PROGETTO DI LEGGE - N. 6956 RELAZIONE TECNICA

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(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468,

e successive modificazioni)



Le minori entrate fiscali derivanti dall'abolizione del pubblico registro automobilistico sono quantificabili in una cifra massima pari a 230 miliardi di lire annue.
Tenuto conto, infatti, che per il disbrigo delle pratiche automobilistiche di competenza del pubblico registro automobilistico annualmente vengono effettuate circa cinque milioni e settecentocinquantamila operazioni, di cui due milioni e cinquecentocinquantamila per passaggi di proprietà, tre milioni per immatricolazioni, duecentomila per reimmatricolazioni, e che la spesa complessiva in valori bollati per ogni singola operazione ammonta a lire 40 mila, l'introito totale delle entrate fiscali che verranno meno a seguito della abolizione del pubblico registro automobilistico risulta pertanto pari ad un ammontare di 230 miliardi di lire.
Alla copertura delle predette minori entrate, valutate in annue lire 230 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede per il medesimo anno, quanto a lire 100 miliardi mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente e quanto a lire 130 miliardi con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
Per gli anni successivi al 2001 si provvede interamente con il Fondo speciale di parte corrente.

La relazione di presentazione alla Camera