CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIPENDENTI
DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
INDICE
- NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I:
- Campo di applicazione art. 1
- Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione
del contratto art. 2
TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I: Disposizioni generali.
- Obiettivi e strumenti
art. 3
- Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo
decentrato
art. 4
- Livelli di contrattazione: materie e limiti della
contrattazione decentrata art. 5
- Composizione delle delegazioni
art. 6
CAPO II: Informazioni e forme di partecipazione
- Informazione
art. 7
- Esame art. 8
- Pari opportunità art. 9
- Consultazione art.10
- Forme di partecipazione art.11
CAPO III: Diritti sindacali
- Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
art.12
CAPO IV: Procedure di raffreddamento dei conflitti
- Interpretazione autentica dei contratti
art.13
TITOLO III - IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I : Costituzione del rapporto di lavoro
- Il contratto individuale di lavoro
art.14
CAPO II: Particolari tipi di contratto
- Rapporto di lavoro a tempo parziale
art.15
- Assunzioni a tempo determinato
art.16
CAPO III: Struttura e funzionalità del rapporto
- Orario di lavoro
art.17
- Ferie, festività soppresse e festività Santo Patrono
art.18
- Permessi retribuiti
art.19
- Permessi brevi
art 20.
- Assenze per malattia
art.21
- Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
art. 22
CAPO IV: Estinzione del rapporto di lavoro
- Cause di cessazione del rapporto di lavoro
art. 23
- Obblighi delle parti
art.24
- Recesso con preavviso
art.25
CAPO V: Norme disciplinari
- Doveri del dipendente
art.26
- Sanzioni e procedure disciplinari
art. 27
- Codice disciplinare
art. 28
- Sospensione cautelare in corso
di procedimento disciplinare
art. 29 -
- Sospensione cautelare in caso
di procedimento penale
art. 30
CAPO VI: Istituti di peculiare interesse
- Formazione art.31
PARTE SECONDA
TITOLO I - Il trattamento economico
CAPO I: Struttura della retribuzione
- Retribuzione base ed accessoria art.32
- Aumenti della retribuzione base
- Effetti dei nuovi stipendi art. 34
- Disciplina per il finanziamento
del trattamento accessorio art 35
- Fondo per la produttività
collettiva e per il miglioramento
dei servizi art. 36
- Fondo per la qualità della
prestazione individuale
art. 37
- Personale con qualifica di Ispettore generale e
Direttore di divisione
art. 38
- Fondi previdenziali
art. 39
- Indennità varie di legge
art. 40
- Revisione del sistema di inquadramento
professionale
art. 41
- Verifica delle disponibilità
finanziarie complessive
art. 42
PARTE TERZA
TITOLO I - Norme finali e transitorie
- Norma transitoria per i procedimenti disciplinari
art 43
- Personale INPDAP art. 44
- Mutui edilizi e piccoli prestiti
art. 45
- Interventi assistenziali
art. 46
- Quote contratto
art. 47
- Mensa, produttività, contributi e mobilità
art.48
- Norma finale di rinvio
art. 49
-Disapplicazioni
art. 50
- DICHIARAZIONI CONGIUNTE n.1,2,3,4,5,6,7,8 e 9
- DICHIARAZIONI A VERBALE
COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 1
(SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI)
1. Nel comparto del personale degli enti pubblici non
economici sono da considerare essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 i seguenti servizi:a) il servizio di pronto soccorso infermi;
b) il servizio di pronto soccorso emotrasfusionale;
c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed
erogazione dell'acqua;d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e
depurazione delle acque reflue;e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi
d'acqua e dei bacini idrici;f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile Club
d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il Turismo;g) i servizi di informazione dell'Automobile Club d'Italia
sulla viabilità direttamente preordinati alla sicurezza stradale;h) la vigilanza antibracconaggio e antincendi nei parchi
nazionali;i) l'assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi
e convitti gestiti dagli enti;l) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di
riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidiortopedici;
m) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle
pensioni, delle indennità sociali e l`adeguamento delle rendite previdenziali, per il tempo strettamente necessario in relazione all'organizzazione delle singole amministrazioni.2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 le
prestazioni indipensabili per assicurare il rispetto deivalori e dei diritti costituzionalmente tutelati, individuate
a norma dell' articolo 2 , sono garantite con le modalitàindicate nello stesso articolo.
ART.2
(PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE)
1. In ciascuna amministrazione le prestazioni indispensabili
per garantire la continuità dei servizi elencati all'articolo 1 sono individuate, unitamente ai contingenti di personale correlativamente necessari, con le procedure stabilite ai commi successivi.2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio della trattativa decentrata, con provvedimento del Direttore generale o figura equipollente o del dirigente appositamente dallo stesso delegato, previo esame con i soggetti sindacali individuati ai fini della contrattazione decentrata nel contratto di comparto, ciascuna amministrazione individua le prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, nonchè le qualifiche e le professionalità necessarie per formare i contingenti di personale occorrenti e stabilisce i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi. Il provvedimento ha validità per la durata degli accordi di cui al comma.3. La quantificazione dei contingenti di cui ai commi 1 e 2 è
definita mediante appositi accordi decentrati a livello locale da stipularsi entro quindici giorni dal provvedimento di cui al comma 2 e, comunque, prima dell'inizio della trattativa decentrata. Gli accordi stipulati hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme contenute nei precedenti accordi.4. In conformità agli accordi decentrati di cui al comma 3, i
dirigenti responsabili delle strutture territoriali e di quelle centrali provvedono, in occasione di ogni sciopero, all'individuazione nominativa del personale necessario per la formazione dei contingenti definiti a norma dei commi che precedono, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione. I relativi nominativi sono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle organizzazioni sindacali entro il quinto giorno precedente l'inizio dello sciopero. Il personale così individuato, che non partecipa allo sciopero, ha tuttavia il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare ugualmente il diritto di sciopero e di ottenere, ove sia possibile, la sostituzione.
ART. 3
(NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO)
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono
azioni di sciopero sono tenute a darne comunicazione alle
amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a
10 giorni, specificando la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di scioperi già indetti, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione
alle amministrazioni.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi devono essere
comunicate: per le vertenze nazionali di comparto, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione pubblica; per le vertenze nazionali di ente,
all'amministrazione interessata. Per le vertenze a livello di
struttura territoriale decentrata, la proclamazione e la
revoca degli scioperi debbono essere comunicate ai
responsabili delle strutture interessate secondo il livello
della vertenza.
3. In tutti i casi di sciopero le amministrazioni sono tenute
a trasmetterne comunicazione agli organi di stampa e alle reti
televisive di maggiore diffusione nell'area interessata
dall'azione sindacale, con la specificazione della durata e
delle modalità relative. In caso di revoca, le amministrazioni
sono tenute ad inviarne notizia agli organi di informazione
con le stesse modalità.
4. Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore a una giornata lavorativa all'inizio di
ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo
successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata
inferiore alla giornata si svolgono, per ciascun turno di
lavoro, in un'unica fascia temporale senza soluzioni di
continuità;
b) con intervalli temporali, in caso di scioperi discontinui,
inferiori alle ventiquattro ore tra un'azione e l'altra;
c) articolati per servizi o reparti, ovvero per singoli
profili professionali di una medesima unità lavorativa, con
svolgimento in giornate successive consecutive.
5. Non possono comunque svolgersi scioperi nei seguenti
periodi:
a) dal 10 al 20 agosto, relativamente ai servizi di:
- pronto soccorso;
- assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e
convitti e agli anziani nelle case di cura e di riposo;
- vigilanza antincendi nei parchi nazionali;
- informazione sulla viabilità ai fini del soccorso
stradale;
b) nei giorni compresi fra il 23 dicembre e il 7 gennaio.
6. Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di
svolgimento sono immediatamente sospesi dalle strutture e
rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di
eventi di eccezionale gravità nelle località interessate,
quali le calamità naturali.
ART.4
(PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)
1. Il contratto collettivo nazionale prevede organismi, tempi
e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la
conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che
l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di
preavviso.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei
periodi di esclusione dello sciopero di cui all'articolo 3,
comma 5, le amministrazioni si astengono dall'adottare
iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori
direttamente coinvolti nel conflitto.
ART.5
(SANZIONI)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel
presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta
legge n.146.
ART.6
(APPLICABILITA')
1. Le norme degli articoli che precedono si applicano alle
azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma,
rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a
livello decentrato. Dette disposizioni non si applicano
nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine
costituzionale, o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e
della sicurezza dei lavoratori.
P A R T E P R I M A
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dal 1° al 9° livello dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593 e, in relazione a quanto previsto
dall'art.25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, al personale delle stesse amministrazioni destinatario
dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il
presente contratto costituisce altresì, nei suoi principi
essenziali, punto di riferimento ai fini della disciplina
contrattuale, in quanto compatibile ed applicabile, della
normativa concernente diritti e doveri connessi al rapporto di
lavoro per il personale assunto con contratto a tempo
indeterminato dall'Ente Nazionale Italiano per il Turismo
negli uffici all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'art.20, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n.292. A
detto personale non si applicano, in quanto incompatibili con
la particolare natura del rapporto, le disposizioni relative
al trattamento previsto all'allegato 4, ultimo comma, del DPR
n.411/1976. Un'apposita commissione bilaterale costituita
all'interno dell'ente a livello nazionale definisce in sede
negoziale particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi, ivi compresa la definizione dei requisiti del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui applicare la
normativa.
2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
il presente contratto definisce particolari modalità di
applicazione degli istituti normativi.
3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità
in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo,
trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di
privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla
data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione
o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il
contratto vigente nel comparto di destinazione.
4. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel
testo del presente contratto con la dizione: "d. lgs. n. 29
del 1993".
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -
31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1°
gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito delle perfezionamento delle procedure di cui all'art.
51, commi 1 e 2, del d.lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata
a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea
pubblicità da parte dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto
dànno attuazione agli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30
giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi
del comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze e le modalità previste
dall' Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle
amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo
sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività
amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in
relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono
preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la
necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato
sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla
consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti,
orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante
apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso
di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui
alla legge 12 giugno 1990, n.146 ed all'accordo stipulato in
materia contestualmente al presente contratto - e in grado di
favorire il perseguimento delle finalità individuate dalle
leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e
parti sociali.
3. In coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2, il sistema
di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) la contrattazione collettiva: si svolge a livello
nazionale e, per le materie previste dall'articolo 5, a quello
decentrato, con i tempi e secondo le procedure indicati,
rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, nel
rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena
e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e
decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure
di risoluzione delle controversie interpretative previste
dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della
contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli
delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un
accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del D. lgs. n. 29
del 1993;
b) l'esame: si svolge sulle materie per le quali la legge
ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma
dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell' art.8 del
presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali
di cui all' art.6. Nel corso di appositi incontri le parti
confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure
indicate nell' articolo 8 citato;
c) la consultazione: si svolge sulle materie per le quali la
legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi
l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il
parere dei soggetti sindacali;
d) l'informazione: quando lo richieda la legge o il
presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai
soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza,
compiutezza, constestualità ed uguali modalità per tutti i
soggetti sindacali di cui all'art.6 al fine di rendere
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita
con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su
materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti
e di risoluzione delle controversie interpretative: sono
finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e si
svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13.
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura delle trattive per il rinnovo del
contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche
materie indicate nell'articolo 5 è avviata almeno tre mesi
prima della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative
unilaterali nè dànno luogo ad azioni conflittuali.
3. L' Amministrazione provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alla trattativa entro 15 giorni dalla
data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del
presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, per
l'avvio del negoziato.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli
istituti contrattuali attribuiti a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla
stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a
seguito del perfezionamento delle procedure previste
dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. I
contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
ART.5
Livelli di contrattazione:
materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su
due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato a livello centrale di
ciascuna amministrazione e presso le sedi periferiche.
2. La contrattazione decentrata ha per oggetto le materie e
gli istituti di cui ai commi 4 e 5, secondo le clausole di
rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed
alle procedure indicati nell' art. 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario
ripartire le materie attribuite a tale livello di
contrattazione devono essere evitate sovrapposizioni e
frammentazioni.
4. La contrattazione decentrata si svolge al livello centrale
di ciascuna amministrazione sulle seguenti materie:
a) sistemi di incentivazione della produttività collettiva,
finalizzati all'efficienza e al miglioramento della qualità
dei servizi, nell'ambito dei piani, progetti o altre
iniziative definite dall'amministrazione, con particolare
riguardo:
1) alla definizione della percentuale di risorse da destinare
all'attuazione dei piani e progetti di interesse nazionale e
di quelle da riservare all'attuazione di progetti locali in
relazione a obiettivi definiti a livello centrale
dall'amministrazione;
2) ai criteri generali relativi:
- all'individuazione delle professionalità da assegnare ai
singoli progetti di interesse nazionale, nel rispetto delle
prioritarie esigenze organizzative e di servizio degli uffici;
- alle verifiche preordinate alla valutazione dei risultati da
effettuarsi nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 36 del
presente contratto;
- alla conseguente distribuzione dei compensi alle strutture
operative, ai gruppi e ai singoli, secondo quanto previsto
dall'art. 36;
b) quota di risorse e criteri generali per l'attribuzione dei
trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di
attività che comportino specifiche responsabilità o
particolari oneri o disagi;
c) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione
professionale e criteri generali per la costituzione di gruppi
di lavoro;
d) criteri generali per la gestione delle attività socio -
assistenziali per il personale.
5. Il livello periferico di contrattazione - che è in ogni
caso unico - riguarda, secondo le caratteristiche
ordinamentali degli enti, le strutture regionali, provinciali
o sub - provinciali di livello dirigenziale, anche se
eccezionalmente affidate, in base alle norme applicabili negli
enti stessi, a personale non dirigente, escluse comunque le
strutture che costituiscano mere diramazioni territoriali di
quelle suddette, come centri operativi, agenzie urbane e
simili. Inoltre il livello periferico di contrattazione
riguarda le struttture provinciali che secondo le
caratteristiche ordinamentali non sono di livello
dirigenziale.
6. La contrattazione decentrata si svolge al livello
periferico sulle seguenti materie:
a) modalità di attuazione dei progetti di interesse locale
demandate espressamente a tale livello;
b) criteri generali per l'individuazione del personale da
assegnare ai progetti di interesse locale, per le modalità
della partecipazione individuale, per la valutazione dei
risultati e per le verifiche a tale valutazione preordinate e
per la conseguente attribuzione dei compensi ai gruppi e ai
singoli ai sensi dell'art. 36;
c) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e
dei processi di riqualificazione dei servizi richiesti
dall'utenza sulla qualità del lavoro ed sulla professionalità
dei dipendenti;
d) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle
modalità, delle normative relative a igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè di
attuazione delle misure volte a facilitare l'attività dei
dipendenti disabili.
7. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente
correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei
programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di
produttività ed è quindi perfezionata dopo la necessaria
verifica a consuntivo dei risultati.
8. I contratti collettivi decentrati devono garantire il
rispetto delle disponibilità economiche stabilite a livello
nazionale di comparto e non possono comportare, né
direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi
successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente contratto.
ART. 6
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d.lgs n. 29 del 1993,
le delegazioni trattanti, in sede decentrata, sono costituite
come segue:
A) per la contrattazione da svolgersi al livello centrale di
ente:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato;
- dal direttore generale o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente
interessati all'oggetto della trattativa;
b) per le organizzazioni sindacali: per la composizione della
delegazione trattante si conferma, in via transitoria, la
disciplina attualmente vigente, anche per quanto concerne il
ruolo negoziale delle strutture sindacali aziendali di livello
nazionale;
B) per la contrattazione da svolgersi presso la sede centrale
e presso le sedi periferiche di livello dirigenziale:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito della Sede, eventualmente
assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici
interessati;
b) per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.U.;
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di
cui all'art. 12, lettera b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente contratto.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di
rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a
conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d. lgs n. 29
del 1993.
CAPO II
Informazione e forme di partecipazione
ART. 7
Informazione
1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria
autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle
responsabilità, fornisce ai soggetti sindacali di cui all'
art. 6 informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del
1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la
documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario e turnazioni,
b) definizione dei criteri per la determinazione e
distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
d) andamento occupazionale;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici;
f) criteri generali di programmazione della mobilità;
g) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e
produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in
favore del personale;
l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
m) affidamento all'esterno dei servizi;
n) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti
generali sull'organizzazione del lavoro.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha
per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi
risultati:
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario
e l'utilizzo delle relative prestazioni;
- distribuzione complessiva dei fondi per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ai
sensi degli artt. 36 e 37 ;
- attuazione dei criteri sulla formazione delle graduatorie
per l'assegnazione degli alloggi.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto
almeno un incontro annuale, in relazione al quale
l'amministrazione fornisce tempestive e adeguate informazioni
sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati
sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei
singoli operatori, le amministrazioni assicurano una adeguata
tutela della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
5. L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto
delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3 della legge
8 giugno 1990, n. 142, al fine dell' armonizzazione dello
svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti avuto riguardo anche alla presenza di adeguati
servizi sociali.
ART. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 6,
ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, può
chiedere in forma scritta, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs
n. 29 del 1993, nell'ambito dei contenuti dell'informazione
stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione degli orari;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi
di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici.
Sono, inoltre, oggetto di esame ai sensi dell'art. 48 del D.
lgs. n. 29 del 1993 le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre
organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di
norma entro le quarantotto ore dalla ricezione della
richiesta. Nel periodo dedicato all'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve
per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano
le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.
Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le
amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle
materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che
vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali.
ART. 9
Pari opportunità
1. Nel quadro delle leggi e delle normative comunitarie
vigenti, in materia di pari opportunità sono confermate tutte
le disposizioni dell'art. 33 del DPR 8 maggio 1987, n. 267 e
dell'art. 6 del DPR 13 gennaio 1990, n. 43.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro, nella
formazione professionale e nello sviluppo professionale sono
oggetto di contrattazione decentrata, anche ai fini delle
azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125
3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2
sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai
sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993 e con le
procedure individuate dagli artt. 7 e 8 del presente
contratto.
ART. 10
Consultazione
1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3,
comma 3, lett. c) procede alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all' art.6, nel caso previsto
dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e in
tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge o dal presente contratto;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti
dall'art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 11
Forme di partecipazione
1. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle
dimensioni dell'ente stesso, una Conferenza di rappresentanti
dell'amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla
contrattazione decentrata. La Conferenza esamina due volte
l'anno - una delle quali fissata in prossimità della
presentazione del bilancio preventivo dell'ente - le linee
essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e
gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai
sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi
sociali, sono costituite, a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per
le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare
proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari
opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate
nell'art. 9, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
CAPO III
Diritti sindacali
ART. 12
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai
protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20
aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19 della legge 300/1970 per le
organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo costitutivo
delle medesime rappresentanze unitarie;
b) le rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o
non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che
siano maggiormente rappresentative ai sensi delle disposizioni
richiamate dall'art. 47, comma 2 del d. lgs. n. 29 del 1993.
CAPO IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
ART. 13
(Interpretazione autentica dei contratti )
1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione delle norme
contenute nei contratti collettivi, le parti che le hanno
sottoscritte si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di
cui al comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte che richiede l'incontro
invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi
ed applicativi di carattere generale.
3. L'A.RA.N., anche su richiesta degli enti del comparto,
indice appositi incontri per la valutazione delle
problematiche connesse all'applicazione del presente
contratto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'
articolo 51, commi 1 e 2, del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che hanno
sottoscritto i contratti decentrati, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei medesimi contratti.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51, comma 3, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai
precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53,
comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato,
è costituito e regolato mediante contratti individuali,
secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e
il presente contratto.
2. Per il contratto di lavoro individuale è richiesta la forma
scritta. In esso sono comunque indicati:
a) la tipologia del rapporto di lavoro;
b) la data di inizio del rapporto di lavoro;
c) la qualifica di inquadramento, le relative mansioni e il
livello retributivo iniziale;
d) la durata del periodo di prova;
e) la sede iniziale dell'attività lavorativa;
f) il termine finale per il contratto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale è disciplinato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con contratto di lavoro a tempo
pieno o con contratto a tempo parziale. In quest'ultimo caso,
il contratto individuale indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie
di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione
del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta
dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto
di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni, termine che può essere
prorogato fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso
termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del
1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione.
6. Qualora non venga presentata la documentazione di cui al
comma 5 nel termine ivi previsto, l'amministrazione comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto,
i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni
caso esso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di
nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487.
CAPO II
Particolari tipi di contratto
ART. 15
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, il
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
secondo le tipologie indicate al comma 6.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, i contingenti di personale da destinare a tempo
parziale non possono superare, secondo i criteri di cui al
successivo comma 5, il 25 per cento della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale, con le esclusioni indicate al comma 4 e, comunque,
entro i limiti di spesa massima annua previsti per la
dotazione organica predetta.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si
applica la normativa vigente in materia per il personale a
tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale - determinato o
indeterminato nella durata - non può essere costituito, in
linea di principio, per i dipendenti appartenenti all'ottava e
alla nona qualifica funzionale. L'esclusione è assoluta per
tutte quelle funzioni che, per la loro correlazione con
l'organizzazione generale del lavoro nell'ente,
indipendentemente dalla qualifica, non permettano la
configurazione del rapporto a tempo parziale. La
trasformazione dei posti e l'individuazione delle funzioni di
cui al presente comma sono effettuate dall'amministrazione
sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa, che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a
tempo parziale non può superare il numero complessivo dei
posti di organico a tempo pieno trasformabili ai sensi del
comma 2 . Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a
tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente
contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle
seguenti tipologie, utilizzabili congiuntamente dagli enti
per il potenziamento dei servizi anche nelle ore pomeridiane:
- con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della
prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque,
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno), la durata complessiva del lavoro prevista per il
dipendente a tempo parziale.
7. Il personale a tempo parziale è escluso dalla prestazione
di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo
quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee
esigenze organizzative delle amministrazioni, il personale a
tempo parziale è tenuto all'effettuazione di lavoro
supplementare, entro il limite di 20 ore annue complessive
distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione
dell'ordinaria retribuzione oraria ovvero, su richiesta del
dipendente, con recupero in altre giornate.
8. Al personale interessato è consentito, previa
autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
di istituto della stessa amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai
lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art.18. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro previste nell'anno per
il particolare tipo di rapporto. Il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione del
rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione
della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle
tipologie di cui al comma 6. Per la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
e viceversa si applicano, entro i limiti risultanti dal comma
2, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17
marzo 1989, n. 117.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge n.554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per quanto non modificato dalla legislazione vigente o dal
presente contratto, continuano ad applicarsi l'art. 2, commi
2 e 3, e gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. .17 marzo 1989 n. 117.
ART. 16
(Assunzioni a tempo determinato)
1. L' amministrazione può assumere personale a tempo
determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni,
nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto
è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del
restante periodo di conservazione del posto del dipendente
assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n.1204 e 9
dicembre 1977, n.903;
c) per assunzioni stagionali, per particolari punte di
attività e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di
sei mesi, ovvero per attività connesse allo svolgimento dei
progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e
al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n.127, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio;
d) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle singole
qualifiche, con riguardo a specifici profili, per un periodo
massimo di sei mesi, purché siano avviate la procedure per la
copertura dei posti stessi.
2. Per la selezione del personale da reclutare, le
amministrazioni applicano i principi previsti dall'articolo 36
del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio
del titolare. Le amministrazioni non possono trasformare i
rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo
indeterminato.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo
pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a
tempo parziale.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
salvo quanto segue:
- le ferie maturano in proporzione della durata del servizio
prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22, si
applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e
quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono
stabiliti secondo i criteri di cui all'art.21, comma 7, in
misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del
servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza
inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre
la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del
contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 21;
- possono essere concessi permessi non retribuiti per
motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi
dell'art. 19, comma 3.
CAPO III
Struttura del rapporto
ART. 17
(Orario di lavoro)
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali . Ai
sensi di quanto disposto dall'art.22 della legge 23 dicembre
1994, n.724, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni
ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con
carattere di continuità e che richiedono orari continuativi
o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata,
previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti
responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e
17, comma 2, del d.lgs. n.29 del 1993.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai
seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti
che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di
un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi
sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche
coesistere;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori
alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore
complessivo;
c) in caso di adozione di un sistema di orario flessibile
giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di
tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di
soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d) priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti
è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico.
In casi particolari, modalità sostitutive e controlli
ulteriori sono definiti dalle singole amministrazioni, in
relazione alle esigenze delle strutture interessate.
ART. 18
Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo
Patrono
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi
per prestazioni di lavoro straordinario e le altre competenze
che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. Il periodo di ferie spettante è stabilito in 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre
1977, n. 937. Sono fatti salvi i periodi di congedo aggiuntivo
previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici
sanitari di radiologia medica.
3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i
giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dipendente presta servizio, purchè
ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al
servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti
come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di
cui all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata
fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi
sostitutivi, salvo quanto previsto al comma 15. Esse vanno
fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi
prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto
conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente
può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno.
La fruizione delle ferie deve in ogni caso avvenire nel
rispetto dei turni prestabiliti, in modo da assicurare
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel
periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o
sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla
quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il
primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente
dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese
di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate
che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a
ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in
grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere
gli accertamenti dovuti.
15. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare.
In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata
dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di
servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti
a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base
del trattamento economico di cui al comma 1.
ART. 19
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente e sulla base di idonea
documentazione, sono concessi permessi retribuiti per:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno;
- lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado e di affini di primo grado: tre giorni consecutivi per
evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi
personali o familiari debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi di cui ai commi 1,2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e
le indennità legate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non
riducono le ferie.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal
lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè il
trattamento economico accessorio come determinato nell'art.
21, comma 7, lettera a).
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o
in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma
1, della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n.
903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati alla stregua dei permessi
soggetti al trattamento di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali
festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo
previsto. Dopo il compimento del primo anno di vita del
bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7,
comma 2, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, trenta
giorni annuali di permesso retribuito.
9. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il
dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da
specifiche disposizioni di legge vigenti.
10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11
agosto 1991, n.266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21
settembre 1994, n.613 per le attività di protezione civile,
gli enti favoriscono la partecipazione del personale alle
attività delle associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
ART. 20
Permessi brevi
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile
dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente
che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi
periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale
titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore
alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo
utile per consentire al dirigente di adottare le misure
organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del
dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il
recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
proporzionalmente decurtata.
ART. 21
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai
fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle
assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per
malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore
che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi
particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo
di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Qualora il dipendente lo abbia richiesto,
l'amministrazione, nell'ipotesi di cui al comma 2, procede
all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente
stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, al fine di verificare la sussistenza
dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di
assenza non compete alcun trattamento retributivo.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2 - e così anche nel caso in cui, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro - l'amministrazione ha facoltà di procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti
dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente assente
per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di
assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie
superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di
ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza
post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio come determinato a norma dell'art.32,
comma 1, fatta eccezione per i compensi per lavoro
straordinario;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1.
8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione
deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del
giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il
dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico
attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità
lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
9. L'amministrazione dispone il controllo della malattia
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
10. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in
luogo diverso da quello abituale comunicato
all'amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione,
indicando il relativo indirizzo.
11. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente
autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal
medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo
comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per
tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni
domenicali e festivi, per consentire il controllo
dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate
necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche,
prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici
regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di
cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione
all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
12. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non
sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il
dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione,
la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le
retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza
ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti.
13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di stipulazione del presente contratto, dalla quale
si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle
assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la
normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia
per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo
il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
ART. 22
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a
completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi
di conservazione del posto previsti dall'art. 21, commi 1 e 2.
In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di
cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del
trattamento accessorio.
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, per
tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.
3. Nulla è innovato per quanto concerne il procedimento
previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la misura e le modalità di
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro
ART. 23
(Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, oltre che nei casi di
risoluzione già disciplinati dagli artt. 21, 22 e 28 del
presente contratto, ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme
applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART. 24
(Obblighi delle parti)
1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per
dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione
per iscritto all'amministrazione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione,
quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la
motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 23, comma
1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista,
senza obbligo per l'amministrazione di dare il preavviso o di
erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello del compimento
dell'età prevista salvo diversa volontà del dipendente.
Nell'ipotesi di cui all'art.23, comma 1, lettera c),
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'articolo 2122 c.c.
ART 25
(Recesso con preavviso)
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di
lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli
altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 2
oltre 5 e fino a 10 3
oltre 10 4
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti
della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal
giorno 16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da
essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere
il rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il
preavviso, con il consenso dell'altra parte.
CAPO V
ART. 26
Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di
contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo
l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi
istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei
cittadini utenti.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e
nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente
contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione
alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi
previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi
dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n.241;
c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata
attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le
risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti
attuativi vigenti nell'amministrazione, nonchè attuare le
disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4
gennaio 1968, n.15, in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi
dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
responsabile;
f) mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri
dipendenti e con gli utenti, una condotta corretta,
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non attendere, durante l'orario di lavoro, a occupazioni
estranee al servizio e rispettare i principi di
incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei
periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad
attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per
l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono
palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne
immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se
le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha
il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni
stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero
configurino illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti preodinati
all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle
istituzionali;
n) non accettare compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo
mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione
dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno
di lavoro, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti
dell'amministrazione che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi propri.
ART. 27
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri
disciplinati nell'articolo 26 del presente contratto dànno
luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento
disciplinare nei casi previsti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura );
c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci
giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta
dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non
oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore individuato
secondo l'ordinamento dell'amministrazione è venuto a
conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli
aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua
competenza ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n.
29 del 1993, il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2,
segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del
citato art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente
per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. In caso di mancata
comunicazione nel termine predetto si darà corso
all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore,
è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti
il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120
giorni dalla data della contestazione dell' addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate nell'art.28, nel rispetto dei principi e
criteri di cui al comma 1 dello stesso art.28. Quando il
medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere
nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si
rinvia all'art.59 del decreto legislativo n. 29/1993, con
particolare riguardo ai commi 8 e 9 del medesimo articolo per
ciò che concerne la costituzione e la composizione dei collegi
arbitrali e la costituzione di collegi arbitrali unici per più
amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra
enti.
ART. 28
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità
delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29
del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibiltà dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato
all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli
utenti, nonchè ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra
di loro;
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione
di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei
medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene
comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando
esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal
rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari
a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2,
per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di
malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza
verso l'amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il
pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o
nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al
dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e
vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue
responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando
non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli
interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte
a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 6 della l. n.300/70;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei
compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non
ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo per
l'amministrazione, per gli utenti o per terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal
bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali
a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al
comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel
raggiungere la sede assegnata dall'amministrazione;
e) svolgimento, durante le assenze per malattia o
infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-
fisico;
f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di
testimoniare in procedimenti disciplinari;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti,
degli utenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti
di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di
terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà
di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie
sessuali, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia comunque derivato grave danno all'amministrazione, agli
utenti o a terzi;
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per violazioni di gravità tale da compromettere
gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra
queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno,
nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa
natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto
al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio
per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o
comportamenti che dimostrino grave inefficienza del
dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio,
rispetto ai carichi di lavoro;
f) responsabilità penale, risultante da condanna
passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio
e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma
che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la
prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso
si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche
nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere
irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'amministrazione
e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del
rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica
nelle seguenti fattispecie:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli
ambienti di lavoro con ricorso a di vie di fatto nei confronti
di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n.
55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge
18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa
consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, ai sensi
dell'art.27, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'amministrazione venga a conoscenza dei fatti che possono dar
luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare
è avviato nei termini previsti dall' art.27, comma 2, da
computarsi a decorrere dalla data in cui l'amministrazione è
venuta a conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è
riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha
avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare contenuto nel presente articolo
deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in
luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.
Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre. Il codice deve essere pubblicato
tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui
all'art.2, comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno
successivo a quello dell'affissione.
ART. 29
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a
titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile
agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 30
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale , qualora egli sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il
periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti
dall' art. 15, comma 1, della legge n. 19 marzo 1990, n.55 ,
come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18
gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto
previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 28, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della
retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare,
ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare, viene conguagliato con quanto sarebbe stato
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
CAPO VI
Istituti di peculiare interesse
ART. 31
(Formazione)
1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale
strumento di aggiornamento e di crescita professionale del
personale in servizio e di inserimento nel processo produttivo
del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo
sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti
livelli di preparazione e di consapevolezza del personale
rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire
per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione
amministrativa.
2. L'amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di
sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di
produttività, di efficienza e di efficacia dell'azione
amministrativa e gestionale, nonchè della qualità del
servizio, organizza, anche d'intesa con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione o con la collaborazione di
altri soggetti pubblici o società specializzate del settore,
corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su
specifiche materie.
3. I corsi di formazione utilizzano anche esperienze
significative di casi pratici e di corretta gestione e sono
finalizzati al raggiungimento dell'efficacia del processo
produttivo e dei servizi istituzionali, limitando l'apporto
nozionistico e teorico.
4. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge,
mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata
rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici
programmi definiti dalla stessa amministrazione sentite le
organizzazioni sindacali.
5. I programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono
definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale
stabiliti con la contrattazione decentrata,
dall'amministrazione che ne informa preventivamente le
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.7, comma 2. I
programmi dovranno tenere conto:
a) della normativa vigente da applicare;
b) delle caratteristiche tecnologiche e organizzative
dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte
nell'organizzazione del lavoro;
c) dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto
grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni da
svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacità
professionali del personale e del miglioramento della
funzionalità del sistema.
6. Gli enti individuano, in base alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di
riqualificazione professionale del personale proveniente da
amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri
generali definiti in sede di contrattazione decentrata, i
dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo conto anche
delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art.61, lett. c) del d.lgs.
n.29 del 1993.
7. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri
sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di
norma durante l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali,
anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi
si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta,
sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il
rimborso delle spese di viaggio.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
Struttura della retribuzione
ART. 32
Retribuzione base e accessoria
1. La struttura della retribuzione del personale delle
amministrazioni del comparto degli enti pubblici non
economici si compone delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per
esperienza professionale a norma dell'art. 15, comma 4,
del DPR n.43/1990, ove acquisite;
3) indennità integrativa speciale.
B - trattamento accessorio:
1) compensi per lavoro straordinario e turni;
2) compensi incentivanti e altri compensi e indennità
previsti dal contratto o da specifiche disposizioni di legge;
3) premi per la qualità della prestazione individuale, come
previsti dall'art.37 del presente contratto.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per
il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153
e successive modificazioni.
ART. 33
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 14 del
DPR 13 gennaio 1990, n.43 , previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art.7
del DL 17 settembre 1993, n.384 convertito con la legge 14
novembre 1993, n. 438, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
Qualifica I L. 91.000
Qualifica II L. 96.000
Qualifica III L. 101.000
Qualifica IV L. 107.000
Qualifica V L. 113.000
Qualifica VI L. 124.000
Qualifica VII L. 139.000
Qualifica VIII L. 161.000
Qualifica IX L. 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995.
3. Dal 1^ gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i
seguenti aumenti mensili:
Qualifica I L. 70.000
Qualifica II L. 74.000
Qualifica III L. 78.000
Qualifica IV L. 82.000
Qualifica V L. 86.000
Qualifica VI L. 94.000
Qualifica VII L. 106.000
Qualifica VIII L. 123.000
Qualifica IX L. 140.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al
conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale.
ART. 34
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul compenso per il lavoro straordinario e sull'indennità di
turno, sui trattamenti di quiescenza e di previdenza,
sull'indennità corrisposta a titolo di assegno alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, nonchè sui contributi di
riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale - risultanti dall' applicazione dell' art.33 e 38
sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, con riferimento alle scadenze e agli importi previsti
dai medesimi articoli, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine
servizio e dell'indennità di mancato preavviso in caso di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
ART. 35
(Disciplina per il finanziamento
del trattamento accessorio)
1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione
si provvede mediante l'utilizzo del fondo costituito in
applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.
2. A partire dal 31.12.1995, e a valere per l'anno 1996, le
somme di cui all'art.12, comma 2, del DPR 13 gennaio 1990, n.
43, relative al personale delle qualifiche funzionali dalla I
alla IX, con riferimento all'anno 1993, sono rivalutate del
3,5% e ulteriormente incrementate di un ammontare
corrispondente allo 0,4% del monte salari riferito all'anno
1993 e al medesimo personale. Alle somme come sopra
determinate si aggiungono gli importi stanziati nell'anno 1993
a titolo di compensi per lavoro straordinario con esclusivo
riferimento al personale di cui all'art.15, comma 1 della
predetta legge n.88 del 1989. Le quote di cui al comma 3
dell' articolo 12 del DPR n.43 del 1990, non possono
superare l'importo corrispondente alla loro misura
determinata per l'anno 1993, incrementata del 3,5%.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate per:
a) compensi per lavoro straordinario e turni
Le risorse disponibili sono pari alla somma stanziata
nell'anno 1993 a tale titolo, ridotta dal 1 gennaio 1995 di
una percentuale pari al 15% per la parte relativa allo
straordinario. Tale risorse sono finalizzate a compensare le
prestazioni di lavoro straordinario e i turni necessari per
fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche connesse
a carenze di organico;
b) il compenso per esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi
particolarmente rilevanti:
le risorse sono costituite dalla somma stanziata nell'anno
1993 per il pagamento delle indennità di cui all'art. 13,
comma 2, lettere c) e d) , del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43.
I compensi sono finalizzati alla remunerazione di compiti che
comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro, oneri,
rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché alla
reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza;
c) la costituzione di un Fondo per le sperimentazioni in
materia di inquadramento professionale:
il fondo è costituito da un importo pari allo 0,3% del monte
salari riferito al 1993 e relativo al personale di cui al
comma 2. L'utilizzo del fondo è disciplinato dall'art. 41;
d) la costituzione di un Fondo per la qualità della
prestazione individuale:
il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti
dal contenimento del lavoro straordinario di cui alla lettera
a), incrementati da una quota pari allo 0,2% del monte salari
riferito al 1993 e relativo al personale di cui al comma 2.
Tali risorse non possono superare complessivamente il limite
massimo dello 0,5% del monte salari, con esclusione delle
medesime categorie di personale. Le eventuali eccedenze vanno
utilizzate per finanziare il fondo di cui alla successiva
lettera e).
Il fondo è finalizzato alla valorizzazione delle capacità dei
dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle
amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di
qualità della prestazione individuale di cui all'art. 37;
e) la costituzione di un Fondo per la produttività collettiva
e per il miglioramento dei servizi:
il fondo è costituito dalla somma stanziata nell'anno 1993 per
le finalità di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del DPR
13 gennaio 1990, n.43, incrementata del 3,5% a partire dal 31
dicembre 1995, nonchè di quanto eventualmente residua dalla
somma complessiva del fondo di cui al comma 2 detratte le
somme utilizzate per la costituzione di fondi di cui alle
lettere a), b), c), e d) del presente comma. Tale fondo è
finalizzato alla erogazione di compensi legati alla
produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei
termini e con le modalità stabilite dall'art.36.
4. In relazione a particolari condizioni organizzative
riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti
destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo
dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 ad
incrementare le risorse del fondo di cui alla lettera e) del
medesimo comma.
5. Negli enti con un numero di dipendenti non superiore a 35,
le somme destinate, secondo la disciplina del presente
articolo, ai fondi di cui al comma 3, lettere d) ed e),
possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario
per le finalità e secondo la disciplina dell'art.36.
ART. 36
Fondo per la produttività collettiva
e per il miglioramento dei servizi
1. Il fondo di cui all'art.35, lettera e), è preordinato
all'erogazione di trattamenti accessori volti a favorire la
realizzazione di piani, progetti e altre iniziative per il
miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità
dei servizi istituzionali. In rapporto alle esigenze peculiari
di ciascun ente il fondo è finalizzato all'erogazione di
compensi incentivanti la produttività collettiva ai fini del
miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi
secondo i criteri di cui ai commi che seguono. Per tale
finalità potranno anche essere previste misure dirette ad
incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze
proprie degli enti, nonché, entro il limite massimo dello 0,2%
del monte salari riferito all'anno 1993, indennità da
attribuirsi su base selettiva, riassorbibili in caso di
passaggio di qualifica e dirette a remunerare l'esercizio di
funzioni di particolare rilevanza per l'ente da parte del
personale appartenente alle qualifiche V, VII, VIII e IX, per
il quale non sussistano possibilità di sviluppo verticale a
fronte della professionalità accertata. Per l'VIII e per la IX
qualifica tali indennità non sono comulabili con quelle
previste dall'art. 15, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n.88.
2. L'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la
produttività è subordinata al raggiungimento di standard di
base predefiniti con la contrattazione decentrata per ciascuna
linea di attività istituzionale, nell'ambito dei piani o
programmi di attività predisposti dall'amministrazione. Gli
standard devono essere definiti in modo tale da assicurare un
effettivo e verificabile incremento della produttività e, se
già in uso presso gli enti, devono essere opportunamente
corretti o aggiornati in modo tale da rafforzarne in modo
significativo la capacità di misurare il contributo di
ciascun centro di costo o di progetto al raggiungimento dei
risultati produttivi programmati. Per gli enti o per i settori
di lavoro non regolabili sulla base di standard in ragione
della connaturata caratteristica delle attività svolte e/o
delle dimensioni degli enti stessi, l'erogazione è subordinata
alla realizzazione degli obiettivi minimi previsti e
verificati sulla base di criteri oggettivi di valutazione,
stabiliti con la contrattazione decentrata, nell'ambito di
appositi programmi o progetti predisposti
dall'amministrazione. Le risorse devono essere concentrate ,
tenuto conto delle peculiarità di ciascun ente, in misura
accresciuta rispetto alle prassi in vigore - e in ogni caso
prevalente - su progetti specifici riguardanti ambiti limitati
di personale, al fine di massimizzarne l'efficacia
incentivante: in particolare, su progetti mirati al livello
qualitativo e quantitativo dei servizi, con speciale riguardo
alle semplificazioni procedurali, alla qualificazione dei
rapporti con l'utenza e alla modernizzazione dei servizi al
pubblico, con differenziata attribuzione al personale che vi
partecipa secondo il ruolo assegnato nell'ambito di ciascun
progetto. Per gli enti destinatari della legge 9 marzo 1989,
n.88 restano fermi gli obiettivi indicati dall'art.18 della
legge stessa e i relativi criteri di finanziamento e di
funzionamento.
3. La misura dei compensi, nell'ambito di ciascun centro di
costo o area di funzioni di riferimento, è determinata sulla
base di criteri generali per la valutazione della produttività
definiti con la contrattazione decentrata. Detti criteri
dovranno essere tali da garantire la selettività delle
erogazioni e l'effettiva valenza incentivante delle stesse in
rapporto alla natura e alla diversa rilevanza degli obiettivi,
così da determinare un distribuzione della curva dei
rendimenti più selettiva di quella risultante dalla esperienza
di ciascun ente. In ogni caso il sistema deve essere orientato
a realizzare un distribuzione della parte prevalente dei
compensi incentivanti su una quota limitata di dipendenti.
Tali criteri debbono altresì prevedere la graduazione dei
compensi incentivanti in relazione al grado di realizzazione
degli obiettivi, sulla base della verifica effettuata
dall'amministrazione previo esame con le organizzazioni
sindacali a termini dell'art.8 del presente contratto.
4. La quota del Fondo per la produttività collettiva
attribuita in base ai criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene ripartita tra il personale, con provvedimento motivato
del dirigente responsabile, sulla base di coefficienti di
merito partecipativo individuale, attribuiti secondo criteri
selettivi nell'ambito di una scala parametrale di almeno
quattro valori, comprendenti il valore 0 e tenuto conto del
rapporto con i valori parametrali degli stipendi delle varie
qualifiche stabilito in sede di contrattazione decentrata.
5. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di
erogazione dei compensi e indennità di cui ai precedenti
commi 2, 3 e 4 sono definiti in sede di contrattazione
decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di
corresponsione di anticipazioni mensili di cui all'art.13 del
DPR 8 maggio 1987, n.267; la somma annua complessiva è a tal
fine commisurata al 20,8 % dell'importo di cui all'art.12
lettera a) del DPR 13 gennaio 1990, n.43, calcolato con
riferimento all'anno 1993.
6. Con la contrattazione decentrata a livello di ente , la
gestione di una quota del fondo complessivo di cui al presente
articolo può essere affidata a ciascuna unità funzionale per
la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base
di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.
7. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in
termini di maggiore produttività e di miglioramento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante
l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio
per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai
sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993. L'attività di
monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'
A.RA.N. e da allegarsi alla relazione annuale sullo stato
dell'amministrazione. Sulla base del monitoraggio le parti
verificheranno alla scadenza del presente biennio contrattuale
il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati,
considerandolo elemento essenziale per la configurazione e
l'eventuale revisione del fondo di produttività nel prossimo
biennio.
Art. 37
Fondo per la qualità della prestazione individuale
1. Il Fondo di cui all'art. 35, comma 3, lettera d), è
finalizzato all'attribuzione, nell'ambito di ciascuna
amministrazione, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di premi
per la qualità della prestazione individuale allo scopo di
valorizzare le capacità dei dipendenti ed il loro contributo
alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità
del servizio pubblico.
2. I premi sono attribuiti a una percentuale massima del 15%
del personale in servizio in ciascuna qualifica presso le
singole amministrazioni secondo gli importi risultanti
dall'allegata tabella A, sulla base di una valutazione delle
prestazioni individuali da effettuarsi a cura dei dirigenti
responsabili ai sensi del comma 4.
3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e il
30 novembre e provvedono all'erogazione dei premi stessi nei
mesi di luglio e di dicembre.
4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 è gestito dai
dirigenti, secondo modalità stabilite dall'amministrazione,
che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell'art 7,
comma 2, del presente contratto, con l'intervento dei
dirigenti responsabili di struttura e con verifica e
coordinamento da parte dell'alta direzione dell'ente. Gli
obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la
valutazione devono essere specificamente definiti per figure
professionali e relative specificazioni all'inizio del
periodo di riferimento per la valutazione, di norma annuale.
5. La definizione dei criteri di cui al comma 4 è riferita
alla qualità della prestazione individuale ed è effettuata
sulla base dei seguenti elementi, che possono essere anche
diversamente combinati o utilizzati disgiuntamente con
riferimento alle diverse tipologie di personale:
a) competenza professionale e capacità tecnica (valutazione
delle conoscenze teoriche, applicative e pratiche e delle
collegate abilità operative, riferite allo svolgimento di una
funzione /mansione specifica);
b) adattamento al contesto operativo e gestione del tempo di
lavoro (valutazione della capacità di adattamento alle
esigenze derivanti dalla complessità e dinamicità
dell'ambiente operativo, della capacità di gestione delle
incertezze e delle varianze e dell'attitudine a gestire i
cambiamenti organizzativi);
c) iniziativa, partecipazione, orientamento all'utenza e
all'integrazione interna/esterna (valutazione della coerenza
dei comportamenti rispetto al perseguimento dei fini generali
dell'ente e della sensibilità alle esigenze dell'utenza e a
quelle di collaborazione intersettoriale);
d) capacità organizzativa e gestione delle risorse
(valutazione dell'attitudine a proporre soluzioni per la
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali e a
guidare altri operatori, nonchè dell'affidabilità nella
gestione di risorse tecniche ed economiche).
6. Eventuali controversie sull'applicazione del presente
istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede
sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 30 giugno
1995.
7. Le decisioni adottate dai dirigenti devono essere rese
pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS.
deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni
medesime. I risultati generali dell'applicazione del presente
articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un
incontro al riguardo con le amministrazioni interessate.
8. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in
termini di maggiore produttività e di miglioramento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante
l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio
per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai
sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di
monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere
all'ARAN e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato
dell'amministrazione.
ART. 38
Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore
di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
88.
1. Gli stipendi iniziali lordi per il personale con qualifica
di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati,
a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
- Direttore di divisione (iniziale) L 195.000
- Direttore di divisione (dopo 2 anni) L. 210.000
- Ispettore generale (iniziale) L. 209.000
- Ispettore generale (dopo 2 anni) L. 226.000
2. Gli aumenti mensili di cui al comma 1 competono con
decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i
seguenti aumenti mensili lordi:
- Direttore di divisione (iniziale) L. 150.000
- Direttore di divisione (dopo 2 anni) L 161.000
- Ispettore generale (iniziale) L 161.000
- Ispettore generale (dopo 2 anni) L 173.000
4. Gli incrementi di cui al comma 3 hanno effetto fino al
conseguimento di quelli di cui al comma 1 e assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale. Gli incrementi di cui ai
commi 1 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad
personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento
nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.
5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali
cessano di essere corrisposti dal 1° dicembre 1995. Il valore
degli aumenti biennali in godimento al 30 novembre 1995, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianità. Tale valutazione si
effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante
dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 24
novembre 1990, n.344, convertito con la legge 23 gennaio 1991,
n. 21, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
6. Il compenso di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile
1984, n.79 e successive modifiche e integrazioni resta
acquisito nell'ammontare spettante alla data di entrata in
vigore del presente contratto come assegno personale non
riassorbibile.
7. I trattamenti economici accessori continuano ad essere
corrisposti secondo la disciplina generale, i criteri e le
modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente
contratto, salvo che per la riduzione delle ore di lavoro
straordinario di cui all'art.35, comma 3, lettera a) e per
quanto previsto dal comma 6. Gli enti provvederanno ad
apprezzare adeguatamente l'esercizio delle funzioni previste
dall'art.25, comma 4, del d. lgs. n.29 del 1993 attraverso
l'attribuzione, a decorrere dal 1° dicembre 1995, delle
indennità di cui all'art.36, comma 1, del presente contratto,
nonchè attraverso la gestione mirata di quelle già in atto
presso gli enti stessi ai sensi dell'art. 15, comma 2, della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
8. I premi di cui all'articolo 37 sono attribuiti al
personale di cui al presente articolo nei limiti della
percentuale massima stabilita per ciascuna qualifica dal
comma 2 del medesimo articolo e nell'importo massimo
risultante dall' allegata tabella A.
ART. 39
(Fondi previdenziali)
1. In attesa dei provvedimenti legislativi di riforma
strutturale del sistema previdenziale e della definizione del
quadro normativo di riferimento per l'attuazione del d.lgs. 21
aprile 1993, n.124, gli enti del comparto che amministrano
fondi di previdenza integrativa dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
comunque denominati, riservati al personale, provvederanno,
sentite le organizzazioni sindacali, all'adeguamento, con
effetto dal 1° gennaio 1995, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.724, delle
norme che in atto disciplinano tali fondi in modo da
assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi stessi
in conformità della loro originaria natura e finalità.
2. Nel contesto delle iniziative di cui al comma 1, le
amministrazioni ricercheranno, previo esame con le
organizzazioni sindacali, le possibili soluzioni tecnico-
finanziarie atte a consentire l'iscrizione ai fondi
integrativi del personale assunto successivamente alla data di
entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n.70 ma
anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n.124, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
18, comma 9, dello stesso decreto.
3. Le parti si impegnano a incontrarsi , non appena sarà stato
definito il quadro complessivo di riferimento di cui al comma
1, per esaminare le problematiche relative a una più organica
revisione delle normative regolamentari che in atto
disciplinano i fondi integrativi e all'eventuale attuazione,
nell'ambito del comparto, dell'istituto della previdenza
complementare introdotto dal d.lgs. n.124 del 1993.
4. In sede di attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo, saranno previste opportune forme di
raccordo tra i fondi integrativi aziendali e i fondi di
previdenza complementare di cui venga prevista la
costituzione, in modo da consentire ai dipendenti iscritti ai
predetti fondi integrativi aziendali che ne facciano
richiesta, in presenza delle necessarie condizioni tecnico-
finanziarie, il passaggio ai nuovi fondi complementari,
previo apporto delle relative riserve tecniche accontonate.
Nella stessa sede saranno previamente verificate le
condizioni per la gestione, da parte dei fondi integrativi già
esistenti presso gli enti, della previdenza complementare in
favore dei dipendenti degli enti stessi, con l'osservanza
delle disposizioni dettate dal d. lgs. n.124 del 1993 e
successive modifiche e integrazioni in ordine alle prestazioni
e alla contribuzione relative alla previdenza complementare
predetta.
ART. 40
(Indennità di rischio, di mansione e di bilinguismo)
Continuano a essere corrisposte le indennità di rischio
previste dalle leggi 27 ottobre 1988, n.460, 9 aprile 1953,
n.310 e dal D.P.R. 5 maggio 1975, n.146, l'indennità di
mansione di cui alla legge 3 giugno 1971, n.397, nonchè
l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 23 ottobre 1961,
n.1165 e successive modifiche e integrazioni e all'art.34 del
D.P.R. 8 maggio 1987, n.267.
ART. 41
Revisione del sistema di inquadramento professionale
1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti
dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di
lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli
elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per
l'eventuale ridisegno, anche parziale, dell' inquadramento
professionale del personale, avendo particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di
inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e
confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e
privati, tenuto conto anche della esperienza acquisita e delle
realtà presenti nei diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in
relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle
prestazioni, con particolare attenzione alle esigenze di
riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale,
la cui eventuale attuazione non dovrà comunque comportare
variazioni di natura economica;
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche
intervenute e a quelle che si prospettano nell'organizzazione
del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle
amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in
alcune aree di inquadramento professionale.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione
di cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze dei
singoli enti, le Parti convengono di dar luogo ad una
sperimentazione negli enti del comparto, da individuarsi di
comune accordo entro il 30 giugno 1995, che a quella data
risultino aver organicamente realizzato i processi di
ristrutturazione previsti dal d.lgs.n.29 del 1993. Tale
sperimentazione avrà per oggetto la verifica della coerenza
dell'attuale sistema di inquadramento con le esigenze
organizzative e gestionali degli enti, anche approfondendo la
possibilità di prefigurare percorsi professionali e di
carriera funzionali a un migliore utilizzo programmato del
personale, con particolare riguardo a una o più aree critiche,
ovvero a specifiche figure professionali di autonoma rilevanza
nell'ordinamento dell'ente. La sperimentazione potrà
riguardare il personale la cui posizione di lavoro, per
effetto dei processi di modificazione dell'organizzazione del
lavoro, risulti caratterizzata da contenuti di maggiore
spessore. Anche in presenza dell'effettivo e verificato
svolgimento di mansioni di più elevato contenuto
professionale, potrà essere prevista, per il personale della
III, della IV e della VI qualifica funzionale, la
corresponsione su base selettiva di indennità in tutto o in
parte compensative del dislivello economico rispetto alla
qualifica immediatamente superiore se ipotizzabile come
possibile punto di riferimento. La sperimentazione si
svilupperà nell'arco della vigenza contrattuale e sarà
sottoposta ad azione di monitoraggio e controllo da parte
dell'A.RA.N..
Eventuali intese raggiunte tra le parti stipulanti il presente
contratto collettivo di lavoro saranno estese a tutti gli enti
del comparto o a categorie omogenee degli stessi che
presentino gli stessi requisiti e caratteristiche.
3. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno,
tenendo conto delle proposte della Commissione, la possibilità
di concordare innovazioni di carattere generale sui sistemi di
inquadramento professionale dei lavoratori.
Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il
1° dicembre 1995, convenendo sin d'ora che gli eventuali
accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30 settembre
1997.
ART. 42
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro
di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le
parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3,
del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10
della legge 30 dicembre 1991, n.412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali
rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo
di concordare la proroga dell'efficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o
parziale, dello stesso.
P A R T E T E R Z A
TITOLO I
Norme finali e transitorie
CAPO I
ART. 43
(Norme transitorie per i procedimenti disciplinari in corso)
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vengono portati a termine
secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma
1, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni previste
dall'art 28 in luogo di quelle previste dalla previgente
normativa.
3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'art.28,
comma 10, si applicano le disposizioni del comma 1.
ART. 44
(Personale INPDAP)
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, del d. lgs.
30 giugno 1994, n. 479, le parti concordano che l'INPDAP
proceda alla definizione delle tabelle di equiparazione del
personale proveniente dalla soppressa Direzione Generale degli
Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, avvalendosi
dell'attività negoziale di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
ART. 45
(Mutui edilizi e piccoli prestiti)
Le parti si danno atto che gli interventi legislativi in
materia di interesse legale hanno prodotto effetti sulla
normativa contrattuale vigente in tema di concessione ai
dipendenti di mutui edilizi agevolati nonchè di piccoli
prestiti, modificando parzialmente lo scopo delle predette
disposizioni contrattuali. Al fine di contemperare le esigenze
dei dipendenti e degli enti interessati, le parti convengono
sulla necessità che gli enti stessi rivedano, entro i limiti
delle disponibilità all'uopo previste, le determinazioni
adottate nella specifica materia., al fine di ripristinare il
carattere effettivamente agevolato del tasso.
ART. 46
(Interventi assistenziali)
Le parti concordano sull'opportunità che gli enti del
comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un
organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare
ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti
nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante
stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonchè per la
copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le
modalità per il controllo della gestione di detto organismo.
Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione
decentrata ai sensi dell'art. 5, di intesa tra loro,
definiscano le quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del
D.P.R. 509/1979 e successive modifiche, da conferire al
suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso
attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere
contributivo e fiscale, graverà sulla quota del predetto
stanziamento.
ART. 47
(Quote di contratto)
1. All'entrata in vigore del presente contratto gli enti
comunicano ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni
sindacali stipulanti il C.C.N.L. la proposta di versare una
quota contratto pari a £ 30.000 una tantum da trattenere sulla
retribuzione corrisposta nel mese successivo alla data di
comunicazione.
2. I lavoratori aderiscono a tale versamento attraverso una
propria delega attiva.
3. Gli enti dànno comunicazione ai rappresentanti sindacali
territoriali interessati del numero delle trattenute
effettuate.
4. In caso di mancata indicazione nella delega delle
organizzazioni sindacali destinatarie, gli enti assegnano le
predette quote alle organizzazioni sindacali stesse in
proporzione agli iscritti.
5. Le quote vengono versate dagli enti su conti correnti che
verranno indicati da ciascuna organizzazione sindacale
interessata.
ART. 48
(Mensa, produttività, contributi, mobilità)
1. Le parti concordano di confermare le modalità e le
procedure vigenti nelle materie sottoelencate, riservandosi,
entro tempi da definire, l'eventuale loro adeguamento
contrattuale:
- mensa;
- compensi di produttività in caso di assenze obbligatorie e
distacchi (art.21 del DPR .43/1990)
- contributi sindacali.
2. Le parti si impegnano, altresì, a disciplinare entro il 30
giugno 1995 l'istituto della mobilità ai sensi dell'art.35,
comma 8, del d.lgs. n.29 del 1993, dopo avere verificato le
interconnessioni con la mobilità interna e quella tra enti del
comparto nonchè tra amministrazioni pubbliche diverse di cui
al DPR 16 settembre 1994, n.716 e al decreto da emanare ai
sensi dell'art.3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993,
n.537.
ART. 49
( Norma finale di rinvio)
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal
presente contratto continuano ad applicarsi , ai sensi
dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, le vigenti norme di
legge e quelle contenute negli accordi di comparto recepiti
con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
ART. 50
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993,
dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei
confronti del personale del comparto, tutte le norme
previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in
relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate
e in particolare le seguenti disposizioni:
- con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per la
contrattazione decentrata): art.2 del DPR n.346/1983; art.5,
commi 6 e 7 del DPR n.267/1987; art.5 del DPR n.43/1990;
- con riferimento all'art. 5 (livelli di contrattazione,
materie e limiti della contrattazione decentrata): art.5,
commi 1, 2, 3, e 4 del DPR n.267/1987; art.5 del DPR
n.43/1990; art.28 della legge n.70/1975;
- con riferimento all'art.6 (composizione delle delegazioni):
art.27 della legge n.70/1975; art.5, comma 5, del DPR
n.267/1987;
- con riferimento all'art. 7 (informazione): artt.18 e 20 del
DPR n.13/1986; art.16 del DPR n.267/1987;
- con riferimento all'art. 9 (pari opportunità): art.16 del
DPR n.395/1988;
- con riferimento all'art.11 (forme di partecipazione):
art.23 della legge n.70/1975;
- con riferimento all'art. 12 (rappresentanze sindacali):
art.25 della legge n.93/1983;
- con riferimento all'art. 13 (interpretazione autentica dei
contratti): art 21, lettera b), del DPR n.13/1986; art. 5,
comma 9, del DPR n.43/1990, come da lettera a);
- con riferimento all'art. 14 (contratto individuale di
lavoro): art.17 del DPR 487/1994;
- con riferimento all'art.15 (tempo parziale): art.1, comma 1;
art.2, comma 1; artt.3, 4, 5 e 6 del DPCM n.117 del 1989; art.
4 del DPR n.13/1986;
- con riferimento all'art.17 (orario di lavoro): artt. 7 e 8
del DPR n. 13/1986; art.7 del DPR n. 267/1987;
- con riferimento all'art.18 (ferie): art. 9, comma 1, della
legge n.70/1975; art.4 del DPR n.395/ 1988;
- con riferimento all'art. 19 (permessi retribuiti): art.9,
comma 2, della legge n.70/1975, salvo quanto previsto
dall'art.3 del DPR n. 411/1976; art. 17 del DPR n. 509/1979;
art. 24 del DPR n.267/1987; art.7 del DPR 494/1987; art.3,
commi da 37 a 42 della legge n. 537/1993; art. 22, commi da 22
a 26 della legge n. 724 /1994;
- con riferimento all'art.20 (permessi brevi): art.11 DPR
n.13/1986;
- con riferimento all'art.21 (assenze per malattia): art.9,
comma 3 - per la parte relativa alle assenze per gravidanza e
puerperio e per infermità - della legge n.70/1975; norme della
legge n. 537/1993 e della legge n.724/1994 citate con
riferimento all'art.19;
- con riferimento all'art.22 (infortuni sul lavoro): norme
citate con riferimento all'art. 21;
- con riferimento all'art.23 (cause di cessazione del
rapporto): art. 12 della legge n. 70/1975;
- con riferimento all'art.26 (doveri del dipendente): art.8,
comma 1, della legge n.70/1975;
- con riferimento agli artt.27,28,29 e 30 (disciplina): art.11
della legge n.70/1975; artt. 7 e 18 del DPR n.411/1976; art.
21 del DPR n.509/1979; art.22 della legge n.93/1983;
- con riferimento all'art.31 (formazione): art.6 del DPR
n.509/1979; art.5 del DPR n.346/1983; art. 10 del DPR
n.267/1987; art.2 del DPR n.395/1988;
- con riferimento all'art.36 (Fondo per la produttività
collettiva): artt. 12, 13, e 14 del DPR n.13/1986; art.15 del
DPR n. 395/1988; artt. da 11 a 15 del DPR 267/1987; art. 13
del DPR n..43/1990.
2. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs
n 29 del 1993, le singole amministrazioni del comparto
provvedono a rendere inapplicabili, entro tre mesi dalla data
di cui al comma 1 e con effetto dalla medesima, le norme dei
rispettivi ordinamenti, emanate nell'esercizio di potestà
legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti
normativi o economici speciali per categorie di personale
dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque
incompatibili con le disposizioni del presente contratto.
3. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per
informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed
inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non
più applicabili.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti
del decreto legislativo n. 626/1994 in materia di prevenzione
e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si incontreranno per
concordare le modalità di attuazione dei contenuti
dell'eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla
specifica materia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti, preso atto delle problematiche connesse
all'applicabilità o meno del presente contratto al personale
appartenente alla decima qualifica, si dichiarano disponibili
a promuovere un chiarimento in merito, in vista della
definizione contrattuale, entro la data di stipula del
contratto dei dirigenti del comparto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Al fine di definire le controversie applicative insorte
nell'attuazione dell'art.4, comma 5, del D.P.R. n.285 del 1988
con riferimento alla ricostituzione economica delle anzianità,
le parti sottolineano la esigenza che gli enti provvedano
entro sei mesi a controllare l'applicazione delle norme di
inquadramento relative all'anzianità di servizio dei
dipendenti interessati al fine di verificarne la
corrispondenza riguardo alle quote di abbattimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
1. Ai fini dell'attuazione della legge n. 125 del 1990, le
parti riconoscono l'importanza che le amministrazioni del
comparto, onde pervenire alla definizione di azioni positive,
verifichino la possibilità di costituzione di appositi fondi
per il funzionamento di tali azioni, utilizzando le fonti di
finanziamento esistenti anche comuni ed in ogni caso senza
oneri aggiuntivi per gli enti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5
In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede
decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase
transitoria nella quale restano invariate le regole sulla
rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo,
anche in relazione alla distribuzione dei distacchi,
aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6
Le parti invitano l'ESMAS - Ente per la scuola materna in
Sardegna - ad uniformarsi a quanto previsto dal D.P.R.
23/08/88 n.399.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 7
Le parti sottolineano l'urgente necessità che vengano al più
presto emanate le disposizioni di cui all'art.3, lettera c),
del d.lgs.11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le
attività usuranti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 8
Le parti auspicano una sollecita soluzione dei problemi
relativi alla mobilità connessa ai processi di privatizzazione
degli enti ex d lgs. n. 509/94.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL n.2
Le OO.SS. Confederali CGIL-CISL-UIL ritengono l'indennità di
vacanza contrattuale attribuita per l'anno 1994 aumento
contrattuale congelato a tutti gli effetti e come tale
incidente anche sulla 13° mensilità 1994.
NOTA A VERBALE n.7
La CISNAL esprime il totale dissenso sul contenuto dell'art.47
relativo alle "quote di contratto" ritenendo che la volontà
di sottrarre 30.000 lire dalla busta paga dei lavoratori
corrisponda ad un vero e proprio "furto con destrezza".
La CISNAL sottoscrive l'accordo subordinandone gli effetti
alla consultazione dei dipendenti del comparto che verranno
chiamati ad esprimere il loro parere in assemblee sui posti di
lavoro.
Roma 27.1.95
ACCORDO COMPARTO PARASTATO
Dichiarazione a verbale n.8
Al fine di assicurare alle categorie rappresentate la tutela
sindacale nelle sedi delle trattative concernenti i livelli
aziendali è apposta la firma sul presente accordo contrattuale
per il personale del comparto del Parastato con riserva di
riesame, in sede d'accordo per l'area dirigenziale, della
questione concernente la collocazione in esso degli ispettori
generali e direttori di divisione, e, fatte salve tutte le vie
legali a tutela del buon diritto di questa O.S. e dei
Rappresentanti, al rispetto:
- dei principi sul divieto di "reformatio in peius" e della
"par condicio";
- e dei fondamenti costituzionali a garanzia della tutela
legislativa dei trattamenti giuridici ed economici spettanti
ai direttivi e ai dirigenti per l'esercizio imparziale e
democratico dell'azione Amministrativa.
Per quanto concerne la norma di cui all'art.47 si ritiene
debba essere promossa una consultazione (referendum) del
personale del comparto in ordine all'applicazione della
stessa.
Roma 28. 3. 1995
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