PROGETTO DI LEGGE - N. 7047 (Vai al testo)

 

Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni si sono succedute varie proposte ed ipotesi di soluzione al problema della semplificazione delle procedure amministrative automobilistiche e della riduzione degli adempimenti per i cittadini. Da ultimo, lo stesso Governo D'Alema è intervenuto in materia con un disegno di legge che prevede la trasformazione della natura giuridica del veicolo da bene mobile registrato a bene mobile semplice, e l'abolizione del Pubblico registro automobilistico (PRA).

Questo ed analoghi provvedimenti, pur partendo da premesse condivisibili, prospettano soluzioni ora impraticabili, ora estremamente onerose in termini organizzativi ed economici, ora tali da incidere in maniera fortemente negativa sulla certezza giuridica e sulla tutela dei diritti dei cittadini rispetto al bene autoveicolo (bene che, è forse necessario ricordare, può anche raggiungere un valore di diverse centinaia di milioni di lire, come avviene, ad esempio, nel caso dei mezzi pesanti, dei pullman e di altri mezzi speciali).

La presente proposta di legge tende a raggiungere i medesimi risultati ed a conseguirli in maniera certa e duratura, senza peraltro determinare alcuno degli effetti negativi che, immancabilmente, caratterizzano altre proposte di legge.

Il presupposto da cui essa parte è il mantenimento di un sistema - sia pure estremamente semplificato nelle procedure e negli adempimenti - giuridicamente garantito e tale da fornire quelle certezze legali che un settore come quello automobilistico necessariamente richiede, per le implicazioni di carattere economico e commerciale, di tutela dell'ordine pubblico e fiscale che ad esso si riconnettono. Ed è questa del resto una esigenza che, contrariamente a quanto si sostiene ormai con una certa dose di approssimazione, è avvertita in tutti i Paesi, dove vige ovunque un sistema di registrazione dei veicoli supportato da garanzie più o meno efficaci, ma comunque sempre tese a tutelare il veicolo come bene giuridico a rilevante valore economico-patrimoniale.

Là dove esistono sistemi diversi, come quello inglese, che viene spesso impropriamente presentato come estremamente all'avanguardia, che hanno del tutto abdicato a queste garanzie, trattando il veicolo alla stregua di un bene mobile semplice nella sua accezione più stretta, su un parco auto di circa 30 milioni di veicoli, si sono letteralmente perse le tracce, nelle banche dati pubbliche, di oltre 7 milioni di veicoli! Con riflessi negativi che è facile immaginare dal punto di vista delle relazioni giuridiche e commerciali oltre che della sicurezza pubblica e della certezza delle entrate fiscali.

Del resto, che questa sia la realtà ne è riprova il contenuto dello stesso provvedimento varato in materia dal Governo D'Alema, lo scorso mese di marzo. E' infatti tanto irrinunciabile e sentita l'esigenza del mantenimento in vita di un sistema che registri le vicende di tutti i diritti relativi ai veicoli, che lo stesso disegno di legge varato dal Governo D'Alema, mentre da un lato abolisce il PRA, cioè l'attuale sistema di registrazione, dall'altro ricostruisce un sistema analogo, se non perfettamente equivalente, nel quale vengono reiterate tutte le registrazioni oggi effettuate nel PRA, nessuna esclusa, ivi compresa la tanto vituperata iscrizione delle ipoteche. Ciò a riprova di quanto queste registrazioni siano determinanti ed essenziali per l'ordinato svolgimento delle relazioni commerciali.

Occorre, quindi, impostare in modo più razionale ed equilibrato il problema, evitando comportamenti contraddittori e non consequenziali, inutili riorganizzazioni e smobilitazioni di sistemi oggi perfettamente funzionanti che poi, sotto altro nome, verrebbero ricreati altrove, senza peraltro quel contesto di garanzie e di certezza legali che ne costituisce l'essenza.

Con il presente provvedimento, pertanto, viene fatta salva la natura giuridica di beni mobili registrati stabilita dal codice civile per gli autoveicoli. Parallelamente si prevede l'abolizione del PRA, e, in sua vece, la costituzione di un nuovo sistema di registrazione particolarmente innovativo ed estremamente semplificato, configurato in maniera tale da arricchire, sia pure in un contesto di massima semplificazione procedurale, le garanzie e la tutela del cittadino automobilista.

Molti sono gli aspetti innovativi della presente proposta di legge. In particolare, vanno ricordati:

la previsione di un unico documento del veicolo, la "carta del veicolo", che contiene sia i dati giuridico-patrimoniali che quelli tecnici e che sostituisce l'attuale carta di circolazione e l'attuale certificato di proprietà;

lo svolgimento a "vista" delle pratiche, con rilascio contestuale della carta del veicolo e delle targhe, così da ridurre ad uno soltanto gli accessi degli utenti agli uffici;

la previsione dell'atto bilaterale, e quindi sottoscritto sia dal venditore che dal compratore, quale titolo necessario per ottenere la registrazione della variazione giuridico-patrimoniale del veicolo. Viene così eliminata la cosiddetta "dichiarazione unilaterale di vendita", che in passato ha finito per creare problemi di diverso genere, consentendo l'intestazione di veicoli in capo a soggetti non consenzienti o completamente ignari o addirittura già deceduti;

il venir meno di oltre 6 milioni di operazioni amministrative annue a carico degli automobilisti, come conseguenza dell'unificazione delle procedure di immatricolazione e registrazione, che oggi richiedono istanze ed adempimenti separati. Il numero delle pratiche verrebbe quindi di fatto dimezzato;

l'abolizione dell'imposta di bollo sugli atti relativi agli autoveicoli, con conseguente notevole risparmio per gli automobilisti. Tale risparmio è quantificabile in 800 miliardi di lire annue (e non in 500 miliardi di lire come indicato nel più volte citato disegno di legge di iniziativa governativa di abolizione del PRA), ed è così costituito: 430 miliardi di lire (dati ufficiali 1999), per il venir meno dell'imposta di bollo dovuta sugli atti del PRA; 220 miliardi di lire quale imposta di bollo riscossa dagli uffici della Motorizzazione civile; 150 miliardi di lire quale imposta di bollo sulle autentiche delle sottoscrizioni degli atti di vendita effettuate dai notai (adempimento non più previsto dal presente provvedimento);

la previsione di numerose fattispecie in cui si procede d'ufficio agli aggiornamenti del registro, cioè sulla base di semplici comunicazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni che già detengono gli stessi dati, così da ridurre ulteriormente gli adempimenti a carico degli automobilisti;

la realizzazione di un sistema capillare e decentrato di accesso al servizio, che, a fianco degli uffici pubblici, preveda un ruolo fattivo e concreto per le agenzie di pratiche automobilistiche, così da offrire agli automobilisti migliaia di sportelli avanzati sul territorio per il disbrigo delle pratiche. Il tutto in un contesto che rispetta ed anzi valorizza le professionalità degli operatori del settore, senza peraltro ingenerare pericolose ed inopportune confusioni o commistioni di ruoli, di funzioni e di attività con i soggetti pubblici, in capo ai quali rimane ovviamente la responsabilità del procedimento e dell'emanazione del provvedimento finale.

Un aspetto della presenta proposta di legge, che vale la pena evidenziare, è che questa prevede, per la realizzazione del nuovo sistema di registrazione semplificato, l'utilizzo delle stesse strutture, quelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI), che da oltre settanta anni gestiscono il PRA e che quindi hanno affinato un'esperienza ed una qualificazione uniche nella erogazione del servizio.

Sarebbe un errore imperdonabile, oltre che una scelta miope ed incomprensibile dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, disperdere questo patrimonio unico di competenze e professionalità, per affidare ad altre strutture, come pure ipotizzato in altri provvedimenti, le medesime funzioni, costruendo ex novo know how e supporti tecnici, operativi ed informatici che oggi non esistono.

Senza contare che ogni altra soluzione determinerebbe problemi gravissimi anche sotto il profilo sociale ed occupazionale, per la necessaria ed onerosa ricollocazione dei circa 5 mila dipendenti dell'ACI addetti direttamente

o indirettamente alla gestione del PRA, i cui costi sono oggi completamente coperti dalle tariffe dovute dagli utenti e che viceversa domani finirebbero per ricadere tutti sul bilancio pubblico.

La struttura dell'ACI, per come è organizzata e per come si è andata sviluppando nel tempo, è pronta a recepire e gestire da subito il nuovo sistema senza alcun investimento a carico dello Stato e solo innestando, su un sistema informativo già particolarmente avanzato, quelle semplici innovazioni tecnologiche che consentiranno la massima interattività dello stesso e l'interscambio in tempo reale di dati ed informazioni con le altre pubbliche amministrazioni interessate al fenomeno automobilistico e, in primo luogo, con l'Archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, le cui risultanze verrebbero costantemente aggiornate, in tempo reale, con gli esiti delle registrazioni effettuate presso l'ACI. E' questo un modello estremamente avanzato di interazione fra pubbliche amministrazioni, che elimina alla radice duplicazioni e passaggi procedurali inutili e che si traduce in un risparmio rilevante per lo Stato. Ciò tanto più se si considera che, come già avviene oggi per il PRA, i costi di funzionamento del nuovo sistema, così come quelli di sviluppo e di adeguamento tecnologico, rimarrebbero integralmente a carico degli utilizzatori del servizio, mediante il versamento di emolumenti strettamente correlati agli oneri di gestione, senza gravare in alcun modo sul bilancio statale.

Ulteriore innovazione meritevole di essere evidenziata è, infine, la previsione della possibilità per i singoli utenti di effettuare le pratiche di compravendita dei veicoli in via telematica e quindi accedendo ad un apposito sito web, con definizione in tempo reale dell'operazione di registrazione ed invio al domicilio dell'acquirente della nuova carta del veicolo.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione presso l'ACI del Registro telematico dei veicoli, che costituisce il sistema di pubblicità legale dei diritti sui veicoli previsto ai sensi degli articoli 2683 e seguenti del codice civile.

L'articolo 2 stabilisce che il Registro di cui all'articolo 1 sia strutturato in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni e il collegamento in via telematica con i soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991 e con altri operatori professionali del settore automobilistico.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un nuovo documento abilitante alla circolazione del veicolo, denominato "carta del veicolo", attestante sia i dati tecnico-costruttivi che quelli giuridico-patrimoniali dello stesso. E' previsto, inoltre, all'atto della prima registrazione del veicolo, il rilascio gratuito di una tessera personale identificativa, basata sul sistema di chiavi asimmetriche a coppia di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, che consente l'accesso al servizio in via telematica.

L'articolo 4 definisce le procedure amministrative previste nelle ipotesi di prima registrazione della proprietà del veicolo e di ogni successiva variazione della situazione giuridico-patrimoniale dello stesso. Al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico degli utenti, è, inoltre, previsto l'utilizzo della moneta elettronica per il pagamento dell'imposta e degli emolumenti dovuti.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di un sito web presso l'ACI per la presentazione in via telematica delle formalità inerenti i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli da parte dei soggetti in possesso della tessera identificativa personale.

L'articolo 6 prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per l'espletamento delle operazioni di registrazione del veicolo.

L'articolo 7 prevede la possibilità di attivare collegamenti telematici tra gli uffici dell'ACI, gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991 e gli altri operatori professionali del settore automobilistico, secondo standard e modalità di accesso definiti dall'ACI, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di tali strutture.

L'articolo 8 rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare, sentito l'ACI, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione delle

norme attuative.

L'articolo 9 stabilisce, infine, l'abrogazione delle disposizioni di legge e di regolamento superate dalla nuova disciplina.

L'articolo 10 appresta la necessaria copertura finanziaria al provvedimento.