CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIPENDENTI

 DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

 

INDICE

 

- NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

 

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I:

- Campo di applicazione art. 1

- Durata, decorrenza, tempi e

procedure di applicazione

del contratto art. 2

 

TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

CAPO I: Disposizioni generali.

- Obiettivi e strumenti

art. 3

- Tempi e procedure per la

stipulazione o il rinnovo

del contratto collettivo

decentrato

art. 4

- Livelli di contrattazione: materie e limiti della

contrattazione decentrata art. 5

- Composizione delle delegazioni

art. 6

 

CAPO II: Informazioni e forme di partecipazione

- Informazione

art. 7

- Esame art. 8

- Pari opportunità art. 9

- Consultazione art.10

- Forme di partecipazione art.11

 

CAPO III: Diritti sindacali

- Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

art.12

 

CAPO IV: Procedure di raffreddamento dei conflitti

- Interpretazione autentica dei contratti

art.13

TITOLO III - IL RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I : Costituzione del rapporto di lavoro

- Il contratto individuale di lavoro

art.14

CAPO II: Particolari tipi di contratto

- Rapporto di lavoro a tempo parziale

art.15

- Assunzioni a tempo determinato

art.16

 

CAPO III: Struttura e funzionalità del rapporto

- Orario di lavoro

art.17

- Ferie, festività soppresse e festività Santo Patrono

art.18

- Permessi retribuiti

art.19

- Permessi brevi

art 20.

- Assenze per malattia

art.21

- Infortuni sul lavoro e malattie

dovute a causa di servizio

art. 22

 

CAPO IV: Estinzione del rapporto di lavoro

- Cause di cessazione del rapporto di lavoro

art. 23

- Obblighi delle parti

art.24

- Recesso con preavviso

art.25

 

CAPO V: Norme disciplinari

- Doveri del dipendente

art.26

- Sanzioni e procedure disciplinari

art. 27

- Codice disciplinare

art. 28

- Sospensione cautelare in corso

di procedimento disciplinare

art. 29 -

- Sospensione cautelare in caso

di procedimento penale

art. 30

 

CAPO VI: Istituti di peculiare interesse

- Formazione art.31

 

PARTE SECONDA

 

TITOLO I - Il trattamento economico

 

CAPO I: Struttura della retribuzione

- Retribuzione base ed accessoria art.32

- Aumenti della retribuzione base

- Effetti dei nuovi stipendi art. 34

- Disciplina per il finanziamento

del trattamento accessorio art 35

- Fondo per la produttività

collettiva e per il miglioramento

dei servizi art. 36

- Fondo per la qualità della

prestazione individuale

art. 37

- Personale con qualifica di Ispettore generale e

Direttore di divisione

art. 38

- Fondi previdenziali

art. 39

- Indennità varie di legge

art. 40

- Revisione del sistema di inquadramento

professionale

art. 41

- Verifica delle disponibilità

finanziarie complessive

art. 42

 

PARTE TERZA

 

TITOLO I - Norme finali e transitorie

- Norma transitoria per i procedimenti disciplinari

art 43

- Personale INPDAP art. 44

- Mutui edilizi e piccoli prestiti

art. 45

- Interventi assistenziali

art. 46

- Quote contratto

art. 47

- Mensa, produttività, contributi e mobilità

art.48

- Norma finale di rinvio

art. 49

-Disapplicazioni

art. 50

 

- DICHIARAZIONI CONGIUNTE n.1,2,3,4,5,6,7,8 e 9

- DICHIARAZIONI A VERBALE

 

 

COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

ART. 1

(SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI)

 

1. Nel comparto del personale degli enti pubblici non economici sono da considerare essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 i seguenti servizi:

a) il servizio di pronto soccorso infermi;

b) il servizio di pronto soccorso emotrasfusionale;

c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;

d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue;

e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici;

f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile Club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il Turismo;

g) i servizi di informazione dell'Automobile Club d'Italia sulla viabilità direttamente preordinati alla sicurezza stradale;

h) la vigilanza antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;

i) l'assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi e convitti gestiti dagli enti;

l) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi

ortopedici;

m) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l`adeguamento delle rendite previdenziali, per il tempo strettamente necessario in relazione all'organizzazione delle singole amministrazioni.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 le prestazioni indipensabili per assicurare il rispetto dei

valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, individuate a norma dell' articolo 2 , sono garantite con le modalità

indicate nello stesso articolo.

 

ART.2

(PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE)

 

1. In ciascuna amministrazione le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi elencati all'articolo 1 sono individuate, unitamente ai contingenti di personale correlativamente necessari, con le procedure stabilite ai commi successivi.

2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio della trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegato, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, nonchè le qualifiche e le professionalità necessarie per formare i contingenti di personale occorrenti e stabilisce i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi di cui al comma.

3. La quantificazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è definita mediante appositi accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento di cui al comma 2 e, comunque, prima dell'inizio della trattativa decentrata. Gli accordi stipulati hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme contenute nei precedenti accordi.

4. In conformità agli accordi decentrati di cui al comma 3, i dirigenti responsabili delle strutture territoriali e di quelle centrali provvedono, in occasione di ogni sciopero, all'individuazione nominativa del personale necessario per la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione. I relativi nominativi sono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali entro il quinto giorno precedente l'inizio dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto di sciopero e di ottenere, ove sia possibile, la sostituzione.

 

ART. 3

(NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO)

 

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono

azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione alle

amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a

10 giorni, specificando la durata dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca di scioperi già indetti, le strutture e le

rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione

alle amministrazioni.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi devono essere

comunicate: per le vertenze nazionali di comparto, alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

Funzione pubblica; per le vertenze nazionali di ente,

all'amministrazione interessata. Per le vertenze a livello di

struttura territoriale decentrata, la proclamazione e la

revoca degli scioperi debbono essere comunicate ai

responsabili delle strutture interessate secondo il livello

della vertenza.

 

3. In tutti i casi di sciopero le amministrazioni sono tenute

a trasmetterne comunicazione agli organi di stampa e alle reti

televisive di maggiore diffusione nell'area interessata

dall'azione sindacale, con la specificazione della durata e

delle modalità relative. In caso di revoca, le amministrazioni

sono tenute ad inviarne notizia agli organi di informazione

con le stesse modalità.

4. Non possono essere indetti scioperi:

a) di durata superiore a una giornata lavorativa all'inizio di

ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo

successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata

inferiore alla giornata si svolgono, per ciascun turno di

lavoro, in un'unica fascia temporale senza soluzioni di

continuità;

b) con intervalli temporali, in caso di scioperi discontinui,

inferiori alle ventiquattro ore tra un'azione e l'altra;

c) articolati per servizi o reparti, ovvero per singoli

profili professionali di una medesima unità lavorativa, con

svolgimento in giornate successive consecutive.

 

5. Non possono comunque svolgersi scioperi nei seguenti

periodi:

a) dal 10 al 20 agosto, relativamente ai servizi di:

- pronto soccorso;

- assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e

convitti e agli anziani nelle case di cura e di riposo;

- vigilanza antincendi nei parchi nazionali;

- informazione sulla viabilità ai fini del soccorso

stradale;

b) nei giorni compresi fra il 23 dicembre e il 7 gennaio.

 

6. Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di

svolgimento sono immediatamente sospesi dalle strutture e

rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di

eventi di eccezionale gravità nelle località interessate,

quali le calamità naturali.

 

ART.4

(PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)

1. Il contratto collettivo nazionale prevede organismi, tempi

e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la

conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che

l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di

preavviso.

 

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei

periodi di esclusione dello sciopero di cui all'articolo 3,

comma 5, le amministrazioni si astengono dall'adottare

iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori

direttamente coinvolti nel conflitto.

 

ART.5

(SANZIONI)

 

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla

legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel

presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta

legge n.146.

ART.6

(APPLICABILITA')

1. Le norme degli articoli che precedono si applicano alle

azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma,

rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a

livello decentrato. Dette disposizioni non si applicano

nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine

costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e

della sicurezza dei lavoratori.

 

P A R T E    P R I M A

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I

 

ART. 1

Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a

tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato dal 1° al 9° livello dipendente dalle

amministrazioni del comparto di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30

dicembre 1993, n. 593 e, in relazione a quanto previsto

dall'art.25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n.29, al personale delle stesse amministrazioni destinatario

dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il

presente contratto costituisce altresì, nei suoi principi

essenziali, punto di riferimento ai fini della disciplina

contrattuale, in quanto compatibile ed applicabile, della

normativa concernente diritti e doveri connessi al rapporto di

lavoro per il personale assunto con contratto a tempo

indeterminato dall'Ente Nazionale Italiano per il Turismo

negli uffici all'estero, fermo restando quanto previsto

dall'art.20, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n.292. A

detto personale non si applicano, in quanto incompatibili con

la particolare natura del rapporto, le disposizioni relative

al trattamento previsto all'allegato 4, ultimo comma, del DPR

n.411/1976. Un'apposita commissione bilaterale costituita

all'interno dell'ente a livello nazionale definisce in sede

negoziale particolari modalità di applicazione degli istituti

normativi, ivi compresa la definizione dei requisiti del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui applicare la

normativa.

2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

il presente contratto definisce particolari modalità di

applicazione degli istituti normativi.

3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità

in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo,

trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di

privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla

data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione

o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il

contratto vigente nel comparto di destinazione.

4. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel

testo del presente contratto con la dizione: "d. lgs. n. 29

del 1993".

 

ART. 2

 

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del

contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -

31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1°

gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,

salvo diversa prescrizione del presente contratto. La

stipulazione si intende avvenuta al momento della

sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a

seguito delle perfezionamento delle procedure di cui all'art.

51, commi 1 e 2, del d.lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata

a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea

pubblicità da parte dell'A.RA.N.

3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto

dànno attuazione agli istituti a contenuto economico e

normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30

giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi

del comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova

tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta

da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi

prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le

disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando

non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme

sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza

del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative

unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi

dalla data di scadenza della parte economica del presente

contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la

relativa indennità, secondo le scadenze e le modalità previste

dall' Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per

l'erogazione di detta indennità si applica la procedura

dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica

ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito

dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella

effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto

previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.

 

TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali

CAPO I
Disposizioni generali

 

ART. 3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della

distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle

amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo

coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo

sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e

mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività

amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in

relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono

preordinate.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la

necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato

sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla

consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla

correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti,

orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante

apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso

di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui

alla legge 12 giugno 1990, n.146 ed all'accordo stipulato in

materia contestualmente al presente contratto - e in grado di

favorire il perseguimento delle finalità individuate dalle

leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e

parti sociali.

3. In coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2, il sistema

di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli

relazionali:

 

a) la contrattazione collettiva: si svolge a livello

nazionale e, per le materie previste dall'articolo 5, a quello

decentrato, con i tempi e secondo le procedure indicati,

rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, nel

rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena

e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e

decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure

di risoluzione delle controversie interpretative previste

dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della

contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli

delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un

accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del D. lgs. n. 29

del 1993;

b) l'esame: si svolge sulle materie per le quali la legge

ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma

dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell' art.8 del

presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali

di cui all' art.6. Nel corso di appositi incontri le parti

confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure

indicate nell' articolo 8 citato;

c) la consultazione: si svolge sulle materie per le quali la

legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi

l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il

parere dei soggetti sindacali;

d) l'informazione: quando lo richieda la legge o il

presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai

soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza,

compiutezza, constestualità ed uguali modalità per tutti i

soggetti sindacali di cui all'art.6 al fine di rendere

costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del

sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita

con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su

materie riservate e nei casi di urgenza possono essere

adottate modalità e forme diverse;

e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti

e di risoluzione delle controversie interpretative: sono

finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e si

svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13.

 

ART. 4

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del

contratto collettivo decentrato

1. La richiesta di apertura delle trattive per il rinnovo del

contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche

materie indicate nell'articolo 5 è avviata almeno tre mesi

prima della scadenza del precedente contratto.

2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza

del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative

unilaterali nè dànno luogo ad azioni conflittuali.

3. L' Amministrazione provvede a costituire la delegazione di

parte pubblica abilitata alla trattativa entro 15 giorni dalla

data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del

presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché a

convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, per

l'avvio del negoziato.

4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli

istituti contrattuali attribuiti a tale livello.

5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla

stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a

seguito del perfezionamento delle procedure previste

dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. I

contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa

tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei

successivi contratti.

ART.5

Livelli di contrattazione:

materie e limiti della contrattazione decentrata

1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su

due livelli:

a) il contratto collettivo nazionale di comparto;

b) il contratto collettivo decentrato a livello centrale di

ciascuna amministrazione e presso le sedi periferiche.

2. La contrattazione decentrata ha per oggetto le materie e

gli istituti di cui ai commi 4 e 5, secondo le clausole di

rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed

alle procedure indicati nell' art. 4.

3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario

ripartire le materie attribuite a tale livello di

contrattazione devono essere evitate sovrapposizioni e

frammentazioni.

4. La contrattazione decentrata si svolge al livello centrale

di ciascuna amministrazione sulle seguenti materie:

a) sistemi di incentivazione della produttività collettiva,

finalizzati all'efficienza e al miglioramento della qualità

dei servizi, nell'ambito dei piani, progetti o altre

iniziative definite dall'amministrazione, con particolare

riguardo:

1) alla definizione della percentuale di risorse da destinare

all'attuazione dei piani e progetti di interesse nazionale e

di quelle da riservare all'attuazione di progetti locali in

relazione a obiettivi definiti a livello centrale

dall'amministrazione;

2) ai criteri generali relativi:

- all'individuazione delle professionalità da assegnare ai

singoli progetti di interesse nazionale, nel rispetto delle

prioritarie esigenze organizzative e di servizio degli uffici;

- alle verifiche preordinate alla valutazione dei risultati da

effettuarsi nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 36 del

presente contratto;

- alla conseguente distribuzione dei compensi alle strutture

operative, ai gruppi e ai singoli, secondo quanto previsto

dall'art. 36;

b) quota di risorse e criteri generali per l'attribuzione dei

trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di

attività che comportino specifiche responsabilità o

particolari oneri o disagi;

c) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione

professionale e criteri generali per la costituzione di gruppi

di lavoro;

d) criteri generali per la gestione delle attività socio -

assistenziali per il personale.

5. Il livello periferico di contrattazione - che è in ogni

caso unico - riguarda, secondo le caratteristiche

ordinamentali degli enti, le strutture regionali, provinciali

o sub - provinciali di livello dirigenziale, anche se

eccezionalmente affidate, in base alle norme applicabili negli

enti stessi, a personale non dirigente, escluse comunque le

strutture che costituiscano mere diramazioni territoriali di

quelle suddette, come centri operativi, agenzie urbane e

simili. Inoltre il livello periferico di contrattazione

riguarda le struttture provinciali che secondo le

caratteristiche ordinamentali non sono di livello

dirigenziale.

6. La contrattazione decentrata si svolge al livello

periferico sulle seguenti materie:

a) modalità di attuazione dei progetti di interesse locale

demandate espressamente a tale livello;

b) criteri generali per l'individuazione del personale da

assegnare ai progetti di interesse locale, per le modalità

della partecipazione individuale, per la valutazione dei

risultati e per le verifiche a tale valutazione preordinate e

per la conseguente attribuzione dei compensi ai gruppi e ai

singoli ai sensi dell'art. 36;

c) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e

dei processi di riqualificazione dei servizi richiesti

dall'utenza sulla qualità del lavoro ed sulla professionalità

dei dipendenti;

d) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle

modalità, delle normative relative a igiene, ambiente,

sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè di

attuazione delle misure volte a facilitare l'attività dei

dipendenti disabili.

7. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente

correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei

programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di

produttività ed è quindi perfezionata dopo la necessaria

verifica a consuntivo dei risultati.

8. I contratti collettivi decentrati devono garantire il

rispetto delle disponibilità economiche stabilite a livello

nazionale di comparto e non possono comportare, né

direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi

successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal

presente contratto.

ART. 6

Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d.lgs n. 29 del 1993,

le delegazioni trattanti, in sede decentrata, sono costituite

come segue:

A) per la contrattazione da svolgersi al livello centrale di

ente:

a) per la parte pubblica:

- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo

delegato;

- dal direttore generale o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente

interessati all'oggetto della trattativa;

b) per le organizzazioni sindacali: per la composizione della

delegazione trattante si conferma, in via transitoria, la

disciplina attualmente vigente, anche per quanto concerne il

ruolo negoziale delle strutture sindacali aziendali di livello

nazionale;

B) per la contrattazione da svolgersi presso la sede centrale

e presso le sedi periferiche di livello dirigenziale:

a) per la parte pubblica:

- dal titolare del potere di rappresentanza

dell'amministrazione nell'ambito della Sede, eventualmente

assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici

interessati;

b) per le organizzazioni sindacali:

- dalle R.S.U.;

- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di

cui all'art. 12, lettera b);

- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali

delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del

presente contratto.

2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella

contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di

rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a

conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d. lgs n. 29

del 1993.

 

CAPO II
Informazione e forme di partecipazione

ART. 7

Informazione

1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria

autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle

responsabilità, fornisce ai soggetti sindacali di cui all'

art. 6 informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle

misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del

1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce

un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la

documentazione necessaria:

a) articolazione dell'orario e turnazioni,

b) definizione dei criteri per la determinazione e

distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni

organiche;

c) verifica periodica della produttività degli uffici;

d) andamento occupazionale;

e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici;

f) criteri generali di programmazione della mobilità;

g) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;

h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e

produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;

i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in

favore del personale;

l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di

lavoro;

m) affidamento all'esterno dei servizi;

n) introduzione di nuove tecnologie e processi di

riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti

generali sull'organizzazione del lavoro.

3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha

per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi

risultati:

- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

- attuazione dei programmi di formazione del personale;

- andamento generale della mobilità del personale;

- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario

e l'utilizzo delle relative prestazioni;

- distribuzione complessiva dei fondi per la produttività

collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ai

sensi degli artt. 36 e 37 ;

- attuazione dei criteri sulla formazione delle graduatorie

per l'assegnazione degli alloggi.

Per l'informazione di cui al presente comma è previsto

almeno un incontro annuale, in relazione al quale

l'amministrazione fornisce tempestive e adeguate informazioni

sulle predette materie alle organizzazioni sindacali

interessate.

4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato

dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati

sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei

singoli operatori, le amministrazioni assicurano una adeguata

tutela della riservatezza della sfera personale del

lavoratore.

5. L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto

delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3 della legge

8 giugno 1990, n. 142, al fine dell' armonizzazione dello

svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali

degli utenti avuto riguardo anche alla presenza di adeguati

servizi sociali.

ART. 8

Esame

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 6,

ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, può

chiedere in forma scritta, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs

n. 29 del 1993, nell'ambito dei contenuti dell'informazione

stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:

a) articolazione degli orari;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi

di lavoro;

c) verifica periodica della produttività degli uffici.

Sono, inoltre, oggetto di esame ai sensi dell'art. 48 del D.

lgs. n. 29 del 1993 le implicazioni dei processi generali di

riorganizzazione.

2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre

organizzazioni sindacali.

3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di

norma entro le quarantotto ore dalla ricezione della

richiesta. Nel periodo dedicato all'esame le parti si

adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di

responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla

ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve

per oggettivi motivi di urgenza.

5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano

le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.

Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la

responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le

amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle

materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che

vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative

conflittuali.

ART. 9

Pari opportunità

1. Nel quadro delle leggi e delle normative comunitarie

vigenti, in materia di pari opportunità sono confermate tutte

le disposizioni dell'art. 33 del DPR 8 maggio 1987, n. 267 e

dell'art. 6 del DPR 13 gennaio 1990, n. 43.

2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro, nella

formazione professionale e nello sviluppo professionale sono

oggetto di contrattazione decentrata, anche ai fini delle

azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125

3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2

sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai

sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993 e con le

procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente

contratto.

 

ART. 10

Consultazione

1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3,

comma 3, lett. c) procede alla consultazione:

- delle rappresentanze di cui all' art.6, nel caso previsto

dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e in

tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di

legge o dal presente contratto;

- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti

dall'art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.

 

ART. 11

Forme di partecipazione

1. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle

dimensioni dell'ente stesso, una Conferenza di rappresentanti

dell'amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla

contrattazione decentrata. La Conferenza esamina due volte

l'anno - una delle quali fissata in prossimità della

presentazione del bilancio preventivo dell'ente - le linee

essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e

gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai

sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di

efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.

2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in

particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,

l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi

sociali, sono costituite, a richiesta, in relazione alle

dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per

le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il

compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -

che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare

proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari

opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate

nell'art. 9, svolgono i compiti previsti dal presente comma.

3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non

hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve

comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

 

CAPO III
Diritti sindacali

 

ART. 12

Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

 

1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai

protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20

aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando

l'applicazione dell'art. 19 della legge 300/1970 per le

organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo costitutivo

delle medesime rappresentanze unitarie;

 

b) le rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o

non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che

siano maggiormente rappresentative ai sensi delle disposizioni

richiamate dall'art. 47, comma 2 del d. lgs. n. 29 del 1993.

 

 

CAPO IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti

 

ART. 13

(Interpretazione autentica dei contratti )

 

1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando

insorgano controversie sull'interpretazione delle norme

contenute nei contratti collettivi, le parti che le hanno

sottoscritte si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di

cui al comma 2, per definire consensualmente il significato

della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte che richiede l'incontro

invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera

raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica

descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si

basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi

ed applicativi di carattere generale.

3. L'A.RA.N., anche su richiesta degli enti del comparto,

indice appositi incontri per la valutazione delle

problematiche connesse all'applicazione del presente

contratto.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'

articolo 51, commi 1 e 2, del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce

la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del

contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che hanno

sottoscritto i contratti decentrati, quando insorgano

controversie sull'interpretazione dei medesimi contratti.

L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui

all'articolo 51, comma 3, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce

la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del

contratto decentrato.

6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai

precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53,

comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.

 

TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro

 

ART. 14

Il contratto individuale di lavoro

 

1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato,

è costituito e regolato mediante contratti individuali,

secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e

il presente contratto.

2. Per il contratto di lavoro individuale è richiesta la forma

scritta. In esso sono comunque indicati:

a) la tipologia del rapporto di lavoro;

b) la data di inizio del rapporto di lavoro;

c) la qualifica di inquadramento, le relative mansioni e il

livello retributivo iniziale;

d) la durata del periodo di prova;

e) la sede iniziale dell'attività lavorativa;

f) il termine finale per il contratto di lavoro a tempo

determinato.

3. Il contratto individuale è disciplinato dai contratti

collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le

cause di risoluzione del contratto di lavoro e i termini di

preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del

contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L'assunzione può avvenire con contratto di lavoro a tempo

pieno o con contratto a tempo parziale. In quest'ultimo caso,

il contratto individuale indica anche l'articolazione

dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie

di cui all'art. 15, comma 6.

5. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione

del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,

invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta

dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto

di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un

termine non inferiore a trenta giorni, termine che può essere

prorogato fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso

termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve

dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di

incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del

1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere

espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la

nuova amministrazione.

6. Qualora non venga presentata la documentazione di cui al

comma 5 nel termine ivi previsto, l'amministrazione comunica

di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

7. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce, con

decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto,

i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni

caso esso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di

nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994,

n. 487.

 

 

CAPO II
Particolari tipi di contratto

ART. 15

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a

tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il

rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,

secondo le tipologie indicate al comma 6.

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre

1994, n. 724, i contingenti di personale da destinare a tempo

parziale non possono superare, secondo i criteri di cui al

successivo comma 5, il 25 per cento della dotazione organica

complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica

funzionale, con le esclusioni indicate al comma 4 e, comunque,

entro i limiti di spesa massima annua previsti per la

dotazione organica predetta.

3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si

applica la normativa vigente in materia per il personale a

tempo pieno.

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale - determinato o

indeterminato nella durata - non può essere costituito, in

linea di principio, per i dipendenti appartenenti all'ottava e

alla nona qualifica funzionale. L'esclusione è assoluta per

tutte quelle funzioni che, per la loro correlazione con

l'organizzazione generale del lavoro nell'ente,

indipendentemente dalla qualifica, non permettano la

configurazione del rapporto a tempo parziale. La

trasformazione dei posti e l'individuazione delle funzioni di

cui al presente comma sono effettuate dall'amministrazione

sentite le organizzazioni sindacali.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto

di organico corrispondente alla durata della prestazione

lavorativa, che non può essere inferiore al 30 % di quella a

tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a

tempo parziale non può superare il numero complessivo dei

posti di organico a tempo pieno trasformabili ai sensi del

comma 2 . Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a

tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente

contratto.

 

6. Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle

seguenti tipologie, utilizzabili congiuntamente dagli enti

per il potenziamento dei servizi anche nelle ore pomeridiane:

- con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni

lavorativi (tempo parziale orizzontale);

- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della

settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della

prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo

parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque,

nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o

anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il

dipendente a tempo parziale.

7. Il personale a tempo parziale è escluso dalla prestazione

di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che

comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo

quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee

esigenze organizzative delle amministrazioni, il personale a

tempo parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro

supplementare, entro il limite di 20 ore annue complessive

distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione

dell'ordinaria retribuzione oraria ovvero, su richiesta del

dipendente, con recupero in altre giornate.

8. Al personale interessato è consentito, previa

autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre

prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle

esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività

di istituto della stessa amministrazione.

9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale

con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla

prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze

fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa

speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno

appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad

un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai

lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art.18. I lavoratori a

tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni

proporzionato alle giornate di lavoro previste nell'anno per

il particolare tipo di rapporto. Il relativo trattamento

economico è commisurato alla durata della prestazione

giornaliera.

11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione del

rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa

deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione

della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle

tipologie di cui al comma 6. Per la trasformazione del

rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale

e viceversa si applicano, entro i limiti risultanti dal comma

2, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17

marzo 1989, n. 117.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è

disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della

legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Per quanto non modificato dalla legislazione vigente o dal

presente contratto, continuano ad applicarsi l'art. 2, commi

2 e 3, e gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. .17 marzo 1989 n. 117.

 

ART. 16

(Assunzioni a tempo determinato)

1. L' amministrazione può assumere personale a tempo

determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto

previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni,

nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza

prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto

è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del

restante periodo di conservazione del posto del dipendente

assente;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e

puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e

facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n.1204 e 9

dicembre 1977, n.903;

c) per assunzioni stagionali, per particolari punte di

attività e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di

sei mesi, ovvero per attività connesse allo svolgimento dei

progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e

al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n.127, quando alle stesse non sia

possibile far fronte con il personale in servizio;

d) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle singole

qualifiche, con riguardo a specifici profili, per un periodo

massimo di sei mesi, purché siano avviate la procedure per la

copertura dei posti stessi.

2. Per la selezione del personale da reclutare, le

amministrazioni applicano i principi previsti dall'articolo 36

del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto

individuale è specificato per iscritto il nominativo del

dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza

diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel

contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio

del titolare. Le amministrazioni non possono trasformare i

rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo

indeterminato.

 

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo

pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a

tempo parziale.

6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il

trattamento economico e normativo previsto dal presente

contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,

salvo quanto segue:

- le ferie maturano in proporzione della durata del servizio

prestato;

- in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto

compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22, si

applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito

con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.

I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e

quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono

stabiliti secondo i criteri di cui all'art.21, comma 7, in

misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del

servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza

inferiore a due mesi.

Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre

la cessazione del rapporto di lavoro.

Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del

contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo

fissato dall'art. 21;

- possono essere concessi permessi non retribuiti per

motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi e

permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi

dell'art. 19, comma 3.

CAPO III
Struttura del rapporto

ART. 17

(Orario di lavoro)

 

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali . Ai

sensi di quanto disposto dall'art.22 della legge 23 dicembre

1994, n.724, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni

ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con

carattere di continuità e che richiedono orari continuativi

o prestazioni per tutti i giorni della settimana.

2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di

apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata,

previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti

responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e

17, comma 2, del d.lgs. n.29 del 1993.

3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai

seguenti criteri di flessibilità:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti

che rendano concreta una gestione flessibile

dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di

un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi

sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche

coesistere;

b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro

plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori

alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore

complessivo;

c) in caso di adozione di un sistema di orario flessibile

giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di

tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di

soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;

d) priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con

l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei

dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e

familiare e dei dipendenti impegnati in attività di

volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti

è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico.

In casi particolari, modalità sostitutive e controlli

ulteriori sono definiti dalle singole amministrazioni, in

relazione alle esigenze delle strutture interessate.

ART. 18

Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo

Patrono

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un

periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al

dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi

per prestazioni di lavoro straordinario e le altre competenze

che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. Il periodo di ferie spettante è stabilito in 32 giorni

lavorativi comprensivi delle due giornate previste

dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre

1977, n. 937. Sono fatti salvi i periodi di congedo aggiuntivo

previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici

sanitari di radiologia medica.

3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la

stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni

lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste

dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3

spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro

su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i

giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono

ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due

giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della

L. 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di

riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni

previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì

considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono

della località in cui il dipendente presta servizio, purchè

ricadente in giorno lavorativo.

7. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal

servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al

servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di

mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti

come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di

cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata

fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi

sostitutivi, salvo quanto previsto al comma 15. Esse vanno

fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi

prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto

conto delle richieste del dipendente.

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente

può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno.

La fruizione delle ferie deve in ogni caso avvenire nel

rispetto dei turni prestabiliti, in modo da assicurare

comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il

godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel

periodo 1 giugno - 30 settembre.

11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o

sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha

diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di

rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla

quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per

la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre

diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque

sostenute per il periodo di ferie non goduto.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non

abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso

dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il

primo semestre dell'anno successivo.

13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e

compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente

dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese

di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

14. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate

che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a

ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in

grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere

gli accertamenti dovuti.

15. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie

spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare.

In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata

dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di

servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.

16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della

cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti

a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,

si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base

del trattamento economico di cui al comma 1.

ART. 19

Permessi retribuiti

1. A domanda del dipendente e sulla base di idonea

documentazione, sono concessi permessi retribuiti per:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni

di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno;

- lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo

grado e di affini di primo grado: tre giorni consecutivi per

evento.

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,

nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi

personali o familiari debitamente documentati.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15

giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi di cui ai commi 1,2 e 3 possono essere fruiti

cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono

valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera

retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e

le indennità legate all'effettiva prestazione.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del

raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non

riducono le ferie.

7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal

lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè il

trattamento economico accessorio come determinato nell'art.

21, comma 7, lettera a).

8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione

facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o

in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma

1, della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n.

903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche

frazionatamente, sono considerati alla stregua dei permessi

soggetti al trattamento di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali

festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono

computate ai fini del raggiungimento del limite massimo

previsto. Dopo il compimento del primo anno di vita del

bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7,

comma 2, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai

lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, trenta

giorni annuali di permesso retribuito.

9. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il

dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le

condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da

specifiche disposizioni di legge vigenti.

10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11

agosto 1991, n.266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21

settembre 1994, n.613 per le attività di protezione civile,

gli enti favoriscono la partecipazione del personale alle

attività delle associazioni di volontariato mediante idonea

articolazione degli orari di lavoro.

ART. 20

Permessi brevi

 

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile

dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente

che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi

periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale

titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore

alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono

comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo

utile per consentire al dirigente di adottare le misure

organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non

oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del

dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il

recupero non venga effettuato, la retribuzione viene

proporzionalmente decurtata.

 

ART. 21

Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla

conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai

fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle

assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per

malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore

che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi

particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo

di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. Qualora il dipendente lo abbia richiesto,

l'amministrazione, nell'ipotesi di cui al comma 2, procede

all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente

stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti

disposizioni, al fine di verificare la sussistenza

dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di

assenza non compete alcun trattamento retributivo.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai

commi 1 e 2 - e così anche nel caso in cui, a seguito

dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente

sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi

proficuo lavoro - l'amministrazione ha facoltà di procedere

alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al

dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti

dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la

maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela

degli affetti da TBC.

7. Il trattamento economico spettante al dipendente assente

per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità

pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso

accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di

assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie

superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di

ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza

post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento

economico accessorio come determinato a norma dell'art.32,

comma 1, fatta eccezione per i compensi per lavoro

straordinario;

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i

successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli

ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

previsto nel comma 1.

 

8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione

deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza

tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del

giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il

dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico

attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità

lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni

successivi all'inizio della malattia o alla eventuale

prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in

giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo

successivo.

9. L'amministrazione dispone il controllo della malattia

secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

10. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in

luogo diverso da quello abituale comunicato

all'amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione,

indicando il relativo indirizzo.

11. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente

autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal

medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo

comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per

tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni

domenicali e festivi, per consentire il controllo

dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle

ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate

necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche,

prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici

regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di

cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione

all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e

giustificato impedimento.

 

12. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non

sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il

dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione,

la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le

retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza

ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri

riflessi inerenti.

13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si

applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente

alla data di stipulazione del presente contratto, dalla quale

si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle

assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la

normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia

per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo

il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

 

ART. 22

Infortuni sul lavoro e malattie

dovute a causa di servizio

 

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il

dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a

completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi

di conservazione del posto previsti dall'art. 21, commi 1 e 2.

In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di

cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del

trattamento accessorio.

2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia

riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore

spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, per

tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.

3. Nulla è innovato per quanto concerne il procedimento

previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio delle infermità, per la misura e le modalità di

corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del

rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro

ART. 23

(Cause di cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

superato il periodo di prova, oltre che nei casi di

risoluzione già disciplinati dagli artt. 21, 22 e 28 del

presente contratto, ha luogo:

a) per compimento del limite di età previsto dalle norme

applicabili nell'amministrazione;

b) per dimissioni volontarie del dipendente;

c) per decesso del dipendente.

 

ART. 24

(Obblighi delle parti)

1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per

dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione

per iscritto all'amministrazione.

2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione,

quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la

motivazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 23, comma

1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene

automaticamente al verificarsi della condizione prevista,

senza obbligo per l'amministrazione di dare il preavviso o di

erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal

primo giorno del mese successivo a quello del compimento

dell'età prevista salvo diversa volontà del dipendente.

Nell'ipotesi di cui all'art.23, comma 1, lettera c),

l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità

sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito

dall'articolo 2122 c.c.

 

ART 25

(Recesso con preavviso)

1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di

lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli

altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione

del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità

sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come

segue:

 

anni di servizio mesi di preavviso

fino a 5 2

oltre 5 e fino a 10 3

oltre 10 4

 

 

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti

della metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal

giorno 16 di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza

l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a

corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo

della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da

essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla

retribuzione per il periodo di preavviso da questi

eventualmente non dato.

5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere

il rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il

preavviso, con il consenso dell'altra parte.

CAPO V
Norme disciplinari

ART. 26

Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di

contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e

responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e

imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo

l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi

privati propri ed altrui.

2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al

perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi

istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei

cittadini utenti.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e

nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualità del

servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente

contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per

l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione

alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di

lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi

previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi

dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241;

c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui

disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata

attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le

risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di

trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate

dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti

attuativi vigenti nell'amministrazione, nonchè attuare le

disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4

gennaio 1968, n.15, in tema di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità

previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi

dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente

responsabile;

f) mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri

dipendenti e con gli utenti, una condotta corretta,

astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della

persona;

g) non attendere, durante l'orario di lavoro, a occupazioni

estranee al servizio e rispettare i principi di

incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei

periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad

attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;

h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per

l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono

palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne

immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se

le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha

il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni

stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero

configurino illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del

personale sottordinato ove tale compito rientri nelle

responsabilità attribuite;

l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

m) non utilizzare beni e strumenti preodinati

all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle

istituzionali;

n) non accettare compensi, regali o altre utilità in

connessione con la prestazione lavorativa;

o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano

l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del

personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente

autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in

locali non aperti al pubblico;

p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove

non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo

mutamento delle stesse;

q) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione

dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno

di lavoro, salvo comprovato impedimento;

r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti

dell'amministrazione che possano coinvolgere direttamente o

indirettamente interessi propri.

 

ART. 27

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri

disciplinati nell'articolo 26 del presente contratto dànno

luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione

delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento

disciplinare nei casi previsti:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura );

c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore

di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci

giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

2. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero

verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei

confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta

dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non

oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore individuato

secondo l'ordinamento dell'amministrazione è venuto a

conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua

difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di

un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli

aderisce o conferisce mandato.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire

prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla

contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi

inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del

dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15

giorni.

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua

competenza ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n.

29 del 1993, il responsabile della struttura in cui il

dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2,

segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del

citato art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente

per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale

comunicazione all'interessato. In caso di mancata

comunicazione nel termine predetto si darà corso

all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla

comunicazione.

5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore,

è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti

il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120

giorni dalla data della contestazione dell' addebito.

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il

procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla

base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni

addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra

quelle indicate nell'art.28, nel rispetto dei principi e

criteri di cui al comma 1 dello stesso art.28. Quando il

medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere

disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone

comunicazione all'interessato.

8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni

disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il

lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere

nelle quali egli sia incorso.

10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si

rinvia all'art.59 del decreto legislativo n. 29/1993, con

particolare riguardo ai commi 8 e 9 del medesimo articolo per

ciò che concerne la costituzione e la composizione dei collegi

arbitrali e la costituzione di collegi arbitrali unici per più

amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra

enti.

 

ART. 28

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità

delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in

conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29

del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono

determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,

imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della

prevedibiltà dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata

dal dipendente;

d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato

all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio

determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con

particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei

confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli

utenti, nonchè ai precedenti disciplinari nell'ambito del

biennio previsto dalla legge;

f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra

di loro;

2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già

sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione

di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei

medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con

unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra

loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è

applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se

le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa

gravità.

4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene

comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando

esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal

rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari

a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità

delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2,

per le seguenti infrazioni:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio,

dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di

malattia;

 

b) condotta non conforme a principi di correttezza

verso l'amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il

pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o

nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al

dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e

vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue

responsabilità;

d) inosservanza degli obblighi in materia di

prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando

non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli

interessi dell'amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte

a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 6 della l. n.300/70;

f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei

compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;

g) altre violazioni dei doveri di comportamento non

ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia

derivato disservizio ovvero danno o pericolo per

l'amministrazione, per gli utenti o per terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal

bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali

a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni

si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai

criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che

abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al

comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10

giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,

l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata

dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio

determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del

dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,

agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel

raggiungere la sede assegnata dall'amministrazione;

e) svolgimento, durante le assenze per malattia o

infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-

fisico;

f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di

testimoniare in procedimenti disciplinari;

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,

calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti,

degli utenti o di terzi;

h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti

di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di

terzi;

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti

dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà

di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;

l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie

sessuali, lesivi della dignità della persona;

m) violazione di doveri di comportamento non

ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui

sia comunque derivato grave danno all'amministrazione, agli

utenti o a terzi;

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si

applica per violazioni di gravità tale da compromettere

gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da

non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra

queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:

a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno,

nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa

natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra

quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato

l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione

dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto

al comma 7 lett. a);

b) occultamento, da parte del responsabile della

custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e

circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,

distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza

dell'amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per

motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio

per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;

e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o

comportamenti che dimostrino grave inefficienza del

dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio,

rispetto ai carichi di lavoro;

f) responsabilità penale, risultante da condanna

passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio

e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma

che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la

prosecuzione del rapporto.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso

si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche

nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere

irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'amministrazione

e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del

rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica

nelle seguenti fattispecie:

a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli

ambienti di lavoro con ricorso a di vie di fatto nei confronti

di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per

motivi non attinenti al servizio;

b) accertamento che l'impiego è stato conseguito

mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con

mezzi fraudolenti;

c) condanna passata in giudicato:

1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,

lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n.

55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge

18 gennaio 1992, n. 16;

2) per gravi delitti commessi in servizio;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa

consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, ai sensi

dell'art.27, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con

procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza

definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione

emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora

l'amministrazione venga a conoscenza dei fatti che possono dar

luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della

sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare

è avviato nei termini previsti dall' art.27, comma 2, da

computarsi a decorrere dalla data in cui l'amministrazione è

venuta a conoscenza della sentenza.

9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è

riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha

avuto notizia della sentenza definitiva.

10. Al codice disciplinare contenuto nel presente articolo

deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in

luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.

Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere

sostituita con altre. Il codice deve essere pubblicato

tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui

all'art.2, comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno

successivo a quello dell'affissione.

 

ART. 29

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di

espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a

titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione

della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può

disporre, nel corso del procedimento disciplinare,

l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di

tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della

retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la

sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento

cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma

restando la privazione della retribuzione limitata agli

effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso

quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile

agli effetti dell'anzianità di servizio.

ART. 30

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della

libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con

privazione della retribuzione per la durata dello stato di

detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con

privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga

sottoposto a procedimento penale che non comporti la

restrizione della libertà personale , qualora egli sia stato

rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al

rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se

accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del

licenziamento ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7.

3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della

libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il

periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza

definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti

dall' art. 15, comma 1, della legge n. 19 marzo 1990, n.55 ,

come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18

gennaio 1992, n. 16.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto

previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e

procedimento penale dall'art. 28, commi 8 e 9.

6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente

articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della

retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare,

ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque

denominato, anche se pensionabile.

7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o

proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel

periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno

alimentare, viene conguagliato con quanto sarebbe stato

dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.

8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a

causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se

non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a

cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è

revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.

Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino

all'esito del procedimento penale.

 

 

CAPO VI
Istituti di peculiare interesse

ART. 31

(Formazione)

1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale

strumento di aggiornamento e di crescita professionale del

personale in servizio e di inserimento nel processo produttivo

del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo

sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti

livelli di preparazione e di consapevolezza del personale

rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire

per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione

amministrativa.

2. L'amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di

sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di

produttività, di efficienza e di efficacia dell'azione

amministrativa e gestionale, nonchè della qualità del

servizio, organizza, anche d'intesa con la Scuola Superiore

della Pubblica Amministrazione o con la collaborazione di

altri soggetti pubblici o società specializzate del settore,

corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su

specifiche materie.

3. I corsi di formazione utilizzano anche esperienze

significative di casi pratici e di corretta gestione e sono

finalizzati al raggiungimento dell'efficacia del processo

produttivo e dei servizi istituzionali, limitando l'apporto

nozionistico e teorico.

4. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge,

mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata

rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici

programmi definiti dalla stessa amministrazione sentite le

organizzazioni sindacali.

5. I programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono

definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale

stabiliti con la contrattazione decentrata,

dall'amministrazione che ne informa preventivamente le

organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.7, comma 2. I

programmi dovranno tenere conto:

a) della normativa vigente da applicare;

b) delle caratteristiche tecnologiche e organizzative

dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte

nell'organizzazione del lavoro;

c) dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto

grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni da

svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacità

professionali del personale e del miglioramento della

funzionalità del sistema.

6. Gli enti individuano, in base alle esigenze tecniche,

organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di

riqualificazione professionale del personale proveniente da

amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri

generali definiti in sede di contrattazione decentrata, i

dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo conto anche

delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e

garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel

rispetto di quanto previsto dall'art.61, lett. c) del d.lgs.

n.29 del 1993.

7. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è

considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri

sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di

norma durante l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali,

anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi

si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta,

sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il

rimborso delle spese di viaggio.

 

PARTE SECONDA

TITOLO I
Trattamento Economico

CAPO I
Struttura della retribuzione

ART. 32

Retribuzione base e accessoria

1. La struttura della retribuzione del personale delle

amministrazioni del comparto degli enti pubblici non

economici si compone delle seguenti voci:

A - trattamento fondamentale:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per

esperienza professionale a norma dell'art. 15, comma 4,

del DPR n.43/1990, ove acquisite;

3) indennità integrativa speciale.

B - trattamento accessorio:

1) compensi per lavoro straordinario e turni;

2) compensi incentivanti e altri compensi e indennità

previsti dal contratto o da specifiche disposizioni di legge;

3) premi per la qualità della prestazione individuale, come

previsti dall'art.37 del presente contratto.

 

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per

il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153

e successive modificazioni.

ART. 33

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 14 del

DPR 13 gennaio 1990, n.43 , previo conglobamento

dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art.7

del DL 17 settembre 1993, n.384 convertito con la legge 14

novembre 1993, n. 438, sono incrementati, a regime, delle

seguenti misure mensili lorde:

Qualifica I L. 91.000

Qualifica II L. 96.000

Qualifica III L. 101.000

Qualifica IV L. 107.000

Qualifica V L. 113.000

Qualifica VI L. 124.000

Qualifica VII L. 139.000

Qualifica VIII L. 161.000

Qualifica IX L. 182.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1

dicembre 1995.

3. Dal 1^ gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i

seguenti aumenti mensili:

Qualifica I L. 70.000

Qualifica II L. 74.000

Qualifica III L. 78.000

Qualifica IV L. 82.000

Qualifica V L. 86.000

Qualifica VI L. 94.000

Qualifica VII L. 106.000

Qualifica VIII L. 123.000

Qualifica IX L. 140.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al

conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono

l'indennità di vacanza contrattuale.

ART. 34

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,

sul compenso per il lavoro straordinario e sull'indennità di

turno, sui trattamenti di quiescenza e di previdenza,

sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare,

sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e

assistenziali e relativi contributi, nonchè sui contributi di

riscatto.

2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza

contrattuale - risultanti dall' applicazione dell' art.33 e 38

sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti

vigenti, con riferimento alle scadenze e agli importi previsti

dai medesimi articoli, nei confronti del personale comunque

cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di

vigenza contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine

servizio e dell'indennità di mancato preavviso in caso di

licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati

alla data di cessazione dal servizio.

ART. 35

(Disciplina per il finanziamento

del trattamento accessorio)

 

1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione

si provvede mediante l'utilizzo del fondo costituito in

applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

2. A partire dal 31.12.1995, e a valere per l'anno 1996, le

somme di cui all'art.12, comma 2, del DPR 13 gennaio 1990, n.

43, relative al personale delle qualifiche funzionali dalla I

alla IX, con riferimento all'anno 1993, sono rivalutate del

3,5% e ulteriormente incrementate di un ammontare

corrispondente allo 0,4% del monte salari riferito all'anno

1993 e al medesimo personale. Alle somme come sopra

determinate si aggiungono gli importi stanziati nell'anno 1993

a titolo di compensi per lavoro straordinario con esclusivo

riferimento al personale di cui all'art.15, comma 1 della

predetta legge n.88 del 1989. Le quote di cui al comma 3

dell' articolo 12 del DPR n.43 del 1990, non possono

superare l'importo corrispondente alla loro misura

determinata per l'anno 1993, incrementata del 3,5%.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate per:

a) compensi per lavoro straordinario e turni

Le risorse disponibili sono pari alla somma stanziata

nell'anno 1993 a tale titolo, ridotta dal 1 gennaio 1995 di

una percentuale pari al 15% per la parte relativa allo

straordinario. Tale risorse sono finalizzate a compensare le

prestazioni di lavoro straordinario e i turni necessari per

fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche connesse

a carenze di organico;

b) il compenso per esercizio di compiti che comportano

specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi

particolarmente rilevanti:

le risorse sono costituite dalla somma stanziata nell'anno

1993 per il pagamento delle indennità di cui all'art. 13,

comma 2, lettere c) e d) , del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.

I compensi sono finalizzati alla remunerazione di compiti che

comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro, oneri,

rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché alla

reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che

richiedono interventi di urgenza;

c) la costituzione di un Fondo per le sperimentazioni in

materia di inquadramento professionale:

il fondo è costituito da un importo pari allo 0,3% del monte

salari riferito al 1993 e relativo al personale di cui al

comma 2. L'utilizzo del fondo è disciplinato dall'art. 41;

d) la costituzione di un Fondo per la qualità della

prestazione individuale:

il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti

dal contenimento del lavoro straordinario di cui alla lettera

a), incrementati da una quota pari allo 0,2% del monte salari

riferito al 1993 e relativo al personale di cui al comma 2.

Tali risorse non possono superare complessivamente il limite

massimo dello 0,5% del monte salari, con esclusione delle

medesime categorie di personale. Le eventuali eccedenze vanno

utilizzate per finanziare il fondo di cui alla successiva

lettera e).

Il fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei

dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle

amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di

qualità della prestazione individuale di cui all'art. 37;

e) la costituzione di un Fondo per la produttività collettiva

e per il miglioramento dei servizi:

il fondo è costituito dalla somma stanziata nell'anno 1993 per

le finalità di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del DPR

13 gennaio 1990, n.43, incrementata del 3,5% a partire dal 31

dicembre 1995, nonchè di quanto eventualmente residua dalla

somma complessiva del fondo di cui al comma 2 detratte le

somme utilizzate per la costituzione di fondi di cui alle

lettere a), b), c), e d) del presente comma. Tale fondo è

finalizzato alla erogazione di compensi legati alla

produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei

termini e con le modalità stabilite dall'art.36.

4. In relazione a particolari condizioni organizzative

riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti

destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo

dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 ad

incrementare le risorse del fondo di cui alla lettera e) del

medesimo comma.

5. Negli enti con un numero di dipendenti non superiore a 35,

le somme destinate, secondo la disciplina del presente

articolo, ai fondi di cui al comma 3, lettere d) ed e),

possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario

per le finalità e secondo la disciplina dell'art.36.

 

ART. 36

Fondo per la produttività collettiva

e per il miglioramento dei servizi

1. Il fondo di cui all'art.35, lettera e), è preordinato

all'erogazione di trattamenti accessori volti a favorire la

realizzazione di piani, progetti e altre iniziative per il

miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità

dei servizi istituzionali. In rapporto alle esigenze peculiari

di ciascun ente il fondo è finalizzato all'erogazione di

compensi incentivanti la produttività collettiva ai fini del

miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi

secondo i criteri di cui ai commi che seguono. Per tale

finalità potranno anche essere previste misure dirette ad

incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze

proprie degli enti, nonché, entro il limite massimo dello 0,2%

del monte salari riferito all'anno 1993, indennità da

attribuirsi su base selettiva, riassorbibili in caso di

passaggio di qualifica e dirette a remunerare l'esercizio di

funzioni di particolare rilevanza per l'ente da parte del

personale appartenente alle qualifiche V, VII, VIII e IX, per

il quale non sussistano possibilità di sviluppo verticale a

fronte della professionalità accertata. Per l'VIII e per la IX

qualifica tali indennità non sono comulabili con quelle

previste dall'art. 15, comma 2, della legge 9 marzo 1989,

n.88.

2. L'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la

produttività è subordinata al raggiungimento di standard di

base predefiniti con la contrattazione decentrata per ciascuna

linea di attività istituzionale, nell'ambito dei piani o

programmi di attività predisposti dall'amministrazione. Gli

standard devono essere definiti in modo tale da assicurare un

effettivo e verificabile incremento della produttività e, se

già in uso presso gli enti, devono essere opportunamente

corretti o aggiornati in modo tale da rafforzarne in modo

significativo la capacità di misurare il contributo di

ciascun centro di costo o di progetto al raggiungimento dei

risultati produttivi programmati. Per gli enti o per i settori

di lavoro non regolabili sulla base di standard in ragione

della connaturata caratteristica delle attività svolte e/o

delle dimensioni degli enti stessi, l'erogazione è subordinata

alla realizzazione degli obiettivi minimi previsti e

verificati sulla base di criteri oggettivi di valutazione,

stabiliti con la contrattazione decentrata, nell'ambito di

appositi programmi o progetti predisposti

dall'amministrazione. Le risorse devono essere concentrate ,

tenuto conto delle peculiarità di ciascun ente, in misura

accresciuta rispetto alle prassi in vigore - e in ogni caso

prevalente - su progetti specifici riguardanti ambiti limitati

di personale, al fine di massimizzarne l'efficacia

incentivante: in particolare, su progetti mirati al livello

qualitativo e quantitativo dei servizi, con speciale riguardo

alle semplificazioni procedurali, alla qualificazione dei

rapporti con l'utenza e alla modernizzazione dei servizi al

pubblico, con differenziata attribuzione al personale che vi

partecipa secondo il ruolo assegnato nell'ambito di ciascun

progetto. Per gli enti destinatari della legge 9 marzo 1989,

n.88 restano fermi gli obiettivi indicati dall'art.18 della

legge stessa e i relativi criteri di finanziamento e di

funzionamento.

3. La misura dei compensi, nell'ambito di ciascun centro di

costo o area di funzioni di riferimento, è determinata sulla

base di criteri generali per la valutazione della produttività

definiti con la contrattazione decentrata. Detti criteri

dovranno essere tali da garantire la selettività delle

erogazioni e l'effettiva valenza incentivante delle stesse in

rapporto alla natura e alla diversa rilevanza degli obiettivi,

così da determinare un distribuzione della curva dei

rendimenti più selettiva di quella risultante dalla esperienza

di ciascun ente. In ogni caso il sistema deve essere orientato

a realizzare un distribuzione della parte prevalente dei

compensi incentivanti su una quota limitata di dipendenti.

Tali criteri debbono altresì prevedere la graduazione dei

compensi incentivanti in relazione al grado di realizzazione

degli obiettivi, sulla base della verifica effettuata

dall'amministrazione previo esame con le organizzazioni

sindacali a termini dell'art.8 del presente contratto.

4. La quota del Fondo per la produttività collettiva

attribuita in base ai criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3

viene ripartita tra il personale, con provvedimento motivato

del dirigente responsabile, sulla base di coefficienti di

merito partecipativo individuale, attribuiti secondo criteri

selettivi nell'ambito di una scala parametrale di almeno

quattro valori, comprendenti il valore 0 e tenuto conto del

rapporto con i valori parametrali degli stipendi delle varie

qualifiche stabilito in sede di contrattazione decentrata.

5. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di

erogazione dei compensi e indennità di cui ai precedenti

commi 2, 3 e 4 sono definiti in sede di contrattazione

decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di

corresponsione di anticipazioni mensili di cui all'art.13 del

DPR 8 maggio 1987, n.267; la somma annua complessiva è a tal

fine commisurata al 20,8 % dell'importo di cui all'art.12

lettera a) del DPR 13 gennaio 1990, n.43, calcolato con

riferimento all'anno 1993.

6. Con la contrattazione decentrata a livello di ente , la

gestione di una quota del fondo complessivo di cui al presente

articolo può essere affidata a ciascuna unità funzionale per

la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base

di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.

7. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in

termini di maggiore produttività e di miglioramento del

livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante

l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto

di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio

per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai

sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993. L'attività di

monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'

A.RA.N. e da allegarsi alla relazione annuale sullo stato

dell'amministrazione. Sulla base del monitoraggio le parti

verificheranno alla scadenza del presente biennio contrattuale

il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati,

considerandolo elemento essenziale per la configurazione e

l'eventuale revisione del fondo di produttività nel prossimo

biennio.

 

Art. 37

Fondo per la qualità della prestazione individuale

1. Il Fondo di cui all'art. 35, comma 3, lettera d), è

finalizzato all'attribuzione, nell'ambito di ciascuna

amministrazione, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di premi

per la qualità della prestazione individuale allo scopo di

valorizzare le capacità dei dipendenti ed il loro contributo

alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità

del servizio pubblico.

2. I premi sono attribuiti a una percentuale massima del 15%

del personale in servizio in ciascuna qualifica presso le

singole amministrazioni secondo gli importi risultanti

dall'allegata tabella A, sulla base di una valutazione delle

prestazioni individuali da effettuarsi a cura dei dirigenti

responsabili ai sensi del comma 4.

3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e il

30 novembre e provvedono all'erogazione dei premi stessi nei

mesi di luglio e di dicembre.

4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 è gestito dai

dirigenti, secondo modalità stabilite dall'amministrazione,

che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell'art 7,

comma 2, del presente contratto, con l'intervento dei

dirigenti responsabili di struttura e con verifica e

coordinamento da parte dell'alta direzione dell'ente. Gli

obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la

valutazione devono essere specificamente definiti per figure

professionali e relative specificazioni all'inizio del

periodo di riferimento per la valutazione, di norma annuale.

5. La definizione dei criteri di cui al comma 4 è riferita

alla qualità della prestazione individuale ed è effettuata

sulla base dei seguenti elementi, che possono essere anche

diversamente combinati o utilizzati disgiuntamente con

riferimento alle diverse tipologie di personale:

a) competenza professionale e capacità tecnica (valutazione

delle conoscenze teoriche, applicative e pratiche e delle

collegate abilità operative, riferite allo svolgimento di una

funzione /mansione specifica);

b) adattamento al contesto operativo e gestione del tempo di

lavoro (valutazione della capacità di adattamento alle

esigenze derivanti dalla complessità e dinamicità

dell'ambiente operativo, della capacità di gestione delle

incertezze e delle varianze e dell'attitudine a gestire i

cambiamenti organizzativi);

c) iniziativa, partecipazione, orientamento all'utenza e

all'integrazione interna/esterna (valutazione della coerenza

dei comportamenti rispetto al perseguimento dei fini generali

dell'ente e della sensibilità alle esigenze dell'utenza e a

quelle di collaborazione intersettoriale);

d) capacità organizzativa e gestione delle risorse

(valutazione dell'attitudine a proporre soluzioni per la

realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali e a

guidare altri operatori, nonchè dell'affidabilità nella

gestione di risorse tecniche ed economiche).

6. Eventuali controversie sull'applicazione del presente

istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede

sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 30 giugno

1995.

7. Le decisioni adottate dai dirigenti devono essere rese

pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS.

deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni

medesime. I risultati generali dell'applicazione del presente

articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un

incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.

8. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in

termini di maggiore produttività e di miglioramento del

livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante

l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto

di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio

per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai

sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di

monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere

all'ARAN e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato

dell'amministrazione.

 

ART. 38

Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore

di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.

88.

1. Gli stipendi iniziali lordi per il personale con qualifica

di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15,

comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati,

a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

- Direttore di divisione (iniziale) L 195.000

- Direttore di divisione (dopo 2 anni) L. 210.000

- Ispettore generale (iniziale) L. 209.000

- Ispettore generale (dopo 2 anni) L. 226.000

2. Gli aumenti mensili di cui al comma 1 competono con

decorrenza 1° dicembre 1995.

3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i

seguenti aumenti mensili lordi:

- Direttore di divisione (iniziale) L. 150.000

- Direttore di divisione (dopo 2 anni) L 161.000

- Ispettore generale (iniziale) L 161.000

- Ispettore generale (dopo 2 anni) L 173.000

4. Gli incrementi di cui al comma 3 hanno effetto fino al

conseguimento di quelli di cui al comma 1 e assorbono

l'indennità di vacanza contrattuale. Gli incrementi di cui ai

commi 1 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad

personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento

nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali

cessano di essere corrisposti dal 1° dicembre 1995. Il valore

degli aumenti biennali in godimento al 30 novembre 1995, con

l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento

biennale maturati alla stessa data, costituisce la

retribuzione individuale di anzianità. Tale valutazione si

effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante

dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 24

novembre 1990, n.344, convertito con la legge 23 gennaio 1991,

n. 21, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.

6. Il compenso di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile

1984, n.79 e successive modifiche e integrazioni resta

acquisito nell'ammontare spettante alla data di entrata in

vigore del presente contratto come assegno personale non

riassorbibile.

7. I trattamenti economici accessori continuano ad essere

corrisposti secondo la disciplina generale, i criteri e le

modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente

contratto, salvo che per la riduzione delle ore di lavoro

straordinario di cui all'art.35, comma 3, lettera a) e per

quanto previsto dal comma 6. Gli enti provvederanno ad

apprezzare adeguatamente l'esercizio delle funzioni previste

dall'art.25, comma 4, del d. lgs. n.29 del 1993 attraverso

l'attribuzione, a decorrere dal 1° dicembre 1995, delle

indennità di cui all'art.36, comma 1, del presente contratto,

nonchè attraverso la gestione mirata di quelle già in atto

presso gli enti stessi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della

legge 9 marzo 1989, n. 88.

8. I premi di cui all'articolo 37 sono attribuiti al

personale di cui al presente articolo nei limiti della

percentuale massima stabilita per ciascuna qualifica dal

comma 2 del medesimo articolo e nell'importo massimo

risultante dall' allegata tabella A.

ART. 39

(Fondi previdenziali)

 

1. In attesa dei provvedimenti legislativi di riforma

strutturale del sistema previdenziale e della definizione del

quadro normativo di riferimento per l'attuazione del d.lgs. 21

aprile 1993, n.124, gli enti del comparto che amministrano

fondi di previdenza integrativa dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,

comunque denominati, riservati al personale, provvederanno,

sentite le organizzazioni sindacali, all'adeguamento, con

effetto dal 1° gennaio 1995, in relazione a quanto previsto

dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.724, delle

norme che in atto disciplinano tali fondi in modo da

assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi stessi

in conformità della loro originaria natura e finalità.

2. Nel contesto delle iniziative di cui al comma 1, le

amministrazioni ricercheranno, previo esame con le

organizzazioni sindacali, le possibili soluzioni tecnico-

finanziarie atte a consentire l'iscrizione ai fondi

integrativi del personale assunto successivamente alla data di

entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n.70 ma

anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile

1993, n.124, in attuazione di quanto disposto dall'articolo

18, comma 9, dello stesso decreto.

3. Le parti si impegnano a incontrarsi , non appena sarà stato

definito il quadro complessivo di riferimento di cui al comma

1, per esaminare le problematiche relative a una più organica

revisione delle normative regolamentari che in atto

disciplinano i fondi integrativi e all'eventuale attuazione,

nell'ambito del comparto, dell'istituto della previdenza

complementare introdotto dal d.lgs. n.124 del 1993.

4. In sede di attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3

del presente articolo, saranno previste opportune forme di

raccordo tra i fondi integrativi aziendali e i fondi di

previdenza complementare di cui venga prevista la

costituzione, in modo da consentire ai dipendenti iscritti ai

predetti fondi integrativi aziendali che ne facciano

richiesta, in presenza delle necessarie condizioni tecnico-

finanziarie, il passaggio ai nuovi fondi complementari,

previo apporto delle relative riserve tecniche accontonate.

Nella stessa sede saranno previamente verificate le

condizioni per la gestione, da parte dei fondi integrativi già

esistenti presso gli enti, della previdenza complementare in

favore dei dipendenti degli enti stessi, con l'osservanza

delle disposizioni dettate dal d. lgs. n.124 del 1993 e

successive modifiche e integrazioni in ordine alle prestazioni

e alla contribuzione relative alla previdenza complementare

predetta.

 

ART. 40

(Indennità di rischio, di mansione e di bilinguismo)

 

Continuano a essere corrisposte le indennità di rischio

previste dalle leggi 27 ottobre 1988, n.460, 9 aprile 1953,

n.310 e dal D.P.R. 5 maggio 1975, n.146, l'indennità di

mansione di cui alla legge 3 giugno 1971, n.397, nonchè

l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 23 ottobre 1961,

n.1165 e successive modifiche e integrazioni e all'art.34 del

D.P.R. 8 maggio 1987, n.267.

 

ART. 41

Revisione del sistema di inquadramento professionale

1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti

dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle organizzazioni

sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di

lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli

elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione

del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per

l'eventuale ridisegno, anche parziale, dell' inquadramento

professionale del personale, avendo particolare riguardo:

a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di

inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e

confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e

privati, tenuto conto anche della esperienza acquisita e delle

realtà presenti nei diversi paesi europei;

b) alla congruità dei profili professionali esistenti in

relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle

prestazioni, con particolare attenzione alle esigenze di

riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale,

la cui eventuale attuazione non dovrà comunque comportare

variazioni di natura economica;

c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche

intervenute e a quelle che si prospettano nell'organizzazione

del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle

amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in

alcune aree di inquadramento professionale.

2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione

di cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze dei

singoli enti, le Parti convengono di dar luogo ad una

sperimentazione negli enti del comparto, da individuarsi di

comune accordo entro il 30 giugno 1995, che a quella data

risultino aver organicamente realizzato i processi di

ristrutturazione previsti dal d.lgs.n.29 del 1993. Tale

sperimentazione avrà per oggetto la verifica della coerenza

dell'attuale sistema di inquadramento con le esigenze

organizzative e gestionali degli enti, anche approfondendo la

possibilità di prefigurare percorsi professionali e di

carriera funzionali a un migliore utilizzo programmato del

personale, con particolare riguardo a una o più aree critiche,

ovvero a specifiche figure professionali di autonoma rilevanza

nell'ordinamento dell'ente. La sperimentazione potrà

riguardare il personale la cui posizione di lavoro, per

effetto dei processi di modificazione dell'organizzazione del

lavoro, risulti caratterizzata da contenuti di maggiore

spessore. Anche in presenza dell'effettivo e verificato

svolgimento di mansioni di più elevato contenuto

professionale, potrà essere prevista, per il personale della

III, della IV e della VI qualifica funzionale, la

corresponsione su base selettiva di indennità in tutto o in

parte compensative del dislivello economico rispetto alla

qualifica immediatamente superiore se ipotizzabile come

possibile punto di riferimento. La sperimentazione si

svilupperà nell'arco della vigenza contrattuale e sarà

sottoposta ad azione di monitoraggio e controllo da parte

dell'A.RA.N..

Eventuali intese raggiunte tra le parti stipulanti il presente

contratto collettivo di lavoro saranno estese a tutti gli enti

del comparto o a categorie omogenee degli stessi che

presentino gli stessi requisiti e caratteristiche.

3. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno,

tenendo conto delle proposte della Commissione, la possibilità

di concordare innovazioni di carattere generale sui sistemi di

inquadramento professionale dei lavoratori.

Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il

1° dicembre 1995, convenendo sin d'ora che gli eventuali

accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30 settembre

1997.

ART. 42

Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro

di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le

parti firmatarie possono richiedere il controllo e la

certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3,

del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della

spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10

della legge 30 dicembre 1991, n.412.

2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali

rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo

di concordare la proroga dell'efficacia temporale del

contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o

parziale, dello stesso.

 

P A R T E   T E R Z A

TITOLO I
Norme finali e transitorie

CAPO I

ART. 43

(Norme transitorie per i procedimenti disciplinari in corso)

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di

stipulazione del presente contratto vengono portati a termine

secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma

1, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni previste

dall'art 28 in luogo di quelle previste dalla previgente

normativa.

3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art.28,

comma 10, si applicano le disposizioni del comma 1.

ART. 44

(Personale INPDAP)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, del d. lgs.

30 giugno 1994, n. 479, le parti concordano che l'INPDAP

proceda alla definizione delle tabelle di equiparazione del

personale proveniente dalla soppressa Direzione Generale degli

Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, avvalendosi

dell'attività negoziale di rappresentanza e di assistenza

dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (A.RA.N.).

 

ART. 45

(Mutui edilizi e piccoli prestiti)

Le parti si danno atto che gli interventi legislativi in

materia di interesse legale hanno prodotto effetti sulla

normativa contrattuale vigente in tema di concessione ai

dipendenti di mutui edilizi agevolati nonchè di piccoli

 

prestiti, modificando parzialmente lo scopo delle predette

disposizioni contrattuali. Al fine di contemperare le esigenze

dei dipendenti e degli enti interessati, le parti convengono

sulla necessità che gli enti stessi rivedano, entro i limiti

delle disponibilità all'uopo previste, le determinazioni

adottate nella specifica materia., al fine di ripristinare il

carattere effettivamente agevolato del tasso.

 

ART. 46

(Interventi assistenziali)

Le parti concordano sull'opportunità che gli enti del

comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un

organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare

ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti

nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante

stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni

erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonchè per la

copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le

modalità per il controllo della gestione di detto organismo.

Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione

decentrata ai sensi dell'art. 5, di intesa tra loro,

definiscano le quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del

D.P.R. 509/1979 e successive modifiche, da conferire al

suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso

attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere

contributivo e fiscale, graverà sulla quota del predetto

stanziamento.

ART. 47

(Quote di contratto)

1. All'entrata in vigore del presente contratto gli enti

comunicano ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni

sindacali stipulanti il C.C.N.L. la proposta di versare una

quota contratto pari a £ 30.000 una tantum da trattenere sulla

retribuzione corrisposta nel mese successivo alla data di

comunicazione.

2. I lavoratori aderiscono a tale versamento attraverso una

propria delega attiva.

3. Gli enti dànno comunicazione ai rappresentanti sindacali

territoriali interessati del numero delle trattenute

effettuate.

4. In caso di mancata indicazione nella delega delle

organizzazioni sindacali destinatarie, gli enti assegnano le

predette quote alle organizzazioni sindacali stesse in

proporzione agli iscritti.

5. Le quote vengono versate dagli enti su conti correnti che

verranno indicati da ciascuna organizzazione sindacale

interessata.

 

ART. 48

(Mensa, produttività, contributi, mobilità)

1. Le parti concordano di confermare le modalità e le

procedure vigenti nelle materie sottoelencate, riservandosi,

entro tempi da definire, l'eventuale loro adeguamento

contrattuale:

- mensa;

- compensi di produttività in caso di assenze obbligatorie e

distacchi (art.21 del DPR .43/1990)

- contributi sindacali.

2. Le parti si impegnano, altresì, a disciplinare entro il 30

giugno 1995 l'istituto della mobilità ai sensi dell'art.35,

comma 8, del d.lgs. n.29 del 1993, dopo avere verificato le

interconnessioni con la mobilità interna e quella tra enti del

comparto nonchè tra amministrazioni pubbliche diverse di cui

al DPR 16 settembre 1994, n.716 e al decreto da emanare ai

sensi dell'art.3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993,

n.537.

ART. 49

( Norma finale di rinvio)

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal

presente contratto continuano ad applicarsi , ai sensi

dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, le vigenti norme di

legge e quelle contenute negli accordi di comparto recepiti

con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi della

legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 50

Disapplicazioni

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993,

dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei

confronti del personale del comparto, tutte le norme

previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in

relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate

e in particolare le seguenti disposizioni:

- con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per la

contrattazione decentrata): art.2 del DPR n.346/1983; art.5,

commi 6 e 7 del DPR n.267/1987; art.5 del DPR n.43/1990;

- con riferimento all'art. 5 (livelli di contrattazione,

materie e limiti della contrattazione decentrata): art.5,

commi 1, 2, 3, e 4 del DPR n.267/1987; art.5 del DPR

n.43/1990; art.28 della legge n.70/1975;

- con riferimento all'art.6 (composizione delle delegazioni):

art.27 della legge n.70/1975; art.5, comma 5, del DPR

n.267/1987;

- con riferimento all'art. 7 (informazione): artt.18 e 20 del

DPR n.13/1986; art.16 del DPR n.267/1987;

- con riferimento all'art. 9 (pari opportunità): art.16 del

DPR n.395/1988;

- con riferimento all'art.11 (forme di partecipazione):

art.23 della legge n.70/1975;

- con riferimento all'art. 12 (rappresentanze sindacali):

art.25 della legge n.93/1983;

- con riferimento all'art. 13 (interpretazione autentica dei

contratti): art 21, lettera b), del DPR n.13/1986; art. 5,

comma 9, del DPR n.43/1990, come da lettera a);

- con riferimento all'art. 14 (contratto individuale di

lavoro): art.17 del DPR 487/1994;

- con riferimento all'art.15 (tempo parziale): art.1, comma 1;

art.2, comma 1; artt.3, 4, 5 e 6 del DPCM n.117 del 1989; art.

4 del DPR n.13/1986;

- con riferimento all'art.17 (orario di lavoro): artt. 7 e 8

del DPR n. 13/1986; art.7 del DPR n. 267/1987;

- con riferimento all'art.18 (ferie): art. 9, comma 1, della

legge n.70/1975; art.4 del DPR n.395/ 1988;

- con riferimento all'art. 19 (permessi retribuiti): art.9,

comma 2, della legge n.70/1975, salvo quanto previsto

dall'art.3 del DPR n. 411/1976; art. 17 del DPR n. 509/1979;

art. 24 del DPR n.267/1987; art.7 del DPR 494/1987; art.3,

commi da 37 a 42 della legge n. 537/1993; art. 22, commi da 22

a 26 della legge n. 724 /1994;

- con riferimento all'art.20 (permessi brevi): art.11 DPR

n.13/1986;

- con riferimento all'art.21 (assenze per malattia): art.9,

comma 3 - per la parte relativa alle assenze per gravidanza e

puerperio e per infermità - della legge n.70/1975; norme della

legge n. 537/1993 e della legge n.724/1994 citate con

riferimento all'art.19;

- con riferimento all'art.22 (infortuni sul lavoro): norme

citate con riferimento all'art. 21;

- con riferimento all'art.23 (cause di cessazione del

rapporto): art. 12 della legge n. 70/1975;

- con riferimento all'art.26 (doveri del dipendente): art.8,

comma 1, della legge n.70/1975;

- con riferimento agli artt.27,28,29 e 30 (disciplina): art.11

della legge n.70/1975; artt. 7 e 18 del DPR n.411/1976; art.

21 del DPR n.509/1979; art.22 della legge n.93/1983;

- con riferimento all'art.31 (formazione): art.6 del DPR

n.509/1979; art.5 del DPR n.346/1983; art. 10 del DPR

n.267/1987; art.2 del DPR n.395/1988;

- con riferimento all'art.36 (Fondo per la produttività

collettiva): artt. 12, 13, e 14 del DPR n.13/1986; art.15 del

DPR n. 395/1988; artt. da 11 a 15 del DPR 267/1987; art. 13

del DPR n..43/1990.

 

2. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs

n 29 del 1993, le singole amministrazioni del comparto

provvedono a rendere inapplicabili, entro tre mesi dalla data

di cui al comma 1 e con effetto dalla medesima, le norme dei

rispettivi ordinamenti, emanate nell'esercizio di potestà

legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti

normativi o economici speciali per categorie di personale

dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque

incompatibili con le disposizioni del presente contratto.

3. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per

informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed

inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non

più applicabili.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti

del decreto legislativo n. 626/1994 in materia di prevenzione

e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si incontreranno per

concordare le modalità di attuazione dei contenuti

dell'eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla

specifica materia.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Le parti, preso atto delle problematiche connesse

all'applicabilità o meno del presente contratto al personale

appartenente alla decima qualifica, si dichiarano disponibili

a promuovere un chiarimento in merito, in vista della

definizione contrattuale, entro la data di stipula del

contratto dei dirigenti del comparto.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

Al fine di definire le controversie applicative insorte

nell'attuazione dell'art.4, comma 5, del D.P.R. n.285 del 1988

con riferimento alla ricostituzione economica delle anzianità,

le parti sottolineano la esigenza che gli enti provvedano

entro sei mesi a controllare l'applicazione delle norme di

inquadramento relative all'anzianità di servizio dei

dipendenti interessati al fine di verificarne la

corrispondenza riguardo alle quote di abbattimento.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4

1. Ai fini dell'attuazione della legge n. 125 del 1990, le

parti riconoscono l'importanza che le amministrazioni del

comparto, onde pervenire alla definizione di azioni positive,

verifichino la possibilità di costituzione di appositi fondi

per il funzionamento di tali azioni, utilizzando le fonti di

finanziamento esistenti anche comuni ed in ogni caso senza

oneri aggiuntivi per gli enti.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5

In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede

decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase

transitoria nella quale restano invariate le regole sulla

rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo,

anche in relazione alla distribuzione dei distacchi,

aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6

Le parti invitano l'ESMAS - Ente per la scuola materna in

Sardegna - ad uniformarsi a quanto previsto dal D.P.R.

23/08/88 n.399.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 7

Le parti sottolineano l'urgente necessità che vengano al più

presto emanate le disposizioni di cui all'art.3, lettera c),

del d.lgs.11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le

attività usuranti.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 8

Le parti auspicano una sollecita soluzione dei problemi

relativi alla mobilità connessa ai processi di privatizzazione

degli enti ex d lgs. n. 509/94.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL n.2

 

Le OO.SS. Confederali CGIL-CISL-UIL ritengono l'indennità di

vacanza contrattuale attribuita per l'anno 1994 aumento

contrattuale congelato a tutti gli effetti e come tale

incidente anche sulla 13° mensilità 1994.

 

NOTA A VERBALE n.7

La CISNAL esprime il totale dissenso sul contenuto dell'art.47

relativo alle "quote di contratto" ritenendo che la volontà

di sottrarre 30.000 lire dalla busta paga dei lavoratori

corrisponda ad un vero e proprio "furto con destrezza".

La CISNAL sottoscrive l'accordo subordinandone gli effetti

alla consultazione dei dipendenti del comparto che verranno

chiamati ad esprimere il loro parere in assemblee sui posti di

lavoro.

Roma 27.1.95

 

ACCORDO COMPARTO PARASTATO

Dichiarazione a verbale n.8

 

Al fine di assicurare alle categorie rappresentate la tutela

sindacale nelle sedi delle trattative concernenti i livelli

aziendali è apposta la firma sul presente accordo contrattuale

per il personale del comparto del Parastato con riserva di

riesame, in sede d'accordo per l'area dirigenziale, della

questione concernente la collocazione in esso degli ispettori

generali e direttori di divisione, e, fatte salve tutte le vie

legali a tutela del buon diritto di questa O.S. e dei

Rappresentanti, al rispetto:

- dei principi sul divieto di "reformatio in peius" e della

"par condicio";

- e dei fondamenti costituzionali a garanzia della tutela

legislativa dei trattamenti giuridici ed economici spettanti

ai direttivi e ai dirigenti per l'esercizio imparziale e

democratico dell'azione Amministrativa.

Per quanto concerne la norma di cui all'art.47 si ritiene

debba essere promossa una consultazione (referendum) del

personale del comparto in ordine all'applicazione della

stessa.

 

Roma 28. 3. 1995

 

 

 

 

²²²²

þþþþ