PROGETTO DI LEGGE - N. 6956 RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)
Le minori entrate fiscali derivanti dall'abolizione del pubblico
registro automobilistico sono quantificabili in una cifra massima
pari a 230 miliardi di lire annue.
Tenuto conto, infatti, che per il disbrigo delle pratiche
automobilistiche di competenza del pubblico registro
automobilistico annualmente vengono effettuate circa cinque
milioni e settecentocinquantamila operazioni, di cui due milioni
e cinquecentocinquantamila per passaggi di proprietà, tre
milioni per immatricolazioni, duecentomila per
reimmatricolazioni, e che la spesa complessiva in valori bollati
per ogni singola operazione ammonta a lire 40 mila, l'introito
totale delle entrate fiscali che verranno meno a seguito della
abolizione del pubblico registro automobilistico risulta pertanto
pari ad un ammontare di 230 miliardi di lire.
Alla copertura delle predette minori entrate, valutate in annue
lire 230 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede per il
medesimo anno, quanto a lire 100 miliardi mediante riduzione del
Fondo speciale di parte corrente e quanto a lire 130 miliardi con
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter
della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
Per gli anni successivi al 2001 si provvede interamente con il
Fondo speciale di parte corrente.
La relazione di presentazione alla
Camera