1988.

Tale contributo è corrisposto anche al coniuge ed ai figli superstiti aventi titolo al trattamento di pensione indiretta, o di reversibilità in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione.

L'importo del contributo è fissato in L.1.500.000 salvo quanto disposto nei casi di commorienza ed è corrisposto nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari.

Il contributo, nei limiti prefissati, può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

In caso di commorienza di componenti il nucleo familiare dell'iscritto o del pensionato, la Cassa si riserva la facoltà di autorizzare l'erogazione del contributo sino alla concorrenza delle spese documentate e comunque in misura non superiore a L.3.000.000.

Documentazione

La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie, in carta semplice, deve essere spedita o presentata alla Cassa, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data del decesso.

La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie e, se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;

b) certificato di morte;

c) dichiarazione dell'iscritto, o del pensionato, o dei superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, resa con firma autenticata dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno precedente il decesso;

d) documentazione afferente le spese sostenute, rimaste effettivamente a carico del richiedente;

e) fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente.

sub b4) e b5) art. 1.

Agevolazioni consistenti in mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazioni o a primo studio.

1. I ragionieri regolarmente iscritti alla Cassa con almeno due anni consecutivi di anzianità (anni solari), in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con la documentazione dell'esercizio effettivo della professione, sono ammessi alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima casa o a primo studio professionale. Tale concessione è ammessa altresì anche in caso di ampliamento o sostituzione degli stessi.

In caso di richiesta per la costruzione, è prevista la possibilità di prefinanziamento a stato di avanzamento dei lavori, purchè su terreno di proprietà esclusiva del richiedente.

2. Possono essere ammesse, altresì, domande inoltrate dai pensionati titolari di trattamento diretto, indiretto e di reversibilità.

3. I mutui vengono concessi nei limiti di importo stabilito annualmente in bilancio, in relazione ai fondi disponibili e subordinatamente, all'approvazione governativa del relativo piano di impiego.

4. L'erogazione dei mutui stessi avviene, di regola, mediante acquisto di obbligazioni fondiarie da Istituto esercente tale tipo di credito ed il quale, previa apposita convenzione, provvede alla preliminare istruttoria tecnico-legale e quindi alla conseguente liquidazione.L'ammortamento può essere effettuato a 10, 15 o 20 anni.

5. I mutui sono concessi a condizione che il reddito denunciato dall'iscritto richiedente nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, non superi l'importo massimo di L.150 milioni ed inoltre il richiedente non deve essere nè proprietario pieno nè usufruttario pieno di beni immobili situati nel comune di residenza salvo quanto previsto ai successivi punti 15 e 16.

6. L'importo complessivo di cui sopra viene annualmente rideterminato con lo stesso coefficiente stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione, con arrotondamento al milione superiore per importi eccedenti L.500.000= ed al milione inferiore per gli importi al di sotto di L.500.000=.

7. I mutui, a richiesta dell'interessato, possono essere di durata: ventennale, quindicennale o decennale e sono ammortizzati in rate infrannuali comprensive di capitali e di interessi, al tasso ed alle condizioni stabiliti, di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'acquisto di obbligazioni fondiarie destinate a tale scopo.

8. Il mutuo può essere concesso anche se l'immobile viene intestato pro-indiviso ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 e/o ai figli conviventi e/o al coniuge non legalmente separato e in regime di comunione legale.

9. Qualora il regime patrimoniale dei coniugi sia di separazione legale dei beni, il mutuo potrà essere concesso solo per la quota di immobile che l'iscritto intende acquistare, costruire, ristrutturare o, con il consenso del coniuge, sull'intero.

10. L'importo massimo di cui sopra viene annualmente rideterminato con lo stesso coefficiente stabilito per l'adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa, con arrotondamento al milione superiore per importi eccedenti £.500.000.= ed al milione inferiore per gli importi sino a £.500.000.=

11. I mutui possono essere concessi per l'acquisto o per la costruzione di immobile non di lusso (Legge n. 408/49) ivi compresi quelli costruiti da società cooperative, dei quali l'iscritto o il coniuge siano assegnatari definitivi e che il richiedente intende destinare ad abitazione propria od a proprio studio professionale.

I mutui possono essere concessi anche per la ristrutturazione di immobili in proprietà.

12. L'immobile per cui è richiesto il mutuo deve essere ubicato nel comune di residenza (qualora si tratti di abitazione) od in quello ove l'iscritto esercita la professione (nel caso di studio).

Eventuali motivate eccezioni potranno essere valutate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa che ha la facoltà di autorizzare deroghe in tal senso.

13. I mutui devono essere garantiti da ipoteca di 1° grado o di grado successivo sugli immobili da acquistare o da costruire o da ristrutturare salve le determinazioni dell'ente mutuante.

14. Il mutuo finalizzato all'acquisto, può essere concesso solamente nel caso in cui l'acquisto medesimo sia comprovatamente intervenuto dopo la presentazione della domanda.

Per i mutui richiesti per costruzione o ristrutturazione, valgono le norme vigenti per gli istituti di credito fondiario ed edilizio, ferma restando la percentuale di cui al punto 10.

15. I mutui non possono essere concessi agli iscritti che siano proprietari di altro immobile idoneo, oltre la prima casa, nel caso che il mutuo sia richiesto per lo studio o viceversa.

16. L'iscritto che ha beneficiato di mutuo concesso dalla Cassa, può richiederne un altro, fermi restando, per entrambi, il limite massimo di cui al punto 10 e le destinazioni di cui al precedente punto 15.

Subordinatamente alla disponibilità di fondi, il predetto limite massimo di cui al punto 10, può essere dal Consiglio di Amministrazione elevato del 50% nel caso in cui il successivo mutuo occorra per l'acquisto del primo studio, nell'ipotesi che il precedente sia stato utilizzato per l'acquisto della prima casa o viceversa.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, l'elenco completo dei nominativi dei beneficiari dei mutui in oggetto, specificando se si tratti di prima o di seconda concessione.

17. Durante il periodo di ammortamento del mutuo l'immobile non può essere locato o alienato.

Qualora l'immobile sia destinato a studio professionale il Consiglio di Amministrazione, ad istanza dell'interessato, può autorizzarne la locazione a studio associato del quale l'intestatario sia socio.

18. La domanda per la concessione del mutuo deve essere corredata, a pena di irricevibilità, di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria tecnica e legale della pratica e delle informazioni che la Cassa richiederà e che devono essere contenute in apposita dichiarazione di responsabilità, con firma autenticata del richiedente.

19. Le domande di mutuo devono essere corredate, a pena di inammissibilità, di:

a) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

b) dichiarazione, resa con firma autenticata del richiedente dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare (quale indicato dall'art.1 della legge n.153 del 13 maggio 1988), conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda;

c)fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF presentata dal richiedente, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare;

d) fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente;

e) in caso di acquisto, fotocopia del contratto preliminare;

f) in caso di costruzione, fotocopia dell'atto di acquisto del terreno;

g) in caso di ristrutturazione, fotocopia dell'atto di acquisto;

h) dichiarazione sotto propria responsabilità' di essere in regola con i versamenti contributivi alla Cassa, e di non possedere immobili nel Comune di residenza;

i) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non possedere immobili nel Comune di residenza.

20. L'inoltro delle domande di mutuo all'Istituto erogante è autorizzato con ordinanza del Presidente, previo accertamento della Direzione Generale del possesso dei requisiti.

21. Il Presidente della Cassa, con propria ordinanza, può disporre per gravi e fondati motivi, la sospensione della trasmissione della domanda all'Istituto erogante ai fini del riesame da parte del Consiglio di Amministrazione.

22. Trascorsi 18 mesi dalla data di comunicazione da parte della Cassa della concessione del mutuo, senza che il relativo contratto sia stato stipulato per cause non imputabili né alla Cassa né all'Istituto mutuante, la concessione è revocata d'ufficio. Del provvedimento adottato il Presidente è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.