PROGETTO DI LEGGE - N. 7003

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Regime giuridico dei veicoli e loro registrazione).

1. Ai fini della circolazione e della identificazione della proprietà, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi devono essere registrati nel Registro telematico dei veicoli, di seguito denominato "Registro", istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI).

2. Sono soggetti a registrazione, secondo le procedure semplificate previste dalla presente legge, gli atti, nonché i provvedimenti giudiziali ed amministrativi, che incidono sull'utilizzo del bene o che costituiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo, il pignoramento dei veicoli e le domande giudiziali inerenti ai veicoli.

3. Il Registro costituisce il sistema di pubblicità legale dei diritti sui veicoli previsto ai sensi degli articoli 2683 e seguenti del codice civile. Esso assicura la registrazione immediata e costantemente aggiornata dei dati e delle variazioni delle situazioni giuridico-patrimoniali e, sulla base di collegamenti telematici con l'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, garantisce all'utenza il rilascio contestuale della carta del veicolo e delle targhe.

Art. 2.

(Registro).

1. Il Registro alimenta in tempo reale l'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 1, comma 3, e ne aggiorna le risultanze sulla base delle registrazioni effettuate ai sensi della presente legge.

2. Il Registro è strutturato secondo criteri di interattività, in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni nel quadro della rete unitaria della pubblica amministrazione, il collegamento in via telematica con i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché l'accesso e l'erogazione di servizi all'utenza tramite la rete INTERNET.

3. Sulla base delle interconnessioni di cui al comma 2:

a) le pubbliche amministrazioni hanno l'immediata disponibilità delle informazioni contenute nel Registro per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

b) le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della situazione tecnica o giuridica dei veicoli provvedono d'ufficio alle relative comunicazioni al Registro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8.

4. In particolare il Registro è aggiornato d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate per via telematica o su supporto magnetico:

a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari dei veicoli, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le variazioni di sede delle società;

b) dagli uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, relativamente alle modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli previste dall'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

c) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia di perdita di possesso del veicolo o la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta del veicolo o delle targhe, e dall'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento di indisponibilità del veicolo;

d) dai centri di demolizione autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, relativamente alla cessazione della circolazione dei veicoli.

Art. 3.

(Carta del veicolo)

1. La carta del veicolo sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni. Essa contiene i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo ed è conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 20 aprile 1999, secondo il modello approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della giustizia.

2. La carta del veicolo e le targhe sono consegnati dagli uffici provinciali dell'ACI e dagli altri sportelli abilitati ai sensi dell'articolo 7, su istanza di parte prodotta secondo le modalità di cui all'articolo 4 e previa esazione degli importi dovuti per le operazioni di registrazione.

3. La carta del veicolo è rilasciata in occasione della prima registrazione della proprietà del veicolo e di ogni successiva variazione della situazione giuridico-patrimoniale dello stesso. In occasione della prima registrazione del veicolo, è altresì rilasciata gratuitamente alle parti una tessera identificativa personale, basata sul sistema di chiavi asimmetriche a coppia di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, che abilita all'accesso al servizio secondo le modalità indicate agli articoli 5 e 7 della presente legge, ed esenta dall'accertamento della sottoscrizione delle parti prevista dall'articolo 4, comma 1, della medesima. La stessa tessera è rilasciata all'utente che ne faccia richiesta all'ACI anche indipendentemente dallo svolgimento delle operazioni di registrazione.

4. Chiunque circola senza avere con sé la carta del veicolo debitamente aggiornata è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.

5. La carta del veicolo contiene un'apposita sezione per la redazione dell'atto di vendita e della richiesta di registrazione. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono individuate le ipotesi di presentazione delle richieste di registrazione prive della carta del veicolo.

Art. 4.

(Procedure di registrazione).

1. La domanda per lo svolgimento delle operazioni disciplinate dalla presente legge è redatta sull'apposita sezione della carta del veicolo di cui all'articolo 3, su supporto magnetico o mediante collegamenti telematici ed è corredata da atto sottoscritto dalle parti o da provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, formato e trasmesso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di formazione, di archiviazione e di trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Le richieste possono essere presentante dagli utenti presso ciascun ufficio provinciale dell'ACI e presso gli altri sportelli abilitati, senza vincoli di competenza territoriale. La sottoscrizione dell'atto è accertata dai funzionari degli uffici provinciali dell'ACI o dagli altri soggetti a ciò autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto per i titolari della tessera personale di cui all'articolo 3.

2. Il Registro assegna elettronicamente ad ogni istanza presentata, ai sensi del comma 1, un numero d'ordine progressivo.

3. Il richiedente, contestualmente alla domanda, provvede al versamento, anche mediante l'utilizzo di moneta elettronica, dell'imposta di cui all'articolo 6, comma 2, nonchè degli emolumenti previsti per l'espletamento delle operazioni di registrazione da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

4. Dell'avvenuta registrazione della proprietà a favore dell'acquirente l'ufficio di cui al comma 1 invia comunicazione al venditore.

 

 

 

Art. 5.

(Richiesta di formalità per via telematica)

1. L'ACI attiva un sito web per la presentazione in via telematica delle formalità inerenti i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli, da parte di soggetti in possesso della tessera personale di cui all'articolo 3.

2. Il Registro, previa identificazione del compratore e del venditore, acquisizione di copia telematica della carta del veicolo e dell'atto di vendita nonché previo versamento delle imposte e degli emolumenti dovuti, provvede alle conseguenti registrazioni ed agli aggiornamenti ed emette la nuova carta del veicolo, che è inviata al domicilio dell'acquirente.

3. Tramite il sito web di cui al comma 1 del presente articolo è possibile inoltrare per via telematica richieste sui dati riguardanti i veicoli registrati nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 1, comma 3.

 

Art. 6.

(Disposizioni in materia fiscale).

1. Le domande per l'espletamento delle operazioni di registrazione e i relativi documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

2. Agli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applica l'imposta di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

 

Art. 7.

(Decentramento del servizio).

1. Allo scopo di agevolare l'accesso degli utenti al servizio, assicurando la massima capillarità dei punti di erogazione sul territorio nazionale, l'ACI, per lo svolgimento delle operazioni previste dalla presente legge, può attivare collegamenti telematici con gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni.

2. Con proprio regolamento l'ACI definisce gli standard e le modalità di accesso ai collegamenti telematici e stabilisce, sentite le associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1 maggiormente rappresentative a livello nazionale, i requisiti di carattere tecnico ed economico-finanziario necessari per conseguire l'abilitazione ai collegamenti telematici, le prestazioni erogabili agli utenti attraverso gli sportelli attivati ai sensi del presente articolo nonché i criteri di controllo sul servizio reso dagli sportelli abilitati.

3. Gli sportelli abilitati di cui al comma 2 ricevono le istanze e la relativa documentazione, identificano le parti previa lettura delle rispettive tessere personali e provvedono alla trasmissione in via telematica dei dati acquisiti nel Registro e, sulla base del riscontro effettuato dall'ACI, sono da questo autorizzati alla stampa ed al rilascio della carta del veicolo di cui all'articolo 3, delle targhe e delle altre certificazioni richieste.

4. L'ACI assegna a ciascuno sportello abilitato di cui al comma 2 un codice identificativo.

 

Art. 8.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito l'ACI, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, secondo princìpi che assicurino la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi ed agevolino gli utenti nell'espletamento dei relativi adempimenti.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Registro è alimentato con i dati del Pubblico registro automobilistico (PRA) in essere alla data di entrata in vigore della medesima.

 

 

Art. 9.

(Abrogazioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme incompatibili con la medesima. In particolare, sono abrogate o soppresse le seguenti disposizioni:

a) regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

b) regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

c) articolo 78, comma 1, ultimo periodo, articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, articolo 94, articolo 95, articolo 101, commi 2, 3 e 4, e articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni;

d) articoli 245 e 247 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

 

 

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 800 miliardi di lire, si provvede con la legge finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

La relazione di presentazione alla Camera